Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2003, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
E N O 0 I 5 T . A REPUBBLICA TA 0.0377/ R / T 6 2 S I B A . I . G .R L R E P L . R A D A T . L A B E U D A D B T I I E S 1 T R A N I 3 E N T 1 S R E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . S I E E A N T A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Telef. Flor Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni R.G. N. 436/99PAOLINI Presidente Cron.714 MONACI el Consigliere Dott. Stefano Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 23/05/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: OC MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIANO 2, presso 10 studio dell'avvocato MAMMOLA DOMENICO, difeso dall'avvocato LOPES ETTORE, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF II DD MELFI;
- intimati -
avversO la sentenza n. 227/97 della Commissione tributaria regionale di POTENZA, depositata il 2002 13/11/97; 2307 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia ha ad oggetto l'impugnazione, da parte del contribuente signor HI MI, di un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio delle Imposte Dirette di EL aveva rettificato in aumento il suo reddito per l'anno 1989. La Commissione di primo grado respingeva il ricorso, e, con sentenza il data 23 ottobre / 13 novembre 1997, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata dichiarava inammissibile l'atto di appello del contribuente. La Commissione argomentava che il contribuente aveva inviato l'atto in data 30 marzo 1996 (e perciò quando era ancora in vigore la precedente disciplina del contenzioso tributario) alla segreteria della Commissione Tributaria Regionale di PO, e non (come prevedeva la normativa ancora in vigore fino a quel giorno) alla segreteria della Commissione Tributaria di primo grado di EL, dinanzi alla quale si era svolto il giudizio di primo grado. D'altra parte, se avesse inteso, avvalersi della nuova disciplina (quella introdotta con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.546, e divenuta operativa a partire dal primo aprile 1996) l'appellante avrebbe dovuto, innanzi tutto, notificare l'atto di appello all'Ufficio delle Imposte Dirette di EL, e successivamente depositarlo presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale. Con atto notificato il 23 dicembre 1998 propone ricorso per cassazione il contribuente HI MI esponendo un solo motivo di impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 17 e 22 del D.P.R. n.636/1972, 156 e segg., 325, 326 e 327 c.p.c., anche in relazione agli artt. 16, 37, 38, 39, 49, 51 e 72 del decreto legislativo n.546/1992. Il giudice dell'appello avrebbe ritenuto erroneamente che il termine per l'appello scadesse il primo aprile 1996. Invece, proprio il primo aprile 1996, era entrata in vigore la nuova disciplina del contenzioso tributario, che prevedeva che le impugnazioni potessero essere proposte entro i termini previsti nello stesso decreto, e che sarebbero scaduti il 17 maggio 1997 (dato dalla sommatoria, a partire appunto dal primo aprile 1996, del termine annuale di decadenza dall'impugnazione, e del periodo di 46 giorni di sospensione feriale). In secondo luogo il ricorrente sostiene che la propria impugnazione in appello sarebbe stata rituale, in quanto 화 proposta il 30 marzo 1998, e quindi quando era ancora in vigore il vecchio regime del contenzioso tributario. Il fatto che l'atto di appello fosse stato presentato alla segreteria della Commissione Tributaria di secondo grado di PO (che il ricorrente sottolineava esser divenuta commissione tributaria regionale), e non a quella della Commissione di primo grado di EL avrebbe costituito una mera irregolarità non sanzionabile. Del resto la segreteria della commissione tributaria di secondo grado aveva regolarmente trasmesso il fascicolo alla segreteria della Commissione Regionale. In ogni caso, inoltre, l'Ufficio delle Imposte Dirette di EL aveva avuto tempestiva e completa conoscenza dell'atto, tanto è vero che si era costituito in giudizio. Né, infine, la fattispecie rientrava tra quelle sanzionate dalla legge con l'inammissibilità.
2. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. Appare esatta, piuttosto, e va confermata anche nella motivazione, la pronunzia della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata. La controversia concerne, in sostanza, la validità dell'atto di appello, proposto dal contribuente nei confronti di una precedente decisione della Commissione Tributaria di primo grado di EL, ed inviato il 30 marzo 1996 alla segreteria della Commissione Tributaria di secondo grado di PO.
3. Come è noto, il nuovo ordinamento processuale tributario contenuto nel decreto legislativo n.546 del 1992, e divenuto operante dal primo aprile 1996, ha innovato radicalmente le modalità di presentazione degli atti di appello avverso le decisioni emesse in primo grado dalle Commissioni tributarie. La normativa precedente prevedeva il sistema della presentazione dell'impugnazione all'ufficio che provvedeva a sua volta alla notificazione di esso alla controparte. L'atto di appello veniva proposto mediante consegna o spedizione alla segreteria del giudice che aveva emesso la decisione impugnata (art.22, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.636), ed era questa segreteria a notificare all'altra parte copia dell'atto di appello, e successivamente, scaduti i termini per la proposizione dell'appello incidentale, a trasmettere alla commissione di secondo grado l'atto di appello e quello eventuale di appello incidentale (commi quinto e sesto del medesimo art.22). La nuova disciplina invece ha adottato, in sostanza, il medesimo sistema utilizzato per le impugnazioni nei giudizi ordinari, quello della notificazione diretta dell'atto effettuata dal ricorrente alla controparte, o alle controparti, e del successivo deposito dell'atto stesso presso l'Ufficio. Nel disciplinare la forma dell'appello, il secondo comma dell'art.53 del D.L.vo n.546/1992 rimanda alle disposizioni previste per l'atto introduttivo del giudizio tributario di primo grado, e precisamente ai commi 1 e 2 dell'art.20 per le modalità di proposizione dell'impugnazione, ed ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 22 per quelle di deposito. Anche l'atto di appello, come il ricorso di primo grado, deve essere notificato alla controparte (art.20, primo comma, che richiama a sua volta il secondo ed il terzo comma del precedente art.16), e la notificazione può essere effettuata a mezzo posta "in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento" (secondo comma dell'art.20, e comma terzo dell'art.16). L'art.22 dispone che il ricorrente si costituisca entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso depositando l'originale dell'atto notificato e gli allegati nella segreteria della commissione adita, vale a dire, nel caso di appello, in quella della commissione tributaria regionale. Al di là dei singoli dettagli il nuovo sistema differisce dal precedente per quanto concerne due aspetti essenziali, entrambi rilevanti nel caso di specie: 趴 a) l'appello si propone con la notifica dell'atto alla controparte e non con il deposito in segreteria (che costituisce un adempimento successivo); b) la segreteria competente è quelle del giudice ad quem, della commissione tributaria regionale, e non più quella del giudice a quo, della commissione tributaria di primo grado.
4. Gli atti processuali sono disciplinati dalla normativa in vigore al momento in cui vengono posti in essere. Poiché il HI ha proposto l'atto d'appello il 31 marzo sia pure per l'ultimo giorno era 1996, quando ancora - applicabile la normativa del 1972, avrebbe dovuto osservare le regole stabilite da quest'ultima e depositare, o inviare per posta, della l'impugnazione presso la segreteria commissione tributaria di primo grado di EL (allora esistente, e poi sostituita nelle funzioni di giudice di primo grado dalla commissione tributaria provinciale). Invece ha erroneamente spedito il plico con l'atto di impugnazione alla segreteria della commissione tributaria di secondo grado di PO (che - secondo quanto sottolineato non del tutto esattamente dal ricorrente sarebbe divenuta commissione tributaria regionale). Per la verità queste modalità di proposizione dell'impugnazione non rispondevano ai requisiti richiesti dalla normativa vigente il quel momento e, come ha correttamente stabilito il giudice del merito, l'impugnazione stessa doveva ritenersi inammissibile. Infatti, gli atti processuali, ed a maggior ragione le impugnazioni, debbono rispondere a precisi requisiti formali, espressamente disciplinati dalle norme che regolano le varie forme di contenzioso. Quando un atto non si inserisce in un procedimento già instaurato, ma serve a proporlo, o a proseguirlo in una fase diversa con l'impugnazione di una decisione precedente, i requisiti formali non possono non investire specificamente, oltre all'atto in se, anche le modalità della sua presentazione. In realtà, un atto di impugnazione è valido ed efficace solo se è stato proposto nelle forme rituali;
in caso contrario non è idoneo ad instaurare validamente il giudizio di impugnazione.
5. Né possono avere effetti sananti la conoscenza dell'impugnazione da parte dei controinteressati, o il fatto che questi ultimi si siano difesi nel merito, perché il vizio non attiene alla semplice notificazione dell'atto di impugnazione, ma alla stessa instaurazione del giudizio di impugnazione, e proprio per questo non può essere rimosso da comportamenti o da eventi successivi. A maggior ragione non può valere a regolarizzare l'impugnazione il fatto successivo che la segreteria della commissione tributaria di secondo grado di PO, che ha ricevuto l'atto di impugnazione, lo abbia trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria di primo grado di EL, che, invece, sarebbe stata competente a riceverlo.
6. Del resto come si rileva per mera completezza di le modalità di proposizione del ricorso non motivazione - rispondevano neppure ai requisiti imposti dalla normativa adottata nel 1992, che non richiedono più il semplice deposito dell'atto in segreteria, ma la preventiva notificazione di esso alla controparte. L'impugnazione in appello del HI avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile anche se, in ipotesi, avesse potuto essere applicata la nuova normativa. Proprio perché - come si è detto - la nullità investe la stessa proposizione dell'impugnazione e non la notificazione dell'atto, non può rilevare la norma transitoria contenuta nel secondo periodo del secondo comma dell'art. 72 del decreto n.546 del 1992, e che, nel caso di pendenza dei termini di impugnazione al momento dell'insediamento delle nuove commissioni tributarie, li ampia facendoli decorrere nuovamente da quella data di riferimento. Del resto il ricorrente non assume di aver presentato un secondo atto d'appello successivamente al primo aprile 1996, data di insediamento delle nuove commissioni. Né sussistono, infine, norme transitorie o speciali che deroghino ai principi generali esposti in questa motivazione e valgono eccezionalmente rendere ammissibile l'atto di appello presentato a suo tempo dal HI.
7. Concludendo, dunque il ricorso appare infondato e non può che essere respinto. Dato che in questa fase l'Amministrazione intimata non si è costituita, non sussistono spese di giudizio su cui la Corte debba provvedere.
P.Q.M.
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 Rigetta il ricorso. N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Così deciso in Roma il 23 maggio 2002. Il Consigliefe estensore Il Presidente) (dr. Stefano Monaci) (dr.Giovanni Paolim) солоний обохані IL CANCEL Glan AR SA DEPOSITATO IN CANCELLERIA A 14 GEN 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 AR AN ачалось 9