Sentenza 7 aprile 2003
Massime • 1
Nel procedimento di riesame la mancata sottoscrizione del decreto di fissazione dell'udienza camerale da parte del Presidente del tribunale costituisce mera irregolarità formale che, in quanto tale, non incide sulla ritualità e tempestività della decisione e, conseguentemente, non ne comporta l'annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2003, n. 25689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25689 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 07/04/2003
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 848
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 44881/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS RG;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste del 28/6/2002;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. A. ABBATE che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il ricorso. OSSERVA
Avverso l'ordinanza del 28/6/2002, con la quale il Tribunale del riesame di Trieste aveva rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di AS RG avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicatagli in data 28/5/02 dal GIP presso detto Tribunale per i reati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti ed a vari episodi di cessione a terzi di droga, ribadendo la sussistenza di comprovato quadro di gravità indiziaria, supportato in gran parte dei contenuti delle intercettazioni telefoniche e riscontro della chiamata in correità di altri coimputati (SA, UR e ER) e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. A) e c) c.p.p., ha proposto ricorso per Cassazione il predetto indagato, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell'art. 308 co. 8^ in relazione all'art. 127 c.p.p. e 101 disp. att. c.p.p., poiché il decreto presidenziale, con cui era stata disposta l'udienza camerale, era privo di sottoscrizione e quindi "tamquam non esset", con la conseguente nullità assoluta dell'intero procedimento di riesame ed obbligo di scarcerazione dell'indagato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dell'eccezione proposta, a cui, peraltro, ha già correttamente e motivatamente risposto il Tribunale del riesame (cfr. fol. 3 ordinanza impugnata).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00= in favore della Cassa delle ammende, in tal misura equitativamente determinata in ragione dei motivi addotti. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1^ ter disp. att. c.p.p..
Ed invero, il richiamo all'art. 309 co. 8^ c.p.p. è determinante solo per garantire che il procedimento si conformi al principio del contraddittorio, assicurato, nel caso di specie, dalla ritualità e tempestività degli avvisi operati dall'Ufficio di Cancelleria anche su ordine orale del Presidente.
La mancata sottoscrizione del decreto di fissazione dell'udienza camerale, pertanto, rappresenta una mera irregolarità formale che, come tale, non incide affatto sulla ritualità e tempestività della decisione e, quindi, non ne autorizza l'annullamento, con le conseguenze invocate dal ricorrente (cfr. in termini, Cass. pen. Sez. 1^, 30/9/1998, n. 3820, Selis).
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00= in favore della Cassa delle ammende.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1^ ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2003