TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 11
TAR
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 9 aprile 2025
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TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime e del principio di concentrazione dell’attività amministrativa

    Il Collegio ritiene che la nomina della commissione di valutazione sia facoltativa secondo il Regolamento d’uso. Inoltre, la verifica successiva del PEF, anche sollecitata dalla stessa ricorrente, è considerata legittima in quanto volta a garantire la correttezza dell’attività e non a integrare contenuti mancanti. La modalità di gara, con verifica ex post sul solo offerente primo classificato, è ritenuta più celere e snella, senza violare la par condicio, poiché mirava a verificare l’attendibilità degli impegni assunti.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della concessione

    Poiché il ricorso introduttivo è stato respinto, anche le censure relative all’illegittimità derivata della concessione sono state rigettate.

  • Accolto
    Istanza di accesso ex art. 116 c.p.a.

    L’istanza di accesso è stata accolta, ordinando all’Autorità l’esibizione del PEF.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione di norme tecniche e difetto di istruttoria nella valutazione del PEF

    Il Collegio ritiene che il PEF, pur non essendo richiesto originariamente, sia stato valutato nel suo complesso con la relazione e l’asseverazione. Le previsioni di traffico, pur opinabili, non sono considerate manifestamente errate o irragionevoli, anche alla luce dei miglioramenti infrastrutturali del porto e della clausola risolutiva inserita nella concessione. I dati consuntivi successivi hanno in parte confermato le previsioni.

  • Rigettato
    Illogicità e violazione di norme tecniche nella valutazione del PEF

    Le previsioni di crescita sono considerate opinabili ma non manifestamente irragionevoli, tenendo conto della recente adeguatezza del terminal crociere e della crescita della sua capacità. La posizione strategica del porto e l’espansione del mercato crocieristico sono fattori rilevanti. I dati consuntivi successivi hanno in parte confermato le previsioni.

  • Inammissibile
    Violazione di legge (aiuti di Stato) ai sensi dell’art. 106 e 107 TFUE

    Questo motivo è stato dichiarato irricevibile poiché le doglianze relative alle violazioni del TFUE potevano e dovevano essere sollevate fin dal ricorso introduttivo, essendo basate su atti già a disposizione della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 11
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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