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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1168/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, preso atto delle note scritte depositate da tutte le parti costituite ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., pronuncia sentenza, avvertendo che la comunicazione della stessa terrà luogo della lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1168/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(P. IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, , corrente in Cittanova (RC), via Tarquinio Prisco n. Parte_1
2; il sig. , nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]; il sig. nato a Controparte_1
DI (RC), il 06.10.1985 (C.F.: , residente in [...]
Tarquinio Prisco, n. 2, il sig. nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
, residente in [...] e la sig.ra C.F._3 Parte_2
nata a [...] 1'08.01.1955 (C.F.: ), residente in [...]
[...] C.F._4
(RC), via Tarquinio Prisco, n. 2, tutti rappresentati e difesi in forza di procura rilasciata in calce al presente atto dall'avv. Vittorio Amaddeo (C.F. ; fax: 0965.030024; PEC: C.F._5
Email_1
-attore- nei confronti di
, con sede legale in IN, Piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria Controparte_3
con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di IN , banca iscritta nell'Albo delle Banche e P.IVA_2 capogruppo del Gruppo Bancario iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Controparte_3
e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del Controparte_4
Procuratore Dott.ssa nata a Piacenza l'[...], in [...] procura conferita CP_5 dall'Amministratore Delegato con atto a rogito Notaio Dott. Controparte_6 Persona_1
di Milano, del 14.04.2021, Rep. N. 6746 , Racc. 4738, registrato presso l'Agenzia
[...]
pagina1 di 21 delle entrate di Milano DP II, in data al 36537 serie 1T (all. doc. 1), rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato da intendersi rilasciata in calce al presente atto, all'Avv. Ferdinando Perelli
(c.f.: ), C.F._6
-convenuto-
e con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri 1, società unipersonale, capitale Controparte_7
sociale di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso - Belluno n. società costituita ai sensi della L. 130/1999, iscritta al n. 35449.8 P.IVA_3 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la , amministrata dalla CP_8 [...]
con sede in Conegliano (TV), viale Italia 203, capitale sociale Euro 40.000,00 CP_9
(Euro quarantamila/00), codice fiscale ed iscrizione al registro delle imprese di Treviso - Belluno n.
, in persona dell'Avv. Monia Tucci, nata a [...] l'[...], Quadro Direttivo P.IVA_4
dipendente di (C.F. - P. IVA , nella Controparte_10 P.IVA_5 P.IVA_6 sua qualità di procuratore, in forza di procura speciale dell'8.5.2018 per Notaio dott.
[...]
Rep. n. 52182, Racc. n. 38843, registrata a Pordenone il 09.05.2018, al n. 6261 serie 1T Per_2
(all. doc. n. 1) e rilasciata dal signor , nato a [...] il [...], nella CP_11
qualità di Amministratore e rappresentante pro-tempore della suddetta società Controparte_9
, società a sua volta Amministratore Unico e rappresentante della suddetta ,
[...] Controparte_7
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Ferdinando Perelli (c.f.:
[...]
) C.F._7
- interventore ex art. 111 cpc –
Avente ad oggetto
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 185/2016 del 03.06.2016 - emesso ad istanza del
[...]
(P.IVA: ) nell'ambito del procedimento portante N.R.G. 831/2016 CP_12 P.IVA_7
R.G.A.C. e notificato in data 09.06.2016
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con Decreto Ingiuntivo n. 185/2016 del 03.06.2016 - emesso ad istanza del Controparte_12
(P.IVA: ) nell'ambito del procedimento portante N.R.G. 831/2016 R.G.A.C. e notificato P.IVA_7
in data 09.06.2016 - il Tribunale di Palmi ingiungeva alla società Parte_1
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro -tempore, nonché, nella
[...] P.IVA_1
qualità di fideiussori, ai sig.ri (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Controparte_1
pagina2 di 21 (C.F.: , (C.F.: e C.F._2 Controparte_2 C.F._3 Parte_2
(C.F.: ) il pagamento della somma di € 176.935,55 così meglio
[...] C.F._4
specificato:
a) € 134.012,11, valuta 11.04.2016, di cui Euro 120.170,81 per saldo debitore alla data del
28.07.2015 ed Euro 13.841,30 per interessi maturati dalla data del 29.07.2015 e fino all'11.04.2016, quale saldo debitore del conto corrente, business illimitato nr. 05159/1000/00000152, stipulato presso la filiale di Gioia Tauro del in data 28.01.2009, giusto contratto di apertura Controparte_12 credito di originari € 200.000,00, in testa alla medesima beneficiaria, soc. di Parte_1 [...]
; Parte_1
b) € 30.424,20, di cui Euro 20.323,44 per debito residuo capitale al 22.03.2016, Euro 9.889,78 per rate scadute ed impagate al 22.03.2016, Euro 7,50 per spese ed Euro 203,48 per interessi di mora all'11.04.2016, in forza e virtù del contratto di finanziamento chirografario nr. 51658866 del
22.02.2012, stipulato dalla filiale di Gioia Tauro del di originari € 150.000,00; CP_12 CP_12
c) € 12.499,24, valuta 11.04.2016 - di cui € 15.100,00 per importo anticipato, € 11.500,00 per importo residuo ed € 999,24 per interessi alla data del 11.04.2016 – in forza e virtù del contratto nr.
NP00170614 relativo ai servizi di incasso e ai servizi connessi alla presentazione di fatture in essere presso la filiale di Gioia Tauro del del 03.09.2012 Controparte_12
- oltre agli interessi come da domanda, nonché alle spese della procedura di ingiunzione (liquidate in
€ 2.135,00 per competenze professionali, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali,
I.V.A., C.P.A.. e successive occorrende).
Gli ingiunti proponevo tempestiva opposizione al predetto decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:
1. insufficienza della documentazione depositata dalla opposta:
2. nullita' degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente del 28/01/2009 e nella apertura di credito in conto corrente del 28/01/2009 per violazione della normativa antiusura e derivata applicabilità dell'art. 1815, ii comma, c.c. agli interessi e alle competenze addebitate
3. inefficacia del contratto di conto corrente e dei contratti di apertura di credito in conto corrente sottoscritti alle date del 28/01/2009, 26/01/2012 , 08/08/2012 , e del contratto di finanziamento chirografario del 22/02/2012 prodotti in copia;
4. nullita' delle clausole di capitalizzazione trimestrale del conto corrente emessa in violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera cicr del 09/02/2000
5. nullita' ed inefficacia delle variazioni unilaterali delle condizioni operate in violazione degli artt. 117 e 118 d.lgs n. 385/93;
6. nullità delle commissioni di massimo scoperto applicate pagina3 di 21 7. nullità ed inefficacia ed assenza di causa delle commissioni di affidamento per violazione dell'art. 117 e 118 d.lgs 385/93 e dell'art. 2 legge 2/2009
8. nullità ed inefficacia ed assenza di causa delle commissioni di istruttoria veloce per violazione dell'art. 117 e 118 d.lgs 385/93 e dell'art. 2 legge 2/2009
9. Illegittimità della clausola relativa ai giorni c.d. valuta
10. nullità dei tassi di interesse convenuti nel contratto di finanziamento del 22/02/2012 per violazione delle normativa antiusura
11. nullità dei tassi di interesse convenuti nel contratto di finanziamento del 22/02/2012 per violazione dell'art. 117 d. lgs. n. 385/93
12. indeterminatezza dei tassi di interesse convenuti nel contratto di finanziamento del 22/02/2012
13. nullità delle clausola determinativa dei tassi di interesse del finanziamento del 22/02/2012 per violazione dell'art. 1283 c.c
14. indeterminatezza / illegittimita' / usurarieta' dei tassi di interesse convenuti nel contratto di servizi del 03/09/2012 e delle operazioni ad esso riconducibili
15. illegittima locupletazione della con diritto di ripetizione delle somme addebitate CP_8
illegittimamente agli opponenti contestando tutte le eccezioni e i motivi di opposizione, CP_12 deducendo l'infondatezza dell'opposizione, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme alla luce dei chierimenti giurisprudenziali offerti dalle SS.UU. della Cassazione con sentenza n.
24418/10, rivendicando la coerenza con le previsione dei contratti, validamente conclusi dalla CP_8
con gli opponenti, della regolamentazione del rapporto dare-avere in sede di esecuzione contrattuale,
l'applicazione di tassi di interessi entro il tasso soglia usura per tutto il rapporto negoziale e in tutti i rapporti negoziali siglati, la legittimità della clausola anatocistica, del c.m.s., la legittimità ed obbligatorietà della segnalazione alla centrale rischi per l'esposizione debitoria dei clienti odierni opponenti rilevata dalla Banca. Ha pertanto insistito sull'esistenza liquidità ed esigibilità dei crediti,
a vario titolo vantati, nei confronti degli odierni opponenti.
Nel corso del giudizio si costituiva con COMPARSA DI COSTITUZIONE IN PROSECUZIONE E
SOSTITUZIONE PROCESSUALE EX ART. 111 C.P.C. e, in sostituzione della Cedente
[...]
, facendo propri tutti gli atti posti in essere dalla cedente, che in questa sede devono CP_12 intendersi integralmente richiamati, con richiesta di estromissione del “ , la Controparte_12
in qualità di cessionaria dei crediti cd deteriorati del Controparte_7 CP_12 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione dei crediti, ivi compresi quelli vantati nei confronti degli odierni opponenti. Nel costituirsi dichiara, che con lo stesso contratto di cessione
(contratto di cessione, ai sensi degli artt. 4 e 7 della cit. L. 130/99, concluso in data 20.04.2018, con pagina4 di 21 efficacia economica dall'01.01.2018 ed efficacia giuridica dal 23.04.2018,) di avere conferito alla
“ ”, con sede in IN, piazza San Carlo n. 156, in relazione ai crediti della Controparte_3
detta cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti, la quale, a sua volta, ha incaricato la “ ”, con sede in IN, piazza San Carlo n. 156, Controparte_10
di porre in essere le attività di recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche attraverso la escussione delle relative garanzie.
Successivamente con comparsa conclusionale, depositata in data 04.04.2023, dall'Avv. Ferdinando
Perelli, difensore e procuratore costituito prima nell'interesse del e successivamente CP_12 nell'interesse della , è stata dichiarata la fusione per incorporazione del CP_7 Controparte_12
in (si legge testualmente nel predetto atto “La soc.
[...] Controparte_13 Controparte_12
oggi per effetto di fusione per incorporazione, - atto Repertorio n.
[...] Controparte_3
7.660, Raccolta n.
3.703 a rogito Notaio del 18 ottobre 2018, con effetti a Persona_3 decorrere dal 26.11.2018”) pertanto, non essendo mai stata disposta l'estromissione dal giudizio del in data 09.05.2024, (visto l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a CP_12
SS.UU. con sentenza 30 luglio 2021, n. 21970) veniva dichiarata, con provvedimento motivato,
l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 cpc.
Il giudizio veniva quindi riassunto dagli odierni opponenti e all'udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva trattenuta per la decisione.
LA causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione offerta in giudizio dalle parti e mediante TU. Quest'ultima veniva disposta affinchè il consulente nominato Dott. Persona_4
rispondesse ai seguenti quesiti peritali:
[...]
“l'esperto, esaminati gli atti ed i documenti presenti nei fascicoli di causa e l'eventuale ulteriore documentazione acquisita con il consenso di entrambe le parti, risponda ai quesiti di seguito indicati.
Preliminarmente voglia indicare separatamente, in relazione a ciascuno dei contratti di conto corrente indicati nell'atto di citazione, data di apertura e di eventuale chiusura del conto, la natura, la documentazione prodotta in giudizio (contratto, estratti conto completi o parziali, specificando, in quest'ultimo caso, se manchino gli estratti conto iniziali ovvero quelli relativi ai periodi intermedi), le voci contrattuali previste per calcolo degli interessi, commissione di massimo scoperto, calcolo dei giorni di valuta. Saggio degli interessi 1) nel caso in cui il tasso di interesse passivo non sia determinato nel contratto, oppure venga determinato in modo generico mediante rinvio alle condizioni su piazza, verificata l'epoca di stipula dei contratti o di inizio del rapporto, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con gli interessi al saggio legale (1284 c.c.) se il rapporto è antecedente alla data di entrata in vigore della Legge 154/1992 sulla trasparenza bancaria;
se, invece, il rapporto è successivo a detta legge, applichi il tasso stabilito dall'art. 5 L. 154/92 ed
pagina5 di 21 ancora, per il periodo successivo all'entrata in vigore del T.U.B., il tasso previsto dall'art. 117 co. 7 del T.U.B. (tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni attive della banca (prestiti al cliente), ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive (annotazioni a credito del cliente), determinando tale tasso sui BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione
(quindi non esclusivamente la rendita dei BOT al momento della stipula del contratto); 2) qualora il saggio degli interessi risulti contrattualmente pattuito, faccia applicazione del tasso convenzionale sia per i contratti stipulati anteriormente alla legge n. 154/1992, sia per quelli successivi a tale data;
3) in assenza di pattuizione scritta o di clausola nulla, qualora i contratti siano stati stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 154/1992 e siano ancora in corso a tale data, faccia applicazione, per il periodo precedente, di quanto già previsto al punto n. 1 e, per il periodo successivo, del criterio previsto dall'art. 5 della legge n. 154/1992, il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 T.U.B. Per rapporti in corso devono intendersi quelli "anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta, per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa "chiusura" del conto corrente bancario, adempiuto alla propria obbligazione, atteso che la già riferita innovazione impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentesi nel tempo" (cfr. testualmente Cass. civ. 18.9.2003 n. 13739; Cass. civ. 28.3.2002, n. 4490). Modifica del saggio degli interessi Accerti la corrispondenza degli interessi applicati dalla banca nel corso del rapporto con quelli indicati nel relativo contratto;
in caso di mancata corrispondenza e di variazioni in senso sfavorevole al cliente, non comunicate dalla banca, non terga conto nel ricalcolo di tali modificazioni. Quanto alle modalità di comunicazione, faccia riferimento all'art. 6 della legge n.
154/1992 ovvero all'art. 118 del T.U.B., a seconda che si tratti di contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della prima o della seconda disposizione normativa. Anatocismo Accerti il c.t.u. se a seguito dell'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9/2/2000, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale (o di cadenza diversa) degli interessi sia stata o meno operata dalla banca in conformità alla suddetta delibera (e quindi con identica periodicità degli interessi passivi e attivi, previa comunicazione al cliente delle condizioni applicate). In caso positivo, per il periodo successivo al 1° luglio 2000, determini l'importo risultante da tale meccanismo di capitalizzazione operato dalla banca;
in caso contrario non applichi alcuna capitalizzazione anche con riferimento a detto periodo. Commissione di massimo scoperto Verifichi se la c.m.s. sia stata convenuta per iscritto: applichi tale commissione soltanto se convenuta specificamente per iscritto e soltanto qualora la banca abbia previsto sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo;
nel caso contrario - e quindi anche qualora sia indicata la misura percentuale senza ulteriore previsione - escluda la commissione dal calcolo e tenga conto comunque
pagina6 di 21 che la c.m.s. non può essere mai capitalizzata. Spese Escluda il c.t.u. qualsiasi remunerazione contabilizzata a carico del correntista, ma non pattuita nel contratto, ad eccezione delle imposte e delle tasse come dovute ex lege. Tasso usurario Accerti il c.t.u. con riferimento sia ai contratti di conto corrente che al contratto di finanziamento dedotti in giudizio se la banca abbia rispettato il
c.d. "tasso soglia” ai sensi della L. 108/1996 esistente al momento della stipula dei relativi contratti:
a tal fine, faccia riferimento a qualsiasi "commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa” come testualmente disposto dall'art 1 della legge n. 108/1996, inclusa quindi la commissione di massimo scoperto, la quale dovrà essere considerata, come onere e non quale interesse, per il calcolo del T.E.G. (sino al 31.12.2009 avuto riguardo alla doppia rilevazione) e, per il calcolo del T.E.G.M.,
a far data dal 1.1.2010, seguendo le istruzioni della . Qualora riscontri la pattuizione CP_8
di un saggio usurario, determini il saldo escludendo ogni forma di interesse;
anche nell'ipotesi in cui
l'usurarietà sia conseguente alla variazione delle condizioni contrattuali operate dalla Banca ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Documentazione utilizzabile nella ricostruzione del saldo contabile Nel caso in cui la documentatone bancaria sia parziale o incompleta o in mancanza di qualsiasi giustificazione causale del saldo iniziale passivo, sempre che sia stata tempestivamente eccepita la mancata dimostrazione del saldo passivo, proceda al calcolo partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito del cliente;
nel caso invece il primo estratto conto disponibile sia a debito peri il cliente, applichi il saldo zero;
nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino estratti conto successivi, la ricostruzione dell'andamento del conto corrente deve essere effettuata soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili partendo dall'estratto più recente ed andando a ritroso sino a quello più datato;
Extra fido Accerti, sulla base dei risultati raggiunti nei quesiti precedenti (quindi, tenendo conto dei saldi ricalcolati depurati dalle illegittime competenze bancarie e non degli erronei saldi evidenziati nei vari conti correnti bancari) se nel corso del rapporto si siano verificati dei versamenti che abbiano superato il limite dell'affidamento.
Prescrizione Determini il c.t.u. il saldo secondo i criteri espressi dalla Cass. n. 24418/2010 e cioè assuma, quale riferimento per il conteggio, l'intero periodo dall'instaurazione dei singoli rapporti alla loro cessazione con esclusione (e dunque computandoli e lasciandoli intatti), oltre il limite dell'ultimo decennio a ritroso dalla notifica dell'atto dì citazione (ovvero, eventualmente, dalla comunicazione degli atti interruttivi della prescrizione), dei soli versamenti cd. solutori, che abbiano cioè coperto il passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Valuta
Ove non diversamente pattuito, dovrà essere applicata la stessa data di valuta tanto per i versamenti che per i prelevamenti, in qualsiasi forma, effettuati dal cliente;
Saldo , a conclusione dei Parte_3
pagina7 di 21 conteggi, quale sia il risultato a debito o a credito di ognuna delle parti per ciascun contratto, tenuto conto di quanto già da entrambe corrisposto in corso di rapporto o successivamente".
Preliminarmente, dalla documentazione offerta in giudizio da e da Controparte_7 Controparte_13
emerge che unico legittimato attivo nel presente giudizio è oggi quale
[...] Controparte_7 cessionaria, pro soluto dei crediti vantati dall'allora incorporato da CP_12 Controparte_13 per fusione. I crediti per i quali è stata promosso l'azione giudiziale per il loro recupero oggi
[...]
appartengono , vista la cessione pro soluto, a come attestato in data 08.01.2025 Controparte_7
da (vd. Doc. allegato al fascicolo di parte). Controparte_13
Mentre è legittimazioto passivo in ordine alla domanda di ripetizione di indebito formulata da parte opponente , in seguito alla fusione per incorporazione con il Controparte_13 CP_12
col quale la società aveva stipulato i contratti oggetto del presente giudizio. Pt_1
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata.
I crediti vantati da quale cessionaria dei crediti originariamente vantati dal Controparte_7 [...]
e poi da , secondo quanto dedotto in giudizio, deriverebbero dai seguenti CP_12 Controparte_13 rapporti negoziali intrattenuti dall'allora con la ditta e suoi fideiussori: CP_12 Pt_1
- contratto di conto corrente numero 05159/1000/0000152 intrattenuto presso la filiale di Gioia
Tauro del aperto in data 28/01/2009, con affidamento di euro 200.000,00; Controparte_12
- contratto di finanziamento chirografario numero 5165886 del 22/02/2012;
- contratto di anticipazioni su fatture np00170614 del 03.09.2012
- garanzie fideiussorie concesse in data 29.01.2009, 26.01.2012 e 26.01.15.
Parte attrice ha offerto in giudizio copia dei predetti contratti bancari tutti validamente stipulati in forma scritta e con specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie da parte del contraente /aderente
(vd. Fascicolo monitorio e fascicolo di parte opposta).
Sono stati prodotti da parte opposta (parte attrice in senso sostanziale) gli estratti conto del periodo intercorrente tra il 28/12/2001 ed il 28/07/2015, e per lo stesso periodo gli estratti scalari, ad eccezione, perché mancanti, di quelli relativi ai primi tre trimestri del 2002, precisamente 31/03/2002
- 30/06/2002 e 30/09/2002.
Le condizioni convenute nel contratto di conto corrente 05159/1000/0000152 (rinegoziate validamente per cinque volte) risultano, nel tempo, essere le seguenti:
Contratto del 20/09/2001
Condizioni:
• tasso creditore pari al % 0,125;
pagina8 di 21 • tasso debitore pari al 14,000%;
• tasso C.M.S. pari all' 0,700%;
• spese istruttoria fido £ 250.000;
• identica periodicità di capitalizzazione (art. 6).
Contratto del 23/10/2006
Condizioni:
• tasso creditore pari al % 0,125;
• tasso debitore pari al 10,000%;
• tasso C.M.S. pari all' 0,750%;
• tasso di mora pari al 14,650%
• identica periodicità di capitalizzazione (art. 9).
Contratto del 28/01/2009
Condizioni:
• tasso creditore pari al % 0,010;
• tasso debitore pari al 13,500%;
• tasso C.M.S. pari all' 0,950%;
• identica periodicità di capitalizzazione, trimestrale;
• canone mensile € 30,00;
• spese gestione scoperto di conto € 50,00.
• Apertura di credito per € 200.000,00;
• Tasso debitore 13,250%;
• Comm. M.S.T. 0,750%. Contratto del 26/01/2012 Condizioni:
• Apertura di credito per € 100.000,00;
• Tasso debitore 10,900%
• Tasso debitore oltre fido 13,500%.
Contratto del 08/08/2012
Condizioni:
• tasso creditore fino a 07/08/12 pari al 0,180%;
• tasso creditore da 08/08/12 e fino a 31/12/12 pari al 0,200%;
• tasso creditore da 01/01/13 pari al 0,010%;
• Tasso debitore dal 10/05/12 fino a 07/08/12 12,900%
• Tasso debitore da 08/08/12 e fino a 31/12/12 11,500%
• Tasso debitore da 01/01/13 14,8125%; • Tasso debitore mora dal 23/01/2012 16,150%;
pagina9 di 21 • Tasso oltre fido dal 20/11/2011 13,500%;
• Comm. per disponibilità fondi 0,400%.
Le condizioni del contratto di conto su anticipo fatture (rapporto di portafoglio) n. 00170614, erano le seguenti:
• tasso debitore pari al 11,100%;
• spese €.10,33 per ogni presentazione ed estinzione anticipo fatture;
• commissione disponibilità fondi pari allo 0,500 su € 50.000,00.
Infine le condizioni negoziali del contratto di finanziamento 5165886 del 22/02/2012, sotto forma di mutuo chirografario, dell'importo di € 150.000,00 per “rientro esposizioni debitorie a breve termine”, possono essere così sintetizzate:
- importo del mutuo € 150.000,00 (al lordo di spese d'istruttoria pari ad € 1.500,00 ed € 375,00 quali imposte) erogato in data 22/02/12 con pari data valuta per complessivi € 148.125,00;
- tasso d'interesse variabile ed ottenuto dalla somma di un tasso variabile agganciato al tasso lettera
EURIBOR ad un mese (al momento della stipula pari al 0,721%) ed uno fisso (spread) del 7,500%, si da consentire un tasso convenzionale del 8,221% nominale annuo iniziale;
- Da restituire in 60
(cinque anni) rate mensili posticipate con prima rata il 22/03/2012;
- Tasso degli interessi di mora: lo stesso tasso contrattuale con una maggiorazione di 2,00 punti percentuali;
- Capitale già prefissato per ogni rata e pari ad €2.500,00 oltre interessi ed € 1,50 di spese.
- GARANZIE: Fideiussioni, oltre quella del signor , dei signori Parte_1 CP_14
e e della signora . Vi è anche garanzia da parte di
[...] Controparte_2 Parte_2
a valere sul Fondo di garanzia per le PMI ex l. 662/96 e s.m., in Controparte_15
misura del 70% sul totale erogato (105.000,00), comprendendovi capitale, interessi contrattuali e di mora.
1. ESAME DEL RAPPORTO DI C/C N. 05159/1000/0000152
In sede di accertamento peritale, sulla base della documentazione offerta in giudizio dalla banca è stato possibile ricostruire le operazioni in dare e avere registrate dalla per i due conti, il conto CP_8
corrente e il conto anticipi su fatture, con una precisazione gli estratti conto relativi al Conto corrente n. 05159/1000/0000152 partono dalla data del 28/12/01 con un saldo iniziale riscontrabile pari a € -
47.838,86 e nel corso del rapporto risultano applicate delle variazioni dei tassi di interessi inizialmente negoziati, in senso sfavorevole al cliente, come sopra in sintesi riportate, ma non è stata pagina10 di 21 offerta in giudizio prova che la cd "Proposta di modifica unilaterale del contratto", da far pervenire con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole fosse stata preventivamente accettato dal cliente. le variazioni contrattuali del conto corrente applicate nel corso dell'interno rapporto (esattamente cinque come sopra riportate), ancorchè previste dalla clausola
"Proposta di modifica unilaterale del contratto".
Le modifiche unilaterali applicate dalla alle condizioni pattuite, non risulta che siano state CP_8
portate a conoscenza del cliente nel corso del rapporto, o perlomeno la non ha offerto alcuna CP_8
prova in tal senso, per cui le stesse devono considerarsi nulle ed illecitamente applicate nel rapporto bancario in esame.
La disciplina dello ius variandi è specificamente contenuta nell'art. 118 TUB:
“1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo
1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”
pagina11 di 21 ai fini del valido esercizio della facoltà di variare unilateralmente le condizioni negoziali, la legge richiede
- la specifica pattuizione per iscritto della clausola,
- la sussistenza di un “giustificato motivo”
- la comunicazione al cliente della stessa con la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" almeno due mesi prima
Era onere della banca indicare in maniera esaustiva le ragioni che hanno portato alla modifica delle condizioni previgenti, pena l'inefficacia della variazione sfavorevole per il cliente (art. 118, comma
3, T.U.B.), era onere dell' dar prova in giudizio della comunicazione e dell'avvenuta ricezione CP_16
della proposta di modifica unilaterale, in quanto, essendo atto di natura recettizia ex art. 1334 e 1335
c.c., produce effetto solo dal momento in cui giunge all'indirizzo del cliente.
Naturalmente il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto alla banca dall'art. 118 TUB, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare clausole e condizioni già esistenti, e non può spingersi sino al punto di consentire alla Banca di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove.
Nella specie, non avendo la provato di avere esercitato la facoltà di modificare unilateralmnete CP_8
le condizioni contrattuali, nel rispetto delle prescrizioni sopra ricordate, ha evidentemente applicato illegittimamente tassi di interessi, c.m.s., oneri e spese non pattuite di cui al seguente prospetto, come ricostruito in sede di accertamento peritale dal TU:
pagina12 di 21 ANATOCISMO – La capitalizzazione degli interessi in epoca antecedente il 01.07.2000 (entrata in vigore della delibera CICR) è illegittima: la deroga ai limiti fissati dall'art. 1283 c.c. può essere disposta sono da usi normativi secondo giurisprudenza ormai consolidata di legittimità; sicchè , non sussistendo elementi che autorizzano a concludere circa la sussistenza di usi normativi a proposito della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico di un cliente di un istituto di credito, la previsione di una tale capitalizzazione è in conclusione nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. 2374/1999; Cass. 3096/1999 con le quali si è inaugurato tale orientamento ormai consolidato: cfr, fra le tante Cass. 11466/2008; Cass. Sez. Unite 21095/2004;
Cass. Sez. Unite 24418/2010; Cass. 20172/2013).
Per il periodo successivo la capitalizzazione degli interessi è legittimamente applicata solo a condizioni di espressa previsione contrattuale e di reciproca periodicità degli interessi creditori e debitori (art. 25, comma 3 d.Lgs.342/1999 di modifica all'art. 120 D.Lgs.385/2993, c.d. T:U.
Bancario; Delibera CICR9.22000; Corte Cost. 425/2000).
Nel contratto di conto corrente adesso al vaglio non è stata prevista la reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia passivi che attivi, per cui considerato che il rapporto bancario in esame abbraccia un arco temporale ampio dal 2002 al 2015, ante e post novella dell'art.
pagina13 di 21 120 TUB, considerato che la capitalizzazione degli interessi ammessi fino alla modifica introdotta dalla legge n. 147/2013, era condizionata, comunque, alla previsione della medesima periodicità degli interessi passivi e attivi, mentre con l'introduzione della riforma dell'articolo in parola, da ultimo “ riscritto ” dall'articolo 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18:, aderendo ad un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, è sempre vietato l'anatocismo bancario a far data dal
01. Dicembre 2014, (“In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal
1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.( Corte di
Cassazione, Prima Sezione Civile, del 30 luglio 2024 n. 21344) deve ritenersi illegittimamente applicata la capitalizzazione degli interessi e la pratica dell'anatocismo bancario per l'intera durata del rapporto di conto corrente.
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: la c.m.s. è un importo percentuale calcolato sul massimo importo tenuto a disposizione dalla banca per un determinato periodo di tempo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la clausola che prevede la c.m.s. può ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, qualora sia indicata semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata e alla sua periodicità.
In tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata, (ORD.
Corte di Cassazione n. 5359/2024),
Ora nel contratto prodotto in giudizio dal non sono indicati la base di calcolo e la CP_12
periodicità di capitalizzazione della componente C.M.S., pertanto la previsione contrattuale deve ritenersi nulla.
TASSO SOGLIA USURA: Il contratto di conto corrente è stato stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge L. 108/1996.
Ai fini dell'accertamento dell'usurarietà delle condizioni economiche pattuite, è necessario verificare se il tasso di interesse (c.d. tasso effettivo globale o TEG) praticato nel caso concreto dall'istituto di credito - che, ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p., deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito
– sia superiore al tasso soglia usurario, pari al tasso effettivo globale medio (TEGM) degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, riferito ad anno – ed anch'esso comprensivo di pagina14 di 21 commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse – così come rilevato trimestralmente dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la e CP_8
l'Ufficio italiano dei cambi, per operazioni della stessa natura – maggiorato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (art. 2, comma 1, L. 108/1996).
Ragioni di coerenza logica suggeriscono di individuare il TEG, utilizzando le medesime voci economiche utilizzate per la determinazione del TEGM, al fine di soddisfare esigenze di omogeneità nella ricostruzione dei parametri in raffronto, così come implicitamente ricavabile dal confronto tra l'art. 644, comma 4, c.p. e l'art. 2, comma 1, L. 108/1996, che utilizzano le medesime parole
("commissioni", "remunerazioni a qualsiasi titolo", "spese, escluse quelle per imposte e tasse") per individuare, da un lato, gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato dal singolo istituto di credito e, dall'altro, gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto (si vedano sul punto: C.SU 16303/2018 e C.SU 19597/2020).
La verifica del controllo del superamento del tasso soglia usura è stato affidato al TU, il quale , osservando le indicazione date con il quesito specifico (“Accerti il c.t.u. con riferimento sia ai contratti di conto corrente che al contratto di finanziamento dedotti in giudizio se la banca abbia rispettato il c.d. "tasso soglia” ai sensi della L. 108/1996 esistente al momento della stipula dei relativi contratti: a tal fine, faccia riferimento a qualsiasi "commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa” come testualmente disposto dall'art 1 della legge n. 108/1996, inclusa quindi la commissione di massimo scoperto, la quale dovrà essere considerata, come onere e non quale interesse, per il calcolo del T.E.G. (sino al 31.12.2009 avuto riguardo alla doppia rilevazione) e, per il calcolo del T.E.G.M., a far data dal 1.1.2010, seguendo le istruzioni della . Qualora CP_8
riscontri la pattuizione di un saggio usurario, determini il saldo escludendo ogni forma di interesse;
anche nell'ipotesi in cui l'usurarietà sia conseguente alla variazione delle condizioni contrattuali operate dalla Banca ai sensi dell'art. 118 T.U.B.” ) utilizzando la seguente formula
Così esplicata:
1. Tasso effettivo globale, secondo circolare Bankitalia;
2. Interessi addebitati dalla banca;
3. Moltiplicatore fisso;
pagina15 di 21 4. Ogni onere o spesa rientrante nel calcolo secondo le “istruzioni” (spese annuali ripartite in quattro trimestri) su base annua dal 2010, punto C 4 (circolare Bankitalia) escluse spese per operazioni, escluse le imposte e tasse;
ed inclusa anche la CMS;
5. Numeri sui quali la banca ha contabilizzato gli interessi debitori;
6. Ultimo fido concesso del periodo preso in considerazione o, in caso di conti non affidati, massima scopertura del periodo, vista come possibilità di massimo utilizzo.
ha elaborato la seguente tabella riepilogativa dei risultati sull'esame esplicato di superamento t.s.u.:
pagina16 di 21 Come si evince dalla tabella il superamento dei tassi soglia è stato rinvenuto nei periodi evidenziati in rosso nella tabella che precede, ciò consente di qualificare l'usura non originaria ma usura sopravvenuta in executivis, per cui non può applicarsi l'art. 1815 comma 2 c.c. , letto in combinato disposto con l'art. 644 c.p.
Tuttavia l'applicazione degli interessi usurai nel corso del rapporto negoziale, essendosi protrattosi per due anni, senza alcun intervento correttivo da parte della rileva tuttavia come CP_8 comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c. , la non CP_8
poteva non accorgersi in una arco temporale così lungo di avere applicato al correntista tassi di interesse divenuti medio tempore usurai , e dunque di avere aggravato notevolmente l'esposizione debitoria del cliente, potendo , peraltro, intervenire con modifiche predisposte unilateralmente (come fatto per applicare condizioni più sfavorevoli al cliente) per riportare ad un “giusto” equilibrio contrattuale gli interessi divenuti usurai . Può, quindi, affermarsi che, la pretesa da parte della Banca di interessi divenuti usurai possa definirsi contraria a precetto contenuto nell'art. 1375 c.c. ed è illegittima.
L' applicazione degli interessi usurari ha comportato, infatti, a carico del correntista, una prestazione oggettivamente sproporzionata con un evidente ingiusto arricchimento da parte della banca , pertanto anche se i tassi di interesse sono divenuti usurari nel corso del rapporto, deve ritenersi che gli stessi siano stati illegittimamente applicati dalla , in palese violazione del precetto di cui all'art. 1375 CP_8
c.c. e del generale principio del neminem laedere.
“ «i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto». (Cass. ivile-sez.-III-28-settembre-2023-n.-27545).
Nel corso dell'accertamento peritale il TU ha rideterminato il corretto rapporto dare avere tra le parti, anche al fine dell'esatta imputazione delle singole rimesse (solutorie /ripristinatorie) eseguite dal correntista durante l'intero rapporto bancario, e per fare ciò ha utilizzato i criteri già indicati da questo Tribunale nella formulazione dei quesiti.
I predetti accertamenti giudiziali hanno consentito al ctu di distinguere, secondo il criterio cd. del
“saldo ricalcolato”, le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, analiticamente riportate negli allegati.
pagina17 di 21 Ora affinché possa sorgere il diritto a ripetere un pagamento indebitamente eseguito è necessario che il pagamento stesso esista e sia ben individuabile.
Il pagamento esiste quando c'è uno spostamento patrimoniale da un soggetto (solvens) in favore di un altro (accipiens), mentre è indebito quando manca una causa idonea che giustifichi tale spostamento di ricchezza.
I presupposti in questione sono imprescindibili, anche quando si voglia eccepire la prescrizione del diritto a ripetere il pagamento, nel senso che l'eventuale decorso del termine avverrà solo a seguito di un atto giuridico qualificabile come pagamento, nel senso sopra detto, che l'attore affermi essere indebito.
Trasponendo tali considerazioni al rapporto di conto corrente, gli artt. 1842 e 1843 c.c. dispongono che l'apertura di credito avviene mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro utilizzabile dal cliente anche in più riprese.
Per tutta la durata del rapporto il cliente potrà ripristinare in tutto o in parte la disponibilità della somma, eseguendo versamenti che gli consentiranno ulteriori, successivi prelievi entro il limite complessivo del credito accordatogli.
Dei versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto saranno qualificabili come pagamenti quelli che hanno avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
Quelli, cioè, eseguiti su un conto "scoperto", cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quelli che vanno a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Tali pagamenti, se indebiti, potranno formare oggetto di ripetizione.
Al contrario, in tutti i casi in cui il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso, i versamenti in conto corrente hanno funzione di mero ripristino della provvista di cui il correntista può ancora continuare a godere.
A ciò consegue un diverso decorso del termine di prescrizione decennale, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, bensì da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Tenendo conto dei principi di diritto che precedono, ai fini della decisione , la ricostruzione del rapporto dare avere tra le parti nascente dal contratto di di conto corrente n. 05159/1000/0000152, fra le varie prospettate dal TU, è quella in cui
- il saldo iniziale da considerare sia pari a € 0,00 e saldo finale 28/07/15, atteso che la CP_8
prima e la cessionaria dei crediti poi, non hanno offerto in giudizio gli estratti conto che giustifichino l'addebito della posta inziale, ("in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse
pagina18 di 21 nel periodo iniziale del rapporto (…) la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti"(vd. sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n. 23852/2020),
- Siano state applicate le condizioni contrattuali
- sia state esclusa la capitalizzazione degli interessi,
- sia stata esclusa la c.m.s., considerto che la clausola è nulla per indeterminatezza dell'oggetto come sopra meglio spiegato
- sono stati azzerati i tassi usurari, perché indebitamente applicati
Il ctu ha rielaborato il rapporto dare avere formato dall'estratto conto per movimenti, dal riepilogo per data valuta, cosiddetto riassunto scalare e di seguito gli interessi e le competenze, per ogni anno dell'intero rapporto di c/c, ed ha così ottenuto il saldo finale del conto corrente al 28/07/15 con tale ricostruzione è pari €+ 38.430,76 (a credito del correntista).
Dalla ricostruzione del rapporto è emerso che i versamenti effettuati dal correntista dal 28/12/01 al
30/06/2006 sono solutori, e quindi irripetibili tutti gli interessi di tale periodo, atteso che non vi è certezza in riferimento al fido concesso di cui si ha notizia dal terzo trimestre 2006 in avanti.
I predetti pagamenti , pertanto , non sono suscettibili di ripetizione, poiché è prescritto il tempo per l'esercizio dell'azione come correttamente eccepito dalla parte opposta;
infatti, quei pagamenti sono stati effettuati dal correntista, non già allo scopo di ricostituire la provvista concessa dalla banca, ma per sanare la scopertura bancaria, così emerso dalla ricostruzione che il TU ha eseguito sul ricalcolo del corretto rapporto di dare e avere tra le parti conforme allo schema contrattuale e alle norme di legge.
Sicchè tenendo conto delle rimesse che non sono ripetibili per prescrizione del termine decennale, il saldo finale a favore del correntista è € + 38.092,42 .
Pertanto , condanna al pagamento in favore della Controparte_13 Parte_1
alla restituzione della somma di € 38.092,42, ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre interessi nella
[...]
misura legale dal 28.07.2015 sino al soddisfo, sulla somma via via rivalutata
2. ESAME DELCONTRATTO ANTICIPI FATTURE NP00170614
Il credito vantato dal oggi da avente fonte nel contratto anticipi CP_12 Controparte_7
fatture, non è sorretto da sufficiente prova.
Infatti, come è stato riscontrato in sede peritale, e come emerge dalla documentazione offerta in giudizio dal creditore, in relazione al rapporto del conto anticipi fatture NP00170614 non sono stati depositati e non sono diversamente evincibili i dettagli degli addebiti per interessi. LA lacunosa documentazione relativa al c/ anticipi fatture, rende impossibile ricostruire il rapporto dare avere tra pagina19 di 21 le parti, e determinare l'entità dell'eventuale debito, infatti mancano i conti scalari del conteggio degli interessi addebitati sul c/c e che nel corso del rapporto hanno fatto registrare alla banca addebiti ed un maggior saldo negativo nel c/c di € 11.197,92.
Il TU , incaricato di ricostruire il rapporto ha rilevato che “La banca ha esibito due sole pratiche complete delle copie delle fatture e delle distinte di presentazione;
le operazioni di questo tipo preesistevano ed hanno il primo riscontro documentale sotto forma di accredito/addebito nel 2012;
i dossier allegati al fascicolo del monitorio hanno le seguenti caratteristiche: in data 23/06/2014 presentazione di più fatture (allegate) per un totale di € 9.719,13 ed un importo anticipato di €
7.300,00. L'analisi delle fatture non consente di conoscere a quale data i debitori avrebbero dovuto onorare le fatture stesse, infatti nelle causali di pagamento si rinvengono: rimessa diretta, bonifico bancario, dilazionato;
le scadenze solo teoriche di dette fatture avrebbero dovuto essere il 10 ed il
30 del mese di settembre 2014. Un controllo delle “estinzioni anticipi fatture” del mese di settembre non consente di verificare se tutte ed a che date le anticipazioni sono rientrate. Anche l'altra anticipazione del 05/06/2014 di € 7.800,00 su di un totale di fatture di 11.764,87 non ha miglior fortuna. Non può che ribadirsi che il tasso applicato contrattualmente è del 11,100% e che le spese sono pari ad € 13,00 per ogni operazione;
vi è inoltre con addebito sul c/c di appoggio, una
“commissione disponibilità fondi” relativa ad anticipi di € 250,00 ed interessi passivi fino al
30/06/2014 di € 1.379,29. Sono del tutto assenti gli estratti conto scalari ed i dettagli. La verifica del debito e dell'eventuale usura è impossibile. Ad ogni buon conto si segnala il tasso soglia usuraio del periodo delle due pratiche allegate al fascicolo del monitorio: nel II° trimestre del 2014 per la categoria “anticipi e sconti commerciali” superiori ad € 5.000,01 ma inferiori ad € 100.000,00 è pari al 14,075 % (muovendo da un TEGM del 8,060% più il 25% e più ulteriori 4 punti percentuali).
Pertanto il credito vantato dalla per anticipazioni su fatture, oltre interessi e spese non è CP_8
provato.
3. ESAME CONTRATTO DI FINANZIAMENTO (MUTUO CHIROGRAFARIO) NUMERO
5165886 DEL 22/02/2012
In relazione al contratto di finanziamento dalla documentazione offerta in giudizio emerge che il contratto sia stato stipulato tra le parti validamente, allo stesso è stato allegato un piano di ammortamento che veniva validamente accettato e sottoscritto, non sono ravvisabili cause di nullità che abbiano intaccato l'accordo negoziale siglato , e l'eccezione sollevata da parte opponente circa la nullità dei tassi euribor alla luce dei provvedimenti della Commissione Europea che hanno accertato la manipolazione dei tassi euribor , in attuazione di pratiche anticoncorrenziali, per il periodo 2005-2008, non interessa , evidentemente, il contratto di finanziamento in questione stipulato pagina20 di 21 nel 2012 . Non essendo stati offerti in giudizio da parte opponente altre prove inerenti l'insussistenza del credito l'opposizione va rigettata.
Infine , la segnalazione alla centrale rischi, vista l'esposizione debitoria derivante dall'inadempimento del contratto di finanziamento, non appare illegittima ma imposta dalla norme che regolano i rapporti tra istituti di credito.
Alla luce delle risultanze istruttorie e degli accertamenti giudiziali , il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite , vista la reciproca soccombenza, posso essere interamente compensate tra le parti;
per lo stesso principio anche le spese di ctu, liquidate con separato decreto, possono essere poste a carico delle parti in eguale misura.
P.Q.M.
a. revoca il decreto ingiuntivo n. n. 185/2016 del 03.06.2016 - emesso ad istanza del Controparte_12
(P.IVA: nell'ambito del procedimento portante N.R.G. 831/2016 R.G.A.C. e
[...] P.IVA_7
notificato in data 09.06.2016;
b. accerta e dichiara che non vanta alcun credito nei confronti degli odierni Controparte_7
opponenti in forza e virtù del contratto di conto corrente n. 05159/1000/0000152;
c. accerta e dichiara che al momento della chiusura del c/c n. 05159/1000/0000152 il saldo del rapporto dare avere tra le parti era di € + 38.092,42 a favore del correntista e pertanto condanna alla restituzione della predetta somma alla di Controparte_13 Parte_1 [...]
; Parte_1
d. accerta e dichiara che nessun credito vanta nei confronti degli odierni opponenti Controparte_7
in forza e virtù del contratto di anticipazioni su fatture np00170614 del 03.09.2012 ;
e. accerta e dichiara che vanta nei confronti degli odierni opponenti il seguente Controparte_7
credito € 30.424,20, di cui Euro 20.323,44 per debito residuo capitale al 22.03.2016, Euro 9.889,78 per rate scadute ed impagate al 22.03.2016, Euro 7,50 per spese ed Euro 203,48 per interessi di mora all'11.04.2016, in forza e virtù del contratto di finanziamento chirografario nr. 51658866 del
22.02.2012, stipulato dalla filiale di Gioia Tauro del di originari € 150.000,00, e CP_12
pertanto condanna gli opponenti al pagamento delle predette somme in favore della società creditrice;
f. rigetta nel resto la domanda proposta da parte opponente g. compensa interamente le spese di lite fra le parti;
pone a carico delle parti, in solido, e in ragione della metà e spese di TU liquidate con separato decreto.
Palmi lì 22.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
pagina21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, preso atto delle note scritte depositate da tutte le parti costituite ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., pronuncia sentenza, avvertendo che la comunicazione della stessa terrà luogo della lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1168/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(P. IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, , corrente in Cittanova (RC), via Tarquinio Prisco n. Parte_1
2; il sig. , nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]; il sig. nato a Controparte_1
DI (RC), il 06.10.1985 (C.F.: , residente in [...]
Tarquinio Prisco, n. 2, il sig. nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
, residente in [...] e la sig.ra C.F._3 Parte_2
nata a [...] 1'08.01.1955 (C.F.: ), residente in [...]
[...] C.F._4
(RC), via Tarquinio Prisco, n. 2, tutti rappresentati e difesi in forza di procura rilasciata in calce al presente atto dall'avv. Vittorio Amaddeo (C.F. ; fax: 0965.030024; PEC: C.F._5
Email_1
-attore- nei confronti di
, con sede legale in IN, Piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria Controparte_3
con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di IN , banca iscritta nell'Albo delle Banche e P.IVA_2 capogruppo del Gruppo Bancario iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Controparte_3
e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del Controparte_4
Procuratore Dott.ssa nata a Piacenza l'[...], in [...] procura conferita CP_5 dall'Amministratore Delegato con atto a rogito Notaio Dott. Controparte_6 Persona_1
di Milano, del 14.04.2021, Rep. N. 6746 , Racc. 4738, registrato presso l'Agenzia
[...]
pagina1 di 21 delle entrate di Milano DP II, in data al 36537 serie 1T (all. doc. 1), rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato da intendersi rilasciata in calce al presente atto, all'Avv. Ferdinando Perelli
(c.f.: ), C.F._6
-convenuto-
e con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri 1, società unipersonale, capitale Controparte_7
sociale di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso - Belluno n. società costituita ai sensi della L. 130/1999, iscritta al n. 35449.8 P.IVA_3 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la , amministrata dalla CP_8 [...]
con sede in Conegliano (TV), viale Italia 203, capitale sociale Euro 40.000,00 CP_9
(Euro quarantamila/00), codice fiscale ed iscrizione al registro delle imprese di Treviso - Belluno n.
, in persona dell'Avv. Monia Tucci, nata a [...] l'[...], Quadro Direttivo P.IVA_4
dipendente di (C.F. - P. IVA , nella Controparte_10 P.IVA_5 P.IVA_6 sua qualità di procuratore, in forza di procura speciale dell'8.5.2018 per Notaio dott.
[...]
Rep. n. 52182, Racc. n. 38843, registrata a Pordenone il 09.05.2018, al n. 6261 serie 1T Per_2
(all. doc. n. 1) e rilasciata dal signor , nato a [...] il [...], nella CP_11
qualità di Amministratore e rappresentante pro-tempore della suddetta società Controparte_9
, società a sua volta Amministratore Unico e rappresentante della suddetta ,
[...] Controparte_7
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Ferdinando Perelli (c.f.:
[...]
) C.F._7
- interventore ex art. 111 cpc –
Avente ad oggetto
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 185/2016 del 03.06.2016 - emesso ad istanza del
[...]
(P.IVA: ) nell'ambito del procedimento portante N.R.G. 831/2016 CP_12 P.IVA_7
R.G.A.C. e notificato in data 09.06.2016
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con Decreto Ingiuntivo n. 185/2016 del 03.06.2016 - emesso ad istanza del Controparte_12
(P.IVA: ) nell'ambito del procedimento portante N.R.G. 831/2016 R.G.A.C. e notificato P.IVA_7
in data 09.06.2016 - il Tribunale di Palmi ingiungeva alla società Parte_1
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro -tempore, nonché, nella
[...] P.IVA_1
qualità di fideiussori, ai sig.ri (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Controparte_1
pagina2 di 21 (C.F.: , (C.F.: e C.F._2 Controparte_2 C.F._3 Parte_2
(C.F.: ) il pagamento della somma di € 176.935,55 così meglio
[...] C.F._4
specificato:
a) € 134.012,11, valuta 11.04.2016, di cui Euro 120.170,81 per saldo debitore alla data del
28.07.2015 ed Euro 13.841,30 per interessi maturati dalla data del 29.07.2015 e fino all'11.04.2016, quale saldo debitore del conto corrente, business illimitato nr. 05159/1000/00000152, stipulato presso la filiale di Gioia Tauro del in data 28.01.2009, giusto contratto di apertura Controparte_12 credito di originari € 200.000,00, in testa alla medesima beneficiaria, soc. di Parte_1 [...]
; Parte_1
b) € 30.424,20, di cui Euro 20.323,44 per debito residuo capitale al 22.03.2016, Euro 9.889,78 per rate scadute ed impagate al 22.03.2016, Euro 7,50 per spese ed Euro 203,48 per interessi di mora all'11.04.2016, in forza e virtù del contratto di finanziamento chirografario nr. 51658866 del
22.02.2012, stipulato dalla filiale di Gioia Tauro del di originari € 150.000,00; CP_12 CP_12
c) € 12.499,24, valuta 11.04.2016 - di cui € 15.100,00 per importo anticipato, € 11.500,00 per importo residuo ed € 999,24 per interessi alla data del 11.04.2016 – in forza e virtù del contratto nr.
NP00170614 relativo ai servizi di incasso e ai servizi connessi alla presentazione di fatture in essere presso la filiale di Gioia Tauro del del 03.09.2012 Controparte_12
- oltre agli interessi come da domanda, nonché alle spese della procedura di ingiunzione (liquidate in
€ 2.135,00 per competenze professionali, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali,
I.V.A., C.P.A.. e successive occorrende).
Gli ingiunti proponevo tempestiva opposizione al predetto decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:
1. insufficienza della documentazione depositata dalla opposta:
2. nullita' degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente del 28/01/2009 e nella apertura di credito in conto corrente del 28/01/2009 per violazione della normativa antiusura e derivata applicabilità dell'art. 1815, ii comma, c.c. agli interessi e alle competenze addebitate
3. inefficacia del contratto di conto corrente e dei contratti di apertura di credito in conto corrente sottoscritti alle date del 28/01/2009, 26/01/2012 , 08/08/2012 , e del contratto di finanziamento chirografario del 22/02/2012 prodotti in copia;
4. nullita' delle clausole di capitalizzazione trimestrale del conto corrente emessa in violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera cicr del 09/02/2000
5. nullita' ed inefficacia delle variazioni unilaterali delle condizioni operate in violazione degli artt. 117 e 118 d.lgs n. 385/93;
6. nullità delle commissioni di massimo scoperto applicate pagina3 di 21 7. nullità ed inefficacia ed assenza di causa delle commissioni di affidamento per violazione dell'art. 117 e 118 d.lgs 385/93 e dell'art. 2 legge 2/2009
8. nullità ed inefficacia ed assenza di causa delle commissioni di istruttoria veloce per violazione dell'art. 117 e 118 d.lgs 385/93 e dell'art. 2 legge 2/2009
9. Illegittimità della clausola relativa ai giorni c.d. valuta
10. nullità dei tassi di interesse convenuti nel contratto di finanziamento del 22/02/2012 per violazione delle normativa antiusura
11. nullità dei tassi di interesse convenuti nel contratto di finanziamento del 22/02/2012 per violazione dell'art. 117 d. lgs. n. 385/93
12. indeterminatezza dei tassi di interesse convenuti nel contratto di finanziamento del 22/02/2012
13. nullità delle clausola determinativa dei tassi di interesse del finanziamento del 22/02/2012 per violazione dell'art. 1283 c.c
14. indeterminatezza / illegittimita' / usurarieta' dei tassi di interesse convenuti nel contratto di servizi del 03/09/2012 e delle operazioni ad esso riconducibili
15. illegittima locupletazione della con diritto di ripetizione delle somme addebitate CP_8
illegittimamente agli opponenti contestando tutte le eccezioni e i motivi di opposizione, CP_12 deducendo l'infondatezza dell'opposizione, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme alla luce dei chierimenti giurisprudenziali offerti dalle SS.UU. della Cassazione con sentenza n.
24418/10, rivendicando la coerenza con le previsione dei contratti, validamente conclusi dalla CP_8
con gli opponenti, della regolamentazione del rapporto dare-avere in sede di esecuzione contrattuale,
l'applicazione di tassi di interessi entro il tasso soglia usura per tutto il rapporto negoziale e in tutti i rapporti negoziali siglati, la legittimità della clausola anatocistica, del c.m.s., la legittimità ed obbligatorietà della segnalazione alla centrale rischi per l'esposizione debitoria dei clienti odierni opponenti rilevata dalla Banca. Ha pertanto insistito sull'esistenza liquidità ed esigibilità dei crediti,
a vario titolo vantati, nei confronti degli odierni opponenti.
Nel corso del giudizio si costituiva con COMPARSA DI COSTITUZIONE IN PROSECUZIONE E
SOSTITUZIONE PROCESSUALE EX ART. 111 C.P.C. e, in sostituzione della Cedente
[...]
, facendo propri tutti gli atti posti in essere dalla cedente, che in questa sede devono CP_12 intendersi integralmente richiamati, con richiesta di estromissione del “ , la Controparte_12
in qualità di cessionaria dei crediti cd deteriorati del Controparte_7 CP_12 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione dei crediti, ivi compresi quelli vantati nei confronti degli odierni opponenti. Nel costituirsi dichiara, che con lo stesso contratto di cessione
(contratto di cessione, ai sensi degli artt. 4 e 7 della cit. L. 130/99, concluso in data 20.04.2018, con pagina4 di 21 efficacia economica dall'01.01.2018 ed efficacia giuridica dal 23.04.2018,) di avere conferito alla
“ ”, con sede in IN, piazza San Carlo n. 156, in relazione ai crediti della Controparte_3
detta cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti, la quale, a sua volta, ha incaricato la “ ”, con sede in IN, piazza San Carlo n. 156, Controparte_10
di porre in essere le attività di recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche attraverso la escussione delle relative garanzie.
Successivamente con comparsa conclusionale, depositata in data 04.04.2023, dall'Avv. Ferdinando
Perelli, difensore e procuratore costituito prima nell'interesse del e successivamente CP_12 nell'interesse della , è stata dichiarata la fusione per incorporazione del CP_7 Controparte_12
in (si legge testualmente nel predetto atto “La soc.
[...] Controparte_13 Controparte_12
oggi per effetto di fusione per incorporazione, - atto Repertorio n.
[...] Controparte_3
7.660, Raccolta n.
3.703 a rogito Notaio del 18 ottobre 2018, con effetti a Persona_3 decorrere dal 26.11.2018”) pertanto, non essendo mai stata disposta l'estromissione dal giudizio del in data 09.05.2024, (visto l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a CP_12
SS.UU. con sentenza 30 luglio 2021, n. 21970) veniva dichiarata, con provvedimento motivato,
l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 cpc.
Il giudizio veniva quindi riassunto dagli odierni opponenti e all'udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva trattenuta per la decisione.
LA causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione offerta in giudizio dalle parti e mediante TU. Quest'ultima veniva disposta affinchè il consulente nominato Dott. Persona_4
rispondesse ai seguenti quesiti peritali:
[...]
“l'esperto, esaminati gli atti ed i documenti presenti nei fascicoli di causa e l'eventuale ulteriore documentazione acquisita con il consenso di entrambe le parti, risponda ai quesiti di seguito indicati.
Preliminarmente voglia indicare separatamente, in relazione a ciascuno dei contratti di conto corrente indicati nell'atto di citazione, data di apertura e di eventuale chiusura del conto, la natura, la documentazione prodotta in giudizio (contratto, estratti conto completi o parziali, specificando, in quest'ultimo caso, se manchino gli estratti conto iniziali ovvero quelli relativi ai periodi intermedi), le voci contrattuali previste per calcolo degli interessi, commissione di massimo scoperto, calcolo dei giorni di valuta. Saggio degli interessi 1) nel caso in cui il tasso di interesse passivo non sia determinato nel contratto, oppure venga determinato in modo generico mediante rinvio alle condizioni su piazza, verificata l'epoca di stipula dei contratti o di inizio del rapporto, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con gli interessi al saggio legale (1284 c.c.) se il rapporto è antecedente alla data di entrata in vigore della Legge 154/1992 sulla trasparenza bancaria;
se, invece, il rapporto è successivo a detta legge, applichi il tasso stabilito dall'art. 5 L. 154/92 ed
pagina5 di 21 ancora, per il periodo successivo all'entrata in vigore del T.U.B., il tasso previsto dall'art. 117 co. 7 del T.U.B. (tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni attive della banca (prestiti al cliente), ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive (annotazioni a credito del cliente), determinando tale tasso sui BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione
(quindi non esclusivamente la rendita dei BOT al momento della stipula del contratto); 2) qualora il saggio degli interessi risulti contrattualmente pattuito, faccia applicazione del tasso convenzionale sia per i contratti stipulati anteriormente alla legge n. 154/1992, sia per quelli successivi a tale data;
3) in assenza di pattuizione scritta o di clausola nulla, qualora i contratti siano stati stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 154/1992 e siano ancora in corso a tale data, faccia applicazione, per il periodo precedente, di quanto già previsto al punto n. 1 e, per il periodo successivo, del criterio previsto dall'art. 5 della legge n. 154/1992, il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 T.U.B. Per rapporti in corso devono intendersi quelli "anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta, per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa "chiusura" del conto corrente bancario, adempiuto alla propria obbligazione, atteso che la già riferita innovazione impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentesi nel tempo" (cfr. testualmente Cass. civ. 18.9.2003 n. 13739; Cass. civ. 28.3.2002, n. 4490). Modifica del saggio degli interessi Accerti la corrispondenza degli interessi applicati dalla banca nel corso del rapporto con quelli indicati nel relativo contratto;
in caso di mancata corrispondenza e di variazioni in senso sfavorevole al cliente, non comunicate dalla banca, non terga conto nel ricalcolo di tali modificazioni. Quanto alle modalità di comunicazione, faccia riferimento all'art. 6 della legge n.
154/1992 ovvero all'art. 118 del T.U.B., a seconda che si tratti di contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della prima o della seconda disposizione normativa. Anatocismo Accerti il c.t.u. se a seguito dell'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9/2/2000, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale (o di cadenza diversa) degli interessi sia stata o meno operata dalla banca in conformità alla suddetta delibera (e quindi con identica periodicità degli interessi passivi e attivi, previa comunicazione al cliente delle condizioni applicate). In caso positivo, per il periodo successivo al 1° luglio 2000, determini l'importo risultante da tale meccanismo di capitalizzazione operato dalla banca;
in caso contrario non applichi alcuna capitalizzazione anche con riferimento a detto periodo. Commissione di massimo scoperto Verifichi se la c.m.s. sia stata convenuta per iscritto: applichi tale commissione soltanto se convenuta specificamente per iscritto e soltanto qualora la banca abbia previsto sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo;
nel caso contrario - e quindi anche qualora sia indicata la misura percentuale senza ulteriore previsione - escluda la commissione dal calcolo e tenga conto comunque
pagina6 di 21 che la c.m.s. non può essere mai capitalizzata. Spese Escluda il c.t.u. qualsiasi remunerazione contabilizzata a carico del correntista, ma non pattuita nel contratto, ad eccezione delle imposte e delle tasse come dovute ex lege. Tasso usurario Accerti il c.t.u. con riferimento sia ai contratti di conto corrente che al contratto di finanziamento dedotti in giudizio se la banca abbia rispettato il
c.d. "tasso soglia” ai sensi della L. 108/1996 esistente al momento della stipula dei relativi contratti:
a tal fine, faccia riferimento a qualsiasi "commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa” come testualmente disposto dall'art 1 della legge n. 108/1996, inclusa quindi la commissione di massimo scoperto, la quale dovrà essere considerata, come onere e non quale interesse, per il calcolo del T.E.G. (sino al 31.12.2009 avuto riguardo alla doppia rilevazione) e, per il calcolo del T.E.G.M.,
a far data dal 1.1.2010, seguendo le istruzioni della . Qualora riscontri la pattuizione CP_8
di un saggio usurario, determini il saldo escludendo ogni forma di interesse;
anche nell'ipotesi in cui
l'usurarietà sia conseguente alla variazione delle condizioni contrattuali operate dalla Banca ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Documentazione utilizzabile nella ricostruzione del saldo contabile Nel caso in cui la documentatone bancaria sia parziale o incompleta o in mancanza di qualsiasi giustificazione causale del saldo iniziale passivo, sempre che sia stata tempestivamente eccepita la mancata dimostrazione del saldo passivo, proceda al calcolo partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito del cliente;
nel caso invece il primo estratto conto disponibile sia a debito peri il cliente, applichi il saldo zero;
nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino estratti conto successivi, la ricostruzione dell'andamento del conto corrente deve essere effettuata soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili partendo dall'estratto più recente ed andando a ritroso sino a quello più datato;
Extra fido Accerti, sulla base dei risultati raggiunti nei quesiti precedenti (quindi, tenendo conto dei saldi ricalcolati depurati dalle illegittime competenze bancarie e non degli erronei saldi evidenziati nei vari conti correnti bancari) se nel corso del rapporto si siano verificati dei versamenti che abbiano superato il limite dell'affidamento.
Prescrizione Determini il c.t.u. il saldo secondo i criteri espressi dalla Cass. n. 24418/2010 e cioè assuma, quale riferimento per il conteggio, l'intero periodo dall'instaurazione dei singoli rapporti alla loro cessazione con esclusione (e dunque computandoli e lasciandoli intatti), oltre il limite dell'ultimo decennio a ritroso dalla notifica dell'atto dì citazione (ovvero, eventualmente, dalla comunicazione degli atti interruttivi della prescrizione), dei soli versamenti cd. solutori, che abbiano cioè coperto il passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Valuta
Ove non diversamente pattuito, dovrà essere applicata la stessa data di valuta tanto per i versamenti che per i prelevamenti, in qualsiasi forma, effettuati dal cliente;
Saldo , a conclusione dei Parte_3
pagina7 di 21 conteggi, quale sia il risultato a debito o a credito di ognuna delle parti per ciascun contratto, tenuto conto di quanto già da entrambe corrisposto in corso di rapporto o successivamente".
Preliminarmente, dalla documentazione offerta in giudizio da e da Controparte_7 Controparte_13
emerge che unico legittimato attivo nel presente giudizio è oggi quale
[...] Controparte_7 cessionaria, pro soluto dei crediti vantati dall'allora incorporato da CP_12 Controparte_13 per fusione. I crediti per i quali è stata promosso l'azione giudiziale per il loro recupero oggi
[...]
appartengono , vista la cessione pro soluto, a come attestato in data 08.01.2025 Controparte_7
da (vd. Doc. allegato al fascicolo di parte). Controparte_13
Mentre è legittimazioto passivo in ordine alla domanda di ripetizione di indebito formulata da parte opponente , in seguito alla fusione per incorporazione con il Controparte_13 CP_12
col quale la società aveva stipulato i contratti oggetto del presente giudizio. Pt_1
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata.
I crediti vantati da quale cessionaria dei crediti originariamente vantati dal Controparte_7 [...]
e poi da , secondo quanto dedotto in giudizio, deriverebbero dai seguenti CP_12 Controparte_13 rapporti negoziali intrattenuti dall'allora con la ditta e suoi fideiussori: CP_12 Pt_1
- contratto di conto corrente numero 05159/1000/0000152 intrattenuto presso la filiale di Gioia
Tauro del aperto in data 28/01/2009, con affidamento di euro 200.000,00; Controparte_12
- contratto di finanziamento chirografario numero 5165886 del 22/02/2012;
- contratto di anticipazioni su fatture np00170614 del 03.09.2012
- garanzie fideiussorie concesse in data 29.01.2009, 26.01.2012 e 26.01.15.
Parte attrice ha offerto in giudizio copia dei predetti contratti bancari tutti validamente stipulati in forma scritta e con specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie da parte del contraente /aderente
(vd. Fascicolo monitorio e fascicolo di parte opposta).
Sono stati prodotti da parte opposta (parte attrice in senso sostanziale) gli estratti conto del periodo intercorrente tra il 28/12/2001 ed il 28/07/2015, e per lo stesso periodo gli estratti scalari, ad eccezione, perché mancanti, di quelli relativi ai primi tre trimestri del 2002, precisamente 31/03/2002
- 30/06/2002 e 30/09/2002.
Le condizioni convenute nel contratto di conto corrente 05159/1000/0000152 (rinegoziate validamente per cinque volte) risultano, nel tempo, essere le seguenti:
Contratto del 20/09/2001
Condizioni:
• tasso creditore pari al % 0,125;
pagina8 di 21 • tasso debitore pari al 14,000%;
• tasso C.M.S. pari all' 0,700%;
• spese istruttoria fido £ 250.000;
• identica periodicità di capitalizzazione (art. 6).
Contratto del 23/10/2006
Condizioni:
• tasso creditore pari al % 0,125;
• tasso debitore pari al 10,000%;
• tasso C.M.S. pari all' 0,750%;
• tasso di mora pari al 14,650%
• identica periodicità di capitalizzazione (art. 9).
Contratto del 28/01/2009
Condizioni:
• tasso creditore pari al % 0,010;
• tasso debitore pari al 13,500%;
• tasso C.M.S. pari all' 0,950%;
• identica periodicità di capitalizzazione, trimestrale;
• canone mensile € 30,00;
• spese gestione scoperto di conto € 50,00.
• Apertura di credito per € 200.000,00;
• Tasso debitore 13,250%;
• Comm. M.S.T. 0,750%. Contratto del 26/01/2012 Condizioni:
• Apertura di credito per € 100.000,00;
• Tasso debitore 10,900%
• Tasso debitore oltre fido 13,500%.
Contratto del 08/08/2012
Condizioni:
• tasso creditore fino a 07/08/12 pari al 0,180%;
• tasso creditore da 08/08/12 e fino a 31/12/12 pari al 0,200%;
• tasso creditore da 01/01/13 pari al 0,010%;
• Tasso debitore dal 10/05/12 fino a 07/08/12 12,900%
• Tasso debitore da 08/08/12 e fino a 31/12/12 11,500%
• Tasso debitore da 01/01/13 14,8125%; • Tasso debitore mora dal 23/01/2012 16,150%;
pagina9 di 21 • Tasso oltre fido dal 20/11/2011 13,500%;
• Comm. per disponibilità fondi 0,400%.
Le condizioni del contratto di conto su anticipo fatture (rapporto di portafoglio) n. 00170614, erano le seguenti:
• tasso debitore pari al 11,100%;
• spese €.10,33 per ogni presentazione ed estinzione anticipo fatture;
• commissione disponibilità fondi pari allo 0,500 su € 50.000,00.
Infine le condizioni negoziali del contratto di finanziamento 5165886 del 22/02/2012, sotto forma di mutuo chirografario, dell'importo di € 150.000,00 per “rientro esposizioni debitorie a breve termine”, possono essere così sintetizzate:
- importo del mutuo € 150.000,00 (al lordo di spese d'istruttoria pari ad € 1.500,00 ed € 375,00 quali imposte) erogato in data 22/02/12 con pari data valuta per complessivi € 148.125,00;
- tasso d'interesse variabile ed ottenuto dalla somma di un tasso variabile agganciato al tasso lettera
EURIBOR ad un mese (al momento della stipula pari al 0,721%) ed uno fisso (spread) del 7,500%, si da consentire un tasso convenzionale del 8,221% nominale annuo iniziale;
- Da restituire in 60
(cinque anni) rate mensili posticipate con prima rata il 22/03/2012;
- Tasso degli interessi di mora: lo stesso tasso contrattuale con una maggiorazione di 2,00 punti percentuali;
- Capitale già prefissato per ogni rata e pari ad €2.500,00 oltre interessi ed € 1,50 di spese.
- GARANZIE: Fideiussioni, oltre quella del signor , dei signori Parte_1 CP_14
e e della signora . Vi è anche garanzia da parte di
[...] Controparte_2 Parte_2
a valere sul Fondo di garanzia per le PMI ex l. 662/96 e s.m., in Controparte_15
misura del 70% sul totale erogato (105.000,00), comprendendovi capitale, interessi contrattuali e di mora.
1. ESAME DEL RAPPORTO DI C/C N. 05159/1000/0000152
In sede di accertamento peritale, sulla base della documentazione offerta in giudizio dalla banca è stato possibile ricostruire le operazioni in dare e avere registrate dalla per i due conti, il conto CP_8
corrente e il conto anticipi su fatture, con una precisazione gli estratti conto relativi al Conto corrente n. 05159/1000/0000152 partono dalla data del 28/12/01 con un saldo iniziale riscontrabile pari a € -
47.838,86 e nel corso del rapporto risultano applicate delle variazioni dei tassi di interessi inizialmente negoziati, in senso sfavorevole al cliente, come sopra in sintesi riportate, ma non è stata pagina10 di 21 offerta in giudizio prova che la cd "Proposta di modifica unilaterale del contratto", da far pervenire con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole fosse stata preventivamente accettato dal cliente. le variazioni contrattuali del conto corrente applicate nel corso dell'interno rapporto (esattamente cinque come sopra riportate), ancorchè previste dalla clausola
"Proposta di modifica unilaterale del contratto".
Le modifiche unilaterali applicate dalla alle condizioni pattuite, non risulta che siano state CP_8
portate a conoscenza del cliente nel corso del rapporto, o perlomeno la non ha offerto alcuna CP_8
prova in tal senso, per cui le stesse devono considerarsi nulle ed illecitamente applicate nel rapporto bancario in esame.
La disciplina dello ius variandi è specificamente contenuta nell'art. 118 TUB:
“1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo
1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”
pagina11 di 21 ai fini del valido esercizio della facoltà di variare unilateralmente le condizioni negoziali, la legge richiede
- la specifica pattuizione per iscritto della clausola,
- la sussistenza di un “giustificato motivo”
- la comunicazione al cliente della stessa con la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" almeno due mesi prima
Era onere della banca indicare in maniera esaustiva le ragioni che hanno portato alla modifica delle condizioni previgenti, pena l'inefficacia della variazione sfavorevole per il cliente (art. 118, comma
3, T.U.B.), era onere dell' dar prova in giudizio della comunicazione e dell'avvenuta ricezione CP_16
della proposta di modifica unilaterale, in quanto, essendo atto di natura recettizia ex art. 1334 e 1335
c.c., produce effetto solo dal momento in cui giunge all'indirizzo del cliente.
Naturalmente il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto alla banca dall'art. 118 TUB, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare clausole e condizioni già esistenti, e non può spingersi sino al punto di consentire alla Banca di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove.
Nella specie, non avendo la provato di avere esercitato la facoltà di modificare unilateralmnete CP_8
le condizioni contrattuali, nel rispetto delle prescrizioni sopra ricordate, ha evidentemente applicato illegittimamente tassi di interessi, c.m.s., oneri e spese non pattuite di cui al seguente prospetto, come ricostruito in sede di accertamento peritale dal TU:
pagina12 di 21 ANATOCISMO – La capitalizzazione degli interessi in epoca antecedente il 01.07.2000 (entrata in vigore della delibera CICR) è illegittima: la deroga ai limiti fissati dall'art. 1283 c.c. può essere disposta sono da usi normativi secondo giurisprudenza ormai consolidata di legittimità; sicchè , non sussistendo elementi che autorizzano a concludere circa la sussistenza di usi normativi a proposito della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico di un cliente di un istituto di credito, la previsione di una tale capitalizzazione è in conclusione nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. 2374/1999; Cass. 3096/1999 con le quali si è inaugurato tale orientamento ormai consolidato: cfr, fra le tante Cass. 11466/2008; Cass. Sez. Unite 21095/2004;
Cass. Sez. Unite 24418/2010; Cass. 20172/2013).
Per il periodo successivo la capitalizzazione degli interessi è legittimamente applicata solo a condizioni di espressa previsione contrattuale e di reciproca periodicità degli interessi creditori e debitori (art. 25, comma 3 d.Lgs.342/1999 di modifica all'art. 120 D.Lgs.385/2993, c.d. T:U.
Bancario; Delibera CICR9.22000; Corte Cost. 425/2000).
Nel contratto di conto corrente adesso al vaglio non è stata prevista la reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia passivi che attivi, per cui considerato che il rapporto bancario in esame abbraccia un arco temporale ampio dal 2002 al 2015, ante e post novella dell'art.
pagina13 di 21 120 TUB, considerato che la capitalizzazione degli interessi ammessi fino alla modifica introdotta dalla legge n. 147/2013, era condizionata, comunque, alla previsione della medesima periodicità degli interessi passivi e attivi, mentre con l'introduzione della riforma dell'articolo in parola, da ultimo “ riscritto ” dall'articolo 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18:, aderendo ad un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, è sempre vietato l'anatocismo bancario a far data dal
01. Dicembre 2014, (“In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal
1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.( Corte di
Cassazione, Prima Sezione Civile, del 30 luglio 2024 n. 21344) deve ritenersi illegittimamente applicata la capitalizzazione degli interessi e la pratica dell'anatocismo bancario per l'intera durata del rapporto di conto corrente.
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: la c.m.s. è un importo percentuale calcolato sul massimo importo tenuto a disposizione dalla banca per un determinato periodo di tempo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la clausola che prevede la c.m.s. può ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, qualora sia indicata semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata e alla sua periodicità.
In tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata, (ORD.
Corte di Cassazione n. 5359/2024),
Ora nel contratto prodotto in giudizio dal non sono indicati la base di calcolo e la CP_12
periodicità di capitalizzazione della componente C.M.S., pertanto la previsione contrattuale deve ritenersi nulla.
TASSO SOGLIA USURA: Il contratto di conto corrente è stato stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge L. 108/1996.
Ai fini dell'accertamento dell'usurarietà delle condizioni economiche pattuite, è necessario verificare se il tasso di interesse (c.d. tasso effettivo globale o TEG) praticato nel caso concreto dall'istituto di credito - che, ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p., deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito
– sia superiore al tasso soglia usurario, pari al tasso effettivo globale medio (TEGM) degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, riferito ad anno – ed anch'esso comprensivo di pagina14 di 21 commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse – così come rilevato trimestralmente dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la e CP_8
l'Ufficio italiano dei cambi, per operazioni della stessa natura – maggiorato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (art. 2, comma 1, L. 108/1996).
Ragioni di coerenza logica suggeriscono di individuare il TEG, utilizzando le medesime voci economiche utilizzate per la determinazione del TEGM, al fine di soddisfare esigenze di omogeneità nella ricostruzione dei parametri in raffronto, così come implicitamente ricavabile dal confronto tra l'art. 644, comma 4, c.p. e l'art. 2, comma 1, L. 108/1996, che utilizzano le medesime parole
("commissioni", "remunerazioni a qualsiasi titolo", "spese, escluse quelle per imposte e tasse") per individuare, da un lato, gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato dal singolo istituto di credito e, dall'altro, gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto (si vedano sul punto: C.SU 16303/2018 e C.SU 19597/2020).
La verifica del controllo del superamento del tasso soglia usura è stato affidato al TU, il quale , osservando le indicazione date con il quesito specifico (“Accerti il c.t.u. con riferimento sia ai contratti di conto corrente che al contratto di finanziamento dedotti in giudizio se la banca abbia rispettato il c.d. "tasso soglia” ai sensi della L. 108/1996 esistente al momento della stipula dei relativi contratti: a tal fine, faccia riferimento a qualsiasi "commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa” come testualmente disposto dall'art 1 della legge n. 108/1996, inclusa quindi la commissione di massimo scoperto, la quale dovrà essere considerata, come onere e non quale interesse, per il calcolo del T.E.G. (sino al 31.12.2009 avuto riguardo alla doppia rilevazione) e, per il calcolo del T.E.G.M., a far data dal 1.1.2010, seguendo le istruzioni della . Qualora CP_8
riscontri la pattuizione di un saggio usurario, determini il saldo escludendo ogni forma di interesse;
anche nell'ipotesi in cui l'usurarietà sia conseguente alla variazione delle condizioni contrattuali operate dalla Banca ai sensi dell'art. 118 T.U.B.” ) utilizzando la seguente formula
Così esplicata:
1. Tasso effettivo globale, secondo circolare Bankitalia;
2. Interessi addebitati dalla banca;
3. Moltiplicatore fisso;
pagina15 di 21 4. Ogni onere o spesa rientrante nel calcolo secondo le “istruzioni” (spese annuali ripartite in quattro trimestri) su base annua dal 2010, punto C 4 (circolare Bankitalia) escluse spese per operazioni, escluse le imposte e tasse;
ed inclusa anche la CMS;
5. Numeri sui quali la banca ha contabilizzato gli interessi debitori;
6. Ultimo fido concesso del periodo preso in considerazione o, in caso di conti non affidati, massima scopertura del periodo, vista come possibilità di massimo utilizzo.
ha elaborato la seguente tabella riepilogativa dei risultati sull'esame esplicato di superamento t.s.u.:
pagina16 di 21 Come si evince dalla tabella il superamento dei tassi soglia è stato rinvenuto nei periodi evidenziati in rosso nella tabella che precede, ciò consente di qualificare l'usura non originaria ma usura sopravvenuta in executivis, per cui non può applicarsi l'art. 1815 comma 2 c.c. , letto in combinato disposto con l'art. 644 c.p.
Tuttavia l'applicazione degli interessi usurai nel corso del rapporto negoziale, essendosi protrattosi per due anni, senza alcun intervento correttivo da parte della rileva tuttavia come CP_8 comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c. , la non CP_8
poteva non accorgersi in una arco temporale così lungo di avere applicato al correntista tassi di interesse divenuti medio tempore usurai , e dunque di avere aggravato notevolmente l'esposizione debitoria del cliente, potendo , peraltro, intervenire con modifiche predisposte unilateralmente (come fatto per applicare condizioni più sfavorevoli al cliente) per riportare ad un “giusto” equilibrio contrattuale gli interessi divenuti usurai . Può, quindi, affermarsi che, la pretesa da parte della Banca di interessi divenuti usurai possa definirsi contraria a precetto contenuto nell'art. 1375 c.c. ed è illegittima.
L' applicazione degli interessi usurari ha comportato, infatti, a carico del correntista, una prestazione oggettivamente sproporzionata con un evidente ingiusto arricchimento da parte della banca , pertanto anche se i tassi di interesse sono divenuti usurari nel corso del rapporto, deve ritenersi che gli stessi siano stati illegittimamente applicati dalla , in palese violazione del precetto di cui all'art. 1375 CP_8
c.c. e del generale principio del neminem laedere.
“ «i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto». (Cass. ivile-sez.-III-28-settembre-2023-n.-27545).
Nel corso dell'accertamento peritale il TU ha rideterminato il corretto rapporto dare avere tra le parti, anche al fine dell'esatta imputazione delle singole rimesse (solutorie /ripristinatorie) eseguite dal correntista durante l'intero rapporto bancario, e per fare ciò ha utilizzato i criteri già indicati da questo Tribunale nella formulazione dei quesiti.
I predetti accertamenti giudiziali hanno consentito al ctu di distinguere, secondo il criterio cd. del
“saldo ricalcolato”, le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, analiticamente riportate negli allegati.
pagina17 di 21 Ora affinché possa sorgere il diritto a ripetere un pagamento indebitamente eseguito è necessario che il pagamento stesso esista e sia ben individuabile.
Il pagamento esiste quando c'è uno spostamento patrimoniale da un soggetto (solvens) in favore di un altro (accipiens), mentre è indebito quando manca una causa idonea che giustifichi tale spostamento di ricchezza.
I presupposti in questione sono imprescindibili, anche quando si voglia eccepire la prescrizione del diritto a ripetere il pagamento, nel senso che l'eventuale decorso del termine avverrà solo a seguito di un atto giuridico qualificabile come pagamento, nel senso sopra detto, che l'attore affermi essere indebito.
Trasponendo tali considerazioni al rapporto di conto corrente, gli artt. 1842 e 1843 c.c. dispongono che l'apertura di credito avviene mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro utilizzabile dal cliente anche in più riprese.
Per tutta la durata del rapporto il cliente potrà ripristinare in tutto o in parte la disponibilità della somma, eseguendo versamenti che gli consentiranno ulteriori, successivi prelievi entro il limite complessivo del credito accordatogli.
Dei versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto saranno qualificabili come pagamenti quelli che hanno avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
Quelli, cioè, eseguiti su un conto "scoperto", cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quelli che vanno a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Tali pagamenti, se indebiti, potranno formare oggetto di ripetizione.
Al contrario, in tutti i casi in cui il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso, i versamenti in conto corrente hanno funzione di mero ripristino della provvista di cui il correntista può ancora continuare a godere.
A ciò consegue un diverso decorso del termine di prescrizione decennale, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, bensì da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Tenendo conto dei principi di diritto che precedono, ai fini della decisione , la ricostruzione del rapporto dare avere tra le parti nascente dal contratto di di conto corrente n. 05159/1000/0000152, fra le varie prospettate dal TU, è quella in cui
- il saldo iniziale da considerare sia pari a € 0,00 e saldo finale 28/07/15, atteso che la CP_8
prima e la cessionaria dei crediti poi, non hanno offerto in giudizio gli estratti conto che giustifichino l'addebito della posta inziale, ("in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse
pagina18 di 21 nel periodo iniziale del rapporto (…) la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti"(vd. sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n. 23852/2020),
- Siano state applicate le condizioni contrattuali
- sia state esclusa la capitalizzazione degli interessi,
- sia stata esclusa la c.m.s., considerto che la clausola è nulla per indeterminatezza dell'oggetto come sopra meglio spiegato
- sono stati azzerati i tassi usurari, perché indebitamente applicati
Il ctu ha rielaborato il rapporto dare avere formato dall'estratto conto per movimenti, dal riepilogo per data valuta, cosiddetto riassunto scalare e di seguito gli interessi e le competenze, per ogni anno dell'intero rapporto di c/c, ed ha così ottenuto il saldo finale del conto corrente al 28/07/15 con tale ricostruzione è pari €+ 38.430,76 (a credito del correntista).
Dalla ricostruzione del rapporto è emerso che i versamenti effettuati dal correntista dal 28/12/01 al
30/06/2006 sono solutori, e quindi irripetibili tutti gli interessi di tale periodo, atteso che non vi è certezza in riferimento al fido concesso di cui si ha notizia dal terzo trimestre 2006 in avanti.
I predetti pagamenti , pertanto , non sono suscettibili di ripetizione, poiché è prescritto il tempo per l'esercizio dell'azione come correttamente eccepito dalla parte opposta;
infatti, quei pagamenti sono stati effettuati dal correntista, non già allo scopo di ricostituire la provvista concessa dalla banca, ma per sanare la scopertura bancaria, così emerso dalla ricostruzione che il TU ha eseguito sul ricalcolo del corretto rapporto di dare e avere tra le parti conforme allo schema contrattuale e alle norme di legge.
Sicchè tenendo conto delle rimesse che non sono ripetibili per prescrizione del termine decennale, il saldo finale a favore del correntista è € + 38.092,42 .
Pertanto , condanna al pagamento in favore della Controparte_13 Parte_1
alla restituzione della somma di € 38.092,42, ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre interessi nella
[...]
misura legale dal 28.07.2015 sino al soddisfo, sulla somma via via rivalutata
2. ESAME DELCONTRATTO ANTICIPI FATTURE NP00170614
Il credito vantato dal oggi da avente fonte nel contratto anticipi CP_12 Controparte_7
fatture, non è sorretto da sufficiente prova.
Infatti, come è stato riscontrato in sede peritale, e come emerge dalla documentazione offerta in giudizio dal creditore, in relazione al rapporto del conto anticipi fatture NP00170614 non sono stati depositati e non sono diversamente evincibili i dettagli degli addebiti per interessi. LA lacunosa documentazione relativa al c/ anticipi fatture, rende impossibile ricostruire il rapporto dare avere tra pagina19 di 21 le parti, e determinare l'entità dell'eventuale debito, infatti mancano i conti scalari del conteggio degli interessi addebitati sul c/c e che nel corso del rapporto hanno fatto registrare alla banca addebiti ed un maggior saldo negativo nel c/c di € 11.197,92.
Il TU , incaricato di ricostruire il rapporto ha rilevato che “La banca ha esibito due sole pratiche complete delle copie delle fatture e delle distinte di presentazione;
le operazioni di questo tipo preesistevano ed hanno il primo riscontro documentale sotto forma di accredito/addebito nel 2012;
i dossier allegati al fascicolo del monitorio hanno le seguenti caratteristiche: in data 23/06/2014 presentazione di più fatture (allegate) per un totale di € 9.719,13 ed un importo anticipato di €
7.300,00. L'analisi delle fatture non consente di conoscere a quale data i debitori avrebbero dovuto onorare le fatture stesse, infatti nelle causali di pagamento si rinvengono: rimessa diretta, bonifico bancario, dilazionato;
le scadenze solo teoriche di dette fatture avrebbero dovuto essere il 10 ed il
30 del mese di settembre 2014. Un controllo delle “estinzioni anticipi fatture” del mese di settembre non consente di verificare se tutte ed a che date le anticipazioni sono rientrate. Anche l'altra anticipazione del 05/06/2014 di € 7.800,00 su di un totale di fatture di 11.764,87 non ha miglior fortuna. Non può che ribadirsi che il tasso applicato contrattualmente è del 11,100% e che le spese sono pari ad € 13,00 per ogni operazione;
vi è inoltre con addebito sul c/c di appoggio, una
“commissione disponibilità fondi” relativa ad anticipi di € 250,00 ed interessi passivi fino al
30/06/2014 di € 1.379,29. Sono del tutto assenti gli estratti conto scalari ed i dettagli. La verifica del debito e dell'eventuale usura è impossibile. Ad ogni buon conto si segnala il tasso soglia usuraio del periodo delle due pratiche allegate al fascicolo del monitorio: nel II° trimestre del 2014 per la categoria “anticipi e sconti commerciali” superiori ad € 5.000,01 ma inferiori ad € 100.000,00 è pari al 14,075 % (muovendo da un TEGM del 8,060% più il 25% e più ulteriori 4 punti percentuali).
Pertanto il credito vantato dalla per anticipazioni su fatture, oltre interessi e spese non è CP_8
provato.
3. ESAME CONTRATTO DI FINANZIAMENTO (MUTUO CHIROGRAFARIO) NUMERO
5165886 DEL 22/02/2012
In relazione al contratto di finanziamento dalla documentazione offerta in giudizio emerge che il contratto sia stato stipulato tra le parti validamente, allo stesso è stato allegato un piano di ammortamento che veniva validamente accettato e sottoscritto, non sono ravvisabili cause di nullità che abbiano intaccato l'accordo negoziale siglato , e l'eccezione sollevata da parte opponente circa la nullità dei tassi euribor alla luce dei provvedimenti della Commissione Europea che hanno accertato la manipolazione dei tassi euribor , in attuazione di pratiche anticoncorrenziali, per il periodo 2005-2008, non interessa , evidentemente, il contratto di finanziamento in questione stipulato pagina20 di 21 nel 2012 . Non essendo stati offerti in giudizio da parte opponente altre prove inerenti l'insussistenza del credito l'opposizione va rigettata.
Infine , la segnalazione alla centrale rischi, vista l'esposizione debitoria derivante dall'inadempimento del contratto di finanziamento, non appare illegittima ma imposta dalla norme che regolano i rapporti tra istituti di credito.
Alla luce delle risultanze istruttorie e degli accertamenti giudiziali , il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite , vista la reciproca soccombenza, posso essere interamente compensate tra le parti;
per lo stesso principio anche le spese di ctu, liquidate con separato decreto, possono essere poste a carico delle parti in eguale misura.
P.Q.M.
a. revoca il decreto ingiuntivo n. n. 185/2016 del 03.06.2016 - emesso ad istanza del Controparte_12
(P.IVA: nell'ambito del procedimento portante N.R.G. 831/2016 R.G.A.C. e
[...] P.IVA_7
notificato in data 09.06.2016;
b. accerta e dichiara che non vanta alcun credito nei confronti degli odierni Controparte_7
opponenti in forza e virtù del contratto di conto corrente n. 05159/1000/0000152;
c. accerta e dichiara che al momento della chiusura del c/c n. 05159/1000/0000152 il saldo del rapporto dare avere tra le parti era di € + 38.092,42 a favore del correntista e pertanto condanna alla restituzione della predetta somma alla di Controparte_13 Parte_1 [...]
; Parte_1
d. accerta e dichiara che nessun credito vanta nei confronti degli odierni opponenti Controparte_7
in forza e virtù del contratto di anticipazioni su fatture np00170614 del 03.09.2012 ;
e. accerta e dichiara che vanta nei confronti degli odierni opponenti il seguente Controparte_7
credito € 30.424,20, di cui Euro 20.323,44 per debito residuo capitale al 22.03.2016, Euro 9.889,78 per rate scadute ed impagate al 22.03.2016, Euro 7,50 per spese ed Euro 203,48 per interessi di mora all'11.04.2016, in forza e virtù del contratto di finanziamento chirografario nr. 51658866 del
22.02.2012, stipulato dalla filiale di Gioia Tauro del di originari € 150.000,00, e CP_12
pertanto condanna gli opponenti al pagamento delle predette somme in favore della società creditrice;
f. rigetta nel resto la domanda proposta da parte opponente g. compensa interamente le spese di lite fra le parti;
pone a carico delle parti, in solido, e in ragione della metà e spese di TU liquidate con separato decreto.
Palmi lì 22.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
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