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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4345 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 19754 /2023
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 20/03/2025 è presente l'avv. Fontanella GIANLUCA, per parte appellante, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti.
E' altresì presente l'avv. Luca Ricolfi in sostituzione dell'avv. SUMMA ROSANNA, per il quale si riporta ai propri scritti difensivi. Rimarca l'insussistenza CP_1
dell'interesse ad agire tenuto conto del valore delle controversie.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 12.48, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 19754/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19754 /2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA PINETA Parte_1 C.F._1
SACCHETTI,201 00168 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. FONTANELLA
GIANLUCA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
, IN PERSONA DEL L.R.P.T. Controparte_2
(C.F. ), domiciliato in VIA DEL SERAFICO, 106 ROMA;
rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. SUMMA ROSANNA;
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 6914/2023 depositata in data 8.3.2023,
ha chiesto: “Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, in funzione di Giudice Parte_1
di rinvio, al netto del giudicato interno già formatosi, condannare
[...]
in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese del primo grado, Controparte_2
secondo grado e del grado di legittimità e del presente grado di rinvio in misura pari
alla nota spese che si depositerà nel corso del presente grado di giudizio e comunque
in misura conforme al DM 55/2014, con distrazione in favore dello scrivente
procuratore che si dichiara antistatario”;
Rilevato che:
1) Con citazione in opposizione l'odierna appellante ha proposto opposizione,
innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso plurime cartelle di pagamento e ruoli esattoriali riferiti a sanzioni amministrative emesse per conto del
(oggi e deducendo CP_3 CP_4 Controparte_5
l'intervenuta prescrizione dei crediti (dell'importo di € 7.099,82) recati nel preavviso di fermo amministrativo notificata il 3.5.2016 dall
[...]
; Controparte_2
2) Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 33272/2018 ha così statuito: “a)
accoglie l'opposizione; b) annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780201600143399 fasc. n.2015/001614255,
limitatamente alle cartelle di pagamento afferenti violazioni del Codice della
strada; c) condanna l' , in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore dell'attore
opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
730,00, di cui € 605,00 per compensi professionali ed € 125,00 per anticipazioni non imponibili, oltre rimborso forfettario spese generali 15%,
IVA e CPA con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Gianluca
Fontanella dichiaratosi antistatario”;
3) Avverso tale pronuncia del giudice di pace è stato proposto appello: “nella
parte in cui aveva liquidato le spese di lite, in danno dell'
[...]
, in misura inferiore sia ai parametri medi, e comunque, Controparte_6
minimi del DM 55/14 come modificato dal DM 37/2018 applicabile rationae
temporis alla fattispecie in esame ed in base al valore della controversia ed
alla attività effettivamente svolta (comprensiva della fase di
trattazione/istruttoria), da ritenersi, per espressa previsione normativa,
inderogabili”;
4) Il tribunale di Roma con sentenza n.1004/2020 (RG 81203/2018) ha rigettato l'appello rilevando: “la misura dei compensi determinata dal Giudice di
primo grado appare conforme ai parametri minimi di cui al DM 55/14, anche
a seguito delle modificazioni introdotte dal DM 37/2018. Infatti il valore
della causa, risultante dalla somma degli importi delle sole cartelle
esattoriali relative a sanzioni amministrative, è inferiore alla soglia di €
5201,00 per cui i compensi devono essere determinati in base allo scaglione
di valore da € 1.100,01 ad € 5.201,00. Inoltre, si deve evidenziare, come in primo grado, non vi sia stata alcuna fase di trattazione/istruzione, in quanto
l'attore non ha mai modificato e/o integrato la domanda iniziale, non ha presentato istanze istruttorie né chiesto mezzi di prova né prodotto ulteriore
documentazione. Applicando il parametro minimo, in ragione dell'assenza
di qualsivoglia istruttoria e di questioni di diritto e di fatto, ed avuto riguardo
al carattere standardizzato di tale filone di controversie, la liquidazione dei compensi risulterebbe essere la seguente: fase di studio € 113,00, fase introduttiva € 120,00; fase istruttoria risulta mancante;
fase decisionale €
203,00 per un compenso tabellare pari ad€ 436,00. Tale liquidazione appare ampiamente in linea con quella operata dalla sentenza impugnata”;
5) Avverso tale pronuncia l'odierna parte appellante ha proposto ricorso per cassazione accolto con ordinanza n. 6914/2023 con la seguente motivazione:
“non conforme a diritto si profila l'espunzione del compenso per la fase istruttoria, indiscusso apparendo il compimento, in prime cure,
(quantomeno) di un'attività – l'esame della documentazione prodotta dalla
controparte – ricompresa nel catalogo disegnato dall'art. 4 comma 5 lett. c)
del DM 55/14 (sul punto, cfr. Cass. 27/08/2019, n. 21743; Cass. 18/02/2019,
n. 4698); del pari errata è la liquidazione di € 605 per compensi, riferita al
primo grado di giudizio, in quanto immotivatamente inferiore al minimo
consentito dall'art. 4 DM n. 55/14, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett.
a), numm. 1 e 2 del DM n. 37 del 2018, applicabile ratione temporis alla
fattispecie (sentenza di prime cure pubblicata nell'ottobre 2018: sul tema,
Cass. 26/10/2018n. 27233), cioè all'importo di € 671, scaturente dalla
massima riduzione praticabile (del 50% per le voci relative alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale, e del 70% per la fase istruttoria) ai parametri
stabiliti dalla tabella allegata al DM 55 del 2014 per le controversie di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200; il testè richiamato testo normativo, anche nella versione emendata dal DM n. 37 del 2018, non consente, invero,
la deroga ai minimi di tariffa così fissati, nemmeno con espressa e specifica
motivazione (cfr. Cass. 13/4/2021, n. 9691; Cass. 15/9/2021, n. 24984); resta
ferma l'automatica spettanza alla parte vittoriosa del rimborso del contributo
unificato, ove corrisposto, quale accessorio ex lege e pure in difetto di
espressa sua menzione nel dispositivo (ex plurimis, Cass. 23/9/2015, n.
18828; Cass. 20/6/2017, n. 15320; Cass. 10/07/2019, n. 18529); va pertanto
disposta la cassazione della gravata sentenza, con rinvio al Tribunale di
Roma, in persona di diverso magistrato, per la quantificazione delle spese
del giudizio di primo grado, secondo gli enunciati principi (ed in ogni caso
al lume dei criteri generali sanciti dall'art. 4, primo comma, del DM 55/14,
cioè a dire: caratteristiche, urgenza, pregio dell'attività prestata;
natura,
difficoltà, valore dell'affare; condizioni soggettive del cliente;
risultati
conseguiti; numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate)
nonché per la regolamentazione delle spese del giudizio di appello e del
presente giudizio di legittimità
PQM
accoglie il ricorso per quanto di
ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in
persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità”;
6) Il presente procedimento costituisce giudizio in riassunzione innanzi al tribunale nella funzione di giudice di appello;
rilevato che costituendosi nel presente procedimento dell Controparte_2
ha dedotto -fra le altre cose e per quanto di interesse per la presente
[...]
motivazione-:
i. Che il preavviso di fermo opposto recava anche la richiesta di pagamento di importi relativi a crediti rientranti nella giurisdizione del giudice tributario;
ii. Che la sentenza del giudice di pace aveva accolto l'opposizione solo relativamente agli importi richiesti a titolo di sanzioni per violazioni al codice della strada e quindi limitatamente all'importo di euro 5.072,00;
iii. Che la statuizione sulle spese avrebbe deve considerare l'importo entro cui è
stata accolta la domanda, oltre che la soccombenza dell'opponente in relazione alla restante parte della domanda;
rilevato che l'agente per la riscossione ha così concluso: “- applicare la giusta
riduzione al 50% del compenso di primo grado per la soccombenza parziale di
controparte, nonché le dovute riduzione di compensi per la fase istruttoria, applicando
comunque i minimi di tariffa, e in subordine i medi, considerata la natura documentale
della causa e la serialità e semplicità delle questioni oggetto di causa per tutti i motivi
esposti; - compensare le spese per tutti gli altri gradi di giudizi e comunque in
subordine applicare i minimi applicando sempre la riduzione per la parziale
soccombenza di controparte (anche in Cassazione, che ha confermato un punto della
sentenza di appello), applicare le riduzioni dovute per la semplicità della causa e dell'oggetto limitato alla spese di lite;
- in ogni caso disporre la compensazione delle spese del presente grado per i motivi esposti. Con vittoria di spese e compenso di
questo giudizio”;
ritenuto che: i. nella liquidazione delle spese deve tenersi conto del valore entro cui è accolta la domanda (cfr. art.5 co.1 DM 55/2014);
ii. trattandosi di giudizio di rinvio si applicano le tariffe vigenti al momento in cui si è celebrato il giudizio (cfr. Cassazione civile sez. VI - 04/07/2018, n.
17577);
iii. che va esclusa la liquidazione della fase della trattazione avendo il presente giudizio unicamente ad oggetto la determinazione delle spese (cfr.
Cassazione civile sez. VI - 16/11/2021, n. 34575);
iv. che la liquidazione delle spese va effettuata con valutazione complessiva della soccombenza in relazione all'intero procedimento (cfr. Cassazione
civile sez. I - 07/03/2024, n. 6151);
rilevato che nella specie:
i. il giudice di pace ha accolto la domanda dell'odierno appellante limitatamente agli importi richiesti per violazione del codice della strada;
ii. che tale importo è pari a complessivi euro 4.762,99;
iii. Nel giudizio innanzi al giudice di pace: l'atto di opposizione è fondato su un unico motivo relativo a dedotta prescrizione;
l'agente per la riscossione si è
costituito tardivamente, sono state celebrate quattro udienze;
iv. Nel giudizio innanzi al tribunale: sono state celebrate due udienze e la decisione è stata resa ai sensi dell'art.281 sexies cpc;
ritenuto che stante i principi in diritto innanzi illustrati e tenuto conto delle peculiarità della fattispecie debbono liquidarsi:
i. Per il giudizio innanzi al giudice di pace, tenuto conto dei parametri di cui al
DM 37/2018, dello scaglione di riferimento sino a euro 5.200, della presenza di un unico motivo di opposizione, del fatto che non è stato necessario controdedurre in ordine alla documentazione depositata dall'agente per la riscossione tenuto conto della tardività nella costituzione: euro 200,00 per lo studio, euro 200 per l'introduzione, euro 250 per la trattazione, euro 250 per la decisione e quindi complessivi euro 900,00;
ii. Per il giudizio innanzi al tribunale, dello scaglione di riferimento sino a euro
5.200, tenuto conto dei parametri di cui al DM 37/2018, tenuto conto del solo motivo di appello legato all'entità delle spese, del fatto che non vi è stata istruttoria e del fatto che non sono state depositate comparse conclusionali e repliche: euro 300 per lo studio, euro 300,00 per l'introduzione, euro 450 per la decisione e quindi complessivi euro 1.050,00;
iii. Per il giudizio in cassazione, alla luce dei parametri attualmente vigenti,
dell'unicità di questione proposta euro 500,00 per studio, euro 500 per introduzione ed euro 300,00 per la decisione quindi complessivi euro
1.300,00;
iv. Per il presente giudizio, alla luce dei parametri attualmente vigenti, tenuto conto dell'assenza della trattazione e della natura vincolata della pronuncia nella presente sede: euro 300,00 per studio, euro 300,00 per introduzione,
euro 450,00 per decisione e quindi complessivi euro 1.050,00;
ritenuto che tutti gli importi liquidati a titolo di spese vanno distratti in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: ACCOGLIE l'appello e in riforma della sentenza del giudice di pace indica l'importo delle spese di lite in euro 900,00, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge,
nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
CONDANNA parte appellata alla refusione delle spese di lite:
i. Per il giudizio RG 81203/2018 che liquida in complessivi euro 1.050,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
ii. Per il giudizio in cassazione che liquida in euro 1.300,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
iii. Per il presente procedimento che liquida in euro 1.050,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 20.03.2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 20/03/2025 è presente l'avv. Fontanella GIANLUCA, per parte appellante, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude come in atti.
E' altresì presente l'avv. Luca Ricolfi in sostituzione dell'avv. SUMMA ROSANNA, per il quale si riporta ai propri scritti difensivi. Rimarca l'insussistenza CP_1
dell'interesse ad agire tenuto conto del valore delle controversie.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 12.48, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 19754/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19754 /2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA PINETA Parte_1 C.F._1
SACCHETTI,201 00168 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. FONTANELLA
GIANLUCA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
, IN PERSONA DEL L.R.P.T. Controparte_2
(C.F. ), domiciliato in VIA DEL SERAFICO, 106 ROMA;
rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. SUMMA ROSANNA;
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 6914/2023 depositata in data 8.3.2023,
ha chiesto: “Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, in funzione di Giudice Parte_1
di rinvio, al netto del giudicato interno già formatosi, condannare
[...]
in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese del primo grado, Controparte_2
secondo grado e del grado di legittimità e del presente grado di rinvio in misura pari
alla nota spese che si depositerà nel corso del presente grado di giudizio e comunque
in misura conforme al DM 55/2014, con distrazione in favore dello scrivente
procuratore che si dichiara antistatario”;
Rilevato che:
1) Con citazione in opposizione l'odierna appellante ha proposto opposizione,
innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso plurime cartelle di pagamento e ruoli esattoriali riferiti a sanzioni amministrative emesse per conto del
(oggi e deducendo CP_3 CP_4 Controparte_5
l'intervenuta prescrizione dei crediti (dell'importo di € 7.099,82) recati nel preavviso di fermo amministrativo notificata il 3.5.2016 dall
[...]
; Controparte_2
2) Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 33272/2018 ha così statuito: “a)
accoglie l'opposizione; b) annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780201600143399 fasc. n.2015/001614255,
limitatamente alle cartelle di pagamento afferenti violazioni del Codice della
strada; c) condanna l' , in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore dell'attore
opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
730,00, di cui € 605,00 per compensi professionali ed € 125,00 per anticipazioni non imponibili, oltre rimborso forfettario spese generali 15%,
IVA e CPA con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Gianluca
Fontanella dichiaratosi antistatario”;
3) Avverso tale pronuncia del giudice di pace è stato proposto appello: “nella
parte in cui aveva liquidato le spese di lite, in danno dell'
[...]
, in misura inferiore sia ai parametri medi, e comunque, Controparte_6
minimi del DM 55/14 come modificato dal DM 37/2018 applicabile rationae
temporis alla fattispecie in esame ed in base al valore della controversia ed
alla attività effettivamente svolta (comprensiva della fase di
trattazione/istruttoria), da ritenersi, per espressa previsione normativa,
inderogabili”;
4) Il tribunale di Roma con sentenza n.1004/2020 (RG 81203/2018) ha rigettato l'appello rilevando: “la misura dei compensi determinata dal Giudice di
primo grado appare conforme ai parametri minimi di cui al DM 55/14, anche
a seguito delle modificazioni introdotte dal DM 37/2018. Infatti il valore
della causa, risultante dalla somma degli importi delle sole cartelle
esattoriali relative a sanzioni amministrative, è inferiore alla soglia di €
5201,00 per cui i compensi devono essere determinati in base allo scaglione
di valore da € 1.100,01 ad € 5.201,00. Inoltre, si deve evidenziare, come in primo grado, non vi sia stata alcuna fase di trattazione/istruzione, in quanto
l'attore non ha mai modificato e/o integrato la domanda iniziale, non ha presentato istanze istruttorie né chiesto mezzi di prova né prodotto ulteriore
documentazione. Applicando il parametro minimo, in ragione dell'assenza
di qualsivoglia istruttoria e di questioni di diritto e di fatto, ed avuto riguardo
al carattere standardizzato di tale filone di controversie, la liquidazione dei compensi risulterebbe essere la seguente: fase di studio € 113,00, fase introduttiva € 120,00; fase istruttoria risulta mancante;
fase decisionale €
203,00 per un compenso tabellare pari ad€ 436,00. Tale liquidazione appare ampiamente in linea con quella operata dalla sentenza impugnata”;
5) Avverso tale pronuncia l'odierna parte appellante ha proposto ricorso per cassazione accolto con ordinanza n. 6914/2023 con la seguente motivazione:
“non conforme a diritto si profila l'espunzione del compenso per la fase istruttoria, indiscusso apparendo il compimento, in prime cure,
(quantomeno) di un'attività – l'esame della documentazione prodotta dalla
controparte – ricompresa nel catalogo disegnato dall'art. 4 comma 5 lett. c)
del DM 55/14 (sul punto, cfr. Cass. 27/08/2019, n. 21743; Cass. 18/02/2019,
n. 4698); del pari errata è la liquidazione di € 605 per compensi, riferita al
primo grado di giudizio, in quanto immotivatamente inferiore al minimo
consentito dall'art. 4 DM n. 55/14, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett.
a), numm. 1 e 2 del DM n. 37 del 2018, applicabile ratione temporis alla
fattispecie (sentenza di prime cure pubblicata nell'ottobre 2018: sul tema,
Cass. 26/10/2018n. 27233), cioè all'importo di € 671, scaturente dalla
massima riduzione praticabile (del 50% per le voci relative alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale, e del 70% per la fase istruttoria) ai parametri
stabiliti dalla tabella allegata al DM 55 del 2014 per le controversie di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200; il testè richiamato testo normativo, anche nella versione emendata dal DM n. 37 del 2018, non consente, invero,
la deroga ai minimi di tariffa così fissati, nemmeno con espressa e specifica
motivazione (cfr. Cass. 13/4/2021, n. 9691; Cass. 15/9/2021, n. 24984); resta
ferma l'automatica spettanza alla parte vittoriosa del rimborso del contributo
unificato, ove corrisposto, quale accessorio ex lege e pure in difetto di
espressa sua menzione nel dispositivo (ex plurimis, Cass. 23/9/2015, n.
18828; Cass. 20/6/2017, n. 15320; Cass. 10/07/2019, n. 18529); va pertanto
disposta la cassazione della gravata sentenza, con rinvio al Tribunale di
Roma, in persona di diverso magistrato, per la quantificazione delle spese
del giudizio di primo grado, secondo gli enunciati principi (ed in ogni caso
al lume dei criteri generali sanciti dall'art. 4, primo comma, del DM 55/14,
cioè a dire: caratteristiche, urgenza, pregio dell'attività prestata;
natura,
difficoltà, valore dell'affare; condizioni soggettive del cliente;
risultati
conseguiti; numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate)
nonché per la regolamentazione delle spese del giudizio di appello e del
presente giudizio di legittimità
PQM
accoglie il ricorso per quanto di
ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in
persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità”;
6) Il presente procedimento costituisce giudizio in riassunzione innanzi al tribunale nella funzione di giudice di appello;
rilevato che costituendosi nel presente procedimento dell Controparte_2
ha dedotto -fra le altre cose e per quanto di interesse per la presente
[...]
motivazione-:
i. Che il preavviso di fermo opposto recava anche la richiesta di pagamento di importi relativi a crediti rientranti nella giurisdizione del giudice tributario;
ii. Che la sentenza del giudice di pace aveva accolto l'opposizione solo relativamente agli importi richiesti a titolo di sanzioni per violazioni al codice della strada e quindi limitatamente all'importo di euro 5.072,00;
iii. Che la statuizione sulle spese avrebbe deve considerare l'importo entro cui è
stata accolta la domanda, oltre che la soccombenza dell'opponente in relazione alla restante parte della domanda;
rilevato che l'agente per la riscossione ha così concluso: “- applicare la giusta
riduzione al 50% del compenso di primo grado per la soccombenza parziale di
controparte, nonché le dovute riduzione di compensi per la fase istruttoria, applicando
comunque i minimi di tariffa, e in subordine i medi, considerata la natura documentale
della causa e la serialità e semplicità delle questioni oggetto di causa per tutti i motivi
esposti; - compensare le spese per tutti gli altri gradi di giudizi e comunque in
subordine applicare i minimi applicando sempre la riduzione per la parziale
soccombenza di controparte (anche in Cassazione, che ha confermato un punto della
sentenza di appello), applicare le riduzioni dovute per la semplicità della causa e dell'oggetto limitato alla spese di lite;
- in ogni caso disporre la compensazione delle spese del presente grado per i motivi esposti. Con vittoria di spese e compenso di
questo giudizio”;
ritenuto che: i. nella liquidazione delle spese deve tenersi conto del valore entro cui è accolta la domanda (cfr. art.5 co.1 DM 55/2014);
ii. trattandosi di giudizio di rinvio si applicano le tariffe vigenti al momento in cui si è celebrato il giudizio (cfr. Cassazione civile sez. VI - 04/07/2018, n.
17577);
iii. che va esclusa la liquidazione della fase della trattazione avendo il presente giudizio unicamente ad oggetto la determinazione delle spese (cfr.
Cassazione civile sez. VI - 16/11/2021, n. 34575);
iv. che la liquidazione delle spese va effettuata con valutazione complessiva della soccombenza in relazione all'intero procedimento (cfr. Cassazione
civile sez. I - 07/03/2024, n. 6151);
rilevato che nella specie:
i. il giudice di pace ha accolto la domanda dell'odierno appellante limitatamente agli importi richiesti per violazione del codice della strada;
ii. che tale importo è pari a complessivi euro 4.762,99;
iii. Nel giudizio innanzi al giudice di pace: l'atto di opposizione è fondato su un unico motivo relativo a dedotta prescrizione;
l'agente per la riscossione si è
costituito tardivamente, sono state celebrate quattro udienze;
iv. Nel giudizio innanzi al tribunale: sono state celebrate due udienze e la decisione è stata resa ai sensi dell'art.281 sexies cpc;
ritenuto che stante i principi in diritto innanzi illustrati e tenuto conto delle peculiarità della fattispecie debbono liquidarsi:
i. Per il giudizio innanzi al giudice di pace, tenuto conto dei parametri di cui al
DM 37/2018, dello scaglione di riferimento sino a euro 5.200, della presenza di un unico motivo di opposizione, del fatto che non è stato necessario controdedurre in ordine alla documentazione depositata dall'agente per la riscossione tenuto conto della tardività nella costituzione: euro 200,00 per lo studio, euro 200 per l'introduzione, euro 250 per la trattazione, euro 250 per la decisione e quindi complessivi euro 900,00;
ii. Per il giudizio innanzi al tribunale, dello scaglione di riferimento sino a euro
5.200, tenuto conto dei parametri di cui al DM 37/2018, tenuto conto del solo motivo di appello legato all'entità delle spese, del fatto che non vi è stata istruttoria e del fatto che non sono state depositate comparse conclusionali e repliche: euro 300 per lo studio, euro 300,00 per l'introduzione, euro 450 per la decisione e quindi complessivi euro 1.050,00;
iii. Per il giudizio in cassazione, alla luce dei parametri attualmente vigenti,
dell'unicità di questione proposta euro 500,00 per studio, euro 500 per introduzione ed euro 300,00 per la decisione quindi complessivi euro
1.300,00;
iv. Per il presente giudizio, alla luce dei parametri attualmente vigenti, tenuto conto dell'assenza della trattazione e della natura vincolata della pronuncia nella presente sede: euro 300,00 per studio, euro 300,00 per introduzione,
euro 450,00 per decisione e quindi complessivi euro 1.050,00;
ritenuto che tutti gli importi liquidati a titolo di spese vanno distratti in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: ACCOGLIE l'appello e in riforma della sentenza del giudice di pace indica l'importo delle spese di lite in euro 900,00, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge,
nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
CONDANNA parte appellata alla refusione delle spese di lite:
i. Per il giudizio RG 81203/2018 che liquida in complessivi euro 1.050,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
ii. Per il giudizio in cassazione che liquida in euro 1.300,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
iii. Per il presente procedimento che liquida in euro 1.050,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese forfettarie e vive documentate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 20.03.2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)