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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 05/12/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 388/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 388/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025, promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RO IC ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore
Email_1
ATTORE nei confronti di
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico CP_1
LA ed RO CA e con quest'ultimi elettivamente domiciliata presso il di loro studio sito in
Napoli al Centro Direzionale Is. E/4;
CONVENUTA
avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 23.10.2025
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione ex art. Parte_1
615 comma 1 c.p.c. avverso il precetto notificato da e fondato, quale titolo esecutivo, CP_1 sulla sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 299/2021 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in accoglimento delle dedotte causali e disattesa ogni eventuale avversa deduzione e/o eccezione, In via preliminare: sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615, comma
1, c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 299 del 24 settembre 2021 – resa nell'ambito del giudizio nrg 372/2018. Nel merito: dichiarare ex art. 615 c.p.c.,
l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto del 22 marzo 2022 per inesistenza del credito intimato dalla sig.ra con tutte le conseguenze di legge;
condannare la sig.ra CP_1
al risarcimento dei danni in favore di per i titoli di cui all'art. 96 CP_1 Parte_1 comma 1 c.p.c., da determinarsi in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione a favore del procuratore antistatario ...”.
In particolare, l'odierna opponente ha eccepito che il credito di cui al precetto sarebbe estinto per compensazione con altri controcrediti di natura giudiziale vantati dalla stessa nei Parte_1 confronti di e costituiti, in particolare dai seguenti crediti: CP_1
“1) di € 70.385,48, oltre interessi sui canoni dal luglio 2009 al 21 marzo 2018, portati dalla sentenza della Corte d'Appello di Campobasso azionata (v. doc. 1);
2) di € 21.421,74, riconosciuti da Controparte, riportati nel decreto ingiuntivo n. 59/2012, passato in giudicato (doc. 4);
3) di € 4.297,11 per l'intervento spiegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 60/2017, così come precisati in sede esecutiva (doc. 5).”
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione di parte attrice, CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e chiedendo il rigetto nel merito della stessa.
La causa, di natura documentale, non è stata ulteriormente istruita e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
pagina 2 di 4 Deve, anzitutto, rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività sollevata da trattandosi di opposizione volta a contestare l'an della pretesa creditoria, così come CP_1 quantificata da parte opposta e non la regolarità formale del titolo o del precetto. Trattandosi di opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. non di opposizione ex art. 617 c.p.c., la non Parte_1 era tenuta al rispetto del termine di venti giorni dalla notifica del titolo o del precetto per promuovere l'opposizione.
Quanto al merito della vicenda, va rilevato, anzitutto, che non vi è contestazione specifica, da parte della in ordine ai conteggi degli interessi sulle somme statuite nella sentenza della Parte_1
Corte di Appello di Campobasso n. 299/2021 così come calcolate nel precetto da . CP_1
Va, poi, evidenziato che la somma eccepita in compensazione dalla di € 70.385,48 Parte_1 oltre interessi è stata già portata in compensazione dalla odierna convenuta, come si ricava per tabulas dalla lettura del precetto oggetto della presente opposizione.
Quanto alla compensazione giudiziale tra la somma richiesta da nel precetto (e risultante CP_1 dalla compensazione già operata con il controcredito vantato dalla D&C e accertato nel medesimo titolo giudiziale), pari ad € 25.812,15 e la somma di € 21.421,74 riportata nel decreto ingiuntivo n.
59/2012 passato in giudicato, va rilevato che, per tale somma, la D&C aveva svolto intervento nella procedura esecutiva n.r.g.e. 60/2017, senza, tuttavia, essere soddisfatta, neanche parzialmente, come risulta dal piano di riparto predisposto nella predetta procedura e allegato dall'opponente quale doc. 5.
Tuttavia, per la stessa somma, la aveva già ottenuto ordinanza di assegnazione dal Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, nel procedimento esecutivo n.r.g.e. 1675/15, in data 13.7.2016.
Orbene, non essendovi contezza, nel presente giudizio, di quale sia il credito residuo vantato dalla Parte all'esito dell'assegnazione delle somme operata dal Tribunale di Torre Annunziata, non può ritenersi che sussista il requisito della facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, richiesto ai sensi dell'art. 1243 comma 2 c.c..
Sarebbe spettato, infatti a parte opponente eccepire il mancato pagamento (o il mancato pagamento integrale), da parte del terzo pignorato, delle somme assegnate alla in forza Parte_1 dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Torre Annunziata del 13.7.2016.
In assenza di tale eccezione, deve presumersi che alla citata ordinanza di assegnazione abbia fatto seguito il pagamento (anche parziale) da parte del terzo, sicchè non vi è certezza circa la somma originata dal d.i. 59/2012 da opporre, oggi, in compensazione.
Neppure può riconoscersi la compensazione con le somme richieste per l'intervento spiegato nella procedura esecutiva n.r.g.e. 60/2017, non essendovi stata liquidazione da parte del G.E. ed essendo, tale importo, stato solo dichiarato dal procuratore nella precisazione del credito in detta sede, senza esser pagina 3 di 4 stato oggetto di accertamento e/o di liquidazione giudiziale. Manca, quindi, ancora una volta, il requisito della facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, richiesto ai sensi dell'art. 1243 comma 2 c.c..
Deve, infine, escludersi la compensazione con le spese giudiziali liquidate dal titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 299/2021, considerato che le stesse sono state distratte al procuratore dichiaratosi antistatario.
A tal fine, va rilevato che i giudici di legittimità hanno chiarito che “in tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. Egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la conseguenza che quest'ultimo non può opporgli, in compensazione, l'eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa” (Cass. n. 8436/2019).
L'opposizione è, quindi, integralmente da rigettarsi.
Le spese di lite possono essere compensate per metà, stante il rigetto dell'eccezione di tardività dell'opposizione avanzata da , mentre la restante metà deve essere posta a carico di parte CP_1 opponente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 [...]
ha diritto di agire in executivis nei suoi confronti in forza del precetto oggetto di CP_1 opposizione;
- condanna al pagamento di ½ delle spese di lite del presente giudizio che si Parte_1 liquidano in € 1.698,50 (già in misura di 1/2) oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge;
- compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite del presente giudizio.
Isernia, 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 388/2022 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025, promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RO IC ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore
Email_1
ATTORE nei confronti di
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico CP_1
LA ed RO CA e con quest'ultimi elettivamente domiciliata presso il di loro studio sito in
Napoli al Centro Direzionale Is. E/4;
CONVENUTA
avente ad oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni come da verbale di udienza del 23.10.2025
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione ex art. Parte_1
615 comma 1 c.p.c. avverso il precetto notificato da e fondato, quale titolo esecutivo, CP_1 sulla sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 299/2021 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in accoglimento delle dedotte causali e disattesa ogni eventuale avversa deduzione e/o eccezione, In via preliminare: sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615, comma
1, c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 299 del 24 settembre 2021 – resa nell'ambito del giudizio nrg 372/2018. Nel merito: dichiarare ex art. 615 c.p.c.,
l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto del 22 marzo 2022 per inesistenza del credito intimato dalla sig.ra con tutte le conseguenze di legge;
condannare la sig.ra CP_1
al risarcimento dei danni in favore di per i titoli di cui all'art. 96 CP_1 Parte_1 comma 1 c.p.c., da determinarsi in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione a favore del procuratore antistatario ...”.
In particolare, l'odierna opponente ha eccepito che il credito di cui al precetto sarebbe estinto per compensazione con altri controcrediti di natura giudiziale vantati dalla stessa nei Parte_1 confronti di e costituiti, in particolare dai seguenti crediti: CP_1
“1) di € 70.385,48, oltre interessi sui canoni dal luglio 2009 al 21 marzo 2018, portati dalla sentenza della Corte d'Appello di Campobasso azionata (v. doc. 1);
2) di € 21.421,74, riconosciuti da Controparte, riportati nel decreto ingiuntivo n. 59/2012, passato in giudicato (doc. 4);
3) di € 4.297,11 per l'intervento spiegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 60/2017, così come precisati in sede esecutiva (doc. 5).”
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione di parte attrice, CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e chiedendo il rigetto nel merito della stessa.
La causa, di natura documentale, non è stata ulteriormente istruita e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
pagina 2 di 4 Deve, anzitutto, rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività sollevata da trattandosi di opposizione volta a contestare l'an della pretesa creditoria, così come CP_1 quantificata da parte opposta e non la regolarità formale del titolo o del precetto. Trattandosi di opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. non di opposizione ex art. 617 c.p.c., la non Parte_1 era tenuta al rispetto del termine di venti giorni dalla notifica del titolo o del precetto per promuovere l'opposizione.
Quanto al merito della vicenda, va rilevato, anzitutto, che non vi è contestazione specifica, da parte della in ordine ai conteggi degli interessi sulle somme statuite nella sentenza della Parte_1
Corte di Appello di Campobasso n. 299/2021 così come calcolate nel precetto da . CP_1
Va, poi, evidenziato che la somma eccepita in compensazione dalla di € 70.385,48 Parte_1 oltre interessi è stata già portata in compensazione dalla odierna convenuta, come si ricava per tabulas dalla lettura del precetto oggetto della presente opposizione.
Quanto alla compensazione giudiziale tra la somma richiesta da nel precetto (e risultante CP_1 dalla compensazione già operata con il controcredito vantato dalla D&C e accertato nel medesimo titolo giudiziale), pari ad € 25.812,15 e la somma di € 21.421,74 riportata nel decreto ingiuntivo n.
59/2012 passato in giudicato, va rilevato che, per tale somma, la D&C aveva svolto intervento nella procedura esecutiva n.r.g.e. 60/2017, senza, tuttavia, essere soddisfatta, neanche parzialmente, come risulta dal piano di riparto predisposto nella predetta procedura e allegato dall'opponente quale doc. 5.
Tuttavia, per la stessa somma, la aveva già ottenuto ordinanza di assegnazione dal Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, nel procedimento esecutivo n.r.g.e. 1675/15, in data 13.7.2016.
Orbene, non essendovi contezza, nel presente giudizio, di quale sia il credito residuo vantato dalla Parte all'esito dell'assegnazione delle somme operata dal Tribunale di Torre Annunziata, non può ritenersi che sussista il requisito della facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, richiesto ai sensi dell'art. 1243 comma 2 c.c..
Sarebbe spettato, infatti a parte opponente eccepire il mancato pagamento (o il mancato pagamento integrale), da parte del terzo pignorato, delle somme assegnate alla in forza Parte_1 dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Torre Annunziata del 13.7.2016.
In assenza di tale eccezione, deve presumersi che alla citata ordinanza di assegnazione abbia fatto seguito il pagamento (anche parziale) da parte del terzo, sicchè non vi è certezza circa la somma originata dal d.i. 59/2012 da opporre, oggi, in compensazione.
Neppure può riconoscersi la compensazione con le somme richieste per l'intervento spiegato nella procedura esecutiva n.r.g.e. 60/2017, non essendovi stata liquidazione da parte del G.E. ed essendo, tale importo, stato solo dichiarato dal procuratore nella precisazione del credito in detta sede, senza esser pagina 3 di 4 stato oggetto di accertamento e/o di liquidazione giudiziale. Manca, quindi, ancora una volta, il requisito della facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, richiesto ai sensi dell'art. 1243 comma 2 c.c..
Deve, infine, escludersi la compensazione con le spese giudiziali liquidate dal titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 299/2021, considerato che le stesse sono state distratte al procuratore dichiaratosi antistatario.
A tal fine, va rilevato che i giudici di legittimità hanno chiarito che “in tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. Egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la conseguenza che quest'ultimo non può opporgli, in compensazione, l'eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa” (Cass. n. 8436/2019).
L'opposizione è, quindi, integralmente da rigettarsi.
Le spese di lite possono essere compensate per metà, stante il rigetto dell'eccezione di tardività dell'opposizione avanzata da , mentre la restante metà deve essere posta a carico di parte CP_1 opponente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 [...]
ha diritto di agire in executivis nei suoi confronti in forza del precetto oggetto di CP_1 opposizione;
- condanna al pagamento di ½ delle spese di lite del presente giudizio che si Parte_1 liquidano in € 1.698,50 (già in misura di 1/2) oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge;
- compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite del presente giudizio.
Isernia, 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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