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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/11/2024, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1999 /2022
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 14/11/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Gasparini per la parte convenuta nessuno compare
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Gasparini rinuncia alla domanda di regolarizzazione contributiva
Il procuratore di parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle note conclusive autorizzate e conclude come in atti e rinuncia ad essere presente in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 14/11/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1999 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato il 30/12/2022
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CAPUZZO ALESSANDRO e dell'avv. GASPARINI MARTA
BARBARA
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
AZ. Controparte_2 CP_3
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
AZ. (C.F. Controparte_5
), P.IVA_2
contumaci
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 29.12.2022 ha convenuto in Parte_1
giudizio la ditta individuale , l'azienda Controparte_1 [...]
, l Controparte_6 [...]
esponendo di avere lavorato Controparte_7
1 alle dipendenze delle parti convenute a partire dal 09/02/2016 in distinti periodi specificamente indicati in ricorso con l'indicazione del soggetto giuridico con il quale il ricorrente aveva intrattenuto formalmente il rapporto di lavoro;
che le aziende convenute svolgevano e svolgono attività agricole;
di essere stato formalmente assunto ed impiegato ogni anno nel 2016, 2017 e 2020 da parte di 2 delle convenute e nel 2018 e
2019 da parte di tutte 3 le convenute in rapporti di lavoro che spesso si erano sovrapposti in termini cronologico/temporali; di essere stato assunto mediante contratti a termine di lavoro subordinato, con inquadramento al livello sesto del C.C.N.L. operai agricoli florovivaisti come operaio comune e con applicazione del contratto provinciale degli operai agricoli della provincia di Verona;
di aver sempre prestato servizio per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, fatta eccezione per le poche giornate di pioggia intensa, con riposo alla domenica e che solo una parte modesta delle ore di lavoro effettivamente svolte era stata inserita in busta paga;
che le aziende convenute facevano capo in termini proprietari ad un unico nucleo familiare e cioè la famiglia ( , la sorella CP_1 Controparte_1
i figli , e;
che le 3 aziende Parte_2 CP_3 CP_4 Parte_3
convenute costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro dei dipendenti formalmente assunti da ciascuna di esse;
che la figura centrale, la quale di fatto gestiva e dirigeva l'organizzazione delle attività delle 3 aziende e quindi anche tutti i rapporti di lavoro. era il signor
; che quest'ultimo s'occupava delle assunzioni, Controparte_1
dell'organizzazione e direzione del lavoro;
che i lavoratori erano organizzati in squadre la cui composizione era decisa dallo stesso il quale nominava i capisquadra;
che le squadre aveva una CP_1
composizione tendenzialmente stabile per quanto riguarda la singola
2 stagione e/o collaborazione;
che i lavoratori alloggiavano presso la sede di o nei dintorni e si presentavano alla mattina nella corte della casa Pt_4
colonica di via Sant'Antonio ed erano inviati a lavorare dal signor CP_1
nei campi o nelle serre ovvero in fondi più lontani dove
[...]
giungevano utilizzando furgoni;
che attraverso i Controparte_1
capisquadra esercitava il potere disciplinare e di controllo nei confronti del lavoratore;
che gli attrezzi e strumenti lavoro erano di proprietà
dell'azienda agricola;
che le ditte convenute utilizzavano promiscuamente il personale tra cui il ricorrente e spesso i braccianti assunti formalmente lavoravano in contemporaneamente;
di aver lavorato presso i comuni di
, Zevio, Boschi Sant'Anna San Martino Buon Albergo, Pt_5
Castagnaro, Sant'Urbano, , Copparo, Trecenta, Rovigo, Per_1
Malalbergo; di essere stato impiegato da ottobre ad aprile/maggio in mansioni di potatura delle piante da frutto,
montaggio/costruzione/sistemazione delle serre e/o di piantagione di verdure;
di essere stato impiegato da aprile/maggio a fine novembre di ogni anno nelle attività di raccolta di NI e/o angurie, pere, mele, IW;
che tra novembre ed aprile il ricorrente lavorava regolarmente 6 giorni la settimana dal lunedì al sabato e svolgeva un orario di almeno 8 ore al giorno per un totale quindi almeno quarantott'ore alla settimana in media
208 ore mensili;
da maggio fino a ottobre il ricorrente lavorava sempre 6
giorni a settimana con orario di almeno 9 ore lavorate al giorno e una/due ore di lavoro nel pomeriggio fino al completamento delle lavorazioni per un totale di almeno 54 ore la settimana;
che le buste paga contenevano l'indicazione di un numero di giorni di ore lavorate di molto inferiore alla realtà; che l'importo orario riconosciuto era a volte di € 5 a volte € 5,50
omnicomprensivo; che il TFR maturato alla fine di ciascun rapporto a
3 termine non era mai stato pagato;
che il pagamento avveniva con la consegna di un assegno unico e quindi, senza distinzione degli importi imputabili alle diverse aziende agricole convenute;
che spesso venivano consegnata anche somme in contanti.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi la sussistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro e formulava le conclusioni di seguito svolte.
a)Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al ricorso e/o per gli eventuali
ulteriori motivi emergendi all'esito del procedimento, la sussistenza di un
centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente riferibili alle
tre singole Aziende/Ditte convenute, e quindi la sussistenza della loro
responsabilità solidale rispetto a tutte le domande/obbligazioni oggetto del
presente ricorso e delle formulande domande di condanna.
b)Accertarsi e dichiararsi - per quanto dedotto in premessa e narrativa del
ricorso e/o dovesse emergere nel procedimento – l'avvenuto svolgimento
da parte del ricorrente - nei periodi/rapporti intercorsi come elencati a pg.
2 del ricorso – dei seguenti orari di lavoro, o eventualmente anche degli
orari più estesi che risulteranno in causa, e conseguentemente: - nei
periodi/giorni lavorati compresi tra inizio NOVEMBRE e fine APRILE di un
orario giornaliero pari ad almeno 8 ore al giorno per 6 giorni di ogni
settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 48
settimanali;
- nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio e fine OTTOBRE, Pt_6
di un orario giornaliero pari ad almeno 9 ore al giorno per 6 giorni di ogni
settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 54 ore
settimanali e conseguentemente condannarsi le tre convenute in solido
tra loro al pagamento delle relative complessive differenze retributive
4 maturate/dovute per il lavoro effettivamente prestato, comprensive delle
maggiorazioni per il lavoro straordinario e/o festivo, in applicazione del/i
CCNL applicati e delle relative tabelle retributive.
c)All'esito dell'accertamento dell'effettivo orario di lavoro svolto dal
ricorrente e delle conseguenti accertande differenze retributive dovutegli,
accertarsi e dichiararsi il diritto anche al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi
ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, intercorsi dal 2016 in poi, ai sensi
dell'art. 2120 c.c. e del Ccnl ratione temporis applicabile/applicato e
condannarsi le tre convenute in solido tra loro, al pagamento delle
conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN SUBORDINE al punto c)
d)Accertarsi e dichiararsi il diritto al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi ai
rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, quantomeno in base agli importi in
concreto versati al ricorrente nel corso dei vari rapporti a titolo di
retribuzioni, e condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento
delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN ULTERIORE SUBORDINE
e)In ogni caso, quantomeno accertarsi la dovutezza dei ratei TFR così
come indicati nelle buste delle allegate e in quelle acquisende nel
procedimento (in ragione della formulanda apposita istanza istruttoria) e
condannarsi le tre convenute in solido al pagamento delle conseguenti
differenze a titolo di TFR.
IN ESTREMO SUBORDINE
f)Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub
a), ma all'esito dell'accoglimento delle domande sub b) e c) oppure, in via
gradata, delle domande sub d) oppure sub e), condannarsi le singole
convenute al pagamento delle accertande complessive differenze
5 retributive e dei TFR, ciascuna per i periodi che risultano regolarizzati
dalle schede anagrafico/professionale, o per i periodi che risulteranno lavorati in favore di ciascuna datrice di lavoro all'esito della causa.
- Condannarsi, le tre convenute al versamento dei contributi assicurativi e
previdenziali su ogni somma che risulterà dovuta al ricorrente.
- Con interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalle
singole scadenze al saldo su tutte le somme accertande come dovute al
ricorrente.
- Spese e competenze integralmente rifusi con distrazione a favore del
sottoscritto patrocinio.
Le parti convenute nonostante la regolare tempestiva notifica del ricorso del decreto di fissazione dell'udienza non si costituivano in giudizio e pertanto venivano dichiarate contumaci.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali dedotte da parte ricorrente. Giudice fissava l'udienza di discussione con assegnazione di termine per note difensive
****
1.Il ricorrente ha provato l'esistenza e la durata dei rapporti di lavoro con le parti convenute mediante la produzione in giudizio di: scheda anagrafico professionale (doc. 14), estratto contributivo (doc.15), prospetti paga rilasciati rispettivamente dalla ditta , dall'Azienda Controparte_1
Agricola Canalbianco e dall' (doc 16 ), Controparte_7 Pt_7
comunicazioni Unilav delle aziende convenute (docc. 17,18,19).
2.Sulla base della documentazione allegata al ricorso risulta che il ricorrente è stato alle formali dipendenze delle aziende convenute nei seguenti periodi
dal 09/02/2016 al 31/10/2016 Ditta Ind. Controparte_1
6 dal 09/02/2016 al 31/10/2016 Az. Agr. Controparte_8
dal 15/03/2017 al 31/10/2017 Ditta Ind. MANFRINI LUCIANO
dal 15/03/2017 al 31/10/2017 Az. Controparte_9
dal 07/02/2018 al 30/11/2018 Az. Controparte_2 Controparte_8
dal 22/05/2018 al 17/11/2018 Ditta Ind. MANFRINI LUCIANO
dal 26/05/2018 al 17/11/2018 Az. (già Controparte_5 Controparte_10
dal 04/02/2019 al 31/10/2019 Az. Controparte_9
dal 04/02/2019 al 31/10/2019 Az. (già Controparte_5 Controparte_10
dal 01/06/2019 al 31/10/2019 Ditta Ind. MANFRINI LUCIANO
dal 04/02/2020 al 24/10/2020 Az. (già Controparte_5 Controparte_10
dal 04/02/2020 al 24/10/2020 Az. Agr. S.S Controparte_9
3 Nella presente causa sono stati sentiti come testi i sigg.ri Persona_2
e Alle note difensive sono state allegate anche le Persona_3
dichiarazioni rese come testimone da e riportate nel Testimone_1
verbale di udienza del 5.3.2024 (doc. B) estratto dal fascicolo della causa n. 19/2023, promossa da , collega del ricorrente con Parte_8
domande similari a quelle svolte nella presente causa da Parte_1
[...]
I testi hanno fornito dichiarazioni che “coprono” l'intero periodo di lavoro ed hanno riferito di avere lavorato nella stessa squadra del ricorrente, che la cu composizione veniva mantenuta tendenzialmente fissa nel corso
7 dell'anno o comunque delle singole fasi lavorative, svolgendo le medesime lavorazioni con i medesimi orari
4. I testimoni hanno confermato quanto allegato in ricorso e cioè che, a dispetto della “frammentazione” in diversi soggetti giuridici formalmente autonomi, in realtà il ricorrente ed i suoi colleghi hanno prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di un unico soggetto,
, il quale era di fatto l'unico gestore e titolare di una realtà Controparte_1
aziendale costituita da una organizzazione unitaria facente capo a lui. Il
sig. , secondo quanto riferito dai testimoni, si è sempre Controparte_1
occupato personalmente delle assunzioni, della assegnazione dei lavoratori alle diverse squadre, delle decisioni relative alle lavorazioni da svolgere, dei pagamenti delle retribuzioni, del controllo delle lavorazioni,
senza che avesse rilevanza la formale dipendenza di ciascun lavoratore dall'azienda con la quale di volta in volta veniva instaurato il rapporto di lavoro formale. I testimoni hanno riferito essere stati utilizzati in maniera promiscua assieme agli altri colleghi, a prescindere dalla formale dipendenza di ciascuno di loro dall'una o dall'altra azienda convenuta.
Pertanto si deve ritenere che le tre aziende convenute costituivano e costituiscono un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro intercorsi con il ricorrente, con la conseguente legittimazione passiva e responsabilità solidale di tutte le convenute verso il ricorrente per quanto concerne le domande svolte in giudizio dalla parte ricorrente.
5.Per quanto riguarda la dimostrazione della sequenza delle lavorazioni a cui era assegnato il ricorrente, la parte ricorrente nelle note conclusive autorizzate depositate il giorno 8.11.2024 ha correttamente valorizzato le parti delle dichiarazioni dei testimoni a cui emerge la univoca conferma, in primo luogo, che da gennaio sino ad aprile / maggio di ogni anno veniva
8 eseguita la potatura degli alberi da frutto, la piantagione di nuovi alberi, sistemazione e legatura delle piante, l'allestimento delle serre, la preparazione dei terreni in serra e fuori serra per la piantagione dei
NI, estirpare erbacce, piantagione delle piantine di melone
: “Tutti noi iniziavamo a lavorare alla fine di gennaio/inizio Persona_2
di febbraio.(...) Dal primo febbraio circa iniziavamo a lavorare per la
potatura delle piante … La potatura delle piante ci impegnava fino ad
aprile. In caso di pioggia non potendo potare andavamo a lavorare sotto le
serre con le altre squadre per fare la piantagione dei NI oppure per
cavare l'erba...
Preciso che la piantagione di NI iniziava alla fine di febbraio nelle
serre ma continuava fino ad aprile. Preciso infatti di li Controparte_1
faceva piantare anche fuori dalle serre. In ogni caso la nostra squadra se
ne occupava solo saltuariamente in aiuto alle squadre addette alla
piantagione e comunque in caso di pioggia che non rendeva possibile il
nostro lavoro di potatura.
“Da metà gennaio io iniziavo a lavorare per Persona_4
… Iniziavamo a fare la potatura di pere, mele - ed era il mio CP_1
lavoro principale - e quando pioveva andavamo a cavare l'erba nelle
serre. Preparavamo anche le serre (ossia mettendo gli archi o il nylon) e
così per tutto febbraio ... A marzo facevamo ancora potatura. Se era caldo
piantavamo in serra i NI al 15/20 febbraio e se no a marzo. Ad aprile
finivamo la potatura e piantavamo piccole piante di pere e mele ed anche NI fuori serra.”
“Dal mese di febbraio fino al momento della raccolta Persona_5
dei NI noi della squadra ci occupavamo della potatura degli alberi di mele e di pere.”
9 In secondo luogo, le dichiarazioni dei predetti testimoni hanno confermato che dal mese di maggio e fino a fine luglio , si procedeva alla raccolta dei NI e, quando c'erano, anche delle angurie
“A maggio si inizia a raccogliere i NI in serra Persona_4
e si proseguiva a giugno. … A giugno proseguiva la raccolta dei NI e anche a luglio;
iniziava anche quella delle angurie ai primi di luglio”
: “Quando iniziava la raccolta dei NI, a metà maggio Persona_2
circa, al mattino ci diceva dove andare a raccogliere. In Controparte_1
tal caso andavamo nei terreni di e di Boschi Sant'Anna. La Pt_4
raccolta dei NI in effetti iniziava quando i NI erano maturi e tale
circostanza dipendeva dal clima e dunque l'inizio della raccolta variava a seconda delle annualità. (…) La raccolta dei NI terminava alla fine di luglio.”
“Nei mesi di maggio, giugno e luglio ci occupavamo Persona_5
della raccolta dei NI.”
In terzo luogo, si deve ritenere provato che dalla fine di luglio/inizio di agosto sino alla fine di novembre il ricorrente ed i suoi compagni di squadra venivano assegnati alla raccolta delle pere, e poi da fine agosto/inizio settembre alla raccolta delle mele , e infine poi alla raccolta dei IW
Sul punto i testi hanno dichiarato:
: “La raccolta dei NI terminava alla fine di luglio. Subito Persona_2
dopo iniziavamo la raccolta delle mele e delle pere. (…) La raccolta di
mele e pere terminava alla fine di ottobre e qualche anno anche nelle
prime due settimane di novembre. Nei primi anni di lavoro per vi CP_1
erano anche piante di IW a Trecenta e a Faro (RO) che noi raccoglievamo una volta terminata la raccolta di mele e pere. (…)”
10 “ Ad agosto si iniziava la raccolta delle pere . A Persona_4
settembre la prima metà con la raccolta delle pere e la seconda metà
inizia la raccolta delle mele e si va avanti anche tutto il mese di ottobre. A novembre la prima settimana raccoglievamo ancora le mele …”.
ED Finita la raccolta dei NI iniziavamo a raccogliere Per_4
le pere. La raccolta delle pere durava un mese. (…) Poi iniziavamo la
raccolta delle mele che durava due o tre mesi. (...) Finita anche la raccolta
delle mele, eravamo impegnati per 15/20 giorni nella raccolta dei IW.”
6.La parte ricorrente ha inoltre fornito prova sufficiente per suffragare le proprie allegazioni in tema di orario di lavoro
La parte ricorrente nelle note conclusive ha correttamente riportato separatamente per ciascun periodo di lavoro nell'anno le dichiarazioni dei testi sull'orario di lavoro
Sul punto i testi hanno dichiarato:
: Persona_2
a)Sul periodo precedente la raccolta dei NI (potatura, preparazione delle serre, piantagione, pulizia terreni).
“Tutti noi iniziavamo a lavorare alla fine di gennaio/inizio di febbraio…
Dal primo febbraio circa iniziavamo a lavorare per la potatura … La
potatura delle piante ci impegnava fino ad aprile. In caso di pioggia non
potendo potare andavamo a lavorare sotto le serre con le altre squadre per fare la piantagione dei NI oppure per cavare l'erba...
Nel suddetto periodo lavoravamo sei giorni alla settimana dal lunedì al
sabato, per otto al giorno, dalle 7 alle 12 e poi dalle 13 alle 17.
b)Sul periodo della raccolta dei NI.
“… iniziava la raccolta dei NI, a metà maggio circa, ...Quando
raccoglievamo NI iniziavamo a lavorare alle 6 del mattino (a casa sua
11 andavamo verso le 5,30) fino alle 12, poi una pausa di due ore e poi di
nuovo a raccogliere alle 14 fino alle 18, con delle eccezioni fino alle 19.
Durante la raccolta dei NI lavoravamo dieci ore al giorno tutti i giorni
della settimana sabato incluso, mentre la domenica lavoravamo dalle 6 alle 12. La raccolta dei NI terminava alla fine di luglio.”
c)Sul periodo successivo la raccolta dei NI (raccolta degli altri frutti:
pere, mele, IW).
“La raccolta dei NI terminava alla fine di luglio. Subito dopo
iniziavamo la raccolta delle mele e delle pere . Durante la raccolta di
mele e pere lavoravamo dal lunedì al sabato tutti i giorni ma non la
domenica. L'orario di lavoro variava con la luce del sole, nel senso che
finché le giornate erano lunghe lavoravamo anche dieci ore al giorno
iniziando dalle 7,30 e fino a quando calava il sole, poi a mano a mano
che le giornate si accorciavano, lavoravamo 9 ore e poi 8 ore minimo
quando le giornate erano oramai più corte.”
Persona_4
a)Sul periodo precedente la raccolta dei NI
(potatura, preparazione delle serre, piantagione, pulizia terreni).
“Preciso che avevamo la pausa pranzo di un'ora e che si lavorava dal lunedì al sabato tutto l'anno. …
… Di inverno a gennaio e febbraio lavoravamo dalle 7 e fino alle
16:30/17:00; a marzo lavoravamo 9 ore;
ad aprile lavoravamo nove ore
ma a maggio lavoravamo anche 10 ore (si iniziava alle 7 e si andava avanti fino alle 18:00 con un'ora di pausa).”
b)Sul periodo della raccolta dei NI.
“Quando avevamo la raccolta dei NI per circa due mesi lavoravamo anche le domeniche dalle 6 a mezzogiorno/l'una.… A giugno e luglio si
12 lavorava dalle 6 fino alle 14/15 per la raccolta dei NI;
quando
facevamo anche le angurie le raccoglievamo alla sera, dalle ore 17 alle 19 circa, dopo aver raccolto i NI nella mattinata.”
c)Sul periodo successivo la raccolta dei NI (raccolta degli altri frutti:
pere, mele, IW).
“Anche ad agosto facevamo dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 18; ed a
settembre uguale.
A ottobre iniziavamo alle 7 ma finivamo alle 18 con un'ora di pausa.
A novembre la prima settimana lavoravo alle 7, ma finivamo alle 17 con
un'ora di pausa.”
Persona_5
a)Sul periodo della raccolta dei NI.
Nei mesi di maggio, giugno e luglio ci occupavamo della raccolta dei
NI. In quel periodo lavoravamo tutti i giorni della settimana dal lunedì
alla domenica e iniziavamo alle 6,00 e finivamo verso le 14/15 senza fare
pausa. Anche la domenica facevamo lo stesso orario. (...)
b)Sul periodo successivo la raccolta dei NI (raccolta degli altri frutti:
pere, mele, IW).
Nei mesi di maggio, giugno e luglio ci occupavamo della raccolta dei
NI.(...)
Poi iniziavamo la raccolta delle mele che durava due o tre mesi. Durante
la raccolta delle mele lavoravamo sempre sei giorni alla settimana, sempre dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa. Finita anche la raccolta delle
mele, eravamo impegnati per 15/20 giorni nella raccolta dei IW con lo stesso orario e per gli stessi sei giorni alla settimana.”.
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali si può quindi ritenere provato che nel periodo tra febbraio e maggio un orario quanto meno di 8 ore
13 giornaliere dal lunedi al sabato per 48 ore settimanali;
nel periodo da maggio a luglio un orario quanto meno di 54 ore (in quanto si lavorava anche alla domenica almeno per sei ore) e tra agosto e novembre un orario quanto meno di 48 settimanali dal lunedi al sabato
7. I testimoni hanno riferito inoltre in maniera concorde che il sig. CP_1
o i suoi familiari versavano un compenso orario di 5,50 euro per coloro che abitavano fuori dai locali dell'azienda, e di 5 euro per coloro che alloggiavano nei locali aziendali, che il compenso veniva versato in parte con assegno in parte in contanti;
che l'assegno poteva essere firmato e/o consegnato da dalla sorella o dal figlio;
che non Controparte_1 CP_3
è mai stato pagato il TFR
8. Le parti convenute sono rimaste contumaci e pertanto non hanno potuto allegare e provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti vantati dalla parte ricorrente
9. Pertanto, previo accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente instaurati tra il ricorrente e ciascuna delle parti convenute, si deve dichiarare che il ricorrente, nei periodi di lavoro indicati in motivazione ha svolto orario di lavoro dal lunedì
al sabato per otto ore giornaliere e 48 settimanali nei periodi dal 1 febbraio al 15 maggio e dal 1 agosto al 30 novembre e dal lunedì alla domenica per 54 ore settimanali nel periodo dal 16 maggio al 31 luglio di ciascun anno
10. le parti convenute devono essere condannate in solido tra loro solidale al pagamento delle differenze maturate in relazione all'effettive giornate e ore lavorate e calcolate sulla base delle tabelle retributive del CCNL e del contratto provinciale applicati dalle aziende convenute
14 11. deve essere accertato il diritto il diritto del ricorrente al ricalcolo dei ratei di TFR maturati in relazione ai singoli rapporti di lavoro indicati in motivazione e condanna le aziende convenute in solido al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di TFR
12 In assenza di allegazione rispetto alle somme specificamente rivendicate, la condanna deve necessariamente essere formulata come generica
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile e dell'attività svolta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, accerta l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente instaurati tra il ricorrente e ciascuna delle parti convenute nei periodi indicati in motivazione,
2) dichiara che il ricorrente ha svolto orario di lavoro dal lunedì al sabato per otto ore giornaliere e 48 settimanali dal 1° febbraio al 15
maggio e dal 1 agosto al 30 novembre e dal lunedì alla domenica per 54 ore settimanali nel periodo dal 16 maggio al 31 luglio di ciascun anno;
3) condanna le parti convenute in via solidale al pagamento delle differenze maturate e calcolate sulla base delle tabelle retributive dei contratti collettivi applicati dalle aziende convenute in relazione alle effettive giornate e ore lavorate, come accertate al punto 2);
4) accerta il diritto il diritto del ricorrente al ricalcolo dei ratei di TFR
maturati in relazione ai singoli rapporti di lavoro indicati in
15 motivazione e condanna le aziende convenute in solido al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di TFR
5) condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese di lite liquidate in € 4.269 per compensi oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15%
con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 14.11.2024
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
16
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1999 /2022
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 14/11/2024, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Gasparini per la parte convenuta nessuno compare
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Gasparini rinuncia alla domanda di regolarizzazione contributiva
Il procuratore di parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle note conclusive autorizzate e conclude come in atti e rinuncia ad essere presente in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 14/11/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1999 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato il 30/12/2022
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CAPUZZO ALESSANDRO e dell'avv. GASPARINI MARTA
BARBARA
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
AZ. Controparte_2 CP_3
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
AZ. (C.F. Controparte_5
), P.IVA_2
contumaci
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 29.12.2022 ha convenuto in Parte_1
giudizio la ditta individuale , l'azienda Controparte_1 [...]
, l Controparte_6 [...]
esponendo di avere lavorato Controparte_7
1 alle dipendenze delle parti convenute a partire dal 09/02/2016 in distinti periodi specificamente indicati in ricorso con l'indicazione del soggetto giuridico con il quale il ricorrente aveva intrattenuto formalmente il rapporto di lavoro;
che le aziende convenute svolgevano e svolgono attività agricole;
di essere stato formalmente assunto ed impiegato ogni anno nel 2016, 2017 e 2020 da parte di 2 delle convenute e nel 2018 e
2019 da parte di tutte 3 le convenute in rapporti di lavoro che spesso si erano sovrapposti in termini cronologico/temporali; di essere stato assunto mediante contratti a termine di lavoro subordinato, con inquadramento al livello sesto del C.C.N.L. operai agricoli florovivaisti come operaio comune e con applicazione del contratto provinciale degli operai agricoli della provincia di Verona;
di aver sempre prestato servizio per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, fatta eccezione per le poche giornate di pioggia intensa, con riposo alla domenica e che solo una parte modesta delle ore di lavoro effettivamente svolte era stata inserita in busta paga;
che le aziende convenute facevano capo in termini proprietari ad un unico nucleo familiare e cioè la famiglia ( , la sorella CP_1 Controparte_1
i figli , e;
che le 3 aziende Parte_2 CP_3 CP_4 Parte_3
convenute costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro dei dipendenti formalmente assunti da ciascuna di esse;
che la figura centrale, la quale di fatto gestiva e dirigeva l'organizzazione delle attività delle 3 aziende e quindi anche tutti i rapporti di lavoro. era il signor
; che quest'ultimo s'occupava delle assunzioni, Controparte_1
dell'organizzazione e direzione del lavoro;
che i lavoratori erano organizzati in squadre la cui composizione era decisa dallo stesso il quale nominava i capisquadra;
che le squadre aveva una CP_1
composizione tendenzialmente stabile per quanto riguarda la singola
2 stagione e/o collaborazione;
che i lavoratori alloggiavano presso la sede di o nei dintorni e si presentavano alla mattina nella corte della casa Pt_4
colonica di via Sant'Antonio ed erano inviati a lavorare dal signor CP_1
nei campi o nelle serre ovvero in fondi più lontani dove
[...]
giungevano utilizzando furgoni;
che attraverso i Controparte_1
capisquadra esercitava il potere disciplinare e di controllo nei confronti del lavoratore;
che gli attrezzi e strumenti lavoro erano di proprietà
dell'azienda agricola;
che le ditte convenute utilizzavano promiscuamente il personale tra cui il ricorrente e spesso i braccianti assunti formalmente lavoravano in contemporaneamente;
di aver lavorato presso i comuni di
, Zevio, Boschi Sant'Anna San Martino Buon Albergo, Pt_5
Castagnaro, Sant'Urbano, , Copparo, Trecenta, Rovigo, Per_1
Malalbergo; di essere stato impiegato da ottobre ad aprile/maggio in mansioni di potatura delle piante da frutto,
montaggio/costruzione/sistemazione delle serre e/o di piantagione di verdure;
di essere stato impiegato da aprile/maggio a fine novembre di ogni anno nelle attività di raccolta di NI e/o angurie, pere, mele, IW;
che tra novembre ed aprile il ricorrente lavorava regolarmente 6 giorni la settimana dal lunedì al sabato e svolgeva un orario di almeno 8 ore al giorno per un totale quindi almeno quarantott'ore alla settimana in media
208 ore mensili;
da maggio fino a ottobre il ricorrente lavorava sempre 6
giorni a settimana con orario di almeno 9 ore lavorate al giorno e una/due ore di lavoro nel pomeriggio fino al completamento delle lavorazioni per un totale di almeno 54 ore la settimana;
che le buste paga contenevano l'indicazione di un numero di giorni di ore lavorate di molto inferiore alla realtà; che l'importo orario riconosciuto era a volte di € 5 a volte € 5,50
omnicomprensivo; che il TFR maturato alla fine di ciascun rapporto a
3 termine non era mai stato pagato;
che il pagamento avveniva con la consegna di un assegno unico e quindi, senza distinzione degli importi imputabili alle diverse aziende agricole convenute;
che spesso venivano consegnata anche somme in contanti.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi la sussistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro e formulava le conclusioni di seguito svolte.
a)Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al ricorso e/o per gli eventuali
ulteriori motivi emergendi all'esito del procedimento, la sussistenza di un
centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente riferibili alle
tre singole Aziende/Ditte convenute, e quindi la sussistenza della loro
responsabilità solidale rispetto a tutte le domande/obbligazioni oggetto del
presente ricorso e delle formulande domande di condanna.
b)Accertarsi e dichiararsi - per quanto dedotto in premessa e narrativa del
ricorso e/o dovesse emergere nel procedimento – l'avvenuto svolgimento
da parte del ricorrente - nei periodi/rapporti intercorsi come elencati a pg.
2 del ricorso – dei seguenti orari di lavoro, o eventualmente anche degli
orari più estesi che risulteranno in causa, e conseguentemente: - nei
periodi/giorni lavorati compresi tra inizio NOVEMBRE e fine APRILE di un
orario giornaliero pari ad almeno 8 ore al giorno per 6 giorni di ogni
settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 48
settimanali;
- nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio e fine OTTOBRE, Pt_6
di un orario giornaliero pari ad almeno 9 ore al giorno per 6 giorni di ogni
settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 54 ore
settimanali e conseguentemente condannarsi le tre convenute in solido
tra loro al pagamento delle relative complessive differenze retributive
4 maturate/dovute per il lavoro effettivamente prestato, comprensive delle
maggiorazioni per il lavoro straordinario e/o festivo, in applicazione del/i
CCNL applicati e delle relative tabelle retributive.
c)All'esito dell'accertamento dell'effettivo orario di lavoro svolto dal
ricorrente e delle conseguenti accertande differenze retributive dovutegli,
accertarsi e dichiararsi il diritto anche al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi
ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, intercorsi dal 2016 in poi, ai sensi
dell'art. 2120 c.c. e del Ccnl ratione temporis applicabile/applicato e
condannarsi le tre convenute in solido tra loro, al pagamento delle
conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN SUBORDINE al punto c)
d)Accertarsi e dichiararsi il diritto al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi ai
rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, quantomeno in base agli importi in
concreto versati al ricorrente nel corso dei vari rapporti a titolo di
retribuzioni, e condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento
delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN ULTERIORE SUBORDINE
e)In ogni caso, quantomeno accertarsi la dovutezza dei ratei TFR così
come indicati nelle buste delle allegate e in quelle acquisende nel
procedimento (in ragione della formulanda apposita istanza istruttoria) e
condannarsi le tre convenute in solido al pagamento delle conseguenti
differenze a titolo di TFR.
IN ESTREMO SUBORDINE
f)Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub
a), ma all'esito dell'accoglimento delle domande sub b) e c) oppure, in via
gradata, delle domande sub d) oppure sub e), condannarsi le singole
convenute al pagamento delle accertande complessive differenze
5 retributive e dei TFR, ciascuna per i periodi che risultano regolarizzati
dalle schede anagrafico/professionale, o per i periodi che risulteranno lavorati in favore di ciascuna datrice di lavoro all'esito della causa.
- Condannarsi, le tre convenute al versamento dei contributi assicurativi e
previdenziali su ogni somma che risulterà dovuta al ricorrente.
- Con interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalle
singole scadenze al saldo su tutte le somme accertande come dovute al
ricorrente.
- Spese e competenze integralmente rifusi con distrazione a favore del
sottoscritto patrocinio.
Le parti convenute nonostante la regolare tempestiva notifica del ricorso del decreto di fissazione dell'udienza non si costituivano in giudizio e pertanto venivano dichiarate contumaci.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali dedotte da parte ricorrente. Giudice fissava l'udienza di discussione con assegnazione di termine per note difensive
****
1.Il ricorrente ha provato l'esistenza e la durata dei rapporti di lavoro con le parti convenute mediante la produzione in giudizio di: scheda anagrafico professionale (doc. 14), estratto contributivo (doc.15), prospetti paga rilasciati rispettivamente dalla ditta , dall'Azienda Controparte_1
Agricola Canalbianco e dall' (doc 16 ), Controparte_7 Pt_7
comunicazioni Unilav delle aziende convenute (docc. 17,18,19).
2.Sulla base della documentazione allegata al ricorso risulta che il ricorrente è stato alle formali dipendenze delle aziende convenute nei seguenti periodi
dal 09/02/2016 al 31/10/2016 Ditta Ind. Controparte_1
6 dal 09/02/2016 al 31/10/2016 Az. Agr. Controparte_8
dal 15/03/2017 al 31/10/2017 Ditta Ind. MANFRINI LUCIANO
dal 15/03/2017 al 31/10/2017 Az. Controparte_9
dal 07/02/2018 al 30/11/2018 Az. Controparte_2 Controparte_8
dal 22/05/2018 al 17/11/2018 Ditta Ind. MANFRINI LUCIANO
dal 26/05/2018 al 17/11/2018 Az. (già Controparte_5 Controparte_10
dal 04/02/2019 al 31/10/2019 Az. Controparte_9
dal 04/02/2019 al 31/10/2019 Az. (già Controparte_5 Controparte_10
dal 01/06/2019 al 31/10/2019 Ditta Ind. MANFRINI LUCIANO
dal 04/02/2020 al 24/10/2020 Az. (già Controparte_5 Controparte_10
dal 04/02/2020 al 24/10/2020 Az. Agr. S.S Controparte_9
3 Nella presente causa sono stati sentiti come testi i sigg.ri Persona_2
e Alle note difensive sono state allegate anche le Persona_3
dichiarazioni rese come testimone da e riportate nel Testimone_1
verbale di udienza del 5.3.2024 (doc. B) estratto dal fascicolo della causa n. 19/2023, promossa da , collega del ricorrente con Parte_8
domande similari a quelle svolte nella presente causa da Parte_1
[...]
I testi hanno fornito dichiarazioni che “coprono” l'intero periodo di lavoro ed hanno riferito di avere lavorato nella stessa squadra del ricorrente, che la cu composizione veniva mantenuta tendenzialmente fissa nel corso
7 dell'anno o comunque delle singole fasi lavorative, svolgendo le medesime lavorazioni con i medesimi orari
4. I testimoni hanno confermato quanto allegato in ricorso e cioè che, a dispetto della “frammentazione” in diversi soggetti giuridici formalmente autonomi, in realtà il ricorrente ed i suoi colleghi hanno prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di un unico soggetto,
, il quale era di fatto l'unico gestore e titolare di una realtà Controparte_1
aziendale costituita da una organizzazione unitaria facente capo a lui. Il
sig. , secondo quanto riferito dai testimoni, si è sempre Controparte_1
occupato personalmente delle assunzioni, della assegnazione dei lavoratori alle diverse squadre, delle decisioni relative alle lavorazioni da svolgere, dei pagamenti delle retribuzioni, del controllo delle lavorazioni,
senza che avesse rilevanza la formale dipendenza di ciascun lavoratore dall'azienda con la quale di volta in volta veniva instaurato il rapporto di lavoro formale. I testimoni hanno riferito essere stati utilizzati in maniera promiscua assieme agli altri colleghi, a prescindere dalla formale dipendenza di ciascuno di loro dall'una o dall'altra azienda convenuta.
Pertanto si deve ritenere che le tre aziende convenute costituivano e costituiscono un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro intercorsi con il ricorrente, con la conseguente legittimazione passiva e responsabilità solidale di tutte le convenute verso il ricorrente per quanto concerne le domande svolte in giudizio dalla parte ricorrente.
5.Per quanto riguarda la dimostrazione della sequenza delle lavorazioni a cui era assegnato il ricorrente, la parte ricorrente nelle note conclusive autorizzate depositate il giorno 8.11.2024 ha correttamente valorizzato le parti delle dichiarazioni dei testimoni a cui emerge la univoca conferma, in primo luogo, che da gennaio sino ad aprile / maggio di ogni anno veniva
8 eseguita la potatura degli alberi da frutto, la piantagione di nuovi alberi, sistemazione e legatura delle piante, l'allestimento delle serre, la preparazione dei terreni in serra e fuori serra per la piantagione dei
NI, estirpare erbacce, piantagione delle piantine di melone
: “Tutti noi iniziavamo a lavorare alla fine di gennaio/inizio Persona_2
di febbraio.(...) Dal primo febbraio circa iniziavamo a lavorare per la
potatura delle piante … La potatura delle piante ci impegnava fino ad
aprile. In caso di pioggia non potendo potare andavamo a lavorare sotto le
serre con le altre squadre per fare la piantagione dei NI oppure per
cavare l'erba...
Preciso che la piantagione di NI iniziava alla fine di febbraio nelle
serre ma continuava fino ad aprile. Preciso infatti di li Controparte_1
faceva piantare anche fuori dalle serre. In ogni caso la nostra squadra se
ne occupava solo saltuariamente in aiuto alle squadre addette alla
piantagione e comunque in caso di pioggia che non rendeva possibile il
nostro lavoro di potatura.
“Da metà gennaio io iniziavo a lavorare per Persona_4
… Iniziavamo a fare la potatura di pere, mele - ed era il mio CP_1
lavoro principale - e quando pioveva andavamo a cavare l'erba nelle
serre. Preparavamo anche le serre (ossia mettendo gli archi o il nylon) e
così per tutto febbraio ... A marzo facevamo ancora potatura. Se era caldo
piantavamo in serra i NI al 15/20 febbraio e se no a marzo. Ad aprile
finivamo la potatura e piantavamo piccole piante di pere e mele ed anche NI fuori serra.”
“Dal mese di febbraio fino al momento della raccolta Persona_5
dei NI noi della squadra ci occupavamo della potatura degli alberi di mele e di pere.”
9 In secondo luogo, le dichiarazioni dei predetti testimoni hanno confermato che dal mese di maggio e fino a fine luglio , si procedeva alla raccolta dei NI e, quando c'erano, anche delle angurie
“A maggio si inizia a raccogliere i NI in serra Persona_4
e si proseguiva a giugno. … A giugno proseguiva la raccolta dei NI e anche a luglio;
iniziava anche quella delle angurie ai primi di luglio”
: “Quando iniziava la raccolta dei NI, a metà maggio Persona_2
circa, al mattino ci diceva dove andare a raccogliere. In Controparte_1
tal caso andavamo nei terreni di e di Boschi Sant'Anna. La Pt_4
raccolta dei NI in effetti iniziava quando i NI erano maturi e tale
circostanza dipendeva dal clima e dunque l'inizio della raccolta variava a seconda delle annualità. (…) La raccolta dei NI terminava alla fine di luglio.”
“Nei mesi di maggio, giugno e luglio ci occupavamo Persona_5
della raccolta dei NI.”
In terzo luogo, si deve ritenere provato che dalla fine di luglio/inizio di agosto sino alla fine di novembre il ricorrente ed i suoi compagni di squadra venivano assegnati alla raccolta delle pere, e poi da fine agosto/inizio settembre alla raccolta delle mele , e infine poi alla raccolta dei IW
Sul punto i testi hanno dichiarato:
: “La raccolta dei NI terminava alla fine di luglio. Subito Persona_2
dopo iniziavamo la raccolta delle mele e delle pere. (…) La raccolta di
mele e pere terminava alla fine di ottobre e qualche anno anche nelle
prime due settimane di novembre. Nei primi anni di lavoro per vi CP_1
erano anche piante di IW a Trecenta e a Faro (RO) che noi raccoglievamo una volta terminata la raccolta di mele e pere. (…)”
10 “ Ad agosto si iniziava la raccolta delle pere . A Persona_4
settembre la prima metà con la raccolta delle pere e la seconda metà
inizia la raccolta delle mele e si va avanti anche tutto il mese di ottobre. A novembre la prima settimana raccoglievamo ancora le mele …”.
ED Finita la raccolta dei NI iniziavamo a raccogliere Per_4
le pere. La raccolta delle pere durava un mese. (…) Poi iniziavamo la
raccolta delle mele che durava due o tre mesi. (...) Finita anche la raccolta
delle mele, eravamo impegnati per 15/20 giorni nella raccolta dei IW.”
6.La parte ricorrente ha inoltre fornito prova sufficiente per suffragare le proprie allegazioni in tema di orario di lavoro
La parte ricorrente nelle note conclusive ha correttamente riportato separatamente per ciascun periodo di lavoro nell'anno le dichiarazioni dei testi sull'orario di lavoro
Sul punto i testi hanno dichiarato:
: Persona_2
a)Sul periodo precedente la raccolta dei NI (potatura, preparazione delle serre, piantagione, pulizia terreni).
“Tutti noi iniziavamo a lavorare alla fine di gennaio/inizio di febbraio…
Dal primo febbraio circa iniziavamo a lavorare per la potatura … La
potatura delle piante ci impegnava fino ad aprile. In caso di pioggia non
potendo potare andavamo a lavorare sotto le serre con le altre squadre per fare la piantagione dei NI oppure per cavare l'erba...
Nel suddetto periodo lavoravamo sei giorni alla settimana dal lunedì al
sabato, per otto al giorno, dalle 7 alle 12 e poi dalle 13 alle 17.
b)Sul periodo della raccolta dei NI.
“… iniziava la raccolta dei NI, a metà maggio circa, ...Quando
raccoglievamo NI iniziavamo a lavorare alle 6 del mattino (a casa sua
11 andavamo verso le 5,30) fino alle 12, poi una pausa di due ore e poi di
nuovo a raccogliere alle 14 fino alle 18, con delle eccezioni fino alle 19.
Durante la raccolta dei NI lavoravamo dieci ore al giorno tutti i giorni
della settimana sabato incluso, mentre la domenica lavoravamo dalle 6 alle 12. La raccolta dei NI terminava alla fine di luglio.”
c)Sul periodo successivo la raccolta dei NI (raccolta degli altri frutti:
pere, mele, IW).
“La raccolta dei NI terminava alla fine di luglio. Subito dopo
iniziavamo la raccolta delle mele e delle pere . Durante la raccolta di
mele e pere lavoravamo dal lunedì al sabato tutti i giorni ma non la
domenica. L'orario di lavoro variava con la luce del sole, nel senso che
finché le giornate erano lunghe lavoravamo anche dieci ore al giorno
iniziando dalle 7,30 e fino a quando calava il sole, poi a mano a mano
che le giornate si accorciavano, lavoravamo 9 ore e poi 8 ore minimo
quando le giornate erano oramai più corte.”
Persona_4
a)Sul periodo precedente la raccolta dei NI
(potatura, preparazione delle serre, piantagione, pulizia terreni).
“Preciso che avevamo la pausa pranzo di un'ora e che si lavorava dal lunedì al sabato tutto l'anno. …
… Di inverno a gennaio e febbraio lavoravamo dalle 7 e fino alle
16:30/17:00; a marzo lavoravamo 9 ore;
ad aprile lavoravamo nove ore
ma a maggio lavoravamo anche 10 ore (si iniziava alle 7 e si andava avanti fino alle 18:00 con un'ora di pausa).”
b)Sul periodo della raccolta dei NI.
“Quando avevamo la raccolta dei NI per circa due mesi lavoravamo anche le domeniche dalle 6 a mezzogiorno/l'una.… A giugno e luglio si
12 lavorava dalle 6 fino alle 14/15 per la raccolta dei NI;
quando
facevamo anche le angurie le raccoglievamo alla sera, dalle ore 17 alle 19 circa, dopo aver raccolto i NI nella mattinata.”
c)Sul periodo successivo la raccolta dei NI (raccolta degli altri frutti:
pere, mele, IW).
“Anche ad agosto facevamo dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 18; ed a
settembre uguale.
A ottobre iniziavamo alle 7 ma finivamo alle 18 con un'ora di pausa.
A novembre la prima settimana lavoravo alle 7, ma finivamo alle 17 con
un'ora di pausa.”
Persona_5
a)Sul periodo della raccolta dei NI.
Nei mesi di maggio, giugno e luglio ci occupavamo della raccolta dei
NI. In quel periodo lavoravamo tutti i giorni della settimana dal lunedì
alla domenica e iniziavamo alle 6,00 e finivamo verso le 14/15 senza fare
pausa. Anche la domenica facevamo lo stesso orario. (...)
b)Sul periodo successivo la raccolta dei NI (raccolta degli altri frutti:
pere, mele, IW).
Nei mesi di maggio, giugno e luglio ci occupavamo della raccolta dei
NI.(...)
Poi iniziavamo la raccolta delle mele che durava due o tre mesi. Durante
la raccolta delle mele lavoravamo sempre sei giorni alla settimana, sempre dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa. Finita anche la raccolta delle
mele, eravamo impegnati per 15/20 giorni nella raccolta dei IW con lo stesso orario e per gli stessi sei giorni alla settimana.”.
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali si può quindi ritenere provato che nel periodo tra febbraio e maggio un orario quanto meno di 8 ore
13 giornaliere dal lunedi al sabato per 48 ore settimanali;
nel periodo da maggio a luglio un orario quanto meno di 54 ore (in quanto si lavorava anche alla domenica almeno per sei ore) e tra agosto e novembre un orario quanto meno di 48 settimanali dal lunedi al sabato
7. I testimoni hanno riferito inoltre in maniera concorde che il sig. CP_1
o i suoi familiari versavano un compenso orario di 5,50 euro per coloro che abitavano fuori dai locali dell'azienda, e di 5 euro per coloro che alloggiavano nei locali aziendali, che il compenso veniva versato in parte con assegno in parte in contanti;
che l'assegno poteva essere firmato e/o consegnato da dalla sorella o dal figlio;
che non Controparte_1 CP_3
è mai stato pagato il TFR
8. Le parti convenute sono rimaste contumaci e pertanto non hanno potuto allegare e provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti vantati dalla parte ricorrente
9. Pertanto, previo accertamento dell'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente instaurati tra il ricorrente e ciascuna delle parti convenute, si deve dichiarare che il ricorrente, nei periodi di lavoro indicati in motivazione ha svolto orario di lavoro dal lunedì
al sabato per otto ore giornaliere e 48 settimanali nei periodi dal 1 febbraio al 15 maggio e dal 1 agosto al 30 novembre e dal lunedì alla domenica per 54 ore settimanali nel periodo dal 16 maggio al 31 luglio di ciascun anno
10. le parti convenute devono essere condannate in solido tra loro solidale al pagamento delle differenze maturate in relazione all'effettive giornate e ore lavorate e calcolate sulla base delle tabelle retributive del CCNL e del contratto provinciale applicati dalle aziende convenute
14 11. deve essere accertato il diritto il diritto del ricorrente al ricalcolo dei ratei di TFR maturati in relazione ai singoli rapporti di lavoro indicati in motivazione e condanna le aziende convenute in solido al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di TFR
12 In assenza di allegazione rispetto alle somme specificamente rivendicate, la condanna deve necessariamente essere formulata come generica
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile e dell'attività svolta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, accerta l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente instaurati tra il ricorrente e ciascuna delle parti convenute nei periodi indicati in motivazione,
2) dichiara che il ricorrente ha svolto orario di lavoro dal lunedì al sabato per otto ore giornaliere e 48 settimanali dal 1° febbraio al 15
maggio e dal 1 agosto al 30 novembre e dal lunedì alla domenica per 54 ore settimanali nel periodo dal 16 maggio al 31 luglio di ciascun anno;
3) condanna le parti convenute in via solidale al pagamento delle differenze maturate e calcolate sulla base delle tabelle retributive dei contratti collettivi applicati dalle aziende convenute in relazione alle effettive giornate e ore lavorate, come accertate al punto 2);
4) accerta il diritto il diritto del ricorrente al ricalcolo dei ratei di TFR
maturati in relazione ai singoli rapporti di lavoro indicati in
15 motivazione e condanna le aziende convenute in solido al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di TFR
5) condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese di lite liquidate in € 4.269 per compensi oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15%
con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 14.11.2024
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
16