Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
L'efficacia della misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza obbligo di dimora può riprendere, dopo l'interruzione determinata dalla carcerazione non cautelare, solo in forza di una nuova valutazione giudiziale di pericolosità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2010, n. 33504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33504 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/07/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 688
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 7558/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UT AR, N. IL 23/12/1956;
avverso la sentenza n. 683/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 26/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza resa il 26.05.2009 la Corte di Appello di Trieste confermava quella pronunciata il 4.2.2008 dal Tribunale della stessa città e con essa la condanna alla pena di mesi due di arresto di TI AR, riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, perché, sottoposto a misura di prevenzione, si tratteneva fuori dalla propria abitazione dopo le ore 21. In Trieste il 28.4.2007.
A sostegno della decisione la Corte distrettuale osservava che:
- l'imputato risultava sottoposto agli obblighi portati dalla misura di sorveglianza speciale adottata a suo carico per anni due dall'autorità giudiziaria con provvedimento del 5.12.1998;
- nel corso della misura l'imputato era stato sottoposto ad un lungo periodo di carcerazione, terminato il quale il Questore di Trieste, il dì 11.8.2006, lo aveva ammonito a rispettare le prescrizioni rinvenimenti dalla predetta misura, da ritenersi valida ed efficace per il periodo residuo, pari ad un anno, cinque mesi e tredici giorni;
- in tale periodo era stato accertato da personale della Polizia di Stato l'infrazione per la quale è causa.
2. Propone ricorso per Cassazione avverso detta sentenza l'imputato, assistito dal suo difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione del L. n. 1423 del 1956, artt. 9 ed 11 e difetto di motivazione sul punto,
sostenendo l'illegittimità del nuovo decorso della misura di prevenzione in assenza di una nuova valutazione della pericolosità sociale del soggetto ad essa sottoposto, stante l'interruzione della stessa, come nella fattispecie, a causa di un lungo periodo di carcerazione e tanto sul rilievo che una ipotesi analoga, quale quella della reiterazione della misura all'esito della consumazione di un reato, è stata dichiarata in contrasto con la Costituzione in mancanza di una nuova valutazione di pericolosità dell'agente (C. Cost. 113/1975). Considerato siffatto precedente del giudice delle leggi, invoca la difesa l'applicazione del medesimo principio alla fattispecie in esame con interpretazione analogica in bonam partem.
2.2 Col secondo motivo di doglianza lamenta la difesa istante difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (viceversa concesse con giudizio di equivalenza con la contestata recidiva) ai fini della determinazione della pena, giudicata eccessivamente severa.
3. Il ricorso è fondato nel suo primo motivo di censura.
3.1 L'ipotesi concreta sottoposta alla delibazione della Corte riguarda un soggetto sottoposto nel 1998, per la durata di anni due, alla misura di prevenzione speciale di P.S. senza obbligo di soggiorno di cui alla L. n. 1423 del 1956, il quale, prima della scadenza del biennio di durata della misura, sia sottoposto ad una lunga detenzione carceraria, nello specifico di oltre sette anni, all'esito della quale venga considerato ancora sottoposto alla misura.
Data la fattispecie, il ricorso in esame pone la questione di diritto se, stante la misura di prevenzione detta (e cioè l'ipotesi "senza obbligo di soggiorno") l'espiazione in carcere di un apprezzabile periodo di detenzione, imponga o meno una nuova valutazione circa la permanenza di una situazione di pericolosità del sottoposto, giustificativa della prosecuzione del periodo non decorso a cagione dell'inizio della carcerazione anzidetta.
3.2 Per una soddisfacente soluzione della questione appena descritta, giova prendere le mosse dalla L. n. 1423 del 1956, art. 12 e dalla sentenza della C. Cost. 113/1975. Orbene: la norma di riferimento testualmente detta:
"Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.
L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno". Ciò posto non può esimersi la Corte dalla valutazione dell'inequivoco dato letterale, che limita esplicitamente alla sola ipotesi dell'obbligo di soggiorno, nella fattispecie non imposto, la non computabilità della espiazione detentiva nella durata della misura di prevenzione, di guisa che, con argomento logico contrario, in ipotesi di misura di prevenzione senza obbligo di soggiorno la computabilità e conseguente fungibilità tra carcerazione e decorso della misura di prevenzione è legittima.
3.3 Nè può essere ignorato, ai fini di una necessaria coerenza sistematica dell'ordinamento non eludibile da parte dell'interprete, il pronunciamento della Corte Costituzionale del 21.5.1975, n. 113, che dichiarò la illegittimità costituzionale della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11, comma 2, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, nella parte in cui non prevedeva che, "ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per sè indice della persistente pericolosità dell'agente". Il giudice delle leggi valutò una fattispecie del tutto simile a quella oggi all'esame di questa Corte ed a sostegno della decisione ebbe a precisare che l'istituto della pericolosità presunta, ritenuto non in contrasto con la Costituzione, poggia su un preciso requisito logico-giuridico, dato dalla valutazione di detta presunzione in termini di ragionevolezza, necessariamente connotante, questa, l'ambito della discrezionalità del legislatore sulla base dell'id quod plerumque accidit (si vedano sent. n. 106 del 1972 e sent. n. 110 del 1974). Tanto per concludere che nel caso di specie deve l'interprete esercitare la sua funzione nel senso apertamente e chiaramente indicato dalla Corte Costituzionale, giacché maggiormente coerente con la nostra Suprema Carta.
Nè appare inopportuno rammentare che le misure di prevenzione appartengono alla tradizione giuridica autoritaria che nel nostro Paese ha fortemente condizionato, soprattutto nella fase precostituzionale, la legislazione positiva.
È pur vero che, anche successivamente all'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il legislatore repubblicano ha spesso scelto la strada di sistemi normativi non meno autoritari di quelli anzidetti, ma ciò è dipeso da scelte politiche dettate da emergenze storiche rilevantissime, come quelle connesse alla fase del terrorismo ed, ancora tristemente attuale, l'emergenza mafiosa, che rende il nostro paese unico tra quelli della tradizione occidentale. Cionondimeno, le misure di prevenzione, rispetto al modello costituzionale al quale, come già ribadito, il giudice deve ispirare ogni sua decisione, costituiscono una eccezione normativa, giustificata, per le ragioni dette, rispetto alla quale si impone un particolare rigore interpretativo volto a restringerne l'applicazione in favor rei, se, come nel caso in esame, si deve discettare della sussistenza o meno di un reato alla misura strettamente connesso, ovvero in favore del proposto, se debba invece discutersi di applicazione o prosecuzione della misura.
Tutto questo per sostenere la coerenza con la Costituzione del principio in forza del quale, dopo anni (nel nostro caso quasi dieci anni) la ripresa di efficacia della misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno, interrotta dalla carcerazione non cautelare, non possa avvenire se non in forza di una nuova valutazione di pericolosità, perché una così incisiva limitazione di diritti di libertà per ragioni extrapenali e di pura prevenzione di polizia può esse giustificata solo in costanza di soggetto riconosciuto pericoloso, considerato, altresì, che nel lungo periodo di carcerazione definitiva, il detenuto è stato sottoposto, per volontà del costituente, a trattamenti di recupero e risocializzazione, che integrano fatto nuovo e rilevante ai fini del predetto giudizio circa l'attualità della pericolosità sociale. Non ignora certo questa Corte le sue numerose pronunce affermative del principio secondo il quale la decorrenza della sorveglianza speciale resta sospesa nel caso di intervenuta carcerazione nel corso della misura, che riprende pertanto a decorrere allo scadere della carcerazione stessa (Cass., Sez. 1, 21.11.2007, n. 7783; idem 21.10.2004, n. 49226; ma, contrarie, idem, 13.11.2007, 43682;
14.11.2006, n. 41316 ed altre) ma in dette occasioni altra era la questione giuridica delibata dalla Corte, comunque riferibile alla ipotesi della misura di prevenzione con obbligo di soggiorno, nel caso di specie, come ripetutamente chiarito, insussistente.
4. La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio perché insussistente, nel caso di specie, per le ragioni sinteticamente illustrate, fattispecie di rilevanza penale.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010