CA
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/08/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 276/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 276/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Marafioti, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Cardinale Portanova,
[...]
Parte_2
nei confronti di
, c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca
Gangemi, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Montevergine
n. 13
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
1 Corte d'Appello
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Sentenza impugnata
Con la sentenza n. 866/2019, pubblicata il 26/9/2019, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento n. 976/2013
R.G., è stata dichiarata la nullità del decreto di revoca del contributo concesso dalla al e la è stata condannata Parte_1 CP_1 Parte_1 al pagamento della residua somma di € 35.000,00.
Il finanziamento, emesso nell'ambito del «POR Calabria 2000/2006 – Parte
FEOGA – PIF “Gli itinerari dei vini della Calabria CITRA”», è stato concesso in data 28/6/2005, per un importo pari ad € 259.672,00, per la realizzazione di un progetto relativo alla costruzione di una cantina ed un deposito agricolo.
Secondo il giudice di prime cure le opere sono state parzialmente eseguite, con conseguente diritto del a trattenere l'importo di € 125.736,76 già CP_1 corrisposto con il primo SAL e a ricevere la somma residua di € 35.000,00, stante la parziale realizzazione di ulteriori opere ammesse al contributo.
- Motivi d'appello
La critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto eccessivo Parte_1
il lasso di tempo intercorso per la revoca del contributo. Deduce, in proposito che la revoca è intervenuta in data 27 novembre 2013, dopo solo un anno e mezzo dal sopralluogo finale, occorso in data 23 maggio 2012.
Inoltre, la critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto Parte_1
che la mancata ultimazione del programma oggetto di finanziamento pubblico
è stata determinata da fatti non imputabili all'attore, deducendo in proposito
2 Corte d'Appello
che il non ha mai allegato fatti idonei a giustificare il ritardo nel CP_1
completamento del programma.
Deduce, altresì, l'appellante che l'istruttoria dibattimentale e la CTU espletata hanno dimostrato il mancato rispetto da parte del degli obblighi CP_1
assunti e la mancata realizzazione del progetto finanziato. Rileva, infatti, che i macchinari non sono mai stati installati e resi funzionanti all'interno dell'azienda. L'immobile è, invece, stato destinato a civile abitazione, mentre per la cantina i lavori sono stati solo parzialmente eseguiti, per altro, in difformità rispetto al progetto.
- Appello incidentale di
[...]
[...]
deduce l'infondatezza dell'appello principale, facendo Controparte_1
presente di aver eseguito le opere poste alla base del progetto, come dimostrato anche dalla consulenza tecnica espletata.
Propone, inoltre, appello incidentale nella parte in cui la sentenza non ha riconosciuto il diritto al pagamento dell'intero ultimo SAL. Deduce in proposito che il CTU è stato contraddittorio laddove, dopo aver riconosciuto nell'elaborato integrativo che i lavori eseguiti erano coerenti con la contabilità depositata, ha affermato che nella cantina sono stati solo parzialmente eseguiti, seppur in conformità al progetto assentito, in maniera non conforme alla contabilità esibita.
Rappresenta, pertanto, che i lavori riguardanti il locale cantina sono rispondenti alla contabilità finale;
i materiali che hanno destato perplessità da parte del Ctu sono stati oggetto di una confusione con quelli utilizzati nelle altre strutture oggetto di intervento;
i lavori effettivamente rispecchiano il progetto assentito;
la circostanza dell'accatastamento quale “unità collabente”
è dovuta al fatto che il locale cantina fa parte, fisicamente, di un più ampio complesso immobiliare, indiviso ed indistinto, rispetto al quale non si è proceduto a formalizzare il frazionamento.
***
1.- Macchine e attrezzature per cantina
3 Corte d'Appello
1. La critica la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto a Parte_1
il diritto al contributo pubblico assegnato per i lavori Controparte_1 eseguiti e all'acquisto di attrezzature e macchinari.
Deduce, in proposito, che questi ultimi non sono stati rinvenuti all'interno dell'azienda del e che il sopralluogo del CTU presso altra ditta in CP_1
Bisignano non fornisce elementi certi relativi alla riferibilità delle attrezzature alla ditta “Erbe Bianche”. Deduce, inoltre, che l'assenza dei macchinari era già stata precedentemente rilevata dai funzionari regionali nel sopralluogo del
23/5/2012.
Ciò considerato, secondo l'appellante, è stato violato l'obbligo di destinazione d'uso vincolata per cinque anni dalla data dell'accertamento finale;
del resto, le attrezzature non avrebbero potuto essere installate presso l'azienda del
, considerata l'accertata inidoneità ad ospitarle del locale individuato CP_1
in progetto come cantina.
2. Secondo l'appellato, le macchine sono state trasportate nel territorio del
Comune di Bisignano ed installate presso altra azienda che cura, la vinificazione e l'imbottigliamento del prodotto dell'azienda del . CP_1
Lo stesso CTU ha riscontrato che le macchine enologiche non erano presenti presso l'azienda beneficiaria Erbe Bianche, bensì presso un'azienda diversa, sita nel comune di Bisignano. Infatti, è emerso che le macchine, acquistate con fattura n. 332/2005, sono state trasportate, con i D.D.T. n. 09 del
03.10.2009 e n. 10 del 10.10.2009, presso Cantine “Serra Cavallo” di ST
Demetrio.
Secondo l'appellato non esiste nessuna norma che osti all'utilizzo delle macchine acquistate dal presso altra azienda, da subito Controparte_1
indicata dal alla . Con tale azienda di Controparte_1 Parte_1
Bisignano, fa presente l'appellato, esiste un rapporto di collaborazione di lunga data per l'imbottigliamento del vino prodotto.
3. Il motivo d'appello, riguardante il contributo per l'acquisto delle macchine per la cantina, è fondato.
Il DDR 857/2003, recante il manuale delle procedure e dei controlli delle misure finanziate dal FEOGA (asse IV), impone alla beneficiaria del finanziamento di non mutare per cinque anni dall'accertamento finale la
4 Corte d'Appello
destinazione delle macchine, con conseguente impossibilità di utilizzare i macchinari per finalità diverse da quelle previste dal progetto.
Nella fattispecie in esame, al momento del sopralluogo effettuato presso la sede dell'azienda da parte dell'autorità amministrativa in data 23/5/2012, le macchine enologiche non sono state rinvenute.
L'appellato assume che le macchine sono state utilizzate presso altra azienda, comunicata dal alla . Controparte_1 Parte_1
L'assunto dell'appellato non è condivisibile.
L'appellato non allega e non documenta che l'utilizzazione delle macchine presso altra azienda sita in Bisignano (e non a Palmi) era prevista nel progetto ammesso a finanziamento.
Il beneficiario del finanziamento non può destinare le macchine previste nel progetto ad altra azienda, ancorché con tale azienda intercorre un rapporto di collaborazione con il beneficiario per l'uso corrispondente a quello previsto nel finanziamento.
In mancanza di puntuale previsione del progetto – nel caso di specie non dimostrata dal beneficiario –, è essenziale per la compiuta realizzazione del progetto l'utilizzo delle macchine ed attrezzature nei locali dell'azienda ammessa al contributo. Non occorre in proposito una specifica previsione normativa che vieti la destinazione delle macchine ad azienda diversa da quella ammessa al finanziamento.
Pertanto va escluso il diritto di a trattenere il contributo Controparte_1 ricevuto di € 64.240,00 per l'acquisto delle macchine e attrezzature per la cantina (come risulta dal prospetto riportato a pag. 11 dell'integrazione della ctu del 5 marzo 2019, voce n. 7).
2.- Realizzazione del fabbricato p.lla n. 291
1. La critica la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto le Parte_1
somme relative ai lavori eseguiti. In particolare, rispetto al fabbricato censito al N.C.E.U. al foglio 3 particella n. 291 (ex 27) deduce che non può essere considerato “fabbricato rurale”, avendo destinazione catastale categoria A/3 ed essendo stato destinato a civile abitazione.
2. Il motivo è infondato.
5 Corte d'Appello
Dall'istruttoria è emersa la concreta esecuzione delle opere previste dal progetto relative al fabbricato in questione.
L'immobile, infatti, è stato inserito tra le opere finanziate a seguito di variante e rimodulazione della spesa, autorizzata dalla , per essere Parte_1
adibito ad alloggio per il salariato fisso.
Il CTU ha rilevato che la documentazione fotografica dimostrava che, già alla data dell'ultimo accertamento in loco da parte della del Parte_1
12.11.2012, l'immobile era conforme al progetto ammesso al finanziamento.
Anche in occasione del suo sopralluogo, comunque, il CTU ha riscontrato la presenza degli accorgimenti e degli interventi, come da progetto.
Ha sottolineato, infatti, che le migliorie e le modifiche rispetto alla destinazione delle unità ambientali sono opere post-intervento che non riguardano il progetto di finanziamento.
Non è decisivo per negare il diritto alla voce di spesa riguardante il fabbricato il fatto che allo stesso fabbricato sia stata riconosciuta la cat. A/3, atteso che il CTU ha rilevato che questo, originariamente non dotato d'identificativo catastale, è stato regolarizzato per ottemperare all'obbligatorietà di accatastamento dei “fabbricati fantasma”.
L'attribuzione della categoria è stata, condivisibilmente, ritenuta dal CTU
«congrua con l'effettiva destinazione d'uso dell'immobile poiché, identificato nel progetto edilizio, nella relazione tecnica e nel progetto trasmesso alla , con Parte_1 approvazione della fase istruttoria (rif. Decreto prot. n. 54 del 06.02.03 – Parte_1 punto 1.3.4 Istruttoria), con destinazione ad “alloggio per il salariato fisso”».
Pertanto, avendo adempiuto gli obblighi e prescrizioni relativi al fabbricato in esame, va riconosciuto il diritto dell'appellato ad ottobre il contributo per la predetta voce di spesa, indicata nel prospetto riportato a pag. 11 dell'integrazione della ctu del 5 marzo 2019, voce n.
2. Precisamente
ha diritto a ricevere per tale voce l'importo di € Controparte_1
52.575,92, non ricevuta con il primo SAL.
3.- Ristrutturazione della cantina
1. L'appellante incidentale contesta la sentenza nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto a trattenere le somme spese per la ristrutturazione della cantina.
6 Corte d'Appello
2. L'appello incidentale è infondato.
Al momento del suo sopralluogo, il CTU ha rilevato, non solo che il fabbricato in oggetto era ancora in stato di ristrutturazione, ma anche che gli interventi finanziati sono risultati incompleti rispetto a quanto dichiarato. Infatti, il ctu ha accertato che «gli interventi previsti dal progetto erano prettamente finalizzati al restauro del manufatto, riguardavano l'adeguamento degli impianti esistenti, il rifacimento di alcune murature, la sostituzione di tegole rotte e inutilizzabili, ripresa delle capriate di legno e realizzazione cordolo di coronamento della struttura esistente;
demolizione dello sporto del balcone per regolarizzare l'armonia prospettica e realizzazione di parziali tramezzi per la creazione di servizi igienici».
Tuttavia, ha constatato che, al momento del sopralluogo, «il fabbricato si presenta esternamente in stato di degrado fisico e non strutturale, è evidente la rimozione dell'aggetto
(balcone) (…) Internamente, per quanto concerne l'area oggetto di ristrutturazione realizzata con finanziamento, è possibile affermare che sono stati realizzati al piano terra al quale si accede mediante ingresso comune con altra ditta, interventi di pulitura e spazzolatura con rimozione d'intonaci sulle volte e sulle pareti in pietrame misto alle quali, sono collocate le bottiglie di vino;
il ripristino dell'originaria pavimentazione con il quale, sono stati effettuati i medesimi interventi di pulitura;
e che gli infissi sono stati sostituiti (…) Si è potuto riscontrare inoltre, che sono stati eseguiti lavori di sostituzione del manto di copertura dei locali antistante alla cantina, e che lo stesso, è stato realizzato con lamiera grecata contrariamente alla contabilità dichiarata nella quale, si riportava il “manto di copertura con tegole curve (coppi)”, esteso invece, al solo androne d'ingresso».
Conferma il mancato completamento dell'opera la circostanza per cui il CTU non ha reperito agli atti del Comune la comunicazione di fine lavori, nonché del collaudo e dell'agibilità dell'opera, condizioni queste necessarie per l'erogazione del finanziamento.
Tra l'altro, in ordine ai lavori parzialmente eseguiti, il CTU ha rilevato diverse difformità rispetto a quanto previsto nella contabilità, avendo accertato che «si rilevano all'interno della contabilità, quantità e impiego di materiali, non riscontrati in situ.
Nella fattispecie: la grossa orditura del tetto in legno lamellare, il manto di tegole in laterizio, opere di lattoneria, pavimentazione in cotto fiorentino».
Le contestazioni dell'appellante incidentale sul punto sono generiche, essendosi limitato ad eccepire «che i materiali che hanno destato qualche perplessità
7 Corte d'Appello
da parte del Ctu sono stati oggetto di una banale confusione con quelli utilizzati nelle altre strutture oggetto di intervento».
Pertanto, non avendo adempiuto gli obblighi e le prescrizioni relativi al fabbricato in esame, non va riconosciuto il diritto dell'appellato a trattenere le somme ricevute a titolo di contributo per l'intervento di ristrutturazione della cantina. Precisamente non ha diritto di trattenere l'importo di € 31.439,21 Parte ricevuto con il primo
L'appello incidentale, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.
4.- Sull'integrale revoca del contributo
1. La sostiene che il mancato completamento del progetto Parte_1 determina l'integrale revoca del contributo con conseguente restituzione dell'intero finanziamento erogato. Al riguardo fa presente che il fabbricato è destinato ad abitazione civile e pertanto non rientra in alcun modo del novero delle opere che possono essere ammesse a finanziamento.
2. Il motivo d'appello è infondato.
Dalla ctu è emerso che in buona parte i lavori previsti nel progetto sono stati realizzati.
Secondo il ctu possono ritenersi realizzati in conformità al progetto ammesso a finanziamento: a) il fabbricato per il quale ha ricevuto Controparte_1 il contributo di € 52.575,92; b) la recinzione (importo ricevuto di € 27.380,59);
c) la viabilità aziendale;
d) il livellamento e i drenaggio, per i quali non ha ricevuto nessun contributo e per i quali spetta il contributo di € 11.435,16; e) spese tecniche sui lavori, per le quali non ha ricevuto nessun CP_1 contributo e per le quali spetta il contributo di € 2.492,84; f) spese generale su acquisti, per le quali non ha ricevuto nessun contributo e per le quali CP_1 spetta il contributo di € 400,00.
Dalle risultanze della ctu si evince che una buona parte – o comunque una consistente parte delle opere previste in progetto – sono state realizzate dal
. CP_1
E anche relativamente alle voci di spesa per le quali va escluso il diritto al contributo (attrezzatture per la cantina e la ristrutturazione della cantina), va rilevato che sono stati parzialmente eseguiti i lavori previsti (ristrutturazione
8 Corte d'Appello
della cantina) e risultano effettivamente sostenuto le spese (per l'acquisto delle macchine per la cantina).
Il che induce a smentire l'assunto della , secondo cui vi è Parte_1
stato un totale inadempimento del progetto, con la realizzazione di un fabbricato destinato ad abitazione civile e dunque in nessun modo riconducibile alle opere previste in finanziamento.
3. Alla luce delle ragioni sin qui esposte, è condivisibile la soluzione n. 2, indicata a pag. 11 dell'integrazione della ctu del 5 marzo 2019. Soluzione secondo cui spetta a il contributo complessivo di € Controparte_1
96.961,28.
Pertanto, avendo ricevuto – con il primo SAL – l'importo Controparte_1 di € 125.736,76, non può trattenere – e deve quindi restituire – l'importo di €
28.775,29.
6.- Spese processuali
1. L'esito complessivo della lite – con reciproca soccombenza – induce a compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Si reputa equo porre interamente a carico della le spese di Parte_1
ctu, già liquidate con precedente provvedimento.
7.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello incidentale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello
9 Corte d'Appello
proposto da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di a Controparte_1 trattenere, per le causali di cui in motivazione, il complessivo importo di €
96.961,28; dichiara l'obbligo di di restituire l'importo di € Controparte_1
28.775,29; oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- pone interamente a carico della le spese di ctu, già Parte_1
liquidate;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello incidentale, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 4.8.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
10
n. 276/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 276/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Marafioti, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Cardinale Portanova,
[...]
Parte_2
nei confronti di
, c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca
Gangemi, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Montevergine
n. 13
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
1 Corte d'Appello
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Sentenza impugnata
Con la sentenza n. 866/2019, pubblicata il 26/9/2019, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento n. 976/2013
R.G., è stata dichiarata la nullità del decreto di revoca del contributo concesso dalla al e la è stata condannata Parte_1 CP_1 Parte_1 al pagamento della residua somma di € 35.000,00.
Il finanziamento, emesso nell'ambito del «POR Calabria 2000/2006 – Parte
FEOGA – PIF “Gli itinerari dei vini della Calabria CITRA”», è stato concesso in data 28/6/2005, per un importo pari ad € 259.672,00, per la realizzazione di un progetto relativo alla costruzione di una cantina ed un deposito agricolo.
Secondo il giudice di prime cure le opere sono state parzialmente eseguite, con conseguente diritto del a trattenere l'importo di € 125.736,76 già CP_1 corrisposto con il primo SAL e a ricevere la somma residua di € 35.000,00, stante la parziale realizzazione di ulteriori opere ammesse al contributo.
- Motivi d'appello
La critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto eccessivo Parte_1
il lasso di tempo intercorso per la revoca del contributo. Deduce, in proposito che la revoca è intervenuta in data 27 novembre 2013, dopo solo un anno e mezzo dal sopralluogo finale, occorso in data 23 maggio 2012.
Inoltre, la critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto Parte_1
che la mancata ultimazione del programma oggetto di finanziamento pubblico
è stata determinata da fatti non imputabili all'attore, deducendo in proposito
2 Corte d'Appello
che il non ha mai allegato fatti idonei a giustificare il ritardo nel CP_1
completamento del programma.
Deduce, altresì, l'appellante che l'istruttoria dibattimentale e la CTU espletata hanno dimostrato il mancato rispetto da parte del degli obblighi CP_1
assunti e la mancata realizzazione del progetto finanziato. Rileva, infatti, che i macchinari non sono mai stati installati e resi funzionanti all'interno dell'azienda. L'immobile è, invece, stato destinato a civile abitazione, mentre per la cantina i lavori sono stati solo parzialmente eseguiti, per altro, in difformità rispetto al progetto.
- Appello incidentale di
[...]
[...]
deduce l'infondatezza dell'appello principale, facendo Controparte_1
presente di aver eseguito le opere poste alla base del progetto, come dimostrato anche dalla consulenza tecnica espletata.
Propone, inoltre, appello incidentale nella parte in cui la sentenza non ha riconosciuto il diritto al pagamento dell'intero ultimo SAL. Deduce in proposito che il CTU è stato contraddittorio laddove, dopo aver riconosciuto nell'elaborato integrativo che i lavori eseguiti erano coerenti con la contabilità depositata, ha affermato che nella cantina sono stati solo parzialmente eseguiti, seppur in conformità al progetto assentito, in maniera non conforme alla contabilità esibita.
Rappresenta, pertanto, che i lavori riguardanti il locale cantina sono rispondenti alla contabilità finale;
i materiali che hanno destato perplessità da parte del Ctu sono stati oggetto di una confusione con quelli utilizzati nelle altre strutture oggetto di intervento;
i lavori effettivamente rispecchiano il progetto assentito;
la circostanza dell'accatastamento quale “unità collabente”
è dovuta al fatto che il locale cantina fa parte, fisicamente, di un più ampio complesso immobiliare, indiviso ed indistinto, rispetto al quale non si è proceduto a formalizzare il frazionamento.
***
1.- Macchine e attrezzature per cantina
3 Corte d'Appello
1. La critica la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto a Parte_1
il diritto al contributo pubblico assegnato per i lavori Controparte_1 eseguiti e all'acquisto di attrezzature e macchinari.
Deduce, in proposito, che questi ultimi non sono stati rinvenuti all'interno dell'azienda del e che il sopralluogo del CTU presso altra ditta in CP_1
Bisignano non fornisce elementi certi relativi alla riferibilità delle attrezzature alla ditta “Erbe Bianche”. Deduce, inoltre, che l'assenza dei macchinari era già stata precedentemente rilevata dai funzionari regionali nel sopralluogo del
23/5/2012.
Ciò considerato, secondo l'appellante, è stato violato l'obbligo di destinazione d'uso vincolata per cinque anni dalla data dell'accertamento finale;
del resto, le attrezzature non avrebbero potuto essere installate presso l'azienda del
, considerata l'accertata inidoneità ad ospitarle del locale individuato CP_1
in progetto come cantina.
2. Secondo l'appellato, le macchine sono state trasportate nel territorio del
Comune di Bisignano ed installate presso altra azienda che cura, la vinificazione e l'imbottigliamento del prodotto dell'azienda del . CP_1
Lo stesso CTU ha riscontrato che le macchine enologiche non erano presenti presso l'azienda beneficiaria Erbe Bianche, bensì presso un'azienda diversa, sita nel comune di Bisignano. Infatti, è emerso che le macchine, acquistate con fattura n. 332/2005, sono state trasportate, con i D.D.T. n. 09 del
03.10.2009 e n. 10 del 10.10.2009, presso Cantine “Serra Cavallo” di ST
Demetrio.
Secondo l'appellato non esiste nessuna norma che osti all'utilizzo delle macchine acquistate dal presso altra azienda, da subito Controparte_1
indicata dal alla . Con tale azienda di Controparte_1 Parte_1
Bisignano, fa presente l'appellato, esiste un rapporto di collaborazione di lunga data per l'imbottigliamento del vino prodotto.
3. Il motivo d'appello, riguardante il contributo per l'acquisto delle macchine per la cantina, è fondato.
Il DDR 857/2003, recante il manuale delle procedure e dei controlli delle misure finanziate dal FEOGA (asse IV), impone alla beneficiaria del finanziamento di non mutare per cinque anni dall'accertamento finale la
4 Corte d'Appello
destinazione delle macchine, con conseguente impossibilità di utilizzare i macchinari per finalità diverse da quelle previste dal progetto.
Nella fattispecie in esame, al momento del sopralluogo effettuato presso la sede dell'azienda da parte dell'autorità amministrativa in data 23/5/2012, le macchine enologiche non sono state rinvenute.
L'appellato assume che le macchine sono state utilizzate presso altra azienda, comunicata dal alla . Controparte_1 Parte_1
L'assunto dell'appellato non è condivisibile.
L'appellato non allega e non documenta che l'utilizzazione delle macchine presso altra azienda sita in Bisignano (e non a Palmi) era prevista nel progetto ammesso a finanziamento.
Il beneficiario del finanziamento non può destinare le macchine previste nel progetto ad altra azienda, ancorché con tale azienda intercorre un rapporto di collaborazione con il beneficiario per l'uso corrispondente a quello previsto nel finanziamento.
In mancanza di puntuale previsione del progetto – nel caso di specie non dimostrata dal beneficiario –, è essenziale per la compiuta realizzazione del progetto l'utilizzo delle macchine ed attrezzature nei locali dell'azienda ammessa al contributo. Non occorre in proposito una specifica previsione normativa che vieti la destinazione delle macchine ad azienda diversa da quella ammessa al finanziamento.
Pertanto va escluso il diritto di a trattenere il contributo Controparte_1 ricevuto di € 64.240,00 per l'acquisto delle macchine e attrezzature per la cantina (come risulta dal prospetto riportato a pag. 11 dell'integrazione della ctu del 5 marzo 2019, voce n. 7).
2.- Realizzazione del fabbricato p.lla n. 291
1. La critica la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto le Parte_1
somme relative ai lavori eseguiti. In particolare, rispetto al fabbricato censito al N.C.E.U. al foglio 3 particella n. 291 (ex 27) deduce che non può essere considerato “fabbricato rurale”, avendo destinazione catastale categoria A/3 ed essendo stato destinato a civile abitazione.
2. Il motivo è infondato.
5 Corte d'Appello
Dall'istruttoria è emersa la concreta esecuzione delle opere previste dal progetto relative al fabbricato in questione.
L'immobile, infatti, è stato inserito tra le opere finanziate a seguito di variante e rimodulazione della spesa, autorizzata dalla , per essere Parte_1
adibito ad alloggio per il salariato fisso.
Il CTU ha rilevato che la documentazione fotografica dimostrava che, già alla data dell'ultimo accertamento in loco da parte della del Parte_1
12.11.2012, l'immobile era conforme al progetto ammesso al finanziamento.
Anche in occasione del suo sopralluogo, comunque, il CTU ha riscontrato la presenza degli accorgimenti e degli interventi, come da progetto.
Ha sottolineato, infatti, che le migliorie e le modifiche rispetto alla destinazione delle unità ambientali sono opere post-intervento che non riguardano il progetto di finanziamento.
Non è decisivo per negare il diritto alla voce di spesa riguardante il fabbricato il fatto che allo stesso fabbricato sia stata riconosciuta la cat. A/3, atteso che il CTU ha rilevato che questo, originariamente non dotato d'identificativo catastale, è stato regolarizzato per ottemperare all'obbligatorietà di accatastamento dei “fabbricati fantasma”.
L'attribuzione della categoria è stata, condivisibilmente, ritenuta dal CTU
«congrua con l'effettiva destinazione d'uso dell'immobile poiché, identificato nel progetto edilizio, nella relazione tecnica e nel progetto trasmesso alla , con Parte_1 approvazione della fase istruttoria (rif. Decreto prot. n. 54 del 06.02.03 – Parte_1 punto 1.3.4 Istruttoria), con destinazione ad “alloggio per il salariato fisso”».
Pertanto, avendo adempiuto gli obblighi e prescrizioni relativi al fabbricato in esame, va riconosciuto il diritto dell'appellato ad ottobre il contributo per la predetta voce di spesa, indicata nel prospetto riportato a pag. 11 dell'integrazione della ctu del 5 marzo 2019, voce n.
2. Precisamente
ha diritto a ricevere per tale voce l'importo di € Controparte_1
52.575,92, non ricevuta con il primo SAL.
3.- Ristrutturazione della cantina
1. L'appellante incidentale contesta la sentenza nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto a trattenere le somme spese per la ristrutturazione della cantina.
6 Corte d'Appello
2. L'appello incidentale è infondato.
Al momento del suo sopralluogo, il CTU ha rilevato, non solo che il fabbricato in oggetto era ancora in stato di ristrutturazione, ma anche che gli interventi finanziati sono risultati incompleti rispetto a quanto dichiarato. Infatti, il ctu ha accertato che «gli interventi previsti dal progetto erano prettamente finalizzati al restauro del manufatto, riguardavano l'adeguamento degli impianti esistenti, il rifacimento di alcune murature, la sostituzione di tegole rotte e inutilizzabili, ripresa delle capriate di legno e realizzazione cordolo di coronamento della struttura esistente;
demolizione dello sporto del balcone per regolarizzare l'armonia prospettica e realizzazione di parziali tramezzi per la creazione di servizi igienici».
Tuttavia, ha constatato che, al momento del sopralluogo, «il fabbricato si presenta esternamente in stato di degrado fisico e non strutturale, è evidente la rimozione dell'aggetto
(balcone) (…) Internamente, per quanto concerne l'area oggetto di ristrutturazione realizzata con finanziamento, è possibile affermare che sono stati realizzati al piano terra al quale si accede mediante ingresso comune con altra ditta, interventi di pulitura e spazzolatura con rimozione d'intonaci sulle volte e sulle pareti in pietrame misto alle quali, sono collocate le bottiglie di vino;
il ripristino dell'originaria pavimentazione con il quale, sono stati effettuati i medesimi interventi di pulitura;
e che gli infissi sono stati sostituiti (…) Si è potuto riscontrare inoltre, che sono stati eseguiti lavori di sostituzione del manto di copertura dei locali antistante alla cantina, e che lo stesso, è stato realizzato con lamiera grecata contrariamente alla contabilità dichiarata nella quale, si riportava il “manto di copertura con tegole curve (coppi)”, esteso invece, al solo androne d'ingresso».
Conferma il mancato completamento dell'opera la circostanza per cui il CTU non ha reperito agli atti del Comune la comunicazione di fine lavori, nonché del collaudo e dell'agibilità dell'opera, condizioni queste necessarie per l'erogazione del finanziamento.
Tra l'altro, in ordine ai lavori parzialmente eseguiti, il CTU ha rilevato diverse difformità rispetto a quanto previsto nella contabilità, avendo accertato che «si rilevano all'interno della contabilità, quantità e impiego di materiali, non riscontrati in situ.
Nella fattispecie: la grossa orditura del tetto in legno lamellare, il manto di tegole in laterizio, opere di lattoneria, pavimentazione in cotto fiorentino».
Le contestazioni dell'appellante incidentale sul punto sono generiche, essendosi limitato ad eccepire «che i materiali che hanno destato qualche perplessità
7 Corte d'Appello
da parte del Ctu sono stati oggetto di una banale confusione con quelli utilizzati nelle altre strutture oggetto di intervento».
Pertanto, non avendo adempiuto gli obblighi e le prescrizioni relativi al fabbricato in esame, non va riconosciuto il diritto dell'appellato a trattenere le somme ricevute a titolo di contributo per l'intervento di ristrutturazione della cantina. Precisamente non ha diritto di trattenere l'importo di € 31.439,21 Parte ricevuto con il primo
L'appello incidentale, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.
4.- Sull'integrale revoca del contributo
1. La sostiene che il mancato completamento del progetto Parte_1 determina l'integrale revoca del contributo con conseguente restituzione dell'intero finanziamento erogato. Al riguardo fa presente che il fabbricato è destinato ad abitazione civile e pertanto non rientra in alcun modo del novero delle opere che possono essere ammesse a finanziamento.
2. Il motivo d'appello è infondato.
Dalla ctu è emerso che in buona parte i lavori previsti nel progetto sono stati realizzati.
Secondo il ctu possono ritenersi realizzati in conformità al progetto ammesso a finanziamento: a) il fabbricato per il quale ha ricevuto Controparte_1 il contributo di € 52.575,92; b) la recinzione (importo ricevuto di € 27.380,59);
c) la viabilità aziendale;
d) il livellamento e i drenaggio, per i quali non ha ricevuto nessun contributo e per i quali spetta il contributo di € 11.435,16; e) spese tecniche sui lavori, per le quali non ha ricevuto nessun CP_1 contributo e per le quali spetta il contributo di € 2.492,84; f) spese generale su acquisti, per le quali non ha ricevuto nessun contributo e per le quali CP_1 spetta il contributo di € 400,00.
Dalle risultanze della ctu si evince che una buona parte – o comunque una consistente parte delle opere previste in progetto – sono state realizzate dal
. CP_1
E anche relativamente alle voci di spesa per le quali va escluso il diritto al contributo (attrezzatture per la cantina e la ristrutturazione della cantina), va rilevato che sono stati parzialmente eseguiti i lavori previsti (ristrutturazione
8 Corte d'Appello
della cantina) e risultano effettivamente sostenuto le spese (per l'acquisto delle macchine per la cantina).
Il che induce a smentire l'assunto della , secondo cui vi è Parte_1
stato un totale inadempimento del progetto, con la realizzazione di un fabbricato destinato ad abitazione civile e dunque in nessun modo riconducibile alle opere previste in finanziamento.
3. Alla luce delle ragioni sin qui esposte, è condivisibile la soluzione n. 2, indicata a pag. 11 dell'integrazione della ctu del 5 marzo 2019. Soluzione secondo cui spetta a il contributo complessivo di € Controparte_1
96.961,28.
Pertanto, avendo ricevuto – con il primo SAL – l'importo Controparte_1 di € 125.736,76, non può trattenere – e deve quindi restituire – l'importo di €
28.775,29.
6.- Spese processuali
1. L'esito complessivo della lite – con reciproca soccombenza – induce a compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Si reputa equo porre interamente a carico della le spese di Parte_1
ctu, già liquidate con precedente provvedimento.
7.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello incidentale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello
9 Corte d'Appello
proposto da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di a Controparte_1 trattenere, per le causali di cui in motivazione, il complessivo importo di €
96.961,28; dichiara l'obbligo di di restituire l'importo di € Controparte_1
28.775,29; oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- pone interamente a carico della le spese di ctu, già Parte_1
liquidate;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello incidentale, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 4.8.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
10