Sentenza 6 luglio 2007
Massime • 1
In tema di colpa specifica, nell'ipotesi della violazione di una norma cautelare c.d. "elastica" - che indica, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti - è comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello. (Fattispecie in tema di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale, in cui l'imputato, che viaggiava a velocità superiore a quella imposta, ha investito un veicolo che aveva effettuato una improvvisa svolta a sinistra attraversando repentinamente la carreggiata: la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna al risarcimento del danno -essendosi nel frattempo il reato prescritto - ritenendone carente la motivazione che non aveva chiarito se la condotta di guida della vittima fosse prevedibile e se le conseguenze determinatesi nel corso dell'incidente fossero prevedibili ed evitabili).
Commentari • 7
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Catania con la quale A. Santi e As. Valentina erano stati giudicati responsabili del reato di cui all'art. 589 c.p., in relazione alla morte di Alfia Aurora M., cagionata nelle rispettive qualità di specialista radiologo e di medico di pronto soccorso, ed erano stati condannati ciascuno alla pena di un anno di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (oltre ulteriori statuizioni accessorie). Il coimputato C. Gabriele veniva invece assolto dal Tribunale e la pronuncia non veniva appellata. La Corte di …
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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2016) 30-08-2016, n. 35834) Vi segnalo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione penale (la n. 35834 del 30.08.2016) che affronta il tema della condotta del pedone investito da un veicolo in circostanze tali da far profilare un'ipotesi di decisiva, e addirittura esclusiva, di responsabilità in capo alla vittima. In particolare, nella fattispecie, il soggetto si trovava a percorrere a piedi una strada extraurbana non illuminata in orario notturno, contromano e non indossando il giubbotto retroreflettente. I giudici di legittimità hanno ritenuto tale comportamento alla stregua di una condotta esulante dal novero degli eventi ragionevolmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2007, n. 37606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37606 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 06/07/2007
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1119
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 047237/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LD NI, N. IL 14/03/1964;
avverso SENTENZA del 28/05/2004 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNIELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Foggi, sezione distaccata di Manfredonia, ha affermato la penale responsabilità di LD GI in ordine al reato di cui all'art. 589 c.p.; e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Bari che ha ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 60%; ed ha conseguentemente ridotto la pena da nove a quattro mesi di reclusione.
L'imputazione attiene ad un incidente stradale. Secondo l'ipotesi accusatoria fatta propria dai giudici di merito l'imputato, alla guida di un'auto, percorreva una strada statale alla velocità di 104 km orari, sebbene vi fosse il limite di 90 km orari. La vittima RI AN percorreva la strada nell'opposto senso di marcia alla guida un veicolo a tre ruote Ape Piaggio.
Costei invadeva l'opposta corsia di marcia per svoltare in una stradina laterale sterrata. In quel frangente sopravveniva l'auto guidata dall'imputato. Nell'urto la donna riportava lesioni letali. La Corte d'appello, nel riformare la sentenza del primo giudice, ha evidenziato che l'unico addebito colposo a carico dell'imputato è costituito dalla velocità eccessiva;
mentre non sono riscontrabili ulteriori profili di colpa ritenuti dal Tribunale, connessi alla presenza di un mercato e della segnalazione di un incrocio. Infatti, si afferma, il mercato in questione non interessava affatto il punto ove è avvenuto il sinistro, mentre la strada di campagna in cui intendeva svoltare la vittima non era segnalala, trattandosi di un viottolo di campagna al servizio dell'agricoltura. Per contro, a carico della vittima vengono evidenziati plurimi, rilevanti addebiti colposi.
La donna era priva di patente di guida e ciò lascia ragionevolmente supporre che non fosse in possesso della pratica e dell' esperienza necessarie per avvertire la pericolosità della manovra che stava compiendo. Inoltre costei, intendendo svoltare a sinistra, doveva attraversare l'opposta corsia di marcia ed aveva quindi l'obbligo di fermarsi e di dare la precedenza ai veicoli che provenivano in senso contrario al suo. Ancora, la lentezza del veicolo che guidava avrebbe dovuto condurla a compiere la manovra con particolare cautela. La sentenza, infine, da conto del fatto che il LD non tentò neppure di spostarsi sulla corsia sinistra per evitare l'impatto con il mezzo che gli tagliava la strada. Ciò potrebbe anche indurre ad ipotizzare che la donna abbia repentinamente ed imprevedibilmente iniziato l'attraversamento dell'altra carreggiata allorché l'auto condotta dal LD era già troppo vicina. Tuttavia, si conclude, in assenza di elementi oggettivi di riscontro, tale ipotesi costituisce una semplice supposizione.
Sulla base di tale differente ricostruzione degli accadimenti la Corte configura il concorso di colpa della vittima nella misura del 60%, conseguentemente diminuendo l'entità della pena.
2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo mancanza della motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di esporre le ragioni che giustificano l'incidenza eziologica della assunta condotta colposa dell'imputato. La valutazione di tale aspetto era particolarmente rilevante, giacché l'imputato superava di soli 14 km orari la velocità massima consentita;
mentre la vittima ha tenuto un comportamento avventato ed imprevedibile. La Corte, si afferma, non ha risposto all'interrogativo posto nell'atto di impugnazione: se il LD avesse osservato il limite di velocita prescritto l'evento si sarebbe verificato lo stesso ? il sinistro avrebbe provocato conseguenze meno gravi di quelle in concreto verificatesi ? Si richiede in conseguenza l'annullamento con rinvio della pronunzia impugnata.
3. L'illecito risale alla 5 dicembre 1997 ed è dunque prescritto, essendo state concesse attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante. Nè si versa in una situazione di evidenza probatoria che consenta, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di emettere sentenza di proscioglimento nel merito. Infatti, come sarà meglio evidenziato nel prosieguo, il ricorso in esame propone una irrisolta, cruciale questione problematica che riguarda i profili eziologici della vicenda. Tale questione si riverbera sulle statuizioni civili e deve essere quindi esaminata pure a seguito dell'estinzione del reato.
Il ricorso che si è sopra sintetizzato è tutto incentrato sull'esistenza o meno di nesso causale tra la condotta di guida del LD e l'evento letale occorso alla vittima. Esso è fondato nei termini che saranno precisati.
Il primo giudice ha individuato a carico dell'imputato diversi profili di colpa, riconducibili alla velocità eccessiva, superiore al limite prescritto e comunque inadeguata in considerazione della vicinanza di un'area di mercato e dell'incrocio tra la statale ed il viottolo che la vittima intendeva imboccare. Alla luce di tale analisi della vicenda, la pronunzia imposta nitidamente il cruciale problema relativo all'imputazione oggettiva e soggettiva del fatto. Si evidenzia che l'auto condotta dall'imputato ha investito la vittima che si trovava all'interno del veicolo Ape ed ha quindi determinato direttamente la morte con una condotta attiva che configura senza dubbio il nesso di causalità materiale. Con altrettanta chiarezza si pone in luce che, ai fini dell'imputazione soggettiva, occorre analizzare l'inevitabilità dell'evento per effetto di una condotta di guida diligente. Con adesione ad una terminologia invalsa in dottrina, il problema viene correttamente inquadrato come quello della rilevanza del comportamento alternativo lecito. Il giudice si chiede cioè se una condotta appropriata avrebbe potuto ragionevolmente evitare la morte della donna e, alla luce delle valutazioni espresse dal consulente tecnico, da una risposta positiva al quesito, pervenendo quindi all'affermazione di responsabilità.
Come si è visto, il giudice d'appello ha ricostruito il fatto in modo significativamente diverso: da un lato ha ridimensionato i profili di colpa dell'imputato, escludendo quelli inerenti alla presenza dell'area di mercato e di un incrocio segnalato, e ribadendo invece quello afferente alla velocità eccessiva;
dall'altro ha sottolineato i gravi profili di colpa addebitabili alla RI che, inesperta della guida, compì la manovra per immettersi nel viottolo di campagna in modo assai incauto, senza l'osservanza delle norme fondamentali che regolano la circolazione stradale. Da tale differente ricostruzione dei profili di colpa, la Corte inferisce il concorso di colpa della vittima, rilevante sia ai fini della diminuzione della pena che in ordine alla determinazione dell'entità del risarcimento del danno, peraltro demandata alla sede civile.
Senza dubbio, alla luce d?i una così diversa valutazione della vicenda, il giudice era altresì tenuto ad analizzarne i profili causali dedotti dalla difesa dell'imputato. Si trattava, in breve, di rispondere al cruciale quesito se, in presenza di un comportamento così incauto, improvviso ed imprevedibile come quello posto in essere dalla donna, una condotta di guida appropriata e quindi meno veloce da parte del LD avrebbe potuto realmente condurre a scongiurare l'investimento o l'avrebbe determinato con modalità significativamente meno dirompenti, tanto da indurre a ragionevolmente ritenere che la morte non ne sarebbe conseguita. Il quesito causale proposto viene dal ricorrente prospettato come un problema di causalità materiale. Tale approccio non può essere condiviso giacché, come correttamente evidenziato dal primo giudice, non si è in presenza di una condotta radicalmente omissiva bensì attiva, che attraverso l'urto del veicolo investito, ha determinato il decesso della vittima. In un caso del genere il nesso di causalità fisica rilevante ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., non è seriamente in discussione. Diversa, naturalmente, sarebbe stata la situazione nel caso in cui si fosse considerata una condotta omissiva del conducente: in una tale eventualità, infatti, l'interrogativo sugli effetti di una condotta di guida prudente avrebbe propriamente riguardato il primo ideale gradino del processo di imputazione, che riguarda appunto la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta omissiva ed evento. In tale ultima situazione, il nesso causale avrebbe potuto ritenersi dimostrato solo nel caso in cui si fosse potuto ritenere con ragionevole, umana certezza che un conducente avveduto, nelle condizioni date, avrebbe evitato l'evento letale. Dunque il nesso causale è nel caso in esame dimostrato con caratteri di evidenza, che non abbisognano di ulteriore sottolineatura oltre a quella proposta nella sentenza del primo giudice. Tuttavia il ricorso in esame propone correttamente un rilevante problema eziologico che riguarda, tuttavia, il distinto tema della cosiddetta causalità della colpa. La questione, per la sua importanza, merita un breve chiarimento di principio.
La formula legale della colpa espressa dall'art. 43 c.p., (col richiamo alla negligenza, imprudenza ed imperizia ed alla violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, delinea un primo e non controverso tratto distintivo di tale forma di imputazione soggettiva, di carattere oggettivo e normativo. Tale primo obiettivo profilo della colpa, incentrato sulla condotta x posta in essere in violazione di una norma cautelare ha la funzione di orientare il comportamento dei consociati ed esprime l'esigenza di un livello minimo ed irrinunciabile di cautele nella vita sociale. La dottrina che sul piano sistematico prospetta la doppia collocazione della colpa sia nel fatto che nella colpevolezza, colloca significativamente tale primo profilo dell'imputazione sul piano della tipicità, svolgendo esso un ruolo insostituibile nella configurazione delle singole fattispecie colpose. Accanto al profilo obiettivo ed impersonale ve ne è un altro r di natura soggettiva, solo indirettamente adombrato dalla definizione legislativa, che sottolinea nella colpa la mancanza di "volontà dell'evento. Tale connotato negativo ha un significato inevitabilmente ristretto che si risolve essenzialmente sul piano definitorio, classificatorio: serve infatti a segnare la traccia per il confine con l'imputazione dolosa. In positivo, il profilo più squisitamente soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare, nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa, in una parola nella esigibilità del comportamento dovuto. Si tratta di un aspetto che la richiamata dottrina, che attribuisce una doppia posizione al;
dolo ed alla colpa, colloca nell'ambito della colpevolezza, in quanto esprime il rimprovero personale rivolto all'agente. Si tratta di un aspetto della colpevolezza colposa cui la riflessione giuridica più recente ha dedicato molta attenzione, nel tentativo di rendere personalizzato il rimprovero personale attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga in conto non solo l'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche la concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali.
Dunque, in breve, il rimprovero colposo riguarda la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'esigibile osservanza delle norme cautelari violate.
Tali accenni mostrano che, da qualunque punto di vista si guardi alla colpa, la prevedibilità ed evitabilità del fatto svolgono un articolato ruolo fondante: sono all'origine delle norme cautelari e sono inoltre alla base del giudizio di rimprovero personale. Venendo al profilo della colpa che maggiormente interessa nel presente giudizio, quello cioè inerente all'evitabilità dell'evento, va segnalato che l'art. 43 c.p., reca una formula ricca di significato: il delitto è colposo quando l'evento non è voluto e "si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia...". Viene così chiaramente in luce, e con forza, il profilo causale della colpa, che si estrinseca in diverse direzioni. Il pensiero giuridico italiano ha da sempre sottolineato che (la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mira a prevenire. Tale esigenza conferma l'importante ruolo della prevedibilità e prevenibilità nell'individuazione delle norme cautelari alla cui, stregua va compiuto il giudizio ai fini della configurazione del profilo oggettivo della colpa. Si tratta di identificare una norma specifica, avente natura cautelare, posta a presidio della verificazione di un altrettanto specifico evento, sulla base delle conoscenze che all'epoca della creazione della regola consentivano di porre la relazione causale tra condotte e risultati temuti;
e di identificare misure atte a scongiurare o attenuare il rischio. L'accadimento verificatosi deve cioè essere proprio tra quelli che la norma di condotta tendeva ad evitare, deve costituire la concretizzazione del rischio. L'individuazione di tale nesso consente di sfuggire al pericolo di una connessione meramente oggettiva tra regola violata ed evento.
Ma il profilo causale della colpa si mostra anche da un altro punto di vista che attiene all'indicato momento soggettivo, quello cioè più strettamente aderente al rimprovero personale. Affermare, come afferma l'art. 43 c.p., che per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole implica che l'indicato nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento. Si ritiene da più parti, condivisibilmente, che non sarebbe razionale pretendere, fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un comportamento che sarebbe comunque inidoneo ad evitare il risultato antigiuridico. Tale assunto rende evidente la forte connessione esistente in molti casi tra le problematiche sulla colpa e quelle sull'imputazione causale. Infatti, non di rado le valutazioni che riguardano lo sviluppo (causale si riverberano sul giudizio di evitabilità in concreto. Tuttavia poiché, come si è già evidenziato, nel caso in esame il profilo squisitamente causale può ritenersi superato, la causalità di cui qui si parla è appunto quella della colpa. Essa si configura non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico, ma anche quando una condotta appropriata aveva apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno. Su tale assunto la riflessione giuridica è sostanzialmente concorde, anche se non mancano diverse sfumature in ordine alla livello probabilità richiesto per ritenere l'evitabilità dell'evento. Di ogni caso, non si dubita che sarebbe irrazionale rinunziare a muovere l'addebito colposo nel caso in cui l'agente abbia omesso di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che, sebbere non certamente risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento o (per dirla in altri, equivalenti termini) avrebbe avuto significative, non trascurabili probabilità di salvare il bene protetto.
Anche la giurisprudenza di questa Corte ha in numerose (occasioni sottolineato il ruolo fondante della prevedibilità ed l'evitabilità dell'evento. A tale riguardo va richiamata in primo luogo la fondamentale pronunzia (Cass. 4, 6 dicembre 1990, Bonetti) che, nel contesto di un complesso e delicato caso giudiziario, ha posto in luce che la prevedibilità altro non è che la possibilità dell'uomo coscienzioso ed avveduto di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza.
Proprio in tema di circolazione stradale, con riferimento alla norma di cautela inerente all'adeguamento della velocità alle condizioni ambientali, è stata ripetutamente affermata la necessità di tener conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l'agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedibilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto (Cass. 25 ottobre 1990, C.E.D. Cass. 185559; Cass. 9 maggio 1983, Togliardi, Cass. Pen. 1984; Cass. 2 febbraio 1978, Piscopo). Il fattore velocità, si è affermato, corrisponde ad un concetto relativo alle situazioni contingenti, quando si tratta di valutare il comportamento dell'imputato in chiave causale e non già di accertare la violazione di una norma contravvenzionale che prescrive limiti di velocità (così la sentenza Togliardi citata).
È ben vero che parte della giurisprudenza di legittimità, ispirandosi alla criticata concezione oggettivante della colpa tende a ritenere che la prevedibilità e prevenibilità dell'evento sono elementi estranei all'imputazione soggettiva di cui si parla. Tuttavia si è perlopiù in presenza di pronunzie risalenti nel tempo, ispirate a concezioni della colpa che non trovano più credito nel presente della riflessione giuridica.
Per concludere occorre infine segnalare che. nell'ambito del profilo subiettivo della colpa di cui si parla, l'esigenza della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento si pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiché in tale ambito la prevedibilità dell'evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata;
ma anche nell'ambito della colpa specifica la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma anche va rapportata entro le diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto. Certamente tale spazio valutativo è pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide la cui inosservanza da luogo guasi automaticamente alla colpa;
ma nell'ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da (parte dell'agente modello.
L'esposizione che precede si confida illustri l'enunciazione posta all'inizio in ordine alla mancanza di motivazione in ordine alla causalità della colpa: si tratta di comprendere se, nelle condizioni date, la condotta di guida della vittima fosse prevedibile e se le conseguenze determinatesi nel corso dell'infortunio fossero prevedibili ed evitabili nei sensi che si sono sopra esposti. La carenza di motivazione sul punto in questione, cruciale ai fini della configurazione della responsabilità colposa, vulnera la statuizione civile in ordine alla condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. Attesa l'intervenuta prescrizione del reato, le parti devono essere pertanto rimesse davanti al giudice civile competente in grado d'appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata per essere il reato estinto per l'intervenuta prescrizione.
Rinvia, ai fini civili, davanti alla giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2007