Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2008, n. 12361
CASS
Sentenza 7 febbraio 2008

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Massime1

In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità. (Fattispecie in cui la sentenza d'appello, pur riconoscendo la violazione da parte del conducente di un ciclomotore dell'obbligo di dare la precedenza ad un incrocio, aveva ritenuto imprevedibile l'eccessiva velocità con cui era sopraggiunto un altro veicolo con il quale aveva colliso. La Corte pur riconoscendo l'esigenza di pervenire ad un rimprovero colposo personalizzato, che impedisce di ritenere costituita la colpa sulla base della mera violazione della norma cautelare specifica, ha annullato la sentenza affermando il principio sopra descritto).

Commentario1

  • 1Omicidio colposo: l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché rientrante nel limite della prevedibilità
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2008, n. 12361
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12361
Data del deposito : 7 febbraio 2008

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