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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/11/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 2204/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1
Grassetti; contro
, nato il [...] in [...], CP_1 convenuto - contumace
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegnano, sin da ora, a prestarsi consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero;
2) il sig. tabilirà la residenza ove riterrà più opportuno e comunque altrove CP_1 rispetto alla ex casa coniugale, di proprietà della signora Pt_1
3) economicamente indipendenti, e senza figli, nessuno dei coniugi dovrà contribuire al mantenimento dell'altro”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 23.4.2024 ha chiesto ex art. 473 bis.49 c.p.c. la Parte_1 separazione e lo scioglimento del matrimonio contratto a Jesi il 02/04/2017 con CP_1
.
[...]
2. Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace (la notifica è avvenuta tramite Poste e si è perfezionata per compiuta giacenza il 24.5.202, come risulta anche dal
CAD).
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Dopo la trattazione della domanda di separazione la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice delegato e all'udienza del 20.11.2025, stante l'assenza del convenuto, il difensore di parte ricorrente ha chiesto di trattenere la causa in decisione ed ha precisato le conclusioni, chiedendo l'integrale conferma delle condizioni contenute nella sentenza di separazione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * *
5. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1629/2024 del 25.9.2024, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi di cui all'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Jesi il 02/04/2017 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 9, parte 1 dell'anno 2017.
Non devono essere trattate ulteriori questioni considerato che la ricorrente non ha avanzato per sé richieste di natura economica e che dal matrimonio non sono nati figli.
6. Nulla sulle spese di lite non essendo configurabile una situazione di effettiva soccombenza considerato che la natura indisponibile degli interessi coinvolti avrebbe comunque reso necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Jesi il 02/04/2017 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi
[...] al n. 9, parte 1 dell'anno 2017; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 2204/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1
Grassetti; contro
, nato il [...] in [...], CP_1 convenuto - contumace
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegnano, sin da ora, a prestarsi consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero;
2) il sig. tabilirà la residenza ove riterrà più opportuno e comunque altrove CP_1 rispetto alla ex casa coniugale, di proprietà della signora Pt_1
3) economicamente indipendenti, e senza figli, nessuno dei coniugi dovrà contribuire al mantenimento dell'altro”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 23.4.2024 ha chiesto ex art. 473 bis.49 c.p.c. la Parte_1 separazione e lo scioglimento del matrimonio contratto a Jesi il 02/04/2017 con CP_1
.
[...]
2. Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace (la notifica è avvenuta tramite Poste e si è perfezionata per compiuta giacenza il 24.5.202, come risulta anche dal
CAD).
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Dopo la trattazione della domanda di separazione la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice delegato e all'udienza del 20.11.2025, stante l'assenza del convenuto, il difensore di parte ricorrente ha chiesto di trattenere la causa in decisione ed ha precisato le conclusioni, chiedendo l'integrale conferma delle condizioni contenute nella sentenza di separazione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * *
5. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1629/2024 del 25.9.2024, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi di cui all'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Jesi il 02/04/2017 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 9, parte 1 dell'anno 2017.
Non devono essere trattate ulteriori questioni considerato che la ricorrente non ha avanzato per sé richieste di natura economica e che dal matrimonio non sono nati figli.
6. Nulla sulle spese di lite non essendo configurabile una situazione di effettiva soccombenza considerato che la natura indisponibile degli interessi coinvolti avrebbe comunque reso necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Jesi il 02/04/2017 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi
[...] al n. 9, parte 1 dell'anno 2017; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi