Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
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LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Consigliere dott.ssa Mariacristina Carpinelli ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 1517/2025 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato IROLLO Parte_1
GAETANO e dall'avvocato RS IL
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1
La Corte, letto il ricorso presentato in data 01/04/2025 da Pt_1
con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata
[...] del processo svoltosi dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, introdotto con ricorso depositato in data
19/11/2008 e definito con sentenza n. 5687, pubblicata in data 30/09/2011, proseguito dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sezione lavoro, con ricorso depositato in data 18/01/2012 e conclusosi con la sentenza n. 3472 pubblicata in data 28/06/2017 e successivamente dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione con ricorso notificato in data 27/06/2018 e definito con ordinanza di accoglimento n. 14019 pubblicata in data 07/07/2020 e successivo ricorso in riassunzione dinanzi alla Corte d'appello di Napoli in data 02/10/2020, conclusosi con sentenza numero 4391 pubblicata data 03/03/2025; letto l'art.4 della legge n. 89 del 2001, alla cui stregua la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva;
considerato che
la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 88 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del precitato art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) – come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 – nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, cosicché la domanda proposta deve ritenersi proponibile;
considerato che
, ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2001, ove la domanda di equa riparazione sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione, e non anche l'ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo, che potrà essere posto a fondamento di una successiva domanda (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1521 del 21/01/2019);
richiamato il principio secondo cui in tema di equa riparazione ai sensi della l.
n. 89 del 2001, benché il comma 2-bis del suo art. 2, introdotto dal d.l. n. 83 del
2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, abbia individuato "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo sia stato articolato in vari gradi e fasi occorre avere riguardo a tutto il suo svolgimento, effettuandosi una valutazione sintetica e complessiva dell'unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione e tenendo conto della possibilità che la durata più che ragionevole di un grado o di una fase vada a compensare quella eccedente di un altro (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n.
19938 del 05/10/2016; Cass. Sez. 2., Ordinanza n. 4693 del 28/02/2018); considerato altresì che, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. sez. 2, ordinanza n. 22299 del 05/09/2019) “ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2001, poiché lo stesso va determinato, di regola, in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, la durata ragionevole del giudizio di rinvio - tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383
c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - va individuata nella misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario”; ritenuto pertanto che, alla luce dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89/2001 e dei principi che precedono, la durata complessiva ragionevole debba essere determinata in sette anni (tre anni per il primo grado, due per il secondo grado, uno per il giudizio di Cassazione e uno per il giudizio di rinvio); vista la documentazione allegata e rilevato che il giudizio de quo ha avuto una durata di anni 2, mesi 10 e giorni 11 per il giudizio di primo grado, di anni 5, mesi 5 e giorni 10 per il giudizio di appello, anni 2 e giorni 10 per il procedimento in Cassazione e anni 4, mesi 5 e giorni 1 per il giudizio di rinvio e, pertanto, una durata complessiva di anni 15, mesi 9 e giorni 1; rilevato quindi che il giudizio in esame eccede di anni 8, mesi 9 e giorni 1 rispetto ai termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89/2001; valutati la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
letto l'art. 2 bis, comma 1, della legge n.89 del 2001, nella formulazione attualmente vigente, laddove prevede che “il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine di durata ragionevole del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”, nonché il comma 1 ter del medesimo art. 2 bis secondo cui “la somma può essere diminuita fino a un terzo nel caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”; tenuto conto dell'esito del processo in cui si è verificata la violazione, della natura degli interessi coinvolti, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché del valore e della rilevanza della causa, anche in relazione alle condizioni personali della parte;
considerato che
, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, della L. n. 89/2001, come modificato dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa;
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ritenuto che, tenuto conto degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa, sia equo ex art. 2056 c.c. riconoscere, per ognuno dei primi tre anni o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedono i termini citati, la somma di € 400,00 (nei limiti di cui al citato art. 2 bis, comma 3), importo da maggiorarsi ad € 450,00 per ciascuno degli anni di ritardo dal quarto al settimo e ad € 500,00 per ciascuno degli anni di ritardo dall'ottavo al nono, per un importo complessivo pari ad € 4.000,00;
ritenuto che
le spese debbano seguire la soccombenza e che debbano essere liquidate facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 con attribuzione in favore dell'Avv. IROLLO GAETANO e dell'Avv. RS IL;
INGIUNGE
al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare Controparte_1 senza dilazione in favore di la somma di € 4.000,00, a Parte_1 titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, nonché di pagare le spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in € 27,00 per spese ed in € 473,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. IROLLO GAETANO e all'Avv. RS IL dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli in data 08/04/2025
Il Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli