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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/09/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.2174/2022 VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 26.09.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2174 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Il sig. residente in [...], elett.te Parte_1 domiciliato in Alcamo al c/so Gen. Medici, n. 10, rappresentato e difeso dall'avv.
Salvatore Di Giorgi del foro di Trapani
Attore opponente
CONTRO
Il sig. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Castellino del foro CP_1
di Palermo
Convenuto opposto
Conclusioni come da verbale
Con atto introduttivo del giudizio l'attore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 368/2022 del 27 maggio 2022, provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c., emesso dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1026/2022 R.G. e notificato unitamente all'atto di precetto in data 27 settembre 2022, con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento di una somma pari ad €. 119.500,00 a titolo di sorte capitale oltre agli interessi moratori e le spese del procedimento sommario liquidate in complessivi €.
1.506,50 di cui € 406,50; lamentava l'assenza dei presupposti per la tutela monitoria accordata dal tribunale intestato in relazione al prestito in beneficio dell'odierno opponente, per l'acquisto di alcuni immobili oggetto dell'atto di compravendita immobiliare di cui al n. 325 rep., n. 260 racc., dei rogiti notarili della dott.ssa
. Infatti, affermava che, il decreto ingiuntivo n. 368/2022 è stato Persona_1
emesso in data 27 maggio 2022 e munito di formula esecutiva in data 30 maggio
2022 ed è stato notificato, unitamente all'atto di precetto, solamente in data 27 settembre 2022. Eccepiva altresì ai sensi e per gli effetti dell'art. 214, co. 1 c.p.c., che il presunto atto di riconoscimento del debito sia stato da lui redatto e sottoscritto sì che il documento prodotto, allo stato, deve ritenersi privo di efficacia probatoria. Nel merito negava di aver contratto, in qualsivoglia forma, un prestito infruttifero con il sig. e nega di essere, a qualsivoglia titolo, debitore dello stesso per le CP_1 causali in oggetto al ricorso, di modo da rimettere, in capo all'opposto, l'onere di provare gli elementi costitutivi della propria pretesa. Evidenziava infine che il rogito notarile in questione, infatti, contiene una semplice dichiarazione, resa dalle parti venditrici, di accettazione del pagamento da parte del sig. terzo CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
rispetto al contratto, ai sensi dell'art. 1180 c.c. Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva il convenuto contestando quanto dedotto da parte CP_1
opponente evidenziando che il decreto oggetto di opposizione rea stato notificato, nella forma esecutiva, in uno all'atto di precetto, in data 22/06/2022, presso la dimora del debitore, in Alcamo, in via Francesco Parrino n° 47 (luogo dove di fatto abita il debitore). Notifica effettuata mediante deposito nella Casa Comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., attesa la precaria irreperibilità del destinatario. Successivamente e solo prima di procedere alla notifica dell'atto di pignoramento, il creditore ha provveduto a notificare il titolo esecutivo ed il precetto nuovamente nel mese di settembre 2022, presso l'indirizzo di residenza, in Alcamo alla via Porta Palermo n°
36 (si badi bene, luogo di mera residenza anagrafica del debitore, il quale invece abita nella via Parrino n° 47). Anche in questo caso la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., attesa l'assenza del destinatario. Stante la regolarità della prima notifica il decreto è stato notificato entro i termini di cui all'art.644 cpc.
Nel merito evidenziava che la prova de credito era stata fornita con la produzione, nel procedimento monitorio, della copia dell'atto di compravendita (Rep. N. 325
Racc. n. 260) redatto in data 1/03/2017 dinanzi al Notaio Dott.ssa , nel Persona_1
quale è intervenuto il sig. , avendo effettuato il pagamento dell'intero CP_1 prezzo della vendita per conto del sig. . Nell'atto si legge infatti che: Parte_1
“la parte venditrice dichiara di avere ricevuto (il prezzo della vendita) da , che CP_1
ne ha effettuato il pagamento in adempimento della relativa obbligazione facente capo alla parte acquirente in virtù del presente atto, ai sensi dell'art. 1180 c.c.”
Ad integrazione della documentazione probatoria allegata al ricorso per ingiunzione produceva, copia dell'estratto del conto corrente intestato al sig. al 31 CP_1
marzo 2017, dal quale si evince l'emissione di un bonifico di €. 5.000,00 in favore del
Notaio per le spese notarili per la redazione del rogito notarile in Persona_1
questione nonché l'emissione di tre assegni circolari dell'importo di €. 38.166,66 ciascuno, intestati (come si evince dalla distinta degli assegni che si allega) ai venditori , e per un importo Parte_2 Parte_3 Parte_4 complessivo di € 114.499,98, corrispondente al prezzo della compravendita.
Concludeva con la richiesta di rigetto dell'opposizione in quanto tardiva.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Il giudizio si istruiva oltre che con la documentazione prodotta dalle parti con l'assunzione di una prova testimoniale quindi all'udienza del 26.09.2025 il giudizio veniva assunto in decisione ex art.281 sexies cpc.
Preliminarmente occorre verificare se effettivamente l'opposizione è da considerarsi tardiva o meno stante la regolarità della notifica del D.i. opposto in data 22/06/2022, ex art.140 cpc.
Ed invero si osserva che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “In caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario e invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si perfeziona, per il destinatario, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, ed, in ogni caso, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata. In quest'ultimo caso, però, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con il compimento degli adempimenti stabiliti dalla norma, vale a dire: il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
la notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E', dunque, necessario che sia documentato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, che la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo, salvo che lo stesso non dimostri un fatto impeditivo ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell'agente postale”
(Cass VI sez. civ. -2, ordinanza n. 10672 pubblicata il 5 giugno 2020).
Orbene nel caso di specie tali adempimenti sono stato eseguiti dall'Ufficiale giudiziario il quale, costatata l'assenza momentanea del destinatario ha provveduto al deposito presso la casa comunale del plico affiggendo l'avviso e inviando in data
24.06.2022 la raccomandata relativa alla predetta informativa.
La notifica, pertanto, si è perfezionata in data 04.07.2022 entro quindi i termini di cui all'art.644 cpc.
E' da evidenziare altresì che la notifica è, quindi, pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario.
A tal fine è stata assunta prova testimoniale con il teste , sorella di Testimone_1
e zia dell'attore. Il teste ritento credibile ed attendibile stante la Parte_1
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coerenza delle dichiarazioni rese ha affermato che il vive con la sua Parte_1 famiglia ad Alcamo, in via Parrini n. 43. Pertanto, tale indirizzo rappresenta il domicilio effettivo del mittente.
L'opposizione proposta è quindi tardiva e conseguentemente deve essere dichiarata inammissibile assorbendo i motivi nel merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte attrice soccombente che liquida in €.4.217,00 calcolata ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 aggiornate dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerando il valore del giudizio e i valori minimi stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), oltre IVA e Cpa come per legge e rimborso spese generali ai sensi del
DM 55 del 2014.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande di parte attrice opponente in quanto inammissibile stante la tardività dell'opposizione;
Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal
Tribunale di Trapani ingiuntivo n. 368/2022 del 27 maggio 2022, ai sensi dell'art.647
c.p.c; condanna a rifondere nei confronti di le spese di lite Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi €.4.217,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa se dovuti come per legge e rimborso per spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, in data 29/09/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
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