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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4568 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7877/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice EA LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7877/2023 promossa da con il patrocinio dell'Avv. dell'avv. Maurizio NUZZI, giusta Parte_1 procura in atti;
-ricorrente- contro in qualità di titolare della ditta LG COSTRUZIONI, Controparte_1 contumace
-resistente-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale dell'udienza del
19/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo può sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. - Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha adito il Parte_1
Tribunale di Bari, chiedendo, previa declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 07/07/2022 con la ditta LG di LO
IU, in ragione della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 11 co. 1 dal contratto medesimo e, in ogni caso, per grave inadempimento ex art. 1455 pagina 1 di 7 c.c. imputabile all'appaltatore per l'illegittimo abbandono del cantiere e l'esiguità delle opere realizzate al 30/12/2022, la condanna del resistente, anche attesa la valorizzazione accettata e non contestata delle opere realizzate dall'appaltatore in
€17.306,08, a fronte di esborsi da parte della committenza per € 36.116,00, alla restituzione della somma di € 18.809,92 oltre interessi moratori;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
I.2.- Il convenuto, pur ritualmente citato, è rimasto contumace.
I.3.- Istruita la causa per mezzo di prova testimoniale di , Controparte_2
e , la causa è infine pervenuta all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
19/11/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
II. - La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Dagli atti di causa emerge che, in data 07/07/2022, il ricorrente concludeva un contratto di appalto con la ditta in Controparte_3 forza del quale detta impresa avrebbe dovuto eseguire, nel periodo intercorrente tra il 11/07/2022 (data inizio dei lavori) e il 30/12/2022 (data di ultimazione), la realizzazione di opere relative al “progetto di riqualificazione energetica e manutenzione ordinaria e straordinaria bonus 110% “ecobonus e relativa parte in
Sismabonus” dell'immobile ubicato a Conversano (BA) in via San Lorenzo (doc. 2 prod. ricorrente).
In base a quanto previsto dall'art. 6 del suddetto contratto d'appalto, il corrispettivo spettante all'appaltatore per tutte le opere e i servizi affidati ammontava ad € 152.218,20 (oltre IVA) (così ripartito: “15% - inizio lavori;
30 %
- 1° stato avanzamento lavori concordato con il D.L.; 30 % - 2° stato avanzamento lavori concordato con il D.L.; 25% - 3° fini lavoro previo collaudo”).
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- in esecuzione degli accordi, aveva eseguito, tramite bonifici, due pagamenti in acconto per l'importo complessivo di euro 36.116,00, (cfr. doc. 3 e 4, prod. ricorrente), a fronte dei quali la resistente aveva emesso due fatture (doc. 3A e
4A);
pagina 2 di 7 - i lavori procedevano con estrema lentezza e, del tutto inopinatamente, con comunicazione del 03/12/2022, pervenuta per il tramite di Testimone_2
(referente sostanziale della ditta appaltatrice, nonché padre del legale rappresentante), il committente era stato informato dell'abbandono del cantiere.
In data 17/12/2022, l'odierno attore, a mezzo PEC, aveva allora denunciato l'abbandono, senza alcuna giustificazione, del cantiere da parte della ditta, ed invocato la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 11 co. 1 del contratto d'appalto, con contestuale messa in mora della controparte in merito al rimborso dovuto al committente in ragione degli acconti versati rispetto alle opere effettivamente realizzate (cfr. doc. 5 prod. ricorrente).
Con successiva PEC del 27/12/2022, il ricorrente aveva inoltrato alla appaltatrice il computo metrico predisposto dall'ing. , direttore dei lavori, CP_2 con relativa valorizzazione dei lavori eseguiti dalla ditta, per un totale, iva inclusa, di €17.306,08 (cfr. doc. 5 prod. ricorrente) e aveva richiesto l'immediato rimborso della somma di € 18.809,92 pari alla differenza tra quanto versato dal medesimo e i lavori effettivamente realizzati dalla ditta, con riserva di quantificazione di eventuali danni (cfr. doc. 6 prod. ricorrente).
Il ricorrente aveva contestato, in particolare, che l'abbandono del cantiere era avvenuto senza alcun passaggio di consegne, né con comunicazioni formali, né garantendo la sicurezza del cantiere stesso.
In data 04/01/2023 il ricorrente, a mezzo PEC, aveva reiterato la richiesta di rimborso (cfr. doc. 7 prod. ricorrente), a cui era seguita la notifica dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (cfr. doc. 8 prod. ricorrente).
A seguito di ulteriori solleciti effettuati a mezzo PEC e tramite messaggistica whatsapp al numero di telefono intestato a (cfr. doc. 9, 11, Testimone_2 prod. ricorrente), l'attore aveva rinnovato l'invito a dar seguito a un accordo transattivo nelle more concordato per le vie brevi, con PEC del 14, 16 e 21 marzo
(cfr. doc. 12, 13, 15 prod. ricorrente)
Tale invito non era stato ottemperato.
pagina 3 di 7 Ora, la prospettazione di parte ricorrente ha trovato ampio riscontro nel compendio probatorio acquisito al giudizio.
Infatti, sia l'ing. (direttore dei lavori nel cantiere per cui è Controparte_2
Test causa) che (titolare dell'impresa Testimone_1 Controparte_4 subentrata alla resistente nella realizzazione dei lavori in questione), escussi nel corso dell'istruttoria, hanno confermato sia la circostanza dell'abbandono del cantiere da parte della ditta convenuta che l'entità delle lavorazioni fino quel momento eseguite (cfr. verbale udienza del 04/12/2024).
Sono poi in atti il computo metrico estimativo delle lavorazioni eseguite alla data dell'abbandono del cantiere da parte della appaltatrice, analiticamente stilato dal direttore dei lavori, nonché la relazione a firma di quest'ultimo contenente la descrizione dell'andamento dei lavori.
Da tali contributi informativi emerge che la resistente ha eseguito opere quantificate in circa il 10% di quelle originariamente preventivate.
Vieppiù, il teste (padre del titolare della ditta convenuta, Testimone_2 oltre che, per sua stessa ammissione, unico referente della appaltatrice), ha confermato, in sede testimoniale, l'abbandono del cantiere in assenza di qualsivoglia comunicazione formale alla committenza e agli enti pubblici, imputando la scelta di abbandonare il cantiere “all'atteggiamento dei committenti,
i quali facevano continue richieste per il completamento dei lavori nei termini fissati avendovi gli stessi interesse per usufruire dei bonus fiscali all'epoca previsti dalla normativa”, mentre il ritardo nell'esecuzione delle opere “era addebitabile alla scarsa disponibilità del noleggio di ponteggi”, come asseritamente comunicato verbalmente al committente e al direttore dei lavori (cfr. verbale udienza del
09/04/2025).
A fronte di tale quadro conoscitivo, risulta dunque integrata una delle ipotesi in cui opera la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto inter partes (“abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore”).
L'inadempimento è privo di adeguata giustificazione, per tale non potendosi evidentemente intendere, nel caso di specie, il ritardo nel reperimento dei ponteggi, pure adombrato dal teste , atteso che, per un verso, Testimone_2
pagina 4 di 7 essendo l'organizzazione del lavoro in capo all'appaltatore, ai sensi dell'art. 1655
c.c., i ritardi gli sono in linea di principio imputabili (è del resto noto che l'appaltatore è tenuto ad eseguire l'opera commissionata a regola d'arte, adottando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata prescritta dall'art. 1176 c.c., comma 2, quale modello astratto di condotta, la quale postula un adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse del creditore); per altro verso, la dedotta difficoltà a trovare ponteggi senz'altro non integra una vera e propria impossibilità di reperirli, che, in ogni caso, non legittimava l'unilaterale abbandono del cantiere, senza peraltro formalizzare alcuna comunicazione al committente.
A ciò si aggiunga che l'inadempimento imputabile all'appaltatore non è neanche valutabile come di scarsa importanza, atteso che, come emerge dalle risultanze probatorie in atti, all'atto della interruzione dei lavori e dell'abbandono del cantiere, una parte significativa delle opere doveva essere ancora eseguita.
Il ricorrente ha poi provato di aver corrisposto una maggiore somma di denaro (€ 36.116,00) rispetto alla stima del valore dei lavori eseguiti dalla appaltatrice, effettuata dall'ing. (€ 17.306,08). CP_2
Rimanendo contumace nel presente giudizio, la resistente non ha neanche provato di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti.
Il contratto di appalto va quindi dichiarato risolto.
Ne deriva il diritto del ricorrente alla restituzione della parte di somme versate che non rinvengono giustificazione causale nella controprestazione
(parzialmente) eseguita dalla controparte, stante l'effetto liberatorio conseguente alla risoluzione del contratto.
L'obbligazione restitutoria non ha, invero, natura risarcitoria, derivando dal venire meno della causa delle reciproche obbligazioni (nei sensi suddetti, tra le tante: Cass. 19/05/2003 n. 7829; Cass. 11/03/2003 n. 3555; Cass. 14/01/2002
n. 341; Cass. 04/06/2001 n. 7470), fatto comunque salvo, nel caso di risoluzione pagina 5 di 7 del contratto di appalto, il diritto dell'appaltatore al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate, e delle quali comunque il committente stesso si sia giovato (v. Cass. 13/12/1977 n. 5444).
Come detto, dalle risultanze processuali si ricava che l'importo dei lavori eseguiti dalla convenuta può essere stimato in €17.306,08 (cfr. doc 16, prod. ricorrente); pertanto, alla luce di tale circostanza la ricorrente ha diritto a vedersi restituita la somma, pari ad € 18.810 derivante dalla differenza tra l'importo complessivo degli acconti dalla stessa versati per € 36.116,00 e quello dei lavori eseguiti come risultante ex actis.
Su tale credito restitutorio l'attrice ha diritto al pagamento degli interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo (così come richiesto).
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata (fase di studio della controversia € 919,00, fase introduttiva del giudizio € 777,00, fase istruttoria e/o trattazione € 1.680,00, fase decisionale
€ 1.701,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
• dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto concluso dalle parti il
07/07/2022;
• condanna LO IU, in qualità di titolare dell'impresa individuale
LG COSTRUZIONI, a restituire al ricorrente la somma di euro € 18.810, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo;
- CONDANNA la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi e € 5.077,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA se dovuti.
pagina 6 di 7 Bari, 15 dicembre 2025
Il giudice
EA LL
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice EA LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7877/2023 promossa da con il patrocinio dell'Avv. dell'avv. Maurizio NUZZI, giusta Parte_1 procura in atti;
-ricorrente- contro in qualità di titolare della ditta LG COSTRUZIONI, Controparte_1 contumace
-resistente-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale dell'udienza del
19/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo può sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. - Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha adito il Parte_1
Tribunale di Bari, chiedendo, previa declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 07/07/2022 con la ditta LG di LO
IU, in ragione della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 11 co. 1 dal contratto medesimo e, in ogni caso, per grave inadempimento ex art. 1455 pagina 1 di 7 c.c. imputabile all'appaltatore per l'illegittimo abbandono del cantiere e l'esiguità delle opere realizzate al 30/12/2022, la condanna del resistente, anche attesa la valorizzazione accettata e non contestata delle opere realizzate dall'appaltatore in
€17.306,08, a fronte di esborsi da parte della committenza per € 36.116,00, alla restituzione della somma di € 18.809,92 oltre interessi moratori;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
I.2.- Il convenuto, pur ritualmente citato, è rimasto contumace.
I.3.- Istruita la causa per mezzo di prova testimoniale di , Controparte_2
e , la causa è infine pervenuta all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
19/11/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
II. - La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Dagli atti di causa emerge che, in data 07/07/2022, il ricorrente concludeva un contratto di appalto con la ditta in Controparte_3 forza del quale detta impresa avrebbe dovuto eseguire, nel periodo intercorrente tra il 11/07/2022 (data inizio dei lavori) e il 30/12/2022 (data di ultimazione), la realizzazione di opere relative al “progetto di riqualificazione energetica e manutenzione ordinaria e straordinaria bonus 110% “ecobonus e relativa parte in
Sismabonus” dell'immobile ubicato a Conversano (BA) in via San Lorenzo (doc. 2 prod. ricorrente).
In base a quanto previsto dall'art. 6 del suddetto contratto d'appalto, il corrispettivo spettante all'appaltatore per tutte le opere e i servizi affidati ammontava ad € 152.218,20 (oltre IVA) (così ripartito: “15% - inizio lavori;
30 %
- 1° stato avanzamento lavori concordato con il D.L.; 30 % - 2° stato avanzamento lavori concordato con il D.L.; 25% - 3° fini lavoro previo collaudo”).
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- in esecuzione degli accordi, aveva eseguito, tramite bonifici, due pagamenti in acconto per l'importo complessivo di euro 36.116,00, (cfr. doc. 3 e 4, prod. ricorrente), a fronte dei quali la resistente aveva emesso due fatture (doc. 3A e
4A);
pagina 2 di 7 - i lavori procedevano con estrema lentezza e, del tutto inopinatamente, con comunicazione del 03/12/2022, pervenuta per il tramite di Testimone_2
(referente sostanziale della ditta appaltatrice, nonché padre del legale rappresentante), il committente era stato informato dell'abbandono del cantiere.
In data 17/12/2022, l'odierno attore, a mezzo PEC, aveva allora denunciato l'abbandono, senza alcuna giustificazione, del cantiere da parte della ditta, ed invocato la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 11 co. 1 del contratto d'appalto, con contestuale messa in mora della controparte in merito al rimborso dovuto al committente in ragione degli acconti versati rispetto alle opere effettivamente realizzate (cfr. doc. 5 prod. ricorrente).
Con successiva PEC del 27/12/2022, il ricorrente aveva inoltrato alla appaltatrice il computo metrico predisposto dall'ing. , direttore dei lavori, CP_2 con relativa valorizzazione dei lavori eseguiti dalla ditta, per un totale, iva inclusa, di €17.306,08 (cfr. doc. 5 prod. ricorrente) e aveva richiesto l'immediato rimborso della somma di € 18.809,92 pari alla differenza tra quanto versato dal medesimo e i lavori effettivamente realizzati dalla ditta, con riserva di quantificazione di eventuali danni (cfr. doc. 6 prod. ricorrente).
Il ricorrente aveva contestato, in particolare, che l'abbandono del cantiere era avvenuto senza alcun passaggio di consegne, né con comunicazioni formali, né garantendo la sicurezza del cantiere stesso.
In data 04/01/2023 il ricorrente, a mezzo PEC, aveva reiterato la richiesta di rimborso (cfr. doc. 7 prod. ricorrente), a cui era seguita la notifica dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (cfr. doc. 8 prod. ricorrente).
A seguito di ulteriori solleciti effettuati a mezzo PEC e tramite messaggistica whatsapp al numero di telefono intestato a (cfr. doc. 9, 11, Testimone_2 prod. ricorrente), l'attore aveva rinnovato l'invito a dar seguito a un accordo transattivo nelle more concordato per le vie brevi, con PEC del 14, 16 e 21 marzo
(cfr. doc. 12, 13, 15 prod. ricorrente)
Tale invito non era stato ottemperato.
pagina 3 di 7 Ora, la prospettazione di parte ricorrente ha trovato ampio riscontro nel compendio probatorio acquisito al giudizio.
Infatti, sia l'ing. (direttore dei lavori nel cantiere per cui è Controparte_2
Test causa) che (titolare dell'impresa Testimone_1 Controparte_4 subentrata alla resistente nella realizzazione dei lavori in questione), escussi nel corso dell'istruttoria, hanno confermato sia la circostanza dell'abbandono del cantiere da parte della ditta convenuta che l'entità delle lavorazioni fino quel momento eseguite (cfr. verbale udienza del 04/12/2024).
Sono poi in atti il computo metrico estimativo delle lavorazioni eseguite alla data dell'abbandono del cantiere da parte della appaltatrice, analiticamente stilato dal direttore dei lavori, nonché la relazione a firma di quest'ultimo contenente la descrizione dell'andamento dei lavori.
Da tali contributi informativi emerge che la resistente ha eseguito opere quantificate in circa il 10% di quelle originariamente preventivate.
Vieppiù, il teste (padre del titolare della ditta convenuta, Testimone_2 oltre che, per sua stessa ammissione, unico referente della appaltatrice), ha confermato, in sede testimoniale, l'abbandono del cantiere in assenza di qualsivoglia comunicazione formale alla committenza e agli enti pubblici, imputando la scelta di abbandonare il cantiere “all'atteggiamento dei committenti,
i quali facevano continue richieste per il completamento dei lavori nei termini fissati avendovi gli stessi interesse per usufruire dei bonus fiscali all'epoca previsti dalla normativa”, mentre il ritardo nell'esecuzione delle opere “era addebitabile alla scarsa disponibilità del noleggio di ponteggi”, come asseritamente comunicato verbalmente al committente e al direttore dei lavori (cfr. verbale udienza del
09/04/2025).
A fronte di tale quadro conoscitivo, risulta dunque integrata una delle ipotesi in cui opera la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto inter partes (“abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore”).
L'inadempimento è privo di adeguata giustificazione, per tale non potendosi evidentemente intendere, nel caso di specie, il ritardo nel reperimento dei ponteggi, pure adombrato dal teste , atteso che, per un verso, Testimone_2
pagina 4 di 7 essendo l'organizzazione del lavoro in capo all'appaltatore, ai sensi dell'art. 1655
c.c., i ritardi gli sono in linea di principio imputabili (è del resto noto che l'appaltatore è tenuto ad eseguire l'opera commissionata a regola d'arte, adottando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata prescritta dall'art. 1176 c.c., comma 2, quale modello astratto di condotta, la quale postula un adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse del creditore); per altro verso, la dedotta difficoltà a trovare ponteggi senz'altro non integra una vera e propria impossibilità di reperirli, che, in ogni caso, non legittimava l'unilaterale abbandono del cantiere, senza peraltro formalizzare alcuna comunicazione al committente.
A ciò si aggiunga che l'inadempimento imputabile all'appaltatore non è neanche valutabile come di scarsa importanza, atteso che, come emerge dalle risultanze probatorie in atti, all'atto della interruzione dei lavori e dell'abbandono del cantiere, una parte significativa delle opere doveva essere ancora eseguita.
Il ricorrente ha poi provato di aver corrisposto una maggiore somma di denaro (€ 36.116,00) rispetto alla stima del valore dei lavori eseguiti dalla appaltatrice, effettuata dall'ing. (€ 17.306,08). CP_2
Rimanendo contumace nel presente giudizio, la resistente non ha neanche provato di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti.
Il contratto di appalto va quindi dichiarato risolto.
Ne deriva il diritto del ricorrente alla restituzione della parte di somme versate che non rinvengono giustificazione causale nella controprestazione
(parzialmente) eseguita dalla controparte, stante l'effetto liberatorio conseguente alla risoluzione del contratto.
L'obbligazione restitutoria non ha, invero, natura risarcitoria, derivando dal venire meno della causa delle reciproche obbligazioni (nei sensi suddetti, tra le tante: Cass. 19/05/2003 n. 7829; Cass. 11/03/2003 n. 3555; Cass. 14/01/2002
n. 341; Cass. 04/06/2001 n. 7470), fatto comunque salvo, nel caso di risoluzione pagina 5 di 7 del contratto di appalto, il diritto dell'appaltatore al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate, e delle quali comunque il committente stesso si sia giovato (v. Cass. 13/12/1977 n. 5444).
Come detto, dalle risultanze processuali si ricava che l'importo dei lavori eseguiti dalla convenuta può essere stimato in €17.306,08 (cfr. doc 16, prod. ricorrente); pertanto, alla luce di tale circostanza la ricorrente ha diritto a vedersi restituita la somma, pari ad € 18.810 derivante dalla differenza tra l'importo complessivo degli acconti dalla stessa versati per € 36.116,00 e quello dei lavori eseguiti come risultante ex actis.
Su tale credito restitutorio l'attrice ha diritto al pagamento degli interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo (così come richiesto).
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata (fase di studio della controversia € 919,00, fase introduttiva del giudizio € 777,00, fase istruttoria e/o trattazione € 1.680,00, fase decisionale
€ 1.701,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
• dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto concluso dalle parti il
07/07/2022;
• condanna LO IU, in qualità di titolare dell'impresa individuale
LG COSTRUZIONI, a restituire al ricorrente la somma di euro € 18.810, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo;
- CONDANNA la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 264,00 per esborsi e € 5.077,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA se dovuti.
pagina 6 di 7 Bari, 15 dicembre 2025
Il giudice
EA LL
pagina 7 di 7