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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/11/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. LE SA BA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3456/2024 R.G., promosso
da
(CF. Parte_1 C.F._1
(avv.to NT UG)
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 agosto 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto. CP_1
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente, già riconosciuta soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100 %, possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di novembre 2023 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite per entrambe le fasi di giudizio si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore CP_1 antistatario, e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
1 Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di novembre
2023; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, che liquida in € CP_1
1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato
NT UG, dichiaratosi antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 19.11.2025
Il Giudice
LE SA BA
2
SENTENZA nel procedimento civile n. 3456/2024 R.G., promosso
da
(CF. Parte_1 C.F._1
(avv.to NT UG)
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 agosto 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto. CP_1
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente, già riconosciuta soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100 %, possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di novembre 2023 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite per entrambe le fasi di giudizio si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore CP_1 antistatario, e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
1 Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di novembre
2023; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, che liquida in € CP_1
1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato
NT UG, dichiaratosi antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 19.11.2025
Il Giudice
LE SA BA
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