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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 4485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4485 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3129/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. AN EL Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 3129/2023 R.G. promossa da c.f. (avv. Annamaria Liberti) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Francesca De Giuli) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da intendersi qui trascritti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Lonato in data 15 giugno 1991 (atto n. 52 parte II serie A), sono genitori di (6 novembre 1995) e Per_1
1 (28 dicembre 2001) e si sono separate consensualmente nel 2018 (decreto di Per_2 omologazione n. cronol. 3623/2018 del 23 aprile 2018), concordando un assegno per il mantenimento della moglie di euro 500,00 mensili ed un pari contributo per il figlio
. Nulla fu previsto per , già allora economicamente indipendente. Per_2 Per_1
I coniugi concordano circa la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre dibattono su due questioni:
(i) la quantificazione dell'assegno periodico per , che il padre vorrebbe Per_2 ridotto ad euro 250,00 mensili, con versamento diretto al figlio, mentre la madre vorrebbe fosse innalzato ad euro 600,00 mensili;
(ii) la spettanza e quantificazione dell'assegno divorzile per la moglie, che questa vorrebbe riconosciuto in euro 600,00 mensili, a fronte dell'opposizione del marito a pagarle alcunché.
A margine, vi è poi la domanda della resistente volta a conseguire il 40% delle somme percepite dal ricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto.
Vigono, tuttora, le condizioni separative, confermate con ordinanza presidenziale del 27 settembre 2023.
La causa è pervenuta al Collegio, per la decisione, senza assunzione di prove orali.
A tal proposito, si confermano, anche in punto di motivazione, le determinazioni istruttorie assunte dal giudice istruttore in data 11 ottobre 2024.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 4. – La prima questione che si intende trattare è quella che concerne il mantenimento del figlio.
è studente universitario, il suo percorso di studi è regolare ed egli non Per_2 percepisce redditi stabili, tali da renderlo autonomo. Il ricorrente ha prodotto una sola
2 busta paga del figlio, di euro 390,00, riferita al mese di marzo 2024. Tuttavia, è pacifico che si tratti di un impiego per studenti, privo di continuità e con trattamenti retributivi affatto variabili.
Pertanto, il ragazzo non è economicamente indipendente ed è scontato che il padre debba concorrere al suo mantenimento, mediante la corresponsione di un assegno periodico. Si precisa, da subito, che il pagamento avverrà a favore della madre, col quale il figlio convive. Il versamento diretto, contemplato dall'art. 337-septies comma 1 c.c., presuppone la domanda del figlio avente diritto, che, nel caso di specie, non è stata proposta.
La quantificazione dell'assegno deve tenere conto, anzitutto, della comparazione delle condizioni economiche dei genitori1, sintetizzate nella tabella sotto riportata.
IMPIEGO REDDITO PATRIMONIO ONERI FISSI MENSILE NETTO IMMOBILIARE (LOCAZIONE, MUTUO O ALTRI
FINANZIAMENTI)
SIG. AN Lavoratore Euro 2.876,33 Ex casa Nessuno dipendente, con per l'anno 2024 coniugale (cfr. documentato PICCINOTTI qualifica di (ultimo quadro B, B1 e direttore di documentato)2 B2 del Modello filiale, presso 730/2025)
Controparte_2 SIG.RA Lavoratrice Euro 930,75 per Casa di Mutuo con rata CP_1 dipendente a l'anno 2024, ma abitazione, di euro 286,65 DUROGATI tempo parziale con una gravata da mensili (cfr. doc. presso riduzione a circa mutuo (cfr. 7 di parte CP_3 s.r.l. euro 500,00 quadro B, B1 e resistente) mensili nel 2025 B2 del Modello (cfr. buste paga 730/2025) doc. 16)
Vi è una evidente sperequazione ad appannaggio del padre, il quale gode di redditi più elevati e non è gravato da oneri abitativi (a differenza della madre, che deve procedere al rimborso del mutuo, con estinzione prevista per il mese di settembre 2046). Inoltre, è ragionevole ritenere che, dal tempo della separazione, le esigenze del figlio siano aumentate.
Quali fattori di moderazione dell'importo dovuto, però, occorre considerare: (a) i tempi di permanenza non trascurabili del figlio presso il padre, che, per stessa ammissione della madre, si articolano su ogni fine settimana dal venerdì alla domenica sera (cfr. pag. 6 della comparsa conclusionale della resistente);
(b) la percezione di redditi, ancorché saltuari e non cospicui, del figlio.
Alla luce di tutti gli elementi esposti, valutati in modo sinergico, appare congruo porre a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili. Vi si aggiunge la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, disciplinate in conformità al protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016.
§ 5. – Il secondo tema da esaminare è quello dell'assegno divorzile.
Tale assegno è senz'altro dovuto, a soddisfacimento di tutte le sue tipiche componenti (perequativo-compensativa e assistenziale), in forza dei seguenti elementi:
(i) lo squilibrio reddituale tra i coniugi, a vantaggio del marito (anche assumendo, quale punto di riferimento, il reddito più elevato che la resistente ha percepito nel 2024, la retribuzione del marito resta circa tripla rispetto a quella della moglie);
(ii) il diverso quadro debitorio (il ricorrente non ha oneri fissi, mentre sulla resistente grava un mutuo);
(iii) i compiti di cura dei figli, a cui la moglie si è dedicata in via del tutto preminente durante la vita matrimoniale (la circostanza è stata dettagliatamente allegata dalla resistente sin dalla comparsa di risposta e non e mai stata specificamente contestata);
(iv) la lunga durata del matrimonio, contratto nel lontano 1991.
In considerazione dei dati esposti, il Collegio reputa congruo quantificare l'assegno in euro 450,00 mensili. L'importo è lievemente più contenuto di quello pattuito in sede di separazione, per due motivi: - anzitutto, l'assegno divorzile è, di regola, più basso di quello di mantenimento, poiché quest'ultimo presuppone un vincolo matrimoniale ancora integro, che, invece, si estingue col divorzio (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 5605 del 28/02/2020); - in secondo luogo, la resistente lavora a tempo parziale, ma, in assenza di prole minorenne da curare, potrebbe ampliare il suo orario così da incrementare i propri guadagni.
§ 6. – Va respinta – allo stato degli atti – la domanda della resistente relativa al trattamento di fine rapporto del marito, poiché non risulta che egli lo abbia ancora percepito.
§ 7. – Si registra una soccombenza prevalente del ricorrente, il quale nulla voleva versare a titolo di assegno divorzile. Appare equa una compensazione delle spese nella
4 misura di due terzi, con condanna del ricorrente a rifondere alla resistente il restante terzo, liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. dispone che, con decorrenza dalla pronunzia della presente sentenza e fermi, quanto al pregresso, i provvedimenti provvisori, il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di Per_2 euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio
2016;
3. dispone che, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
4. rigetta la domanda della resistente relativa al trattamento di fine rapporto del ricorrente;
5. compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente il restante terzo, che liquida in euro 2.538,66 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
AN EL
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale comparazione si rivelerà utile, nel proseguo, anche ai fini dell'assegno divorzile. 2 Non si tiene conto del pensionamento, prospettato, ma non ancora intervenuto. La decisione, infatti, deve essere adottata all'attualità, non in previsione di eventi futuri.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. AN EL Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 3129/2023 R.G. promossa da c.f. (avv. Annamaria Liberti) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Francesca De Giuli) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da intendersi qui trascritti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Lonato in data 15 giugno 1991 (atto n. 52 parte II serie A), sono genitori di (6 novembre 1995) e Per_1
1 (28 dicembre 2001) e si sono separate consensualmente nel 2018 (decreto di Per_2 omologazione n. cronol. 3623/2018 del 23 aprile 2018), concordando un assegno per il mantenimento della moglie di euro 500,00 mensili ed un pari contributo per il figlio
. Nulla fu previsto per , già allora economicamente indipendente. Per_2 Per_1
I coniugi concordano circa la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre dibattono su due questioni:
(i) la quantificazione dell'assegno periodico per , che il padre vorrebbe Per_2 ridotto ad euro 250,00 mensili, con versamento diretto al figlio, mentre la madre vorrebbe fosse innalzato ad euro 600,00 mensili;
(ii) la spettanza e quantificazione dell'assegno divorzile per la moglie, che questa vorrebbe riconosciuto in euro 600,00 mensili, a fronte dell'opposizione del marito a pagarle alcunché.
A margine, vi è poi la domanda della resistente volta a conseguire il 40% delle somme percepite dal ricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto.
Vigono, tuttora, le condizioni separative, confermate con ordinanza presidenziale del 27 settembre 2023.
La causa è pervenuta al Collegio, per la decisione, senza assunzione di prove orali.
A tal proposito, si confermano, anche in punto di motivazione, le determinazioni istruttorie assunte dal giudice istruttore in data 11 ottobre 2024.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 4. – La prima questione che si intende trattare è quella che concerne il mantenimento del figlio.
è studente universitario, il suo percorso di studi è regolare ed egli non Per_2 percepisce redditi stabili, tali da renderlo autonomo. Il ricorrente ha prodotto una sola
2 busta paga del figlio, di euro 390,00, riferita al mese di marzo 2024. Tuttavia, è pacifico che si tratti di un impiego per studenti, privo di continuità e con trattamenti retributivi affatto variabili.
Pertanto, il ragazzo non è economicamente indipendente ed è scontato che il padre debba concorrere al suo mantenimento, mediante la corresponsione di un assegno periodico. Si precisa, da subito, che il pagamento avverrà a favore della madre, col quale il figlio convive. Il versamento diretto, contemplato dall'art. 337-septies comma 1 c.c., presuppone la domanda del figlio avente diritto, che, nel caso di specie, non è stata proposta.
La quantificazione dell'assegno deve tenere conto, anzitutto, della comparazione delle condizioni economiche dei genitori1, sintetizzate nella tabella sotto riportata.
IMPIEGO REDDITO PATRIMONIO ONERI FISSI MENSILE NETTO IMMOBILIARE (LOCAZIONE, MUTUO O ALTRI
FINANZIAMENTI)
SIG. AN Lavoratore Euro 2.876,33 Ex casa Nessuno dipendente, con per l'anno 2024 coniugale (cfr. documentato PICCINOTTI qualifica di (ultimo quadro B, B1 e direttore di documentato)2 B2 del Modello filiale, presso 730/2025)
Controparte_2 SIG.RA Lavoratrice Euro 930,75 per Casa di Mutuo con rata CP_1 dipendente a l'anno 2024, ma abitazione, di euro 286,65 DUROGATI tempo parziale con una gravata da mensili (cfr. doc. presso riduzione a circa mutuo (cfr. 7 di parte CP_3 s.r.l. euro 500,00 quadro B, B1 e resistente) mensili nel 2025 B2 del Modello (cfr. buste paga 730/2025) doc. 16)
Vi è una evidente sperequazione ad appannaggio del padre, il quale gode di redditi più elevati e non è gravato da oneri abitativi (a differenza della madre, che deve procedere al rimborso del mutuo, con estinzione prevista per il mese di settembre 2046). Inoltre, è ragionevole ritenere che, dal tempo della separazione, le esigenze del figlio siano aumentate.
Quali fattori di moderazione dell'importo dovuto, però, occorre considerare: (a) i tempi di permanenza non trascurabili del figlio presso il padre, che, per stessa ammissione della madre, si articolano su ogni fine settimana dal venerdì alla domenica sera (cfr. pag. 6 della comparsa conclusionale della resistente);
(b) la percezione di redditi, ancorché saltuari e non cospicui, del figlio.
Alla luce di tutti gli elementi esposti, valutati in modo sinergico, appare congruo porre a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili. Vi si aggiunge la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, disciplinate in conformità al protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016.
§ 5. – Il secondo tema da esaminare è quello dell'assegno divorzile.
Tale assegno è senz'altro dovuto, a soddisfacimento di tutte le sue tipiche componenti (perequativo-compensativa e assistenziale), in forza dei seguenti elementi:
(i) lo squilibrio reddituale tra i coniugi, a vantaggio del marito (anche assumendo, quale punto di riferimento, il reddito più elevato che la resistente ha percepito nel 2024, la retribuzione del marito resta circa tripla rispetto a quella della moglie);
(ii) il diverso quadro debitorio (il ricorrente non ha oneri fissi, mentre sulla resistente grava un mutuo);
(iii) i compiti di cura dei figli, a cui la moglie si è dedicata in via del tutto preminente durante la vita matrimoniale (la circostanza è stata dettagliatamente allegata dalla resistente sin dalla comparsa di risposta e non e mai stata specificamente contestata);
(iv) la lunga durata del matrimonio, contratto nel lontano 1991.
In considerazione dei dati esposti, il Collegio reputa congruo quantificare l'assegno in euro 450,00 mensili. L'importo è lievemente più contenuto di quello pattuito in sede di separazione, per due motivi: - anzitutto, l'assegno divorzile è, di regola, più basso di quello di mantenimento, poiché quest'ultimo presuppone un vincolo matrimoniale ancora integro, che, invece, si estingue col divorzio (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 5605 del 28/02/2020); - in secondo luogo, la resistente lavora a tempo parziale, ma, in assenza di prole minorenne da curare, potrebbe ampliare il suo orario così da incrementare i propri guadagni.
§ 6. – Va respinta – allo stato degli atti – la domanda della resistente relativa al trattamento di fine rapporto del marito, poiché non risulta che egli lo abbia ancora percepito.
§ 7. – Si registra una soccombenza prevalente del ricorrente, il quale nulla voleva versare a titolo di assegno divorzile. Appare equa una compensazione delle spese nella
4 misura di due terzi, con condanna del ricorrente a rifondere alla resistente il restante terzo, liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. dispone che, con decorrenza dalla pronunzia della presente sentenza e fermi, quanto al pregresso, i provvedimenti provvisori, il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di Per_2 euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio
2016;
3. dispone che, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
4. rigetta la domanda della resistente relativa al trattamento di fine rapporto del ricorrente;
5. compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente il restante terzo, che liquida in euro 2.538,66 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
AN EL
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale comparazione si rivelerà utile, nel proseguo, anche ai fini dell'assegno divorzile. 2 Non si tiene conto del pensionamento, prospettato, ma non ancora intervenuto. La decisione, infatti, deve essere adottata all'attualità, non in previsione di eventi futuri.
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