Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
Integra il reato di lesioni colpose la condotta del conducente di un veicolo che investa un pedone in autostrada quando quest'ultimo già si trovi sulla carreggiata nel momento in cui l'agente abbia percepito la sua presenza, atteso che in tale situazione appare prevedibile la pur imprudente intenzione dello stesso pedone di attraversare la carreggiata ed è dunque dovere del conducente porre comunque in atto le manovre necessarie ad evitare il suo investimento. (In motivazione la Corte ha precisato che diversamente, qualora il pedone fosse stato fermo sulla piazzola di sosta, la particolare conformazione dell'autostrada quale sede destinata al traffico veloce avrebbe consentito legittimamente al conducente di escludere l'intenzione del pedone di attraversare la carreggiata, trattandosi di comportamento in tali condizioni non prevedibile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2008, n. 41029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41029 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 24/09/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 1551
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 008403/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO AR, N. IL 26/05/1968;
avverso SENTENZA del 24/05/2000 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. CICCHELLA G. del Foro di Pescara;
udito il difensore Avv. NICOLI Giampiero del Foro si Pescara, per l'imputato.
Alla Presenza dell'Avv. FORNAROLA Paolo difensore della persona offesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
HI MA è stato dal Pretore di Sulmona ritenuto responsabile di lesioni colpose commesse il 2 gennaio 1992 per aver investito UL NI mentre costui stava attraversando la corsia di marcia della autostrada Roma-L'Aquila in prossimità di una piazzola di sosta dove si trovava l'auto sulla quale egli viaggiava con i propri genitori.
Il giudice ha ritenuto che la colpevolezza dell'imputato fosse resa evidente dall'ampio campo visivo (387 mt.) che avrebbe dovuto consentire al HI di scorgere il pedone ovunque si fosse trovato. Tale distanza era stata calcolata dall'uscita della galleria, dal momento che la teste AR, che viaggiava nella macchina del HI, aveva dichiarato di aver visto il ragazzo sulla sede stradale appunto all'uscita della galleria. Secondo il Pretore, se doveva darsi credito alla versione dei fatti resa dai genitori del ragazzo, secondo cui il pedone si trovava nella piazzola di sosta, grave e del tutto evidente era la responsabilità dell'imputato; ma anche tenuto conto della versione fornita dall'imputato, corroborata dal teste AR (sua fidanzata), secondo cui il pedone si trovava al centro della strada e la stava attraversando da destra a sinistra, sussisteva ugualmente la colpa dell'imputato che, avendo potuto vedere l'ostacolo da lontano, aveva l'obbligo di azionare ogni manovra atta ad evitarlo, tanto più che, secondo quanto riferito dalla teste, l'attraversamento non fu improvviso. Ha condannato pertanto l'imputato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. La sentenza veniva appellata dall'imputato che contestava la ricostruzione dei fatti in essa contenuta.
La Corte di appello dell'Aquila, nel dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione, confermava la affermazione di responsabilità dell'imputato agli effetti civili riconoscendo tuttavia il concorso di colpa della persona offesa nella misura del 50%. La Corte considerava incontrovertibile dato di fatto quello che sin dall'uscita della galleria, posta ad una distanza di circa 380 mt. dal punto di impatto, il HI era in grado di constatare, se fosse stato più diligente nella condotta di guida, che sulla piazzola di sosta vi era un'auto ferma e nei pressi anche un pedone. Escludeva la possibilità che l'incidente si potesse essere verificato nella piazzola di sosta (sarebbe stata investita anche l'auto che aveva lo sportello aperto).
Osservava che è pur vero che i pedoni non possono permanere o stare sulla sede autostradale, ma ciò non esclude la responsabilità dell'automobilista, se mai determina una corresponsabilità del pedone nella causazione dell'evento. Riteneva che la vittima si trovasse, al momento dell'impatto, sulla sede autostradale, come dichiarato dalla teste AR ed osservava che la colpa del HI nell'investimento consisteva nel fatto che egli aveva la possibilità di scorgere il pedone nei pressi dell'auto in sosta e quindi poteva anche prevederne l'imprudenza, essendo pacifico che l'automobilista è tenuto a neutralizzare eventuali condotte colpose di altri e deve tenere conto dei comportamenti imprudenti dei pedoni quando si presentino ragionevolmente prevedibili. Non è circostanza del tutto imprevedibile che un pedone si sposti dalla piazzola in cui si trova nella sede autostradale, anche se è un comportamento vietato.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso a questa Corte il difensore di fiducia dell'imputato lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 40 e 41 c.p.; contesta che possa essere considerato prevedibile - come secondo il ricorrente ha ritenuto la sentenza impugnata - il comportamento di un pedone che, in autostrada, dalla piazzola di sosta dove è parcheggiata la sua auto, si sposta improvvisamente e repentinamente verso il centro della carreggiata pur avendo visto sopraggiungere un'auto. Il ricorrente sottolinea che l'imputato, alla vista del pedone fermo sulla piazzola di sosta, non aveva alcun obbligo di rallentare, non potendosi considerare tale presenza alla stregua di un ostacolo atteso che il comportamento di un pedone che attraversi l'autostrada è imprevedibile, non già perché vietato dalla legge ma perché del tutto anomalo, fuori di ogni logica naturale. Chiede dunque che sia data la prevalenza alla assoluzione con formula piena eventualmente anche ai soli fini civili.
Il difensore delle parti civili ha insistito per il rigetto del ricorso.
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni appresso indicate. Rileva infatti la Corte che le osservazioni del ricorrente circa la assoluta imprevedibilità della presenza di un pedone sulla sede autostradale sono, in linea teorica, condivisibili. La sentenza impugnata infatti, nel motivare sulla prevedibilità da luogo a possibili equivoci in quanto si è, evidentemente, ispirata a principi pacificamente espressi da questa Corte con riferimento ad un contesto del tutto diverso da quello in esame (l'incidente è avvenuto in autostrada) e cioè la circolazione in centri abitati e/o in strade ordinarie. In tali ultime ipotesi è senz'altro esatto che il conducente, alla vista di un pedone che si trovi in prossimità della sede stradale, deve rallentare la propria marcia, conformandola alla massima prudenza, e deve tenere d'occhio il pedone stesso per essere pronto a fronteggiare anche una sia pure imprudente azione di quest'ultimo, violatrice delle regole della circolazione stradale (art. 191 C.d.S.). La "ratio" di tale doveroso comportamento risiede nel dovere di solidarietà che presiede alla circolazione stradale che impone al conducente di fare tutto quello che è in suo potere per evitare infortuni anche in presenza della colpa altrui, salvo il limite della assoluta imprevedibilità. Tali principi, ad avviso della Corte, devono essere contemperati con le particolari modalità della circolazione in autostrada, caratterizzata dalla velocità del traffico che ne costituisce l'essenza, atteso la particolare conformazione della autostrada quale sede destinata ad un traffico al di fuori degli agglomerati urbani. In tali condizioni, l'attraversamento di un pedone dalla posizione di fermo sulla piazzola di sosta della sede stradale non può considerarsi prevedibile, essendovi un assoluto e comunemente rispettato divieto di attraversamento ed essendo altresì evidente che imponesse al conducente di decelerare alla semplice vista del pedone, pure in assenza di motivi di sospetto, ne risulterebbe gravemente compromessa la stessa circolazione e la sicurezza degli automobilisti, costretti a confrontarsi con un improvviso arresto di una autovettura che procede a velocità elevata.
Diverso naturalmente è il caso in cui, per le concrete situazioni verificatisi, in particolare per l'atteggiamento tenuto dal pedone, potesse essere prevedibile un suo comportamento imprudente, nel qual caso non vi sarebbero difficoltà ad affermare la responsabilità del conducente, che, pur essendo nelle condizioni di apprezzare tali segnali, li abbia ignorati non riducendo la velocità o facendo quanto in suo potere per evitare un possibile investimento. E proprio questo è il caso della sentenza impugnata che - a differenza di quanto si sostiene nel ricorso e nonostante un non sempre lineare tenore argomentativo - non parte dal presupposto che il pedone fosse fermo sulla piazzola di sosta, ma ha accertato i fatti rilevanti ai fini del decidere nello stesso modo della sentenza di primo grado e cioè nel senso che l'investimento del UL è avvenuto mentre questi si trovava sulla sede autostradale, nell'atto di attraversarla da destra verso sinistra ed era visibile fin da quando l'auto dell'imputato usciva dalla galleria, in una situazione dunque di pericolosità assolutamente percepibile dall'automobilista. Ricorrono giusti motivi, in considerazione delle modalità dell'incidente, per compensare integralmente tra le parti private le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa integralmente le spese tra le parti private del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2008