Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2002, n. 3523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3523 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
E e 66178 N 1 IO 6 8 Z 9 A 1 / R T /4 IS . 6 N 2 PUBBLICA ITALIANA G E R B . R .P L L A D L ION DEL POPOLO ITAIMANO.35 23 02 A D L A T E . E U D T I B S N I/C ONE 7 N E O A 1 E S Oggetto I T S 3 E R 1 I E . A SEZIONE TRIBUTARIA T Tributaria N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente -11. R.G.N. 18161/99 Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 8379 Dott. Giuseppe Rel. Consigliere Rep. FALCONE Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 26/10/01 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere- ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFF REGISTRO UDINE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 · ricorrente 2123
contro
-1- SI RE;
- intimato -
avversO la decisione n. 3/99 della Commissione TRIESTE, depositata il tributaria regionale di 10/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo TE EN, dopo avere richiesto l'applicazione della normativa di cui all'art. 12 1.n.154/88, ha impugnato l'avviso di liquidazione della maggiore imposta, lamentando che erroneamente non erano state applicate le tariffe d'estimo previgenti al 1.1.1992. Quindi, ha presentato una istanza di chiusura della lite pendente ai sensi della l.n.656/94, ma l'ufficio ha rigettato l'istanza ritenendo la normativa invocata inapplicabile nella specie. Il TE ha impugnato anche questo provvedimento. La Commissione di primo grado ha accolto le impugnative, ma l'ufficio ha proposto appello. La Commissione Regionale ha confermato la decisione impugnata ritenendo che non potesse essere esclusa l'applicabilità della normativa della definizione delle liti fiscali pendenti. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo due motivi. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 2 quinquies della l.n.656/94, erroneità e contraddittorietà della motivazione sul presupposto che questa normativa non può ritenersi applicabile alle ipotesi in cui si discute di avvisi di liquidazione emessi a seguito di istanze dei contribuenti, posto che in questi casi non si procede ad una rettifica del valore dichiarato. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 12 1.154/88 ed erroneità e contraddittorietà della motivazione in quanto il giudice erroneamente ha ritenuto necessario nella specie un avviso di accertamento, pur in costanza di una richiesta di applicazione della disciplina di cui all'art. 12 1.n. 154/88. Ritiene la Corte che le doglianze sono fondate e meritano di essere accolte. E' stato più volte ritenuto, e non sono emersi elementi che inducano a modificare l'orientamento, che “l'articolo 2 quinquies del d.l.n.564/94, che accorda al contribuente la possibilità di determinare l'estinzione delle liti pendenti circa atti impositivi, che non attengano esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, attraverso un pagamento correlato al valore della lite medesima, cioè alla maggiore somma reclamata o reclamabile dall'ufficio, ammette al condono le sole controversie pendenti che coinvolgano pretese creditorie dell'amministrazione, diverse e ulteriori rispetto a quelle desumibili dagli elementi offerti dal contribuente stesso. Il condono non è perciò applicabile a quelle controversie che, investendo esclusivamente la correttezza di atti liquidatori, si esauriscano in un controllo sui criteri di fissazione del quantum dell'obbligazione, secondo gli stessi dati addotti dal debitore al fine della determinazione dell'imponibile. Perciò il condono non si applica al computo dell'Invim operato sulla base della rendita attribuita al bene venduto su istanza di accatastamento del contribuente" (Cass. sentenze nn. 15933/00, 64/00, 6611/99). Inoltre, è stato ritenuto che nell'ipotesi in cui la parte privata ha chiesto l'applicazione della disciplina dell'art. 12 1. n.154/88, non è necessario che venga emanato un atto di accertamento, essendo sufficiente un avviso di liquidazione in virtù della determinazione automatica della rendita (Cass.sent. n. 14245/00). Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata. Non essendo necessario procedere ad accertamenti di fatto, occorre pronunciare nel merito e rigettare l'impugnativa del contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
E N O I Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le impugnat Z A 6 8 R 9 T A 1 del contribuente. Compensa le spese. S I / 4 R .10.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria 5 / . 6 A Così deciso in Roma il 26 2 N T . U R . B B P I II Presidente Il cons. est. L R L T A Dr. Giulio Graziadei Dr. Giuseppe Falcone fer have DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C Oggi 11 MAR. 2002. Osvaldo CA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo NI