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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 28/07/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NO
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali genitori esercenti la podestà su (C.F. C.F._2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. FARAGONA ENRICO ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso il suo studio in AR , via Cerrutti, 17 giusta delega in atti;
attori contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALTAVILLA OSCAR ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casale Monferrato, piazza S. Francesco, 7,giusta delega in atti;
convenuto
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni di parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di AR, respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione, dato e preso atto di quanto esposto in atti Nel merito: condannare il a risarcire agli attori, in proprio e quali genitori Controparte_1 esercenti la potestà genitoriale su i danni tutti subiti che si quantificano Persona_1 in € 25.405,19 ivi comprese le spese mediche e per medicinali sopportate dai genitori o in quell'altra anche minor somma che il Giudice riterrà congrua. Oltre interessi dal giorno del sinistro al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni di parte convenuta: Il nella persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, come sopra rappresentato e difeso, assume le seguenti conclusioni Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie del caso;
in via pagina 1 di 10 preliminare: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta estinzione per prescrizione di qualsivoglia diritto risarcitorio esercitato da Parte attrice;
subordinatamente, in via istruttoria: in parziale revoca dell'ordinanza 26 aprile 2024, ammettersi, occorrendo, la prova per interrogatorio e testi sulle seguenti circostanze: a) se vero non sia che nella mensa dell'Istituto Scolastico in cui l'evento si verificò, solitamente e comunque al momento dell'infortunio per cui è causa, diverse Insegnanti erano dislocate tra i tavoli ove gli alunni consumavano il pranzo;
b)se vero non sia che la alunna si Persona_1 versò brodo sulle gambe mentre avvicinava a sé il piatto che lo conteneva, già posato sul tavolo al quale si trovava seduta;
c) se vero non sia che la stessa riferì al Pt_3
Personale intervenuto in suo aiuto di aver spostato un po' il piatto;
d) se vero non sia che la BA fu immediatamente accompagnata ai servizi dove fu rinfrescata e cambiata, essendosi inumidita i pantaloncini che indossava;
e) se vero non sia che al momento dell'infortunio altri alunni avevano già iniziato a consumare la stessa minestra che fu servita ad;
indicandosi a testi le Sigg.re Persona_1 Testimone_1 [...]
, e residenti in AR, e , Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 residente in Cameri;
e nel merito: -assolversi il conchiudente da ogni Controparte_1 domanda ex adverso formulata nei suoi confronti;
-in via strettamente subordinata e salvo gravame: diminuirsi il risarcimento ex adverso invocato secondo quanto risulterà giusto e provato. In ogni caso: con vittoria del conchiudente nelle spese della CP_1 causa.
Fatto e motivi della decisione
e , in proprio e quali genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà sulla Sig.a , evocavano in giudizio il per Persona_1 Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dalla minore in occasione del sinistro verificatosi in data 27 novembre 2013.
A fondamento della domanda gli attori assumevano (a) che la di loro figlia nel 2013, di anni 4, era iscritta e frequentava la Scuola Materna Comunale Asilo Torrion Quartara;
(b) che in data 27.11.2013, durante il pranzo all'interno della Scuola Materna, a causa del rovesciamento di un piatto contenente minestra estremamente calda che era stata servita, la bambina si procurava ustioni di I e II grado su entrambe le gambe;
(c) che portata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di AR veniva in seguito curata presso il C.T.O.
Ospedale Regina Margherita di Torino;
(d) che a seguito delle ustioni riportate a pagina 2 di 10 veniva riconosciuto un danno permanente del 6% nonché una ITP di Persona_1
60 gg al 75%, 45 al 50% e 45 al 25% come da perizia medico legale a firma Dott. con un danno pari ad € 24.844,25, oltre ad € 560,94 per spese mediche e di Per_2 medicinali;
(e) che nonostante le plurime richieste di risarcimento danni avanzate al nonché alla compagnia assicuratrice, nulla veniva risarcito. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il contestando in fatto e in diritto la svolta Controparte_1 domanda.
Lo stesso preliminarmente evidenziava che i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
, pur agendo “in proprio e quali genitori” della minore , in
[...] Persona_1 realtà chiedevano il risarcimento esclusivamente in favore della figlia e per i danni solo da lei subiti.
Ancora in via preliminare il convenuto sottolineava la genericità dell'atto introduttivo.
Infatti gli attori deducevano che l'infortunio occorse “a causa del rovesciamento di un piatto contenente minestra estremamente calda”, così enarrando un fatto le cui modalità non venivano esattamente descritte.
A ciò doveva aggiungersi che non vi fu alcun “rovesciamento” di piatto . La versione precisa – e vera- la si apprendeva dalla dichiarazione dello stesso Sig. Parte_1 che, nella denuncia di infortunio 29-11-2013 così dichiarava: “ avvicinandosi il piatto contenente minestra accidentalmente si è rovesciata parte di liquido caldo sulle cosce “.
Di tenore pressochè identico il certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale ”Maggiore della Carità” di AR: “Circa mezz'ora fa, mentre mangiava nell'asilo, si è versato piatto con minestra calda sulle cosce”.
Quindi non sussisteva un'ipotesi di un'azione di terzi (insegnante, inserviente od altro alunno), da ricondursi nel paradigma e nella presunzione di responsabilità contemplati dall'art. 2048 comma 2 cod.civ.. bensì si trattava semplicemente di delibare circa la condotta di una alunna che procurò un danno a se stessa, quindi di un danno cosiddetto
“da autolesione” o “autocagionato” oppure di “autoresponsabilità”.
Pertanto, trattandosi di responsabilità contrattuale era onere di parte attrice provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., indi, nella fattispecie, l'inadempimento contrattuale dell' , inadempimento che la stessa CP_2 neppure allegava.
pagina 3 di 10 Anzi proprio lo stesso Padre della nella dichiarazione di infortunio -che essendo Pt_4 indirizzata al aveva indubbia valenza di confessione stragiudiziale- Controparte_1 definì il fatto come “accidentale”.
Il convenuto osservava, poi, come fosse del tutto lecito e ragionevole ritenere che muovere un piatto nel corso di un pasto fosse un'azione talmente repentina da non poter essere evitata da alcuno e che neppure la migliore sorveglianza avrebbe consentito alle Insegnanti presenti di impedire che l'evento si verificasse.
Per mero scrupolo difensivo il eccepiva l'estinzione del diritto Controparte_1 all'invocato risarcimento per intervenuta prescrizione quinquennale, e ciò per l'ipotesi in cui dovesse o potesse ritenersi ravvisabile una responsabilità extracontrattuale (art. 2043 cod.civ.).
Il convenuto contestava inoltre, il quantum rilevando che da quanto - in ipotesi liquidato a favore della minore doveva essere detratto quanto già percepito o ancora da percepire da Imprese di assicurazione, pubbliche o private. Per quanto allo stesso constava , infatti, alla minore era già stato liquidato - dalla in base ad una polizza Controparte_3 infortuni stipulata dal Comune - un indennizzo di Euro 520,00.
Il convenuto, pertanto, concludeva come in premessa.
Orbene così ripercorsi i termini della questione deve in primo luogo evidenziarsi che le somme richiesta a titolo di risarcimento di danno emergente per € 560,94 sono state richieste dagli attori in proprio, non essendo certamente spese non sostenute dalla minore, come precisato da parte attrice in memoria ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c.
Deve, inoltre, rilevarsi che il fatto oggetto del contendere è stato descritto nell' atto di citazione testualmente come segue: “ in data 27.11.2013, durante il pranzo all'interno della Scuola Materna, a causa del rovesciamento di un piatto contenente minestra estremamente calda che era stata servita, la bambina si procurava ustioni di I e II grado su entrambe le gambe, per cui veniva portata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
AR è veniva in seguito curata presso il C.T.O. Ospedale Regina Margherita di
Torino”.
Pertanto attese le allegazioni di parte attrice ed in particolare l'inciso “ si procurava” , come evidenziato da parte convenuta , qualificazione peraltro condivisa anche da parte attrice , il caso de quo deve essere ricondotto nell'alveo della responsabilità contrattuale.
pagina 4 di 10 Infatti, ai fini dell' inquadramento giuridico della fattispecie in esame, va osservato che nel caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico ha natura contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell' allievo alla scuola, determina la instaurazione di un vincolo negoziale, nell'ambito del quale la scuola assume, fra l'altro, un obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Come evidenziato dalla giurisprudenza in tema di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che, quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da
"autolesione" nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicchè, mentre gli attori devono provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile alla scuola e all'insegnante (cfr., sul punto, Cass., Sez. U., n. 9346/2002, costantemente ribadita) giacchè la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso.
La prova liberatoria poi consiste nell'aver esercitato l'opportuna vigilanza (CASS.,
18.4.2001, n. 5668; CASS., 26.7.2001, n. 8740) o, comunque, nella dimostrazione dell'istantaneità e della repentinità del fatto (CASS., 22.1.1990, n. 318; CASS., 24.2.1997,
pagina 5 di 10 n. 1683; CASS., 18.4.2001, n. 5668, cit.; TRIB. GENOVA, 13.1.1995; TRIB. MESSINA,
28.11.2001). Sul punto deve osservarsi che non è sufficiente la dimostrazione di non aver potuto arrestare la serie causale già in atto, ma occorre provare di aver adottato anche le opportune misure precauzionali (CASS., 6.4.2006, n. 8095): "l'insegnante è il soggetto ex ante più idoneo a prevenire l'insorgere di una situazione di pericolo. Il fatto che tale situazione sia insorta è una dimostrazione della carenza delle misure adottate" (CASS.,
27.3.1984, n. 2027) di talché, se pur avendo adottato ogni più opportuna ed adeguata cautela l'evento ciò nonostante si sia verificato, sarà solo in tal caso legittimo invocare il fortuito (CASS., 26.6.1998, n. 6331). Naturalmente il contenuto del dovere di vigilanza dovrà essere rapportato al grado di maturità degli allievi (CASS., 15.12.1980, n. 6503;
CASS., 10.12.1998, n. 12424; CASS., 14.2.2005, n. 2272; CASS., 10.10.2008, n. 24997) con la conseguenza che, nel caso si tratti nella specie di asilo nido, l'attenzione e la cura nella custodia dei bambini sarà particolarmente intensa (e dovrà estendersi persino in un controllo " a vista " CASS., 24.5.1997, n. 4633- sin quando il minore non venga affidato ai genitori - CASS., 5.9.1986, n. 5424-), per via della naturale curiosità di essi che ne vulnera la cautela in termini di previsione del rischio.
Ora nel caso de quo risulta essere circostanza incontestata che l'evento dannoso si fosse verificato durante lo svolgimento del rapporto.
Diversamente non è stato provato che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante.
Il fatto che la minore avesse spostato il piatto e accidentalmente se lo fosse rovesciato addosso ( circostanza incontestata) non appare essere un fatto imprevedibile attesa la tenerissima età della stessa.
Parimenti non determinante appare essere la circostanza della asserita presenza di “ diverse maestre” peraltro dedotta genericamente ( quante maestre?), in assenza di prova, ma ancor prima di allegazione, circa l'adozione di misure minime preventive ovvero di verifica della temperatura della pietanza servita, punto nodale della questione.
Sul punto non potrà valere la dedotta circostanza che altri bambini stessero consumando la “stessa minestra” in assenza di prova della temperatura della pietanza servita giacchè i tempi di preparazione dei piatti possono essere differenti con conseguente incidenza sulla temperatura del pasto servito. In altre parole “stessa ministra” non equivale necessariamente a stessa temperatura del cibo.
pagina 6 di 10 A ciò deve aggiungersi il fatto che l'infortunio dedotto non riveste i connotati della inevitabilità ed imprevedibilità, essendosi verificato all'interno di un asilo ove, come di norma, sono accolti bambini in tenerissima età la dinamicità dei quali, lungi dall'essere un fatto imprevedibile, deve indurre alla predisposizione di una serie di misure idonee a neutralizzare il rischio di avvenimenti dannosi.
Nel caso specifico, non è stata fornita la prova che tali misure siano state predisposte;
infatti, la preventiva verifica circa l'idoneità della temperatura della pietanza avrebbe al più, in caso di rovesciamento, comportato l'imbrattamento della minore, senza alcuna incidenza sulla stato di salute, ma non sicuramente l'evento per cui è causa.
Al riguardo va evidenziato che l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce dalla prestazione scolastica deve essere commisurato ed adeguato all' età dei minori affidati alla scuola e al normale comportamento che da essi ci può attendere.
Passando all'esame di natura e entità delle lesioni subite dalla minore , la CTU espletata in corso di causa, le cui risultanze il giudicate ritiene di fare proprie in quanto logicamente convincenti e tecnicamente motivate, ha rilevato che “ Le lesioni accertate in Pronto Soccorso, ove la minore venne immediatamente condotta e medicata, risultano compatibili con la dinamica rappresentata in atti e direttamente confermata in occasione della visita peritale. L'evento ha cagionato un temporaneo peggioramento delle condizioni generali del soggetto rispetto a quelle preesistenti, che, attesa la natura e gravità delle lesioni descritte dai sanitari di Pronto Soccorso, in assenza di ulteriori certificazioni attestanti la tipologia e durata delle successive cure erogate, può ragionevolmente essere indicato in quindici giorni a parziale al 75%, quindici giorni a parziale al 50% e trenta giorni a parziale al 25%. Ciò tenuto conto delle tempistiche mediamente necessarie a raggiungere la stabilità clinica da consimili condizioni cliniche.
Alle lesioni iniziali sono residuati postumi, rappresentati da area cicatriziale cheloidea alla coscia destra, che comportano un peggioramento permanente delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti. L'esito cicatriziale integra danno biologico quantificabile nella misura del 4% (quattro), tenuto conto dei barème di cui alle “Linee guida per la valutazione medico -legale del danno alla persona in ambito civilistico”, edito da nel 2016. I postumi rilevati alla coscia sinistra, allo stato stabilizzati, CP_4 sono di natura esclusivamente estetica e la periziata è tuttora una studentessa.
pagina 7 di 10 Il danno viene dunque liquidato nella misura che segue, avuto riguardo all'età della danneggiata all'epoca del fatto (4 anni) in euro 6,519,00 già valutati all'attualità danno biologo permanente ed euro 3.018,75 il danno biologico temporaneo ( punto base ITT euro 115,00).
Quanto poi al danno morale, come osservato dalla Suprema Corte “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”; ed ancora
“oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica..” (cfr. Cass. n. 25614/20).
Nel caso de quo in difetto di allegazione sul punto nulla potrà essere riconosciuto.
Non potrà neppure riconoscersi la personalizzazione del danno in mancanza di una specifica e concreta dimostrazione “di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.”
Sulla somma come sopra liquidata , trattandosi di debito di valore liquidato all'attualità, andranno riconosciuti gli interessi compensativi , previa devalutazione alla data del sinistro, sulla somma annualmente rivalutata in base agli indici Istat sino alla pubblicazione della sentenza.
Dovranno inoltre essere riconosciute le spese sostenute ritenute congrue dal CTU pari ad euro 560,94 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dalla data di ciascun esborso alla data della pubblicazione della presente sentenza.
pagina 8 di 10 Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
Da tale somme nulla dovrà dedursi in mancanza di prova di precedenti importi versati a titolo risarcitorio. A tal fine non potrà trovare ingresso l l'istanza ex art. 213 c.p.c. in quanto generica ed esplorativa.
Devono infine essere disattese le istanze istruttorie dedotte da parte convenuta in memoria ex art. 183, 6 comma n. 2, c.p.c.: quanto al cap. a) generico, il cap. b) incontestato;
il cap. c), d) ed e) irrilevanti ai fini della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al
DM55/14..
Le spese di CTU come liquidate in atti andranno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
In accoglimento della domanda attorea dichiara tenuto e conseguentemente condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle somme di: Controparte_1
- euro 6,519,00 già valutati all'attualità, per danno biologo permanente;
- euro 3.018,75, già valutato all'attualità, per danno biologico temporaneo;
- euro 560,94 a titolo di danno emergente;
Sulle somme liquidate a titolo di danno biologico , previa devalutazione alla data del sinistro, devono riconoscersi gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata secondo gli indici Istat , dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente sentenza;
Sulla somma liquidata a titolo di danno emergente devono riconoscersi la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dalla data di ciascun esborso, alla data della presente sentenza.
Interessi legali sulle somme liquidate dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento dele Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre euro
237,00 per anticipazioni, oltre, rimb. Forfet. , cpa e Iva di legge.
pagina 9 di 10 Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in atti.
AR, 25 luglio 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NO
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali genitori esercenti la podestà su (C.F. C.F._2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. FARAGONA ENRICO ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso il suo studio in AR , via Cerrutti, 17 giusta delega in atti;
attori contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALTAVILLA OSCAR ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casale Monferrato, piazza S. Francesco, 7,giusta delega in atti;
convenuto
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni di parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di AR, respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione, dato e preso atto di quanto esposto in atti Nel merito: condannare il a risarcire agli attori, in proprio e quali genitori Controparte_1 esercenti la potestà genitoriale su i danni tutti subiti che si quantificano Persona_1 in € 25.405,19 ivi comprese le spese mediche e per medicinali sopportate dai genitori o in quell'altra anche minor somma che il Giudice riterrà congrua. Oltre interessi dal giorno del sinistro al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni di parte convenuta: Il nella persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, come sopra rappresentato e difeso, assume le seguenti conclusioni Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie del caso;
in via pagina 1 di 10 preliminare: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta estinzione per prescrizione di qualsivoglia diritto risarcitorio esercitato da Parte attrice;
subordinatamente, in via istruttoria: in parziale revoca dell'ordinanza 26 aprile 2024, ammettersi, occorrendo, la prova per interrogatorio e testi sulle seguenti circostanze: a) se vero non sia che nella mensa dell'Istituto Scolastico in cui l'evento si verificò, solitamente e comunque al momento dell'infortunio per cui è causa, diverse Insegnanti erano dislocate tra i tavoli ove gli alunni consumavano il pranzo;
b)se vero non sia che la alunna si Persona_1 versò brodo sulle gambe mentre avvicinava a sé il piatto che lo conteneva, già posato sul tavolo al quale si trovava seduta;
c) se vero non sia che la stessa riferì al Pt_3
Personale intervenuto in suo aiuto di aver spostato un po' il piatto;
d) se vero non sia che la BA fu immediatamente accompagnata ai servizi dove fu rinfrescata e cambiata, essendosi inumidita i pantaloncini che indossava;
e) se vero non sia che al momento dell'infortunio altri alunni avevano già iniziato a consumare la stessa minestra che fu servita ad;
indicandosi a testi le Sigg.re Persona_1 Testimone_1 [...]
, e residenti in AR, e , Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 residente in Cameri;
e nel merito: -assolversi il conchiudente da ogni Controparte_1 domanda ex adverso formulata nei suoi confronti;
-in via strettamente subordinata e salvo gravame: diminuirsi il risarcimento ex adverso invocato secondo quanto risulterà giusto e provato. In ogni caso: con vittoria del conchiudente nelle spese della CP_1 causa.
Fatto e motivi della decisione
e , in proprio e quali genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà sulla Sig.a , evocavano in giudizio il per Persona_1 Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dalla minore in occasione del sinistro verificatosi in data 27 novembre 2013.
A fondamento della domanda gli attori assumevano (a) che la di loro figlia nel 2013, di anni 4, era iscritta e frequentava la Scuola Materna Comunale Asilo Torrion Quartara;
(b) che in data 27.11.2013, durante il pranzo all'interno della Scuola Materna, a causa del rovesciamento di un piatto contenente minestra estremamente calda che era stata servita, la bambina si procurava ustioni di I e II grado su entrambe le gambe;
(c) che portata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di AR veniva in seguito curata presso il C.T.O.
Ospedale Regina Margherita di Torino;
(d) che a seguito delle ustioni riportate a pagina 2 di 10 veniva riconosciuto un danno permanente del 6% nonché una ITP di Persona_1
60 gg al 75%, 45 al 50% e 45 al 25% come da perizia medico legale a firma Dott. con un danno pari ad € 24.844,25, oltre ad € 560,94 per spese mediche e di Per_2 medicinali;
(e) che nonostante le plurime richieste di risarcimento danni avanzate al nonché alla compagnia assicuratrice, nulla veniva risarcito. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il contestando in fatto e in diritto la svolta Controparte_1 domanda.
Lo stesso preliminarmente evidenziava che i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
, pur agendo “in proprio e quali genitori” della minore , in
[...] Persona_1 realtà chiedevano il risarcimento esclusivamente in favore della figlia e per i danni solo da lei subiti.
Ancora in via preliminare il convenuto sottolineava la genericità dell'atto introduttivo.
Infatti gli attori deducevano che l'infortunio occorse “a causa del rovesciamento di un piatto contenente minestra estremamente calda”, così enarrando un fatto le cui modalità non venivano esattamente descritte.
A ciò doveva aggiungersi che non vi fu alcun “rovesciamento” di piatto . La versione precisa – e vera- la si apprendeva dalla dichiarazione dello stesso Sig. Parte_1 che, nella denuncia di infortunio 29-11-2013 così dichiarava: “ avvicinandosi il piatto contenente minestra accidentalmente si è rovesciata parte di liquido caldo sulle cosce “.
Di tenore pressochè identico il certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale ”Maggiore della Carità” di AR: “Circa mezz'ora fa, mentre mangiava nell'asilo, si è versato piatto con minestra calda sulle cosce”.
Quindi non sussisteva un'ipotesi di un'azione di terzi (insegnante, inserviente od altro alunno), da ricondursi nel paradigma e nella presunzione di responsabilità contemplati dall'art. 2048 comma 2 cod.civ.. bensì si trattava semplicemente di delibare circa la condotta di una alunna che procurò un danno a se stessa, quindi di un danno cosiddetto
“da autolesione” o “autocagionato” oppure di “autoresponsabilità”.
Pertanto, trattandosi di responsabilità contrattuale era onere di parte attrice provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., indi, nella fattispecie, l'inadempimento contrattuale dell' , inadempimento che la stessa CP_2 neppure allegava.
pagina 3 di 10 Anzi proprio lo stesso Padre della nella dichiarazione di infortunio -che essendo Pt_4 indirizzata al aveva indubbia valenza di confessione stragiudiziale- Controparte_1 definì il fatto come “accidentale”.
Il convenuto osservava, poi, come fosse del tutto lecito e ragionevole ritenere che muovere un piatto nel corso di un pasto fosse un'azione talmente repentina da non poter essere evitata da alcuno e che neppure la migliore sorveglianza avrebbe consentito alle Insegnanti presenti di impedire che l'evento si verificasse.
Per mero scrupolo difensivo il eccepiva l'estinzione del diritto Controparte_1 all'invocato risarcimento per intervenuta prescrizione quinquennale, e ciò per l'ipotesi in cui dovesse o potesse ritenersi ravvisabile una responsabilità extracontrattuale (art. 2043 cod.civ.).
Il convenuto contestava inoltre, il quantum rilevando che da quanto - in ipotesi liquidato a favore della minore doveva essere detratto quanto già percepito o ancora da percepire da Imprese di assicurazione, pubbliche o private. Per quanto allo stesso constava , infatti, alla minore era già stato liquidato - dalla in base ad una polizza Controparte_3 infortuni stipulata dal Comune - un indennizzo di Euro 520,00.
Il convenuto, pertanto, concludeva come in premessa.
Orbene così ripercorsi i termini della questione deve in primo luogo evidenziarsi che le somme richiesta a titolo di risarcimento di danno emergente per € 560,94 sono state richieste dagli attori in proprio, non essendo certamente spese non sostenute dalla minore, come precisato da parte attrice in memoria ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c.
Deve, inoltre, rilevarsi che il fatto oggetto del contendere è stato descritto nell' atto di citazione testualmente come segue: “ in data 27.11.2013, durante il pranzo all'interno della Scuola Materna, a causa del rovesciamento di un piatto contenente minestra estremamente calda che era stata servita, la bambina si procurava ustioni di I e II grado su entrambe le gambe, per cui veniva portata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
AR è veniva in seguito curata presso il C.T.O. Ospedale Regina Margherita di
Torino”.
Pertanto attese le allegazioni di parte attrice ed in particolare l'inciso “ si procurava” , come evidenziato da parte convenuta , qualificazione peraltro condivisa anche da parte attrice , il caso de quo deve essere ricondotto nell'alveo della responsabilità contrattuale.
pagina 4 di 10 Infatti, ai fini dell' inquadramento giuridico della fattispecie in esame, va osservato che nel caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico ha natura contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell' allievo alla scuola, determina la instaurazione di un vincolo negoziale, nell'ambito del quale la scuola assume, fra l'altro, un obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Come evidenziato dalla giurisprudenza in tema di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che, quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da
"autolesione" nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicchè, mentre gli attori devono provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile alla scuola e all'insegnante (cfr., sul punto, Cass., Sez. U., n. 9346/2002, costantemente ribadita) giacchè la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso.
La prova liberatoria poi consiste nell'aver esercitato l'opportuna vigilanza (CASS.,
18.4.2001, n. 5668; CASS., 26.7.2001, n. 8740) o, comunque, nella dimostrazione dell'istantaneità e della repentinità del fatto (CASS., 22.1.1990, n. 318; CASS., 24.2.1997,
pagina 5 di 10 n. 1683; CASS., 18.4.2001, n. 5668, cit.; TRIB. GENOVA, 13.1.1995; TRIB. MESSINA,
28.11.2001). Sul punto deve osservarsi che non è sufficiente la dimostrazione di non aver potuto arrestare la serie causale già in atto, ma occorre provare di aver adottato anche le opportune misure precauzionali (CASS., 6.4.2006, n. 8095): "l'insegnante è il soggetto ex ante più idoneo a prevenire l'insorgere di una situazione di pericolo. Il fatto che tale situazione sia insorta è una dimostrazione della carenza delle misure adottate" (CASS.,
27.3.1984, n. 2027) di talché, se pur avendo adottato ogni più opportuna ed adeguata cautela l'evento ciò nonostante si sia verificato, sarà solo in tal caso legittimo invocare il fortuito (CASS., 26.6.1998, n. 6331). Naturalmente il contenuto del dovere di vigilanza dovrà essere rapportato al grado di maturità degli allievi (CASS., 15.12.1980, n. 6503;
CASS., 10.12.1998, n. 12424; CASS., 14.2.2005, n. 2272; CASS., 10.10.2008, n. 24997) con la conseguenza che, nel caso si tratti nella specie di asilo nido, l'attenzione e la cura nella custodia dei bambini sarà particolarmente intensa (e dovrà estendersi persino in un controllo " a vista " CASS., 24.5.1997, n. 4633- sin quando il minore non venga affidato ai genitori - CASS., 5.9.1986, n. 5424-), per via della naturale curiosità di essi che ne vulnera la cautela in termini di previsione del rischio.
Ora nel caso de quo risulta essere circostanza incontestata che l'evento dannoso si fosse verificato durante lo svolgimento del rapporto.
Diversamente non è stato provato che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante.
Il fatto che la minore avesse spostato il piatto e accidentalmente se lo fosse rovesciato addosso ( circostanza incontestata) non appare essere un fatto imprevedibile attesa la tenerissima età della stessa.
Parimenti non determinante appare essere la circostanza della asserita presenza di “ diverse maestre” peraltro dedotta genericamente ( quante maestre?), in assenza di prova, ma ancor prima di allegazione, circa l'adozione di misure minime preventive ovvero di verifica della temperatura della pietanza servita, punto nodale della questione.
Sul punto non potrà valere la dedotta circostanza che altri bambini stessero consumando la “stessa minestra” in assenza di prova della temperatura della pietanza servita giacchè i tempi di preparazione dei piatti possono essere differenti con conseguente incidenza sulla temperatura del pasto servito. In altre parole “stessa ministra” non equivale necessariamente a stessa temperatura del cibo.
pagina 6 di 10 A ciò deve aggiungersi il fatto che l'infortunio dedotto non riveste i connotati della inevitabilità ed imprevedibilità, essendosi verificato all'interno di un asilo ove, come di norma, sono accolti bambini in tenerissima età la dinamicità dei quali, lungi dall'essere un fatto imprevedibile, deve indurre alla predisposizione di una serie di misure idonee a neutralizzare il rischio di avvenimenti dannosi.
Nel caso specifico, non è stata fornita la prova che tali misure siano state predisposte;
infatti, la preventiva verifica circa l'idoneità della temperatura della pietanza avrebbe al più, in caso di rovesciamento, comportato l'imbrattamento della minore, senza alcuna incidenza sulla stato di salute, ma non sicuramente l'evento per cui è causa.
Al riguardo va evidenziato che l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce dalla prestazione scolastica deve essere commisurato ed adeguato all' età dei minori affidati alla scuola e al normale comportamento che da essi ci può attendere.
Passando all'esame di natura e entità delle lesioni subite dalla minore , la CTU espletata in corso di causa, le cui risultanze il giudicate ritiene di fare proprie in quanto logicamente convincenti e tecnicamente motivate, ha rilevato che “ Le lesioni accertate in Pronto Soccorso, ove la minore venne immediatamente condotta e medicata, risultano compatibili con la dinamica rappresentata in atti e direttamente confermata in occasione della visita peritale. L'evento ha cagionato un temporaneo peggioramento delle condizioni generali del soggetto rispetto a quelle preesistenti, che, attesa la natura e gravità delle lesioni descritte dai sanitari di Pronto Soccorso, in assenza di ulteriori certificazioni attestanti la tipologia e durata delle successive cure erogate, può ragionevolmente essere indicato in quindici giorni a parziale al 75%, quindici giorni a parziale al 50% e trenta giorni a parziale al 25%. Ciò tenuto conto delle tempistiche mediamente necessarie a raggiungere la stabilità clinica da consimili condizioni cliniche.
Alle lesioni iniziali sono residuati postumi, rappresentati da area cicatriziale cheloidea alla coscia destra, che comportano un peggioramento permanente delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti. L'esito cicatriziale integra danno biologico quantificabile nella misura del 4% (quattro), tenuto conto dei barème di cui alle “Linee guida per la valutazione medico -legale del danno alla persona in ambito civilistico”, edito da nel 2016. I postumi rilevati alla coscia sinistra, allo stato stabilizzati, CP_4 sono di natura esclusivamente estetica e la periziata è tuttora una studentessa.
pagina 7 di 10 Il danno viene dunque liquidato nella misura che segue, avuto riguardo all'età della danneggiata all'epoca del fatto (4 anni) in euro 6,519,00 già valutati all'attualità danno biologo permanente ed euro 3.018,75 il danno biologico temporaneo ( punto base ITT euro 115,00).
Quanto poi al danno morale, come osservato dalla Suprema Corte “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”; ed ancora
“oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica..” (cfr. Cass. n. 25614/20).
Nel caso de quo in difetto di allegazione sul punto nulla potrà essere riconosciuto.
Non potrà neppure riconoscersi la personalizzazione del danno in mancanza di una specifica e concreta dimostrazione “di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.”
Sulla somma come sopra liquidata , trattandosi di debito di valore liquidato all'attualità, andranno riconosciuti gli interessi compensativi , previa devalutazione alla data del sinistro, sulla somma annualmente rivalutata in base agli indici Istat sino alla pubblicazione della sentenza.
Dovranno inoltre essere riconosciute le spese sostenute ritenute congrue dal CTU pari ad euro 560,94 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dalla data di ciascun esborso alla data della pubblicazione della presente sentenza.
pagina 8 di 10 Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
Da tale somme nulla dovrà dedursi in mancanza di prova di precedenti importi versati a titolo risarcitorio. A tal fine non potrà trovare ingresso l l'istanza ex art. 213 c.p.c. in quanto generica ed esplorativa.
Devono infine essere disattese le istanze istruttorie dedotte da parte convenuta in memoria ex art. 183, 6 comma n. 2, c.p.c.: quanto al cap. a) generico, il cap. b) incontestato;
il cap. c), d) ed e) irrilevanti ai fini della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al
DM55/14..
Le spese di CTU come liquidate in atti andranno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
In accoglimento della domanda attorea dichiara tenuto e conseguentemente condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle somme di: Controparte_1
- euro 6,519,00 già valutati all'attualità, per danno biologo permanente;
- euro 3.018,75, già valutato all'attualità, per danno biologico temporaneo;
- euro 560,94 a titolo di danno emergente;
Sulle somme liquidate a titolo di danno biologico , previa devalutazione alla data del sinistro, devono riconoscersi gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata secondo gli indici Istat , dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente sentenza;
Sulla somma liquidata a titolo di danno emergente devono riconoscersi la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dalla data di ciascun esborso, alla data della presente sentenza.
Interessi legali sulle somme liquidate dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento dele Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre euro
237,00 per anticipazioni, oltre, rimb. Forfet. , cpa e Iva di legge.
pagina 9 di 10 Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in atti.
AR, 25 luglio 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
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