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Articolo 1 della Legge 14 giugno 1949, n. 335
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Legge 14 giugno 1949, n. 335
Articolo 1 della Legge 14 giugno 1949, n. 335
Versione
16 luglio 1949
Art. 1.
Per le onoranze a Giuseppe Mazzini nell'anno 1949 e' autorizzata la spesa di lire dieci milioni.
Entrata in vigore il 16 luglio 1949
Vedi fonte istituzionale
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