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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/07/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1175 2021
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da
[...]
(c.f. ), con l'avv. SODARO Parte_1 P.IVA_1
SALVATORE; ricorrente contro
(c.f. con l'avv. BATTAGLIA CP_1 C.F._1
SALVATORE e l'avv. IOZZIA VINCENZO;
resistente avente ad oggetto: retribuzione
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 La ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2021 (n. 907/2021 r.g.) con cui questo Tribunale l'ha condannata a pagare a la CP_1
somma di € 10.196,44 oltre accessori e spese a titolo di retribuzioni settembre 2019 – novembre 2020, t.f.r., indennità di mancato preavviso, indennità di ferie e permessi non goduti, retribuzioni e voci accessorie.
Con l'unico motivo di opposizione, la società deduce l'insussistenza del credito vantato dalla ricorrente avendo il Comune di Modica interrotto il versamento alla datrice di lavoro dei fondi necessari al pagamento delle retribuzioni.
L'opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.
***
L'opposizione è infondata. Infatti, unico soggetto obbligato a corrispondere la retribuzione è il datore di lavoro, indipendentemente dalle modalità di approvvigionamento delle risorse economiche a ciò necessarie, ed in particolare a prescindere da eventuali accordi con terzi soggetti che si obblighino a versargli tali risorse.
Nel caso di specie, dunque, il fatto che il Comune di Modica abbia interrotto l'erogazione dei fondi tramite i quali la società opponente aveva in precedenza provveduto a pagare le retribuzioni dei dipendenti non fa venir meno il relativo obbligo, attenendo esclusivamente ai rapporti tra il datore di lavoro e l'ente pubblico.
Giova evidenziare, avendo l'opposta controdedotto sul punto, che non costituisce motivo d'opposizione la deduzione secondo cui CP_1
“era in FIS fino a luglio 2020”, essendo volta esclusivamente a smentire l'affermazione, contenuta nel ricorso monitorio, della mancata percezione di ammortizzatori sociali, senza trarne alcuna conseguenza in ordine alla sussistenza od alla consistenza del credito azionato.
Pagina 2 di 3 L'opposizione va quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza.
Non si ravvisano i presupposti dell'art. 96. La liquidazione tiene conto dell'aumento per la navigabilità degli atti telematici.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione dichiarando definitivamente esecutivo il proprio decreto ingiuntivo n. 220/2021 (n. 907/2021 r.g.);
- condanna la a Parte_2
rifondere a le spese di lite, liquidate in € 5000 oltre i.v.a. CP_1
c.p.a. rimborso spese forfetario al 15%, distratte a favore dei difensori.
04/07/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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