Ordinanza collegiale 27 febbraio 2025
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00290/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02269/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2269 del 2023, proposto da LL LO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Musu, Valentina Cretella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del merito (M.I.M.) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 492/2022 del tribunale di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1617 del 27.2.2025;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa AR RB CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che LL LO ha presentato ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 492/2022 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, che ha condannato il MIUR (ora M.I.M.), al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di Euro 27.542,08, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, a titolo di differenze retributive;
Rilevato che con memoria depositata in giudizio il 21.1.2025, l’Avvocatura dello Stato ha riscontrato la nota ricevuta a mezzo pec in data 15/01/2025 con la quale il Liceo Statale “Pasquale Villari” di Napoli ha comunicato che: “la scrivente Istituzione Scolastica nei tempi e nelle modalità prescritte ha provveduto a trasmettere tutti gli atti necessari all'esecuzione delle sentenze aventi ad oggetto le differenze retributive della parte alla RTS di Napoli, e che a seguito dei controlli effettuati la RTS ha rilasciato visto di regolarità. Successivamente la scrivente Istituzione ha inviato tutto il corredo documentale all'ufficio II dell'USR Campania competente in materia per gli atti consequenziali. Si fa presente che a definizione di tutto ciò in favore della sig.ra LO LL sono state corrisposte tutte le somme previste in sentenza, ottemperando così al giudizio richiesto”.
Rilevato, pertanto, che alla luce della documentazione allegata alla memoria, delle deduzioni dell’Amministrazione patrocinata, delle evidenze documentali ad esse allegate, la difesa erariale ha insistito per il rigetto del ricorso o per l’adozione degli opportuni conseguenti provvedimenti giurisdizionali anche in relazione all’eventuale cessazione della materia del contendere ovvero declaratoria di difetto di interesse ad agire;
Rilevato che parte ricorrente non ha comunicato se sia venuto meno l’interesse al ricorso e ha solamente depositato il 25.2.2025 (ossia il giorno prima della c.c. del 26.2.2025) un cedolino stipendiale, con l’accredito di determinate somme, senza specificare se altro sia richiesto oppure no;
Rilevato che questa Sezione, con ordinanza 1617 del 27.2.2025, ha dedotto che a fronte di delle produzioni documentali del MIUR, è irrilevante il deposito del cedolino stipendiale senza comunicazioni in ordine all’avvenuto integrale pagamento e che pertanto non può escludersi la permanenza di interesse alla decisione per una parte di somme che sarà cura del ricorrente indicare, con appositi conteggi da depositare entro il 30 maggio 2025, anche al fine di evitare la nomina di un CTU;
Dato atto che il 29.5.2025 la ricorrente ha prospettato con una memoria depositata in giudizio:
-che l’importo da pagare da parte del Ministero ammontava a € 27.542,08 oltre interessi legali;
- che nella busta paga del mese di marzo del 2024 alla ricorrente è stato riconosciuto l’importo lordo di € 25.585,67 a titolo di “arretrati a credito”;
- che l’importo lordo indicato in busta paga è inferiore di € 1.959,41 alla sorte capitale riconosciuta in sentenza e non sono stati liquidati gli interessi legali, decorrenti dalla domanda giudiziale e fino al parziale pagamento, per un totale di euro 2.014,11 come da calcoli effettuati nella memoria di parte depositata il 29.5.2025, a decorrere (su un capitale di euro 27.542,08) dal 20/03/2020 al 27/05/2024;
che in totale la ricorrente si professa ancora debitrice della somma complessiva di € 3.970,52, oltre alle spese ed ai compensi del presente giudizio;
Rilevato che
-la sentenza azionata è stata munita di formula esecutiva in data 23.02.2022, veniva
notificata a mezzo pec, in data 25.02.2022, al MIUR. ed è passata in giudicato come da certificato della competente cancelleria;
- il MIUR ha provveduto, in ritardo, al pagamento di un importo parziale;
Rilevato che il MIUR non ha contestato quanto dedotto dalla parte nella memoria del 29.5.2025, conseguenza dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione;
Dato atto che alla camera di consiglio del 12.11.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Rilevato che la sentenza in epigrafe, passata in giudicato, è stata notificata alla Prefettura di Avellino ed è rimasta inadempiuta per una parte, come sopra illustrato;
Ritenuto altresì che il ricorso:
- è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
- è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;
Dato atto che risulta depositato il certificato di non prodotta impugnazione;
Rilevato che, ad oggi, le dette statuizioni giudiziali non risultano essere state ottemperate, non essendo stato ancora effettuato (o dimostrato) l’integrale pagamento delle somme dovute come ivi liquidate (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);
Considerato che il titolo esecutivo, del quale si chiede l’integrale applicazione, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti delle Amministrazioni intimate, che sono dunque tenute a conformarsi al decisum del giudice, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice della cognizione;
Ritenuto, pertanto, che – ritenuti corretti i conteggi effettuati, che non sono stati contestati dall’Amministrazione - la domanda di esecuzione vada accolta per la somma complessiva di € 3.970,52, oltre alle spese ed ai compensi del presente giudizio e che, conseguentemente, vada dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esecuzione al titolo in questione, pagando la somma suindicata, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, procedendo al pagamento – sempre che le suddette somme non siano state, nelle more, erogate o percepite - con ogni provvedimento ed adempimento necessario;
Precisato, sin d'ora, che, in caso di ulteriore inerzia, in luogo dell’Amministrazione inadempiente, provvederà – entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente –un Commissario ad acta, da individuarsi nel Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a altro dirigente/funzionario, affinché agisca, in sostituzione, compiendo tutti gli atti necessari per l’effettuazione dei pagamenti, e ponendosi le spese per l’eventuale funzione commissariale – liquidate come in dispositivo -a carico dell’Amministrazione intimata, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;
Ritenuto che vada accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., così come richiesto nel ricorso, da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo (con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell’Amministrazione inadempiente);
Ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio, che:
- le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, n. 1103/2016 e conforme giurisprudenza di questa Sezione);
- non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (cfr., in questi termini, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 11.5.2010, n. 699; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 22.12.2009, n. 1348; T.A.R. Campania, Napoli, n. 9145/2005; T.A.R. Campania, Napoli, n. 12998/2003; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2490/2001 e conforme giurisprudenza di questa Sezione);
Ritenuto, pertanto, che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi all’esecuzione della sentenza azionata siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;
Precisato che –stante la natura informatica dei documenti prodotti, e segnatamente del titolo esecutivo rappresentato dalla copia esecutiva della sentenza emessa dal giudice ordinario - all’atto del pagamento dovrà essere apposta sull’originale cartaceo dello stesso adeguata quietanza ex art. 1199 c.c., con l’attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, ovvero il titolo cartaceo originale dovrà essere consegnato nelle mani dell’ente debitore, eventualmente tramite il Commissario ad acta qualora lo stesso abbia ad insediarsi;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso vada accolto nei termini di cui sopra e che le spese del presente giudizio vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), accoglie - nei limiti e per le somme di cui in motivazione – il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe e, per l’effetto:
a) ordina al M.I.M. di procedere al pagamento, in favore di LL LO, delle somme di cui in motivazione, nei modi e nei termini (60 giorni) ivi indicati, nonché alla corresponsione dell’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura sopra specificata;
b) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a altro dirigente/funzionario, assegnando a quest’ultimo un termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni per l’esecuzione del medesimo decisum, anche ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
c) determina in € 500,00 (euro cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere;
d) condanna il M.I.M. al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1500,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, con attribuzione;
e) dispone che parte ricorrente restituisca copia esecutiva del titolo o dia quietanza dell’avvenuto pagamento all’amministrazione intimata o al Commissario ad acta, ove intervenuto in sostituzione dell’amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN AL, Presidente
AR RB CA, Consigliere, Estensore
ARgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RB CA | NN AL |
IL SEGRETARIO