Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2011, n. 44062
CASS
Sentenza 10 novembre 2011

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Integra il reato di scarico abusivo (art. 137, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) lo scarico senza autorizzazione delle acque di falda provenienti dall'attività di escavazione ove intorbidate da residui dei lavori di scavo e di cantiere, in quanto le stesse sono qualificabili come acque reflue industriali. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nozione di acque reflue industriali contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006 non si discosta da quella di "eaux industrielles usées" contenuta nella direttiva 91/271/CEE, così disattendendo la tesi difensiva secondo le acque di fondo scavo non rientrerebbero in tale definizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2011, n. 44062
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44062
    Data del deposito : 10 novembre 2011

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