Articolo 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 177
Articolo 6
Versione
15 marzo 1992
Art. 7. 1. Qualora eventi successivi alla vendita rendessero necessaria, per motivi di sicurezza idraulica, la riacquisizione allo Stato dei terreni ceduti in base alla presente legge, l'esproprio avra' luogo senza corresponsione di indennita'.
Entrata in vigore il 15 marzo 1992