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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 1421/2022, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Parte_1
Giovanni Stefanelli, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato presso la propria sede in Cassino, via Polledrera, snc, e rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore, in virtù di delega in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha premesso in punto di Parte_1 fatto:
- di essere titolare della pensione superstiti per coniuge defunto
[...]
di aver avuto riconosciuti dall l'importo complessivo Per_1 CP_1 di € 21.946,85 a titolo di arretrati spettanti da agosto 2012 fino a settembre 2014;
1 - di aver successivamente ricevuto una comunicazione del 1 ottobre
2014, con cui l' ha sostenuto di averle corrisposto CP_1 indebitamente 7.369,43 euro, non corrispondendole alcunchè a titolo di arretrati ed anzi, come indicato in successiva comunicazione del novembre 2014, provvedendo a recuperare tale somma mediante trattenuta di 70,00 euro mensili sulla pensione cat. SO n. 20073657
a partire dal mese di febbraio 2015;
- di aver proposto ricorso, sostenendo l'illegittimità della richiesta dell' dell'indebito, in via amministrativa e in via giudiziaria CP_1 avverso tali provvedimenti, chiedendo al giudice di “di accertare e dichiarare che nulla doveva all' per somme indebitamente CP_1 ricevute e per contro condannare l' al pagamento in suo favore CP_1 di € 12.076,85 per gli arretrati dovuti dal 1 agosto 2012 al 30 settembre
2014 e relativi al riconoscimento in suo favore della pensione ai superstiti n.20073657 Cat. SO ( detratti dai complessivi euro 21.946,85 liquidati 9.870,00 euro per i prelievi autorizzati dal Tribunale di Latina ed effettuati dalla ricorrente sul conto corrente del ) ed Persona_1 euro 2.870,00 per le trattenute di euro 70,00 mensili erroneamente effettuate dall' sulla sua pensione dal febbraio 2015( data di CP_1 inizio delle trattenute) al marzo 2018(mese di presentazione del ricorso giurisdizionale) ed all'ulteriore somma dovuta per la restituzione delle trattenute effettuate dalla data di presentazione del ricorso fino alla data di deposito della Sentenza. Chiedeva infine di ordinare la cessazione delle trattenute di euro 70,00 mensili effettuate dall' CP_2 sulla sua pensione;
- in accoglimento di tale domanda il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 641/2019, passata in giudicato, ha accertato e dichiarato che la ricorrente “nulla deve all' per rate di pensioni percepite CP_1 indebitamente dallo 01/08/2012 al 31/07/2014 sulla pensione cat.
VO n. 10069180 di cui era titolare il marito defunto ed Persona_1 ha condannato l' al pagamento nei confronti della ricorrente CP_1 della somma di € 12.076,85 per gli arretrati dovuti dal 1 agosto 2012
2 al 30 settembre 2014 relativi al riconoscimento in suo favore della pensione ai superstiti n. 20073657 Cat. SO”, ordinando poi la cessazione delle trattenute di € 70,00 sulla pensione n. 20073657 Cat.
SO della ricorrente ma omettendo di pronunciarsi sulla restituzione di quanto recuperato dall' nel periodo precedente. CP_1
Ciò premesso in punto di fatto, ha evidenziato l'illegittimità delle trattenute operate dall' per i mesi da febbraio 2015 fino a marzo CP_1
2018 oltre che per quelle intervenute nelle more del giudizio e dunque fino al 30 giugno 2021, avendo l' parzialmente corrisposto soltanto la CP_1 somma di e 1.750,00, e ha dunque richiesto la restituzione di tali importi, considerando che, pur avendo la stessa proposto tale domanda anche contestualmente al giudizio poi definitosi con la sentenza n. 641/2019, il giudice non si era pronunciato su tale punto, e rilevando che l'omessa pronuncia su una richiesta non impedisce la riproposizione della domanda.
Pertanto, ha concluso chiedendo al giudice di: “accertare e dichiarare che
l' C.F.: in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Ciro Il
Grande n. 21, elettivamente domiciliato presso la sede di Latina Via CP_1
Cesare Battisti n. 52 - 04100 Latina, ha effettuato indebitamente sulla pensione n. 20073657 Cat. SO della Sig.ra trattenute per Parte_1 la somma complessiva di € 5810,00 di cui: € 2870,00 per trattenute di euro
70,00 mensili( per 13 mensilità) effettuate dal febbraio 2015(mese di inizio delle trattenute)al 30 marzo 2018 ( data del deposito del ricorso giurisdizionale) ed € 2940,00 per trattenute di euro 70,00 mensili ( per 13 mensilità) effettuate dal 31 marzo 2018 (giorno successivo al deposito del ricorso giurisdizionale) al 30 giugno 2021 (data in cui in ottemperanza alla
Sentenza n° 641/2019 del Tribunale di Cassino l' ha cessato di CP_1 effettuare le trattenute). - condannare L' detratti da € 5810,00 delle CP_1 trattenute effettuate € 1750,00 già versati dall'Istituto lo 05/07/2021, al pagamento a favore della Sig.ra della somma di € 4060,00, Parte_1
o in subordine alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.”
3 Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente, che ha eccepito in via preliminare la formazione di un giudicato sulla questione e la necessità di rilevare il vizio di omessa pronuncia come motivo di gravame, resistendo poi anche nel merito alla domanda, precisando di aver correttamente eseguito la sentenza, restituendo le sole trattenute dalla data del deposito della sentenza fino al 30 giugno 2021.
Ha dunque concluso chiedendo “In via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità del ricorso per violazione di giudicato;
Nel merito, in via subordinata, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto accertare e dichiarare che nulla in più è dovuto dall' che ha CP_1 ottemperato al giudicato. Vinte le spese di lite.”
La causa è stata istruita in via documentale, e ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la discussione autorizzando le parti al deposito di note scritte difensive con riferimento all'eccezione di giudicato.
All'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti, è stata decisa con la presente sentenza.
****
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, la domanda è volta all'accertamento della natura indebita della trattenuta operata dall' sulla pensione superstiti di cui CP_1 beneficia la ricorrente (categoria SO n. 20073657) nei mesi dal febbraio
2015 fino al giugno 2021, e alla condanna del medesimo istituto alla restituzione di quanto trattenuto illegittimamente.
Va precisato che, in punto di fatto, è pacifico tra le parti che l' CP_1 abbia effettivamente provveduto alla trattenuta nella misura indicata nel ricorso e per il periodo dedotto, così come emerge chiaramente come tale trattenuta sia stata disposta, secondo le comunicazioni del 1 ottobre 2014
e dell'11 novembre del 2014 allegate in atti, al fine di recuperare l'asserito credito di € 7.369,43 che l' faceva valere nei confronti della CP_1 ricorrente.
4 Con sentenza n. 641/2019, passata in giudicato, il Tribunale di Cassino ha accertato l'insussistenza dell'indebito vantato dall' ordinando la CP_1 cessazione delle trattenute, senza tuttavia pronunciare espressamente in merito alla – pur richiesta – condanna alla restituzione di quanto già versato.
In merito, la parte resistente ha eccepito l'intervenuta formazione del giudicato, sostenendo di aver correttamente adempiuto alla pronuncia limitandosi ad eseguire quanto statuito nel dispositivo (versando quanto indicato a titolo di arretrati e restituendo le trattenute successive alla pubblicazione della sentenza).
Sul punto, l'eccezione è infondata e non può essere accolta.
Va infatti condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato anche dalla parte ricorrente, per cui nelle ipotesi di omessa pronuncia, laddove la questione non risulti neanche implicitamente definita od oggetto di esame nella sentenza, non si forma alcun giudicato esterno in relazione alla questione non decisa e dunque non è preclusa la riproposizione della medesima questione in successivo giudizio.
Dunque, in caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (così Cass. n. 35382 del 01/12/2022).
Tale conclusione appare coerente con il sistema processuale, per cui ciò che rileva ai fini del giudicato è soltanto il decisum e non il c.d. disputatum, per cui l'effetto preclusivo deve intendersi limitato soltanto a ciò che sia stato effettivamente deciso dal giudice, anche qualora l'omessa pronuncia sia il frutto di errore del giudice stesso suscettibile di essere dedotto anche quale motivo di impugnazione.
5 Nel caso di specie, la mancata statuizione in merito alla restituzione delle trattenute risulta una mera omissione, dovendosi intendere coerente con quanto statuito sugli altri capi della domanda, e non è ipotizzabile, dalla lettura della pronuncia, un rigetto implicito della stessa.
Va poi rilevato che, nel merito, discende direttamente dall'accertamento contenuto nella precedente sentenza, a cui l' ha peraltro dato anche CP_1 attuazione e che deve intendersi passata in giudicato per ciò che attiene all'inesistenza del credito in origine vantato dall' e riscosso tramite CP_1 le trattenute, l'insussistenza di qualsiasi credito in capo all'istituto e l'illegittimità delle trattenute operate successivamente al 2015.
Di conseguenza, alla luce dell'infondatezza dell'eccezione di giudicato sulla domanda di condanna, in accoglimento del ricorso deve disporsi la condanna dell' al pagamento, in favore della ricorrente, della somma CP_1 di € 4.060,00, correttamente quantificata e pari alle somme trattenute nel periodo dal febbraio 2015 al giugno 2021 al netto di quanto già corrisposto dall' in adempimento della sentenza. CP_1
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento a favore di della somma di € 4.060,00 Parte_1 indebitamente trattenuta sulla pensione SO n. 20073657 nei mesi dal febbraio 2015 fino al giugno 2021, oltre accessori come per legge;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.800,00 oltre Parte_1 spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
6 Così deciso in Cassino il 09/01/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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