Articolo 1 della Legge 30 novembre 1950, n. 993
Articolo 2
Versione
22 dicembre 1950
Art. 1.
In deroga all'art. 274 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed all'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783 , le entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese nell'esercizio finanziario 1950-51.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1950