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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3063 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.393/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa discussa all'udienza del 17/12/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(LE) rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Vincenzo W.
Marzo
Ricorrente
C O N T R O
nata a [...] il [...], residente a [...], e CP_1 [...]
, nato a [...] il [...], residente a [...], quali eredi di Controparte_2
nato a [...] il [...], residente a [...]e deceduto Persona_1 in Bari l'1/1/2024, rappresentati e difesi, con mandato in atti, dall'Avvocato
LA NE
Resistenti
Oggetto: Rivendicazione crediti di lavoro
FATTO DIRITTO
Con atto depositato il 13/1/2021 la ricorrente di cui in epigrafe espone di aver lavorato alle dipendenze di dal 23/7/2017 al 24/7/2018, Persona_1 senza regolare contratto, con mansioni badante e collaboratrice domestica in favore di madre del sig. presso la Persona_2 Persona_1 abitazione di questa in Squinzano, dove l'anziana viveva da sola, afferma di aver ricevuto le direttive sul lavoro da svolgere dal sig. e la retribuzione dal Per_1 medesimo mediante versamento su conto postale, di essere stata Per_1 assunta per il tramite di , tramite una telefonata nella quale il sig. Persona_3 le indicò l'orario di lavoro da seguire quotidianamente e le mansioni, Per_1 espone di aver lavorato tutti i giorni, comprese le domeniche e i giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per tutti i giorni della settimana, di non aver mai goduto di ferie o giorni di riposo, di aver percepito una retribuzione mensile di €
450,00 erogata dal sig. mediante posta pay sul conto della ricorrente, Per_1 di aver svolto mansioni di “badante – collaboratrice domestica” e più in generale di essersi occupata di pulire e rassettare l'appartamento presso cui ha prestato servizio, lamenta di non aver ricevuto il pagamento della 13° mensilità, né il
Trattamento di Fine Rapporto, né la indennità per mancato preavviso e di non aver goduto di ferie e riposi, sostiene di aver diritto secondo i conteggi allegati al ricorso elaborati sulla base del CCNL Lavoro Domestico in vigore dal 2013 al
2016 per il livello AS alle differenze retributive pari ad € 9.619,41, di cui €
937,36 per TFR e chiede: “””””””””””””””””””””””””””””””””
A) dare atto che la ricorrente ha prestato attività lavorativa con mansioni di badante e collaboratrice domestica, dal 23.07.2017 e sino al 24.07.2018 alle dipendenze del Sig. per assistenza e collaboratrice Persona_1 domestica in favore della di lui madre sig.ra . Persona_2
B) dare atto che alla ricorrente sono dovute le somme complessivamente maturate nel corso del rapporto di lavoro sopra richiamato pari ad €.
9.619,41 a titolo di differenze salariali, mensilità non corrisposte, straordinario, festività, preavviso, ferie, 13^ mensilità, permessi, T.F.R., ed ogni altro emolumento maturato ed analiticamente indicato nei conteggi che sono parte integrante del presente ricorso.
C) conseguentemente e per l'effetto, condannare il resistente al pagamento in favore della stessa ricorrente della complessiva somma di €. 9.619,41 a titolo di differenze salariali, mensilità non corrisposte, straordinario, festività, preavviso, ferie, 13^ mensilità, permessi, di cui €. 937,36 per
T.F.R., ed ogni altro emolumento maturato ed analiticamente indicato nei conteggi che sono parte integrante del presente ricorso o di quella maggiore
e/o minore che sarà determinata in corso di causa, eventualmente anche ai sensi dell'art. 36 della C.I., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione d'ogni singolo diritto e sino al soddisfo, da calcolare secondo il principio affermato dalla Corte Suprema a SS.UU. con la sentenza del 29 gennaio 2001 n° 38;
D) condannare il resistente, per il periodo sopra richiamato, a versare, in favore della ricorrente, i contributi relativi al periodo scoperto;
in subordine, ove mai la regolarizzazione contributiva, previdenziale e assicurativa non fosse attuabile
2 nel modo predetto, condannare lo stesso al risarcimento per equivalente del danno causato dall'omessa contribuzione, nella misura accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio o in quella che il Giudice vorrà equitativamente determinare, rivalutata per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cpc e 150 disp. Att cpc, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
E) condannare infine, il resistente al pagamento di spese, anche generali ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””.
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale contesta Persona_1 in fatto e diritto gli assunti attorei e chiede il rigetto del ricorso, sostenendo che la ricorrente non può aver prestato attività lavorativa in favore di Persona_2
fino al 24/7/2018, perché costei è deceduta il 21/7/2018, negando
[...]
l'esistenza del rapporto lavorativo, affermando che la ricorrente si è recata presso la casa della signora in alcune occasioni soltanto in virtù dei rapporti di Per_2 amicizia familiare, rilevando la inverosimiglianza della impartizione di direttive da parte del sig. perché lo stesso risiede in Bari e della assunzione da Per_1 parte del medesimo della ricorrente per il tramite di una terza persona, tale signora , senza previa valutazione del soggetto che stava assumendo per Per_3 assistere la propria madre, precisando che la signora sebbene invalida, Per_2 era in grado di deambulare e di attendere ai propri affari e che dal 2016 era aiutata nelle faccende domestiche da , che si recava presso la CP_1 abitazione della signora ogni martedì, giovedì e domenica e osservando Per_2 che la ricorrente non ha offerto alcuna prova dei pagamenti ricevuti tramite poste pay.
Tanto esposto ed affermato, parte resistente eccepisce nullità del ricorso per mancata allegazione del CCNL di riferimento e per indeterminatezza, per essere i conteggi elaborati per il Livello AS inerente personale “Addetto alla compagnia.
Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro”, deduce mancanza di indicazione degli elementi che caratterizzano il rapporto subordinato, eccepisce inammissibilità della domanda relativa al versamento dei contributi, inammissibilità dei conteggi di parte perché elaborati per un livello diverso da quello di badante – collaboratrice domestica rivendicato in ricorso e
3 per un periodo parzialmente diverso da quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (dall'1/7/2017 anziché dal 23/7/2017), e chiede: “”””””””””””””””””””””
1. in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi alla stregua dei motivi tutti esplicitati nella narrativa che precede, con il rigetto della avversa domanda;
2. nel merito, rigettare l'avverso ricorso, poiché destituito del benchè minimo fondamento, sia in punto di fatto che di diritto, per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede;
3. con vittoria di spese e compensi, IVA, CPA e rimborso forfettario da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””
Dopo l'espletamento del tentativo di conciliazione alla udienza del 15/12/2021 e dopo due udienze in cui si è proceduto all'acquisizione delle testimonianze chieste dalle parti (udienze del 16/11/2022 e del 21/6/2023), il resistente
è deceduto in data 1/1/2024 (vedasi certificato di morte Persona_1 allegato alle note depositate dall'Avvocato NE il 19/1/2024), sicchè alla udienza del 10/4/2024 il processo è stato interrotto.
Con atto depositato in data 9/5/2024 è stato proposto in ricorso in prosecuzione e il processo è stato riassunto nei confronti degli eredi di Persona_1
Con atto depositato il 18/6/2024 si sono costituiti in giudizio e CP_1 nella loro qualità di eredi di Controparte_2 Persona_1 con memoria nella quale hanno ribadito le eccezioni, deduzioni e conclusioni già esposte dal loro dante causa.
Tali essendo le avverse richieste, il ricorso è solo in parte fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Occorre, infatti, rilevare che la Corte di Cassazione con sentenza n.6332 del
5/5/2001 ha affermato che “in base al principio generale desumibile dall'art.
2697 cod. civ. secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè durata del rapporto lavorativo e livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare
4 di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale
è commisurata – per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)”.
Inoltre, si deve rilevare che secondo costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione gli indici della subordinazione all'interno del rapporto di lavoro sono da individuarsi nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nella continuità delle prestazioni, nella osservanza di un orario predeterminato, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata, (vedasi, tra le altre,
Cassazione, sentenza n.9251 del 19/4/2010, sentenza n.24561 del 31/10/2013
e, più, recentemente, sentenza n.14434 del 10/7/2015, nella quale si afferma che “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”).
Per quanto attiene poi alle ore di lavoro straordinario, occorre tener conto che la
Corte di Cassazione con sentenza n.3714 del 16/2/2009 ha chiarito che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”.
Per quanto concerne, infine, la indennità per ferie, festività e permessi non goduti, si osserva che la Corte di Cassazione con sentenza n.12311 del
21/8/2003 ha affermato che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a
5 tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti
l'esistenza, la estinzione o la modifica”.
Nel caso in esame, è controversa tra le parti l'esistenza del rapporto lavorativo in regime di subordinazione rispetto a nel periodo e secondo gli Persona_1 orari e le modalità esposti in ricorso.
Orbene, dalle testimonianze acquisite nel corso del procedimento è emerso quanto segue.
La teste di parte ricorrente ascoltata alla udienza del Persona_3
16/11/2022 ha dichiarato: “conosco perché io assistevo di Parte_1 notte la madre del sig. il quale mi aveva chiesto di trovare una brava Per_1 persona che potesse occuparsi di sua madre durante il giorno e sono stata io a presentare la sig.ra alla signora che noi chiamavamo Pt_1 Persona_2
, e a farla parlare al telefono con il sig. La signora così ha Pt_2 Per_1 Pt_1 cominciato a lavorare dal Luglio 2017, fino alla morte della signora , a fine Pt_2
Luglio 2018. Lavorava dalle ore 8,00 alle ore 2,00 del pomeriggio tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, occupandosi di pulire casa e di preparare il pranzo e di lavare e accompagnare in bagno la sig.ra che era invalida. La signora Pt_2 prendeva la stessa retribuzione che prendevo io, € 450 al mese. La Pt_1 retribuzione ci veniva pagata su una carta Posta Pay che il sig. ci aveva
Per_1 fatto aprire. Il sig. versava 200,00 euro a metà mese e 250,00 euro a fine
Per_1 mese.”, “anche io ho fatto causa al sig. ed è stata emessa sentenza a
Per_1 mio favore”, “io sono amica della sig.ra non abbiamo rapporti di Pt_1 parentele, ma la conosco da quarant'anni e abbiamo sempre lavorato insieme, perciò, quando il sig. mi ha chiesto di trovare una persona che accudisse
Per_1 la madre, ho pensato a lei. So che il sig. pagava la signora
Per_1 Pt_1 attraverso Posta pay, perché mi telefonava e mi avvisava che ad entrambe era stata versata la retribuzione”.
Il secondo teste di parte ricorrente, ascoltato alla udienza Testimone_1 del 21/6/2023, ha dichiarato: “ho conosciuto la signora Parte_1 quando ha preso servizio presso la signora nell'estate del 2017; Parte_3 credo che la signora assistesse la signora nelle ore diurne, io non Pt_1 Pt_2 ero in casa della signora in quelle ore, ma presumo che la signora Pt_2 Pt_1 assistesse la signora . Io fino a due anni prima e cioè fino al 2015 ho eseguito Pt_2 commissioni per la sig.ra , come ad esempio il pagamento delle bollette o per Pt_2 farle la spese e sia io che i miei familiari ci siamo più volte recati a far visita alla
6 signora perché c'erano rapporti di amicizia tra le nostre famiglie. Poi la Pt_2 signora si è fatta più anziana e non riusciva a fare le cose da sola, come ad Pt_2 esempio cucinare, tanto che mi sono adoperato io personalmente per farle avere il vitto all'ora di pranzo dalla mensa del Comune. Anche dopo il 2015 sia io che i miei familiari continuavamo a recarci presso la sig.ra a farle visita e perciò ho Pt_2 avuto modo di conoscere la signora Io mi sentivo anche con il sig. Pt_1
figlio della signora , e gli segnalavo che la madre aveva problemi di Per_1 Pt_2 salute, perciò credo che il sig. si sia messo d'accordo con la signora Per_1
, che all'epoca dormiva a casa della sig.ra , per trovare qualcuno che Per_3 Pt_2 prestasse assistenza alla sig.ra . Quando arrivò la sig,ra la mensa Pt_2 Pt_1 comunale venne sospesa, quindi credo che la signora si occupasse di Pt_1 preparare i pasti per la signora e di farle compagnia, perché la signora Pt_2
andava dalla signora soltanto per dormire. Credo che la signora Per_3 Pt_2 lavorasse per la signora dalle 7,00 o dalle 8,00 sino all'ora di Pt_1 Pt_2 pranzo, ma non so dire se aveva un orario fisso di lavoro, però quando sono passato dalla sig.ra verso l'ora di pranzo ho visto la signora Pt_2 Pt_1 cucinare. Non si dire quale fosse la paga della signora non so dire se la Pt_1 signora abbia preso ferie ma credo di no, visto che la signora non Pt_1 Pt_2 poteva rimanere da sola.”, “quando mi è capitato di andare a far visita alla signora in giorno festivo o di domenica, ho visto che c'era la signora Pt_2
Non so dire se la signora aveva un giorno di riposo nella Pt_1 Pt_1 settimana”, “io lavoro da circa sette anni per la società Mediterranea Service
Company che supporta il Comune di Squinzano nella riscossione dei tributi e, in particolare, io mi occupo dei tributi minori, quali imposte di occupazione del suolo pubblico, imposte sulle affissioni, imposte di pubblicità. Io non sono soggetto a timbrare il cartellino e lavoro spesso fuori della sede del Comune perché il mio lavoro consiste nel controllare le occupazioni di suolo pubblico e le affissioni e i mercati settimanali e rionali”, “posso dire che io andavo a trovare la sig.ra Per_2 di sera spesso e mi trovavo all'arrivo della sig.ra ”, “posso dire che Per_3 quando mi recavo presso l'abitazione della sig.ra con cadenza quasi Per_2 quotidiana, o trovavo la sig.ra o la sig.ra arrivava”, “posso Per_3 Per_3 riferire che vedevo la ricorrente arrivare alle 20,00 ma non so quando finiva la mattina successiva, in quanto lavoravo”.
L'unica teste di parte resistente, ascoltata anche ella alla udienza CP_1 del 21/6/2023, quando ancora era vivo ed ella non era parte Persona_1 del presente procedimento, ha dichiarato: “sono la moglie di Persona_1 in regime di separazione dei beni. Mio marito ed io abbiamo adottato il regime di separazione dei beni da circa un anno e mezzo. Negli anni 2017 e 2018 io ero in
7 regime di comunione legale con mio marito”. “mia OC era autonoma ed autosufficiente e sia io che mio marito siamo l'abbiamo sempre accudita. Io andavo da mia OC due volte alla settimana fino a quando è morta, mi occupavo delle faccende domestiche, delle pulizie di casa, io da sola, anche perché non c'era da fare più di tanto, in quanto mia OC viveva da sola. Io andavo da mia OC ogni Giovedì e ogni Domenica. Mio marito andava ad assistere sua madre ogni Martedì. Gli altri giorni della settimana stava da sola, perché come ho già detto era autosufficiente, ma c'era una signora della quale mia OC era stata madrina di battesimo, che la andava a trovare e a farle compagnia, la signora . In caso di necessità in orario notturno, mia OC aveva Controparte_3 un cerca persone che le permetteva di contattare noi o la signora che abitava CP_3 proprio accanto a lei”. “ricordo che veniva un commesso del Comune a portare il cibo a mia OC, io mi sono trovata a volte quando veniva questo commesso.
Mio marito ed io avevamo paura che mia OC corresse dei pericoli ad usare il gas e per questo motivo avevamo attivato questo servizio del Comune. Il servizio
l'abbiamo attivato io e mio marito ed è rimasto fino a quando mia OC è deceduta”. “lavoro presso il Policlinico di Bari dal 2005 come OSS, seguo dei turni
o dalle 8.00 alle 14.00 o dalle 14.00 alle 20.00 e la Domenica non lavoro e perciò il
Giovedì e la Domenica potevo andare da mia OC”.
Premesso che non è stata ascoltata l'ulteriore testimone indicata nella memoria di costituzione del resistente, perché alla udienza Controparte_3 dell'11/12/2024, fissata per l'escussione della suddetta teste la difesa di CP_3 parte resistente ha rinunciato all'ascolto, si ritiene che dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate emerga prova ragionevolmente certa che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze di dal quale riceveva le Persona_1 direttive, con mansioni di addetta alla compagnia e di addetta occasionalmente alla preparazione dei pasti, in favore della signora Persona_2 chiamata “ ”. Pt_2
Infatti, le testimonianze rese dai testi di parte ricorrente concordano sia nell'affermare la presenza della signora in casa della signora Pt_1 Per_2
(anche se il teste erra nell'indicare il cognome della signora ), sia Tes_1 Pt_2 nell'affermare che la ricorrente preparava i pasti e teneva compagnia alla signora e che lavorava anche nelle domeniche e nei giorni festivi, mentre si deve Per_2 rilevare che soltanto la teste riferisce che la signora si Per_3 Pt_1 occupava anche delle pulizie della casa e non specifica quali fossero le mansioni di pulizia.
Né tali testimonianze appaiono contraddette dalle dichiarazione rese dalla teste
, considerato che la stessa ha riferito che si recava presso la propria CP_1
8 OC il Giovedì e la Domenica per aiutarla nelle pulizie e che vi era un
Commesso del Comune a portare il cibo alla signora circostanze che non Per_2 escludono che la signora comunque si recasse a tenere compagnia alla Pt_1 signora e le preparasse occasionalmente i pasti. Per_2
Nè si può ritenere l'incapacità a testimoniare della teste per avere Persona_3 ella introdotto analogo ricorso;
infatti, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. è quello giuridico, personale, concreto e attuale, che comporta la legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa (cfr. Cass. Sez. lavoro, sent. n. 11034 del 12-05-2006).
Neppure può ritenersi in questa sede la inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla predetta teste , posto che le stesse trovano conferma nelle Per_3 dichiarazioni rese dal teste . Tes_1
Si deve pertanto ritenere che dalla istruttoria sia emersa prova ragionevolmente certa dell'espletamento di attività lavorativa da parte della signora in Pt_1 favore della signora dal 23/7/2017 sino alla data del decesso della Per_2 assistita (21/7/2018, secondo quanto attestato dal certificato di morte allegato alla memoria di costituzione), con mansioni rientranti nel Livello AS rivendicato dalla ricorrente nei conteggi allegati al ricorso.
Infatti, si deve rilevare che il CCNL Personale Domestico allegato alla memoria di costituzione di parte resistente e non contestato da parte ricorrente, all'art.9
“Inquadramento dei lavoratori” per il Livello A prevede che “Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale, nonché gli assistenti familiari che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.” e, tra i profili del Livello
A, pone nel Livello A Super il lavoratore “a) addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro”.
Ed invero, dalle testimonianze acquisite emerge che la ricorrente ha svolto mansioni di compagnia in favore della signora e che è stata vista Per_2 cucinare, mentre non sono state riferite dai testi specifiche mansioni di pulizie dell'appartamento.
9 Peraltro, anche nella memoria di parte resistente si dà atto, nel punto 7 a foglio
4, che la signora andava a fare visita alla signora Pt_1 Per_2
Tanto conferma le mansioni di addetta alla compagnia rientranti nel Livello As del CCNL Lavoro Domestico.
Per quanto attiene, poi, alla soggezione alle direttive del sig. si osserva
Per_1 che dalle dichiarazioni testimoniali : “conosco perché Per_3 Parte_1 io assistevo di notte la madre del sig. il quale mi aveva chiesto di trovare
Per_1 una brava persona che potesse occuparsi di sua madre durante il giorno e sono stata io a presentare la sig.ra alla signora che noi Pt_1 Persona_2 chiamavamo , e a farla parlare al telefono con il sig. .. So che il sig. Pt_2 Pt_4 pagava la signora attraverso Posta pay, perché mi telefonava e
Per_1 Pt_1 mi avvisava che ad entrambe era stata versata la retribuzione”, : “Io mi Tes_1 sentivo anche con il sig. figlio della signora , e gli segnalavo che la
Per_1 Pt_2 madre aveva problemi di salute, perciò credo che il sig. si sia messo
Per_1
d'accordo con la signora , che all'epoca dormiva a casa della sig.ra , Per_3 Pt_2 per trovare qualcuno che prestasse assistenza alla sig.ra ”) emerge che Pt_2 ha provveduto alla assunzione della signora ad Persona_1 Pt_1 indicarle le mansioni da svolgere e a pagarle mensilmente la retribuzione.
In ordine agli orari di lavoro, si deve osservare che dalle testimonianze è emerso che la signora ha lavorato tutti i giorni, compresi Domenica e festivi, Pt_1 per sei ore al giorno dalle ore 8.00 alle ore 14.00, per quarantadue ore settimanali e che la medesima non ha fruito di ferie o riposi.
Alla luce di quanto emerso dalle testimonianze, si deve dunque ritenere raggiunta prova ragionevolmente certa dello svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa quale addetta alla compagnia in favore della signora alle dipendenze di con mansioni da Persona_2 Persona_1 inquadrarsi nel Livello AS del CCNL Personale Domestico allegato alla memoria di costituzione, dal 23/7/2017 al 21/7/2018, per sei ore al giorno e per 42 ore settimanali, compresi Domenica e giorni festivi.
In ordine alla quantificazione degli importi spettanti a titolo di differenze retributive, si osserva che è stata disposta Consulenza Tecnica di Ufficio al fine di rispondere al seguente quesito “quale sia l'ammontare complessivo delle retribuzioni, comprensive di tredicesima mensilità, e l'ammontare del TFR spettanti alla ricorrente per l'attività lavorativa prestata dal 23/7/2017 al
21/7/2018, dal Lunedì alla Domenica per sei ore al giorno e per 42 ore settimanali, come Addetta alla compagnia di persona autosufficiente con inquadramento nel Livello AS CCNL Personale Domestico allegato alla memoria di costituzione, e di accertare, altresì, se vi siano eventuali differenze tra le
10 somme complessivamente dovute alla ricorrente e le somme dalla stessa percepite, per come dichiarate in ricorso, e, in caso positivo, di calcolare anche interessi e rivalutazione delle somme dovute fino alla data del deposito della consulenza tecnica”.
Per quanto attiene alla quantificazione del dovuto si ritiene di dover aderire alla
CTU disposta in questo procedimento e depositata in data 11/12/2025, che ha determinato la somma complessiva spettante alla lavoratrice in € 5.055,22 a titolo di differenze retributive, € 988,89 e a titolo di 13° mensilità ed € 982,98 per Trattamento di Fine Rapporto, importi comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria sino all'11/12/2025, data di deposito della perizia, in quanto il perito ha sviluppato i conteggi tenendo conto del CCNL di categoria, degli importi percepiti dalla lavoratrice nel corso del rapporto lavorativo, secondo quanto dalla medesima dichiarato in ricorso, e tenuto conto delle osservazioni delle parti.
Alla luce di siffatte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso,
e vanno condannati, in solido, CP_1 Controparte_2 quali eredi di al pagamento in favore della ricorrente della Persona_1 somma di € 7.027,09 (5.055,22 + 988,89 + 982,98= 7.027,09), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza sino al soddisfo, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e assistenziale della ricorrente, non potendo in questa sede pronunciarsi che una condanna generica e non specifica sotto il profilo previdenziale, non essendo stato convenuto in giudizio l' (cfr. CP_4
Cassazione sentenza n.19398 del 15/9/2014).
Tenuto conto della parziale soccombenza attorea, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti per un terzo e nel residuo seguono la soccombenza, poste a carico dei resistenti in solido e vanno liquidate, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dei resistenti in solido le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del rapporto lavorativo subordinato tra e con mansioni Parte_1 Persona_1 di addetta alla compagnia in favore di , madre di Persona_2 Per_1
mansioni rientranti nel Livello AS del CCNL Personale Domestico e
[...] condanna e quali eredi di CP_1 Controparte_2
al pagamento, in favore della ricorrente e a titolo di Persona_1
11 differenze retributive, della somma di € 7.027,09, di cui € 982,98 a titolo di
Trattamento di Fine Rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo e alla regolarizzazione della posizione contributiva e assistenziale della ricorrente.
Compensa tra le parti le spese processuali per un terzo e condanna CP_1
e quali eredi di in
[...] Controparte_2 Persona_1 solido, al pagamento della parte residua delle spese di giudizio, liquidata in €
2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione.
Pone definitivamente a carico dei resistenti in solido le spese di CTU già liquidate con separato decreto
Lecce, li 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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