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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 701 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto:
Somministrazione
vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SITO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Crispano (NA), alla via Provinciale n. 4 presso il difensore avv. SITO ANTONIO giusta procura in calce all'atto di citazione,
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. DI FOGGIA SALVATORE e dell'avv. SIGISMONDI IDA, elettivamente domiciliato in Gricignano di Aversa alla via G. Galilei n. 5 81030 il difensore avv. DI FOGGIA
SALVATORE giusta procura in atti,
Proc. n. 701 /2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 14 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 09712/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18/01/2022 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4599/2021, reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 16.11.2021, con il quale le venne ingiunto il pagamento della somma di euro 11.588,77 oltre interessi ex
D.lgs. n. 231/02 e spese del procedimento monitorio per il mancato pagamento di alcune fatture emesse nei suoi confronti dalla parte opposta, assumendo: - di essere stata titolare di un'attività commerciale nell'ottobre 2009; - di aver effettivamente chiesto ad CP_1
la voltura del contratto di fornitura elettrica precedentemente
[...]
stipulato con altro utente (n. utenza 55664500, n. contratto n. 02-
5Z5UK1); - di aver, tuttavia, cessato tale attività in data 27.03.2010; - di aver conseguentemente richiesto la cessazione del contratto di fornitura,
comunicando la lettura finale del contatore per eventuali conguagli;
- che tuttavia le comunicazioni in tal senso rivolte all' in data CP_1
13.04.2020, in data 01.06.2010 e in data 08.07.2010, non hanno avuto alcun seguito;
- che, viceversa, nel settembre 2021, ossia ben oltre dieci anni, l' diffidava l'opponente al pagamento di presunte fatture CP_1
rimaste impagate dal 19.05.2010 al 27.06.2020; - che, al contrario, nulla
è dovuto in forza di queste fatture, essendo cessata l'attività tempo prima
Proc. n. 701 /2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 14 e comunque per intervenuta prescrizione del credito azionato (sia per decorso del termine biennale che quinquennale); - che, pertanto, nulla è
dovuto alla società convenuta da parte dell'opponente.
Ella dunque ha concluso come segue: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: - In via preliminare, previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art.
648 c.p.c., rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 4599/2021, reso dal
Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Dott.ssa Lucia
Esposito, in data 15.03.20211.11.20120, pubblicato in data 16.11.2021,
RG 11958/2021, oggi opposto. - Nel merito, accertare e dichiarare che
nulla è dovuto dalla Sig.ra nei confronti della soc. Parte_1 [...]
per i motivi di cui alla presente opposizione e, per CP_2
l'effetto, dichiarare nullo / annullabile inammissibile / illegittimo / infondato e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 4599/2021, reso dal
Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Dott.ssa Lucia
Esposito, in data 15.03.20211.11.20120, pubblicato in data 16.11.2021,
RG 11958/2021, oggi opposto. - In subordine, qualora dovesse risultare
in corso di causa un eventuale credito residuo da parte della società
erogatrice, ridursi secondo giustizia quanto dovuto in considerazione dell'intervenuta prescrizione del credito. - Condannare parte convenuta al pagamento di spese, funzioni ed onorari relative alle competenze
professionali del presente giudizio, nonché al risarcimento dei danni da
“lite temeraria” ex art. 96 c.p.c.”.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, Controparte_1
Proc. n. 701 /2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 14 contestando gli avversi assunti, concludeva per il rigetto dell'opposizione e conseguentemente per la conferma del decreto opposto, con il favore delle spese di lite.
***
1.
1. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Si precisa, anzitutto, che la presente controversia sarà decisa in base al principio della cd. “ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile, “l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione”, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (Cass. civ., Sez.
Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243).
Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione optano per una applicazione del c.d. principio della ragione più liquida anche nel rapporto tra le questioni di merito e questioni di rito, consentendo al
Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (Cass. n. 5804/2017). Dunque, in applicazione del principio della ragione più liquida, è consentito al giudice “sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(cfr. Cass. n. 2909/2017; n. 2853/2017; SS.UU. 9936/2014; n.
12002/2014; n. 23.621/2011).
In applicazione degli enunciati principi, dunque, soprasseduta per un
Proc. n. 701 /2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 14 attimo l'eccezione di prescrizione, logicamente preordinata alle altre, va osservato che nel merito la domanda proposta nel procedimento monitorio è apparsa infondata per insussistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
1.
2. Preliminarmente si osserva che il giudizio di opposizione – che è
una fase eventuale del giudizio di primo grado, la cui introduzione avviene con le forme e le modalità proprie dell'impugnazione e la cui mancata introduzione dà luogo all'immediata formazione del giudicato
– non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso, tra le tante:
Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008, n. 19680; Cass. civ., sez. III, 25 marzo
2008, n. 7821; Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7448).
L'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase monitoria, spettando invece all'opponente, convenuto in senso sostanziale, la prova dei fatti, impeditivi,
modificativi od estintivi della pretesa fatta valere in giudizio (si v., di
Proc. n. 701 /2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 14 recente, Cass., n. 14640/2018, Cass., n. 5071/2011 e Cass., n.
5759/2009; cfr., ex multiis, Cass., n. 16340/2009; Cass., n. 12765/2007;
Cass., n. 2421/2006; Cass., n. 24815/2005; Cass., n. 14556/2004; Cass.,
n. 17371/2003; Cass., Sez. Un., n. 7448/1993), con facoltà per il giudicante di attingere al materiale probatorio prodotto tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto nel giudizio a cognizione piena, non potendosi decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. Cass., n. 11419/2009), ferma restando la piena utilizzabilità della documentazione allegata al ricorso monitorio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 14475/2015) alla luce del cd. Principio di non dispersione della prova.
2.
1. Ciò precisato, va detto, sul punto, che parte opposta, omettendo di versare in atti il contratto intercorso dalle parti, ha fondato la propria pretesa monitoria esclusivamente su alcune fatture asseritamente rimaste impagate dalla opponente, titolare del contratto somministrazione di energia elettrica per altri usi (POD n.
IT001E84536999, sito in FRATTAMINORE alla VIA ROMA 76).
Quanto alle fatture in atti, si rileva che, come è noto, le fatture commerciali possono costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, solo qualora non contestate dal debitore (così Cass.
civ., sez. III, 03/07/1998, n. 6502 in Giust. Civ. Mass. 1998, 1454
nonché in senso conf. Cass. n. 7976/1990 e n. 1798/1995); in caso contrario, come nella fattispecie, esse non possono costituire piena prova del credito, avuto riguardo per la loro formazione unilaterale e per
Proc. n. 701 /2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 14 la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, che ne giustificano l'inquadramento fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova (così, di recente, Cass. civ.,
sez. VI, 31/03/2021, n. 8848 in Guida dir. 2021, 19 nonché, in senso conforme, Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; n. 299/2016).
2.
2. Il rapporto contrattuale, tuttavia, non è in contestazione, avendo la parte opponente ammesso di aver richiesto alla opposta “la voltura del contratto di fornitura elettrica precedentemente stipulato con diversa persona, n. utenza 55664500, n. contratto n. 02-5Z5UK1”.
Ciò che invece risulta contestato, e costituisce quindi il thema
decidendum del presente giudizio, è la debenza delle somme portate dalle fatture azionate in via monitoria.
2.
3. Ebbene va evidenziato che, a fronte dello scarno ed incompleto materiale probatorio esibito dalla opposta, limitato come si è detto alla mera produzione di fatture unitamente all'estratto notarile di regolare tenuta delle scritture contabili ed alla messa in mora del 27/08/2021
(notificata il 02.09.2021), parte opponente ha dimostrato di aver definitivamente cessato la propria attività con comunicazione rivolta al
Comune di Frattaminore il 29.03.2010 ed all'Agenzia delle Entrate il
27.03.2010, sicché è agevole ritenere che alcun consumo di energia vi sia stato in data successiva alla detta cessazione.
Ma, per quanto maggiormente interessa in questa sede, l'opponente ha
Proc. n. 701 /2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 14 dimostrato di aver esercitato il proprio diritto di recesso ad nutum dal contratto di somministrazione in oggetto, stipulato per quanto è noto oralmente dalle parti, con comunicazione regolarmente trasmessa alla parte opposta in data 6.04.2010 e in data 30.05.2010 a firma congiunta del precedente titolare della fornitura e della attuale parte opponente oltre alla comunicazione del 7.07.2010 a firma della sola (tutte Pt_1
trasmesse a mezzo FAX ), oltre alla comunicazione sempre trasmessa a mezzo FAX del 1.10.2010.
Ora, nelle citate comunicazioni, come detto regolarmente trasmesse a mezzo FAX, l'utente subentrato nel contratto di somministrazione comunicava formalmente la cessazione della propria attività e chiedeva espressamente (cfr. la nota del 6 aprile 2010) la cessazione del rapporto di fornitura di energia elettrice con relativa chiusura del contatore;
con successiva comunicazione del 30 maggio 2010 ribadiva la propria volontà di voler recedere dal contratto di fornitura con decorrenza immediata e indicazione del n. POD e cod. cliente;
con la nota del 7
luglio 2010 l'opponente chiedeva all'opposta di determinare la debenza accumulata nel periodo dal 19.10.2009 (data voltura) sino al 5.04.2010
(data recesso dal contratto), ribadendo quindi la propria volontà di non voler proseguire nel rapporto contrattuale.
A tali comunicazioni non è seguito alcun riscontro da parte dell'ente somministrante.
Quest'ultimo si è limitato a sostenere, nella propria comparsa di costituzione e risposta, la tesi dell'inefficacia dell'operato recesso in quanto esercitato “dalla Sig.ra che era soggetto Persona_1
Proc. n. 701 /2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 14 non più titolare della utenza in questione”.
La tesi è priva di alcun fondamento, dal momento che entrambe le comunicazioni del data 6.04.2010 e del 30.05.2010, regolarmente recapitate, recavano la firma congiunta sia dell'originaria intestataria della fornitura che della subentrante, mentre, a ben vedere, la comunicazione del 7.07.2010 reca la firma della sola Pt_1
Non avendo l'opposta in alcun modo contestato di aver ricevuto tali comunicazioni e non essendosi la stessa attivata per dal seguito alla volontà manifestata, inequivocabilmente, dall'utente, eventualmente ricalcolando il dovuto per il periodo in cui il rapporto contrattuale era ancora in essere, la domanda proposta in via monitoria deve ritenersi radicalmente infondata.
3.
1. Oggetto del presente giudizio è il rapporto contrattuale, come detto incontestato tra le parti, costituito dal contratto di fornitura di energia elettrica che si inquadra all'interno della fattispecie contrattuale disciplinata dagli artt. 1569 e ss. del codice civile, relativa alla somministrazione a prestazione continuativa.
Orbene, il contratto di somministrazione di energia elettrica costituisce un contratto di durata che, sebbene caratterizzato dall'unicità del contratto, è però funzionalmente costituito non già da un'unica prestazione, ma da una pluralità di prestazioni in relazione al ripetersi periodico, o continuativo nel tempo, del bisogno del creditore (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 25/11/2013, n. 26354). Ciò
comporta che all'interno del rapporto, ogni singola prestazione, in particolare quelle relative al pagamento del corrispettivo relativo alla
Proc. n. 701 /2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 14 fruizione delle utenze domestiche, è distinta ed autonoma rispetto alle altre prestazioni, pur essendo riferibile ad un'unica causa contrattuale.
Ora, va fatta applicazione, nella fattispecie, del disposto di cui all'art. 1569 cod. civ. a mente del quale “Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando
preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in
mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione”.
La norma costituisce applicazione del principio generale stabilito dall'art. 1373, 2° co., cod. civ., applicabile, pertanto a tutti i contratti a tempo indeterminato.
Il recesso (art. 1373 cod. civ.) è, più precisamente, l'atto unilaterale negoziale, di carattere recettizio, mediante il quale è consentito alla parte di sciogliersi dal contratto.
Di regola, l'esercizio del diritto potestativo è ammesso fintanto che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, sebbene una parte della dottrina ammetta la possibilità per le parti di prevedere, in deroga,
che il diritto di recesso sia esercitato anche dopo che il contratto sia stato in tutto o in parte eseguito.
Al contrario, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, come quello in esame, il recesso, che ha effetto irretroattivo, è concepito come esercizio del potere della parte di terminare il rapporto contrattuale, quale interesse obiettivo (e discrezionale) della parte all'interruzione del rapporto contrattuale, con l'unico limite costituito dal rispetto del dovere di buona fede, costituendo altrimenti il recesso una tipica ipotesi di
Proc. n. 701 /2022 R.G – Sentenza Pagina 10 di 14 abuso del diritto, con conseguente obbligo in capo al recedente di mala fede di risarcire il danno eventualmente arrecato alla controparte (cfr.
Cass. Civ. sez. III, 18/09/2009, n. 20106 in Giust. Civ. mass. 2009, 9,
1331 e Cass. Civ., sez. III, 30/09/2021, n. 26541).
In buona sostanza, dalla disciplina dei singoli contratti, emerge essenzialmente che per ciascun rapporto di durata a tempo indeterminato
è prevista la possibilità per le parti di operare quello che può definirsi un recesso liberatorio, determinativo o “ad nutum”, ossia dipendente dalla libera scelta della parte alla quale è attribuito, parte alla quale viene pertanto riconosciuta la possibilità di sciogliersi da un vincolo negoziale a tempo indeterminato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità
del vincolo obbligatorio (Cass. n. 6427 del 1989 ed in seguito Cass. n.
1694 del 1997; più di recente Cass. civ., 4 agosto 2004, n. 14970 e Cass.
civ., 7 marzo 2002, n. 3296).
Il recesso ha effetto ex nunc e non richiede particolari formalità (essendo esprimibile anche oralmente o per facta concludentia), tuttavia la manifestazione di volontà deve essere chiara ed univoca (si v., sul punto,
Cass. civ., 22/04/1977, n. 1496 secondo cui nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato ciascuna delle parti può
dimostrare, per facta concludentia, la volontà di recedere dal rapporto in corso, salvo per il giudice il potere di stabilire in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione, il termine
Proc. n. 701 /2022 R.G – Sentenza Pagina 11 di 14 congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia).
3.
2. Ciò precisato, l'opponente ha effettivamente dimostrato per tabulas
di aver manifestato con decorrenza dal 6.04.2010 la propria volontà di recedere dal contratto in questione, con la conseguenza che le somme portate dalle fatture azionate in via monitoria, tutte recanti una scadenza successiva a tale data, non risultano esigibili, per quanto detto, mentre quanto ai consumi fatturati in data precedente all'esercizio del diritto di recesso ad nutum si osserva come il diritto dell'ente di esigere il pagamento del credito si è inesorabilmente prescritto, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
A quest'ultimo proposito, va detto che quanto al termine prescrizionale il prezzo della somministrazione di energia elettrica, che venga pagato a scadenze annuali od inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configurandosi una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi
di tipo continuativo, esso deve ritenersi pertanto incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4 cod. civ. con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito, nonché delle pretese ad esso strettamente accessorie (cfr. Cass. civ., 18/12/1985 n. 6458).
Ora, mancando la prova della consegna della fattura al destinatario, il credito portato dalle fatture azionate in via monitoria deve ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., non avendo la convenuta opposta dato prova di aver interrotto il suddetto termine prescrizionale se non con l'invio della lettera di messa in mora del 02.09.2021.
Proc. n. 701 /2022 R.G – Sentenza Pagina 12 di 14 4. Conseguentemente, l'opposizione è risultata fondata e va accolta con revoca del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
5. Le spese seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., parametri medi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
così provvede: Parte_2 Controparte_1
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4599/2021, reso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 16.11.2021 in questa sede opposto;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore di che qui si liquidano in euro 145,50 Parte_1
per esborsi ed euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. SITO ANTONIO dichiaratosi antistatario con nota del 28.11.2024.
Così deciso in Aversa il 05/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel
Proc. n. 701 /2022 R.G – Sentenza Pagina 13 di 14 fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 701 /2022 R.G – Sentenza Pagina 14 di 14