TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/10/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico ER TA all'udienza del 9 ottobre 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6143/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Fiorentino De Leo che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'ente, rappresentato e difeso dal funzionario Sara De Rose ex art. 417 bis c.p.c., resistente oggetto: assegno di invalidità civile.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 18 novembre 2024 adiva questo giudice del Parte_1 lavoro e, premesso di aver proposto istanza di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, conclusosi con decreto di omologa positivo del 16 luglio 2024 e notificato all' in pari data, lamentava CP_1
l'ingiustificata inerzia dell'ente previdenziale nella liquidazione dei ratei della prestazione, e ne chiedeva la condanna al pagamento degli stessi con decorrenza dal mese di marzo 2023, con gli accessori di legge.
L' si costituiva in giudizio, dando atto dell'avvenuta liquidazione. CP_2
Quindi, all'udienza odierna, udita la discussione delle parti la causa viene trattenuta in decisione. 2.- L' ha dimostrato di aver liquidato la prestazione il 13 gennaio 2025 e di aver CP_1 corrisposto al ricorrente i relativi ratei con gli arretrati a febbraio 2025. Tali circostanze risultano documentalmente provate e comunque pacifiche.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
3.- In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, si rileva che: - la fondatezza della domanda non è stata affatto contestata;
- il pagamento è avvenuto a distanza di sei mesi dalla notifica del decreto di omologa (rispetto al termine di 4 mesi previsto dall'art. 445 bis c.p.c.). Pertanto, è giusto che le spese vengano compensate per 1/3 e per il resto seguano la soccombenza e si liquidino ai sensi del D.M. n.
55/2014 e s.m.i., considerati il valore e la limitata attività svolta, applicati i minimi per la semplicità, in 1.243 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Istituto al pagamento di 2/3 delle spese del giudizio, liquidati in 1.243 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 9.10.2025
Il Giudice del lavoro
ER TA
2