Sentenza 2 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata ritenendo la responsabilità dell'imputato che, alla guida della propria vettura, aveva effettuato un repentino cambio dalla corsia di sorpasso a quella di destra senza segnalare per tempo la sua intenzione, andando così a collidere con un motociclo che sopraggiungendo dietro di lui aveva tentato, imprudentemente, di sorpassarlo a destra).
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2016, n. 5691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5691 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2016 |
Testo completo
5 6 9 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 02/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. CLAUDIO D'ISA - Presidente - N.194/2016 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLA MENICHETTI N. 35103/2014- Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Rel. Consigliere - Dott. US PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA US N. IL 15/03/1946 avverso la sentenza n. 142/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 26/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. US PAVICH Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stefano Tocci che ha concluso per f'mamminibilité el ricorso, Udito, per la parte civile, l'Avv. Zanetti, che ha ministito per il rifetto depositants Conduiven scritte i asfalt into for l'accoglimento, notule Uditoi difensore Avv. Carlo Clemention, che ha RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26 marzo 2014, la Corte di appello di Milano, 5 Sezione penale, confermava la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como aveva condannato US TA, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di otto mesi di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con la diminuente del rito, in relazione a reato p. e p. dall'art. 589, commi 1 e 2, cod.pen., commesso in Como il 25 febbraio 2012. Oggetto del processo é un incidente stradale in esito al quale perdeva la vita VA US: il TA é accusato di avere provocato il sinistro, e il decesso dell'US, perché, procedendo dapprima su una corsia di sorpasso (in violazione dell'art. 143, comma 5, Cod. Strada), si spostava sulla corsia di destra senza accertarsi se altri veicoli provenissero da tergo su detta corsia, e segnalando lo spostamento in modo tardivo (in violazione degli artt. 140 e 154, Cod. Strada), e non si accorgeva che il motociclo Honda condotto dall'US, che fino a quel momento lo aveva seguito sulla stessa corsia di sinistra, si era a sua volta spostato sulla corsia di destra per superarlo, procedendo a velocità superiore a quella consentita su quel tratto di strada. In tal modo si verificava la collisione fra i due veicoli (la parte destra dell'auto del TA collideva con la parte sinistra della moto dell'US); l'US rovinava a terra e veniva sbalzato dapprima contro un palo della luce e infine a 12 metri dal punto d'impatto, riportando gravissime lesioni che ne cagionavano il decesso.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il TA, a mezzo dei suoi difensori di fiducia. Il ricorso é articolato in tre ordini di motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 154 Cod. Strada. Deduce il ricorrente che la manovra é stata eseguita dall'imputato, dopo avere effettuato il sorpasso dei veicoli marcianti sulla corsia di destra, in tutta tranquillità e nella consapevolezza di non creare a detti veicoli alcun intralcio: perciò il TA non aveva innestato la freccia in anticipo sulla manovra di rientro nella corsia di destra, anche perché il motociclo dell'US a quel punto ancora lo seguiva nella corsia di sinistra. Egli, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, avrebbe perciò operato secondo il dy principio d'affidamento, facendo cioé leva sull'assenza di comportamenti scorretti da parte degli altri utenti della strada;
invece, proprio durante la manovra di rientro nella corsia di destra, l'US, che pure aveva in quel momento una visuale migliore di quella del TA, eseguiva in contemporanea analogo spostamento;
e proprio la contestualità delle due manovre ha impedito che l'imputato facesse in tempo a realizzare che l'US stava ponendo in essere una manovra di sorpasso a destra, vietata dall'art. 143 Cod. Strada, ad elevata velocità, senza azionare segnalazioni acustiche o visive della propria manovra e senza frenare alla vista della manovra del TA. Tale ricostruzione sarebbe avvalorata, secondo il ricorrente, dalla dislocazione dei danni alla carrozzeria dell'autoveicolo dell'imputato. La Corte territoriale ha, fra l'altro, omesso di verificare se,ove quest'ultimo avesse azionato con maggiore anticipo l'indicatore di direzione, l'evento si sarebbe o meno verificato.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la prevedibilità della condotta imprudente dell'US e la possibilità di evitare l'evento, e si deduce l'applicabilità del principio d'affidamento, atteso che nella specie la manovra dell'US era ragionevolmente imprevedibile, anche in relazione alla repentinità della manovra stessa.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, giudicato non giusto ed eccessivo in relazione al grado di responsabilità del TA a fronte di quello dell'US.
3. All'odierna udienza si è costituita, per il tramite del proprio difensore, la parte civile PA ET, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore della vittima, rassegnando le conclusioni depositate per iscritto unitamente a notula. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e il secondo motivo presentano evidenti elementi di sovrapponibilità e possono essere congiuntamente trattati e, altrettanto congiuntamente, dichiarati infondati. La ricostruzione dell'episodio contenuta nella sentenza impugnata, oltreché in quella di primo grado, rende evidente che, alla luce delle prove raccolte, il TA eseguì la manovra di spostamento a destra in modo repentino, segnalandola con la freccia solo all'ultimo momento, proprio mentre la moto dell'US stava affiancando la sua auto (in tal senso depone in particolare la deposizione del teste Campanile, riportata per stralci nell'impugnata pronunzia). Pur dovendosi riconoscere che l'US stava eseguendo una manovra non Ан consentita (sorpasso a destra), decisivo per il verificarsi dell'incidente é stato il comportamento alla guida dell'imputato, il quale, rientrando nella corsia di destra con le modalità che si sono viste, non ha consentito all'US di evitarlo o di frenare. 3 Quanto al c.d. principio d'affidamento, invocato dal ricorrente, va osservato che la giurisprudenza di legittimità tende a limitare la possibilità di fare affidamento sull'altrui correttezza nell'ambito della circolazione stradale, pur ammettendo che il principio di che trattasi debba essere in qualche modo riconosciuto nell'ambito della circolazione stradale. La soluzione contraria non solo sarebbe irrealistica, ma condurrebbe a risultati non conformi al principio di personalità della responsabilità, prescrivendo obblighi talvolta inesigibili e votando l'utente della strada al destino del colpevole per definizione o, se si vuole, del capro espiatorio. In base a tale orientamento é stata, perciò, recuperata la nozione di prevedibilità ed evitabilità in concreto, e si é affermata, così, la necessità che il principio di affidamento non possa operare allorquando vi sia la ragionevole prevedibilità della condotta del terzo o della vittima da parte del soggetto attivo (per alcune declinazioni recenti del principio anzidetto, vds. Sez. 4, n. 12260 del 09/01/2015, Moccia e altro, Rv. 263010; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, Saporito, Rv. 259277; Sez. 4, n. 46741 del 08/10/2009, Minunno, Rv. 245663). Va peraltro considerato che, pur a fronte dell'adozione di detto criterio, la Corte di legittimità é pervenuta all'affermazione di responsabilità di un automobilista imputato di omicidio colposo in danno di un motociclista che, nell'atto di sorpassare in modo azzardato l'autovettura dell'imputato (mentre quest'ultimo si accingeva a effettuare una manovra di parcheggio), veniva investito dalla stessa autovettura e rovinava a terra battendo il capo e così riportando lesioni che lo traevano a morte (Sez. 4, n. 6967 del 16/12/2011, G.M., non massimata). In quel caso, sicuramente d'interesse esemplificativo ai fini che qui interessano, la Corte di legittimità ebbe ad affermare che l'imputato, pur agendo nel rispetto del codice della strada, azionando il lampeggiatore di direzione nello svoltare a sinistra, non ha ben valutato, negligentemente, la manovra azzardata che stava compiendo il motociclista e, quindi, anziché fermarsi ed evitare lo scontro ha fidato nelle sue capacità di prontezza di riflessi di inserirsi immediatamente nell'area di parcheggio. In tale situazione di fatto appare adeguatamente supportato il giudizio di "ragionevole prevedibilità" della condotta di guida della vittima». Sussisteva infatti una «situazione di pericolo, determinata dal cambiamento di direzione per svoltare a sinistra, per immettersi nell'area di parcheggio laterale, che esigeva da parte del conducente la massima prudenza e l'adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione. Il conducente avrebbe dovuto accertarsi con ogni mezzo che non sopraggiungessero altri veicoli e tale ispezione doveva proseguire per tutte le fasi della manovra». Mu 4 In termini generali, non può trascurarsi che la disciplina relativa alla condotta alla guida, regolata da norme cautelari ben precise (quali quelle del Codice della Strada), esprime nel suo insieme una serie di comandi e divieti che, al di là del valore precettivo, si giustificano sovente in base a possibili rischi di una condotta difforme da parte del conducente, potenzialmente derivanti anche dalla condotta negligente o imprudente altrui. É sufficiente prendere in esame, al riguardo, il disposto di alcune norme di comportamento, quali quella di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140), o di regolare la velocità del veicolo, in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
nonché di conservare il controllo del veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (art. 141); per non dire di molteplici prescrizioni, ancora più specifiche, che si fondano su una previsione di ordine generale dei possibili rischi connessi non solo alla condotta del singolo guidatore destinatario, ma anche a quella degli altri conducenti. Sotto questo profilo, vi é un solido appiglio normativo che impone il rispetto di determinate norme di cautela nell'assunto che esse debbano essere osservate in funzione della possibile derivazione dei pericoli sulla strada da parte di una pluralità di soggetti destinatari. Nel caso de quo, assume particolare rilievo l'art. 154 del Codice della Strada, riferito fra l'altro al cambiamento di direzione o di corsia: detto articolo stabilisce fra l'altro che «i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi», devono «assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi»; ed inoltre sono tenuti a «segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione» (quale esempio di rilevanza di tali obblighi vds. Sez. 4, n. 4825 del 11/12/2002, dep. 2003, Caporaso, Rv. 224920). Nella specie, alla luce della sentenza impugnata, risulta che il TA ha comunque violato la detta disposizione: infatti egli, pur procedendo ad andatura moderata, ha effettuato la manovra di cambio di corsia in un modo che, attraverso le testimonianze richiamate nelle due sentenze di merito, é stato qualificato come repentino, senza badare che dietro di lui, già in precedenza, si era posizionato il motociclo condotto dall'US, che poi tentò di sorpassarlo a destra;
fino a quest'ultima manovra di sorpasso eseguita dalla vittima (a velocità elevata, ma non tale da impedire al TA di accorgersi di lui), e coincidente temporalmente (per come indicato nella sentenza impugnata e quella di primo grado) con lo spostamento di corsia, l'imputato non aveva ancora segnalato la sua intenzione, cosa che fece tardivamente. E non può non osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, una più tempestiva e anticipata segnalazione dell'intendimento di cambiare corsia avrebbe, più che verosimilmente, messo l'US in condizione di evitare l'azzardata manovra di sorpasso che gli costò la vita, perché in tal caso quest'ultimo avrebbe tempestivamente realizzato che l'auto del TA si accingeva ad impegnare la sua traiettoria. Valutata in concreto, insomma, la condotta alla guida dell'US, sebbene sicuramente imprudente, doveva considerarsi in concreto ragionevolmente prevedibile;
perciò il fatto che, a fronte di essa, il TA abbia violato prescrizioni specificamente tese a prevenire ed evitare il rischio poi concretizzatosi, senza prestare attenzione allo stato dei luoghi e alla presenza di veicoli che sopraggiungevano da tergo e che potevano incontrare ostacolo nella sua manovra di spostamento di corsia, non consente di affermare la sussistenza dell'invocato principio d'affidamento nel caso di specie.
2. Il terzo e ultimo motivo di ricorso, anche alla luce delle suestese considerazioni, é anch'esso infondato. La Corte di merito ha dato succintamente, ma convenientemente conto delle ragioni per le quali è stata respinta la richiesta subordinata di rimodulazione in decurtazione del grado di responsabilità dell'imputato: ragioni che sicuramente non presentano vizi né in punto di conformità alla legge, né in punto di vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore della costituita parte civile PA ET, in proprio e nella già vista qualità, spese che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge. Al 60
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione in favore della costituita parte civile PA ET in proprio e nella qualità e liquida complessivi € 3.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente (Giuse Pavich) (Claudio D'Isa) DI CA M E R P U E S T R Z O I Dott Goodni RUELLOA C O IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIC N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 1 FEB. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott VA RUELLO 7