Art. 9. Accertamenti del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 1. La sorveglianza sulla regolarita' del rilascio dei certificati di conformita' o di controllo e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora riscontri che un materiale elettrico, anche se conforme ad un tipo di materiale per il quale e' stato rilasciato un certificato di conformita' o di controllo, e' tale da mettere in pericolo la sicurezza, puo' vietarne temporaneamente o sottoporne a condizioni particolari l'immissione nel mercato, dando comunicazione delle misure adottate alla Commissione ed agli altri Stati membri.
e dell'artigianato 1. La sorveglianza sulla regolarita' del rilascio dei certificati di conformita' o di controllo e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora riscontri che un materiale elettrico, anche se conforme ad un tipo di materiale per il quale e' stato rilasciato un certificato di conformita' o di controllo, e' tale da mettere in pericolo la sicurezza, puo' vietarne temporaneamente o sottoporne a condizioni particolari l'immissione nel mercato, dando comunicazione delle misure adottate alla Commissione ed agli altri Stati membri.