TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/12/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 760/2023 promossa da:
(Partita IVA , con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO GORI Parte_1 P.IVA_1 presso il cui Studio sito in Pesaro, Piazza Lazzarini n. 35, è elettivamente domiciliata ATTRICE
Nei confronti di
(Partita IVA , con il patrocinio degli Avv.ti MAURIZIO Controparte_1 P.IVA_2 TERENZI e GIANMARCO MANTINI presso il cui Studio sito in Pesaro, Viale della Vittoria n. 161, è elettivamente domiciliata CONVENUTA
CONCLUSIONI Parte attrice (come da comparsa conclusionale e note di trattazione scritta per Parte_1 l'udienza del 23.10.2025)
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
• accertare e dichiarare l'inadempimento della ditta in relazione ai tempi di consegna Controparte_1 della merce di cui agli ordini descritti in narrativa e condannare la stessa alla restituzione di quanto indebitamente percepito in virtù dei rapporti contrattuali intercorsi, pari ad Euro 17.465,14, oltre all'importo di € 536,49 + IVA per l'illegittimo aumento dei prezzi, e oltre interessi;
• condannare la al risarcimento del danno subito dalla concludente (mancato CP_1 CP_1 guadagno, perdita di chances etc.) allo stato quantificato nella misura di Euro 31.551,66 e al danno non patrimoniale che sarà quantificato nel corso del giudizio, o in subordine nella misura che sarà ritenuta di Giustizia se del caso da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e spese dal dovuto al saldo;
• accertare e dichiarare che alcun credito vanta la società in relazione alle fatture Controparte_1 emesse per i motivi di cui in narrativa;
• respingere la domanda riconvenzionale formulata da in quanto infondata in fatto e Controparte_1 in diritto;
pagina 1 di 10 • in subordine, compensare ogni eventuale somma ritenuta dovuta alla società con il Controparte_1 maggior credito vantato dall'attrice per le causali di cui sopra, condannando la convenuta al pagamento della differenza maggiorata di interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta (come da note di precisazione delle conclusioni) Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti,
- in via principale, nel merito, A. rigettare integralmente le richieste della siccome infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
- in via riconvenzionale, B. condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare alla Parte_1 CP_1 la somma di € 6.954,55= a titolo di saldo delle fatture nn. 277 e 361 del 2022 ovvero a quella
[...] diversa somma ritenuta di giustizia, compensando, se del caso, tale importo con quanto dovesse essere riconosciuto dovuto all'attrice;
- in ogni caso, C. condannare la a pagare alla una somma equitativamente Parte_1 Controparte_1 determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, cpc. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha evocato in giudizio innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale la società chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento Controparte_2 della predetta convenuta a causa dei danni da ritardo che riteneva di aver subito nella consegna della merce relativa agli ordini commissionati alla medesima nel periodo 2021-2022, Controparte_1 conseguentemente formulando richiesta di condanna di quest'ultima alla restituzione degli importi percepiti in forza dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti per € 17.465,14 oltre interessi, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ritenuto subito;
altresì, la società attrice ha domandato l'emissione di ulteriore pronuncia giudiziale volta ad accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria della in relazione alle fatture emesse in forza dei Controparte_1 rapporti contrattuali intercorsi tra le parti. In via subordinata, parte attrice ha chiesto di compensare ogni eventuale somma ritenuta dovuta dalla società convenuta con il maggior credito da essa vantato, con conseguente condanna della al pagamento della differenza maggiorata di Controparte_1 interessi dal dovuto al saldo.
A fondamento della propria domanda, la ha dedotto che, nell'anno 2021-2022, Parte_1 aveva commissionato alla la produzione dei materiali di cui agli ordini n. 22005 del Controparte_1
25.1.2022, n. 22029 del 12.4.2022, n. 22087 del 4.5.2022, n. 21103/BIS del 4.8.2021, n. 22110 del
3.6.2022 e n. 22111 del 3.6.2022; secondo la prospettazione offerta da parte attrice, nel corso di tale rapporto contrattuale, si verificavano gravi ritardi e inadempimenti da parte della Controparte_1 pagina 2 di 10 nella fornitura commissionata tali da comportare l'annullamento di molti ordini ricevuti dai clienti finali di e la causazione a carico di quest'ultima di connessi danni patrimoniali per Parte_1 perdita di chances e mancato guadagno, oltre che gravi danni d'immagine. Ulteriormente, la società attrice ha poi dedotto che, nel corso del rapporto di fornitura in commento, la convenuta emetteva la fattura n. 361 del 29.7.2022 contenente variazioni di prezzo maggiorate su alcuni prodotti, mai concordate né tramite preventivo né tramite conferma d'ordine.
La società provvedeva così a diffidare la invitandola a Parte_1 Controparte_2 corrispondere al saldo finale degli ordini ancora pendenti, al risarcimento dei danni ritenuti patiti in conseguenza di quanto sopra e all'emissione di nota di accredito pari alla differenza di prezzo praticata dalla convenuta;
quest'ultima contestava le richieste attoree, intimando altresì il pagamento delle fatture emesse nn. 277-361-407-497/2022 per un totale di € 19.349,85, le quali venivano parzialmente saldate dall'attrice.
Ciò precisato, la società ha quindi agito in giudizio sia al fine di ottenere un Parte_1 accertamento negativo del credito reclamato dalla convenuta, sia al fine di ottenere la restituzione delle somme versate in relazione alle fatture emesse e il risarcimento del danno a vario titolo subito in relazione agli annullamenti degli ordinativi da parte dei clienti finali, se del caso mediante compensazione delle reciproche pretese creditorie che dovessero essere accertate.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita ritualmente in giudizio la Controparte_1 chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione di improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ed eccependo, in via preliminare, la litispendenza ex art. 39 c.p.c. della domanda attorea di accertamento negativo della pretesa creditoria della convenuta nei confronti della parte attrice. Invero, sotto tale profilo, parte convenuta ha rappresentato di aver preventivamente adito il Giudice di Pace di Pesaro al fine di ottenere l'emissione di un provvedimento monitorio nei confronti della in relazione al medesimo rapporto di fornitura sotteso Parte_1 all'odierno giudizio – in particolare in relazione alle fatture n. 277/2022 e n. 361/2022 – conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 161/2023.
In via subordinata, quanto al merito della vicenda, la società convenuta ha domandato il rigetto della domanda avversaria di accertamento negativo del credito in quanto ritenuta infondata in fatto e in diritto, asserendo la correttezza del proprio operato e il carattere dilatorio dell'azione avversaria;
di talché, la ha proposto domanda riconvenzionale volta a ottenere il saldo delle fatture Controparte_1 inevase (rispetto alle quali aveva già ottenuto ingiunzione di pagamento) condizionata all'eventuale revoca del predetto provvedimento monitorio.
pagina 3 di 10 Parimenti, la convenuta ha domandato anche il rigetto della domanda risarcitoria di Controparte_1 inadempimento per ritardo nell'esecuzione delle forniture, sostenendone l'infondatezza. A sostegno di tale richiesta, premettendo di essere una realtà operante nel settore della produzione dei componenti d'acciaio per l'industria del mobile e che, nel periodo 2021-2022 (anni in cui si è articolato il rapporto di fornitura con la ditta attrice), la crisi globale che aveva interessato il mercato dell'alluminio, aveva determinato una notevole dilatazione dei tempi di evasione delle commesse, la ditta convenuta ha esposto che la era stata debitamente informata delle effettive tempistiche di Parte_1 approvvigionamento e, quindi, dell'impossibilità di rispettare le scadenze indicate negli ordinativi attorei, le quali non erano in ogni caso state accettate dalla convenuta. Ciononostante, parte convenuta ha dedotto di aver compiutamente eseguito la propria fornitura, rispettando le tempistiche comunicate all'attrice e da questa accettate, al pari dei materiali, accettati anch'essi senza riserve da parte della la quale, dal canto suo, ometteva invece di saldare le fatture n. 277/2022 e n. Parte_1
261/2022, poi rese oggetto di procedura ingiuntiva ut supra esposto.
In ragione di tale prospettazione difensiva, la ditta convenuta ha quindi contestato la pretesa risarcitoria avversaria, asserendo il carattere infondato e indimostrato di tutte le voci di danno, deducendo anche, quanto all'eccepita variazione in aumento dei prezzi, che tale circostanza, legata all'impennata del prezzo della materia prima, era stata tempestivamente comunicata alla e da questa Parte_1 accettata.
Da ultimo, parte convenuta ha formulato domanda per lite temeraria ex art. 96, comma terzo, c.p.c., ritenendo che il carattere pretestuoso e dilatorio dell'azione e resistenza avversaria integrasse un abuso del diritto costituzionale di agire e resistere in giudizio sanzionabile ai sensi del precitato articolo.
Esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, anche mediante formulazione di proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., il quale dava esito negativo per indisponibilità della parte attrice ad acconsentire alla proposta giudiziale formulata in data 12.12.2023, la causa è stata istruita mediante espletamento di prove testimoniali e con produzioni documentali;
terminata l'istruttoria, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12.11.2025, previo deposito degli scritti conclusionali da parte delle rispettive difese.
*******
Sull'eccezione di improcedibilità della domanda attorea
Con riferimento a tale eccezione avanzata in via pregiudiziale da parte convenuta per mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, si prende atto dell'intervenuta instaurazione di tale procedimento nel corso dell'odierno giudizio su iniziativa della medesima convenuta CP_1
pagina 4 di 10 S.r.l., conclusosi in data 17.11.2023 con un verbale di mancato accordo, così come documentato da quest'ultima con nota di deposito del 21.11.2023.
Pertanto, il documentato superamento di tale eccezione, come anche dedotto dalla difesa di parte convenuta all'udienza del 22.11.2023, esime l'odierno giudicante dal vaglio di tale doglianza.
Sull'eccezione di litispendenza
Analogamente, anche con riguardo all'eccezione preliminare in esame, nulla dovrà essere statuito da questo giudice stante la dichiarazione di rinuncia a tale specifica doglianza per come espressa dalla difesa della convenuta con seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. – ove la difesa della convenuta opposta ha espresso detta rinuncia in ragione della preventiva notifica della citazione attorea per accertamento negativo del credito rispetto all'iniziativa monitoria assunta dalla - Controparte_1 ribadita anch'essa all'udienza del 22.11.2023.
Nel merito della domanda attorea
Precisato quanto sopra in punto alle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate nell'odierno giudizio, si passa ad esaminare i profili di merito delle domande attoree, muovendo, in primis, dalla richiesta di accertamento e declaratoria di inadempimento della in relazione ai tempi Controparte_1 di consegna della merce di cui agli ordinativi commissionati dalla nell'arco Parte_1 temporale 2021-2022.
La domanda in commento è infondata e merita rigetto.
Invero, all'esito dell'odierno giudizio è emerso: i) da un lato, che, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, gli ordinativi in commento commissionati dalla non prevedevano Parte_1 delle tempistiche di consegna convenute tra le parti o, quantomeno, indicate dall'attrice e accettate dalla convenuta;
ii) dall'altro, che la crisi che interessava al tempo il mercato dell'alluminio era di portata tale da comportare difficoltà di approvvigionamento incidenti, a cascata, sui tempi di consegna della merce, per cause quindi non imputabili all'operato della convenuta, che ha quindi soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante ex art. 1218 c.c. ai fini dell'esonero da qualsivoglia responsabilità da ritardo nell'esecuzione della prestazione contrattuale assunta.
Quanto al primo aspetto, ferma la ricorrenza, quale circostanza pacifica e incontestata tra le parti, di un rapporto di fornitura di componenti di vario tipo (come identificati negli ordinativi n. 22005/2022, n.
22029/2022, n. 22087/2022, n. 21103bis/2021, n. 22110/2022 e n. 22111/2022), si osserva, infatti, che la documentazione ritraente detti ordini effettuati dalla nei confronti della Parte_1 [...] non può assurgere a prova dell'inadempimento di quest'ultima. Analizzando detti documenti, CP_1 prodotti sub docc. da 1 a 6 del fascicolo attoreo, ci si avvede infatti che le tempistiche di consegna che parte attrice assume di aver indicato quali termini tassativi con le comunicazioni mail di pagina 5 di 10 accompagnamento degli ordinativi non sono state espressamente accettate dalla fornitrice CP_1
non essendo stata documentato l'eventuale riscontro fornito in tal senso da parte della convenuta,
[...] la quale ha invece contestato di aver espresso una qualsiasi accettazione in tal senso, deducendo anzi di aver debitamente informato la – di qui il secondo dei profili sopra richiamati - delle Parte_1 concrete tempistiche di approvvigionamento che, per effetto delle congiunture economiche del tempo, avevano dilatato in termini eccezionali i tempi di evasione delle commesse, le quali venivano comunque completate dalla convenuta.
Tali circostanze sono state oggetto di conferma all'esito della prova testimoniale espletata. In particolare, in relazione all'aspetto inerente alla comunicazione dei tempi di consegna, il teste Tes_1
impiegato della ditta anche nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale di
[...] Controparte_1 fornitura di cui si discute, escusso all'udienza del 29.5.2024, ha così dichiarato sul punto: “…
GIUDICE – È vero che durante la vigenza del rapporto contrattuale, quindi tra la e la CP_1
per la fornitura di componenti in alluminio, per mobili, lei ha comunicato alla in Pt_1 Pt_1 particolare a i tempi di evasione delle commesse, rappresentando che a causa della Testimone_2 crisi globale di reperimento dell'alluminio, sarebbero avvenute non appena possibile? ST
(ZUFFO) – Sì, è così. GIUDICE - Quanto è durato il rapporto contrattuale e quante volte ha fatto queste comunicazioni? ST (ZUFFO) – Ah, comunicazioni avvenivano quasi giornalmente con la nel senso che era un periodo durante il quale la materia prima non arrivava e quindi Parte_1 giornalmente cercavamo di tenere un attimino informati tutti i nostri clienti, su queste cose qua.
Praticamente noi abbiamo sempre… GIUDICE – Telefonicamente faceva questa premessa, lei? ST
(ZUFFO) – Sì. GIUDICE – È vero che la tramite le ha risposto di accettare di Pt_1 Tes_2 ricevere la merce non appena sarebbe stata disponibile? ST (ZUFFO) – Sì, certo. GIUDICE - Che voi dovevate fare le lavorazioni sulla merce? ST (ZUFFO) – A noi doveva arrivarci questa materia prima, noi facevamo delle lavorazioni per poterla poi usare nei mobili della addirittura Parte_1 quando arrivava, chiedevo al signor come la dovevo lavorare. Perché poi loro avevano più Tes_2 finiture, più colore. E lui mi indicava con il materiale che era arrivato in quel momento, cosa fare in quel momento. GIUDICE - Il materiale sarebbe? ST (ZUFFO) – Materiale, insomma barre in alluminio che poi noi… GIUDICE - La merce sarebbe l'alluminio? ST (ZUFFO) – Sì, materia prima alluminio. GIUDICE - Si parla della materia prima che doveva fornire… AVV. TERENZI – La produttrice di alluminio. GIUDICE – E voi lavoravate su indicazione della… ( ) Pt_2 Tes_1 [...] ci ordinava maniglie armadio, che sono queste maniglie armadio. Noi ordinavamo alla Parte_3 nostra trafileria l'alluminio, però in questo specifico momento non arrivava perché in tutto il mondo non c'era alluminio. Nel momento in cui arrivava, anche se arrivava una piccola parte di alluminio, pagina 6 di 10 chiedevamo al signor come la dobbiamo fare, di che colore la dobbiamo fare, in che modo la Tes_2 devo lavorare? Con questa piccola parte lui ci dava delle indicazioni su come proseguire. Purtroppo era quello che arrivava, ecco. …” (v. pagg. 1 e 2 del verbale di fonoregistrazione).
Ulteriormente, in merito alla circostanza delle difficoltà nell'approvvigionamento per cause non imputabili alla soccorrono sia le evidenze documentali - in particolare i documenti Controparte_1 allegati sub n. 1 da parte convenuta, ritraenti svariati articoli giornalistici sul tema relativi agli anni
2021 e 2022 - sia nuovamente la prova orale espletata. A tal proposito, il teste della ditta Testimone_3
IT S.p.A. che si occupa di estrusione di alluminio, escusso anch'egli all'udienza del 29.5.2024, qualificatosi come storico fornitore della ditta ha confermato il notevole Controparte_1 allungamento dei tempi di fornitura di tale materia prima nel periodo maggio 2021 – dicembre 2022 proprio a causa della crisi di reperimento dell'alluminio e che tale circostanza aveva interessato anche i rapporti di fornitura con la ditta convenuta, i quali avevano quindi risentito della crisi generale di mercato (cfr. pagg. 4 e 5 del verbale di fonoregistrazione: “… GIUDICE – È vero che gli ordinativi che la IT evadeva normalmente in quattro o cinque settimane nel periodo di maggio 2021 dicembre
2022, richiedevano invece 36-40 settimane di attesa? Nel periodo successivo, quindi? normalmente 4-5 settimane, invece nel periodo maggio 2021-dicemrbe 2022 i tempi erano di 36-40 settimane di attesa a causa della crisi del mercato di reperimento dell'alluminio? ST (RIVELLI) - Sì, è vero, si è creata una tempesta perfetta che va da metà 2021 fino a metà 2023, dove non si trovavano materie prime, non si riuscivano a reperire in nessuna parte del mondo. GIUDICE – E voi con che tempistiche rifornivate?
ST (RIVELLI) - Ah oltre 10 mesi di consegna dal ricevimento dell'ordine. GIUDICE - 11) vero che la fornitura di profilati di alluminio della IT ha eseguito, in favore della nel CP_1 periodo maggio 2021 dicembre 2022 hanno subito i medesimi trend di ritardo? ST (RIVELLI) –
Sì. GIUDICE - Che questa crisi generale si è verificata anche nei rapporti tra la IT e CP_1
ST (RIVELLI) - Sì, con tutti i clienti e quindi anche sì, purtroppo sì ha subito queste CP_1 tempistiche. …”).
Peraltro, il teste - al tempo impiegato della società attrice con Testimone_2 Parte_1 mansioni di ufficio acquisiti - nel confermare che, effettivamente, la convenuta Controparte_1 durante la vigenza del rapporto contrattuale e a fronte dei ritardi registratisi, aveva comunicato alla società attrice che le commesse sarebbero avvenute “non appena possibile” a causa della crisi globale di reperimento dell'alluminio, ha anche affermato che la aveva ciononostante Parte_1 dichiarato di accettare la merce non appena sarebbe stata disponibile, asserendo di non avere altre alternative (v. pag. 6 del verbale di fonoregistrazione dell'udienza del 29.5.2024). Circostanze che hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dal procuratore speciale della società attrice, pagina 7 di 10 , all'udienza del 7.2.2024, il quale ha affermato di essere stato informato dalla convenuta CP_3 circa la causa del ritardo nell'evasione degli ordini, i.e. delle difficoltà di approvvigionamento sul mercato dell'alluminio per circostanze, quindi, estranee alla ditta Controparte_1
Pertanto, al rigetto della domanda attorea in commento, conseguirà anche il rigetto della domanda restitutoria ex art. 2033 c.c. avanzata dalla in relazione alle somme corrisposte alla Parte_1 società in forza del rapporto contrattuale di fornitura intercorso, anche considerando Controparte_1 che i beni in commento, rispetto ai quali è stato eccepito il ritardo nella consegna, sono stati comunque effettivamente forniti alla società attrice e da questa accettati, tanto che la medesima parte ha formulato la domanda restitutoria degli importo corrisposti senza avanzare la domanda di risoluzione del contratto.
Analogamente, deve essere rigettata anche la domanda risarcitoria formulata da parte attrice per il danno che ritiene di aver subito in conseguenza dei dedotti ritardi sotto il profilo patrimoniale, per mancato guadagno (in quanto molti degli ordini ricevuti dai clienti finali della Parte_1 sarebbero stati annullati a causa di ciò) e a titolo di danno emergente (per i costi che l'attrice avrebbe sostenuto in via ulteriore per l'acquisto di materiali di recupero a parziale compensazione di quanto non veniva consegnato dalla nei tempi previsti), nonché sotto l'aspetto non patrimoniale Controparte_1
(per ritenuto danno d'immagine), prospettato in termini del tutto generici della convenuta. Invero, all'esito dell'odierno procedimento, i presupposti di tale domanda sono risultati del tutto indimostrati, difettando qualsivoglia prova sia in punto all'an di tali pretese e al ritenuto nesso di causalità tra l'annullamento degli ordinativi da parte della clientela finale e i ritardi nelle consegne per cui è causa, oltre che in relazione al quantum, non essendo neppure stati documentati i riferiti esborsi che sarebbero stati sostenuti a tale titolo dall'attrice e neppure all'uopo specificamente quantificati neanche in corso di giudizio.
Sulla domanda attorea di accertamento negativo del credito nei confronti di e Controparte_1 sulla correlativa domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta
Da ultimo, l'attrice ha formulato domanda di accertamento e declaratoria Parte_1 dell'insussistenza di qualsivoglia credito nei confronti della società convenuta in relazione alle fatture n. 277 del 20.6.2022 e n. 361 del 29.7.2022, pari a complessivi € 6.954,55 (cfr. docc. nn. 3 e 4 fasc. conv.) e, in via subordinata, di compensazione delle reciproche pretese creditorie, con condanna della convenuta al pagamento della differenza;
correlativamente, la ha formulato Controparte_1 domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna di parte attrice al versamento di tali somme a saldo delle fatture sopra indicate, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, se del caso mediante compensazione di quanto dovesse essere eventualmente riconosciuto all'attrice. pagina 8 di 10 Ritiene questo giudice di dover respingere la richiesta attorea e di accogliere la domanda riconvenzionale in esame per un ammontare di poco inferiore a quanto richiesto.
Le considerazioni sopra esposte circa il carattere non imputabile dei ritardi nelle consegne, derivanti da cause di forza maggiore non addebitabili all'operato della convenuta, in uno al fatto che, in ogni caso,
l'allungamento dei termini di evasione delle consegne era stato debitamente portato a conoscenza dell'attrice nel corso del rapporto contrattuale dalla società convenuta e, non da ultimo, l'avvenuta consegna di tutti i materiali accettati senza riserve da parte dell'attrice, consente infatti di ritenere fondati i presupposti domanda della riconvenzionale avanzata dalla la quale ha Controparte_1 quindi diritto ad ottenere dalla il pagamento degli importi insoluti a titolo di saldo Parte_1 dei precitati documenti contabili, previa decurtazione degli importi richiesti a seguito dell'incremento dei prezzi sul materiale fornito.
Invero, in relazione alla fattura n. 361/2022, parte attrice ha dedotto che la avrebbe Controparte_1 unilateralmente imposto una variazione in aumento dei prezzi di alcuni prodotti (precisamente, quelli denominati con i codici “FMANSMSCLB” e “A7249FG”) per una differenza totale di € 536,49 + iva, senza previamente comunicare e, quindi, concordare, detto aumento, mai accettato dalla società attrice e anzi da questa contestato a mezzo mail del 9.8.2022 (v. doc. 8 fasc. att.). A fronte di tale doglianza, la fornitrice convenuta ha sostenuto che l'aggiornamento dei prezzi dei prodotti era dovuto all'aumento del prezzo della materia prima, quasi raddoppiato, e di aver tempestivamente comunicato detta circostanza alla nella persona di , il quale accettava dette Parte_1 Testimone_2 condizioni.
Sul punto ritiene questo giudice di non poter accogliere la tesi difensiva della convenuta, la quale, seppur onerata, non ha fornito la prova dell'esistenza di un accordo delle parti su tali variazioni in aumento dei prezzi, ravvisando al contrario in atti una contestazione in forma scritta proveniente da il quale, espressamente, dichiara di non poter accettare i detti aumenti, richiedendo Testimone_2
l'emissione di nota di credito per il correlativo importo (v. doc. 8 fasc. att.).
A fronte di tali considerazioni, la convenuta ha quindi diritto a ottenere dalla Controparte_1 [...] la corresponsione del complessivo importo di € 6.418,06 (€ 6.954,55 - € 536,49) a saldo Parte_1 residuo delle fatture nn. 277/2022 e 361/2022.
Sulle spese processuali
Quanto alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste integralmente a carico della società attrice, stante il rigetto di tutte le domande da essa formulate e l'accoglimento, in misura lievemente inferiore a quanto richiesto, della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, oltre che in considerazione del comportamento processuale tenuto dall'attrice, la quale, a differenza pagina 9 di 10 della convenuta, non ha accettato la proposta conciliativa formulata in corso di causa dal giudice, i cui termini erano esattamente coincidenti con quanto è stato poi definitivamente accertato all'esito del giudizio. La relativa liquidazione viene quindi operata, come in dispositivo, in ragione del criterio del decisum e in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, secondo i parametri ivi previsti (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), avuto riguardo ai valori medi dei compensi.
Non ricorrono invece gli estremi per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. proposta dalla convenuta nei confronti della società attrice, ritenendo questo giudice che il comportamento serbato da quest'ultima non integra il requisito della mala fede o colpa grave della parte soccombente necessario per il riconoscimento di tale responsabilità, anche alla luce del riconoscimento della fondatezza della doglianza avanzata in ordine alla variazione dei prezzi unilateralmente adottata da parte convenuta che ha portato a un abbattimento, seppur minimo, della pretesa creditoria della medesima convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 760/2023, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, condanna
[...] al pagamento in favore di della somma di € 6.418,06 per le causali di Parte_1 Controparte_1 cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge, e in € 237,00 per esborsi.
Pesaro, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 760/2023 promossa da:
(Partita IVA , con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO GORI Parte_1 P.IVA_1 presso il cui Studio sito in Pesaro, Piazza Lazzarini n. 35, è elettivamente domiciliata ATTRICE
Nei confronti di
(Partita IVA , con il patrocinio degli Avv.ti MAURIZIO Controparte_1 P.IVA_2 TERENZI e GIANMARCO MANTINI presso il cui Studio sito in Pesaro, Viale della Vittoria n. 161, è elettivamente domiciliata CONVENUTA
CONCLUSIONI Parte attrice (come da comparsa conclusionale e note di trattazione scritta per Parte_1 l'udienza del 23.10.2025)
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
• accertare e dichiarare l'inadempimento della ditta in relazione ai tempi di consegna Controparte_1 della merce di cui agli ordini descritti in narrativa e condannare la stessa alla restituzione di quanto indebitamente percepito in virtù dei rapporti contrattuali intercorsi, pari ad Euro 17.465,14, oltre all'importo di € 536,49 + IVA per l'illegittimo aumento dei prezzi, e oltre interessi;
• condannare la al risarcimento del danno subito dalla concludente (mancato CP_1 CP_1 guadagno, perdita di chances etc.) allo stato quantificato nella misura di Euro 31.551,66 e al danno non patrimoniale che sarà quantificato nel corso del giudizio, o in subordine nella misura che sarà ritenuta di Giustizia se del caso da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e spese dal dovuto al saldo;
• accertare e dichiarare che alcun credito vanta la società in relazione alle fatture Controparte_1 emesse per i motivi di cui in narrativa;
• respingere la domanda riconvenzionale formulata da in quanto infondata in fatto e Controparte_1 in diritto;
pagina 1 di 10 • in subordine, compensare ogni eventuale somma ritenuta dovuta alla società con il Controparte_1 maggior credito vantato dall'attrice per le causali di cui sopra, condannando la convenuta al pagamento della differenza maggiorata di interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta (come da note di precisazione delle conclusioni) Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti,
- in via principale, nel merito, A. rigettare integralmente le richieste della siccome infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
- in via riconvenzionale, B. condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare alla Parte_1 CP_1 la somma di € 6.954,55= a titolo di saldo delle fatture nn. 277 e 361 del 2022 ovvero a quella
[...] diversa somma ritenuta di giustizia, compensando, se del caso, tale importo con quanto dovesse essere riconosciuto dovuto all'attrice;
- in ogni caso, C. condannare la a pagare alla una somma equitativamente Parte_1 Controparte_1 determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, cpc. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha evocato in giudizio innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale la società chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento Controparte_2 della predetta convenuta a causa dei danni da ritardo che riteneva di aver subito nella consegna della merce relativa agli ordini commissionati alla medesima nel periodo 2021-2022, Controparte_1 conseguentemente formulando richiesta di condanna di quest'ultima alla restituzione degli importi percepiti in forza dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti per € 17.465,14 oltre interessi, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ritenuto subito;
altresì, la società attrice ha domandato l'emissione di ulteriore pronuncia giudiziale volta ad accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria della in relazione alle fatture emesse in forza dei Controparte_1 rapporti contrattuali intercorsi tra le parti. In via subordinata, parte attrice ha chiesto di compensare ogni eventuale somma ritenuta dovuta dalla società convenuta con il maggior credito da essa vantato, con conseguente condanna della al pagamento della differenza maggiorata di Controparte_1 interessi dal dovuto al saldo.
A fondamento della propria domanda, la ha dedotto che, nell'anno 2021-2022, Parte_1 aveva commissionato alla la produzione dei materiali di cui agli ordini n. 22005 del Controparte_1
25.1.2022, n. 22029 del 12.4.2022, n. 22087 del 4.5.2022, n. 21103/BIS del 4.8.2021, n. 22110 del
3.6.2022 e n. 22111 del 3.6.2022; secondo la prospettazione offerta da parte attrice, nel corso di tale rapporto contrattuale, si verificavano gravi ritardi e inadempimenti da parte della Controparte_1 pagina 2 di 10 nella fornitura commissionata tali da comportare l'annullamento di molti ordini ricevuti dai clienti finali di e la causazione a carico di quest'ultima di connessi danni patrimoniali per Parte_1 perdita di chances e mancato guadagno, oltre che gravi danni d'immagine. Ulteriormente, la società attrice ha poi dedotto che, nel corso del rapporto di fornitura in commento, la convenuta emetteva la fattura n. 361 del 29.7.2022 contenente variazioni di prezzo maggiorate su alcuni prodotti, mai concordate né tramite preventivo né tramite conferma d'ordine.
La società provvedeva così a diffidare la invitandola a Parte_1 Controparte_2 corrispondere al saldo finale degli ordini ancora pendenti, al risarcimento dei danni ritenuti patiti in conseguenza di quanto sopra e all'emissione di nota di accredito pari alla differenza di prezzo praticata dalla convenuta;
quest'ultima contestava le richieste attoree, intimando altresì il pagamento delle fatture emesse nn. 277-361-407-497/2022 per un totale di € 19.349,85, le quali venivano parzialmente saldate dall'attrice.
Ciò precisato, la società ha quindi agito in giudizio sia al fine di ottenere un Parte_1 accertamento negativo del credito reclamato dalla convenuta, sia al fine di ottenere la restituzione delle somme versate in relazione alle fatture emesse e il risarcimento del danno a vario titolo subito in relazione agli annullamenti degli ordinativi da parte dei clienti finali, se del caso mediante compensazione delle reciproche pretese creditorie che dovessero essere accertate.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita ritualmente in giudizio la Controparte_1 chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione di improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ed eccependo, in via preliminare, la litispendenza ex art. 39 c.p.c. della domanda attorea di accertamento negativo della pretesa creditoria della convenuta nei confronti della parte attrice. Invero, sotto tale profilo, parte convenuta ha rappresentato di aver preventivamente adito il Giudice di Pace di Pesaro al fine di ottenere l'emissione di un provvedimento monitorio nei confronti della in relazione al medesimo rapporto di fornitura sotteso Parte_1 all'odierno giudizio – in particolare in relazione alle fatture n. 277/2022 e n. 361/2022 – conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 161/2023.
In via subordinata, quanto al merito della vicenda, la società convenuta ha domandato il rigetto della domanda avversaria di accertamento negativo del credito in quanto ritenuta infondata in fatto e in diritto, asserendo la correttezza del proprio operato e il carattere dilatorio dell'azione avversaria;
di talché, la ha proposto domanda riconvenzionale volta a ottenere il saldo delle fatture Controparte_1 inevase (rispetto alle quali aveva già ottenuto ingiunzione di pagamento) condizionata all'eventuale revoca del predetto provvedimento monitorio.
pagina 3 di 10 Parimenti, la convenuta ha domandato anche il rigetto della domanda risarcitoria di Controparte_1 inadempimento per ritardo nell'esecuzione delle forniture, sostenendone l'infondatezza. A sostegno di tale richiesta, premettendo di essere una realtà operante nel settore della produzione dei componenti d'acciaio per l'industria del mobile e che, nel periodo 2021-2022 (anni in cui si è articolato il rapporto di fornitura con la ditta attrice), la crisi globale che aveva interessato il mercato dell'alluminio, aveva determinato una notevole dilatazione dei tempi di evasione delle commesse, la ditta convenuta ha esposto che la era stata debitamente informata delle effettive tempistiche di Parte_1 approvvigionamento e, quindi, dell'impossibilità di rispettare le scadenze indicate negli ordinativi attorei, le quali non erano in ogni caso state accettate dalla convenuta. Ciononostante, parte convenuta ha dedotto di aver compiutamente eseguito la propria fornitura, rispettando le tempistiche comunicate all'attrice e da questa accettate, al pari dei materiali, accettati anch'essi senza riserve da parte della la quale, dal canto suo, ometteva invece di saldare le fatture n. 277/2022 e n. Parte_1
261/2022, poi rese oggetto di procedura ingiuntiva ut supra esposto.
In ragione di tale prospettazione difensiva, la ditta convenuta ha quindi contestato la pretesa risarcitoria avversaria, asserendo il carattere infondato e indimostrato di tutte le voci di danno, deducendo anche, quanto all'eccepita variazione in aumento dei prezzi, che tale circostanza, legata all'impennata del prezzo della materia prima, era stata tempestivamente comunicata alla e da questa Parte_1 accettata.
Da ultimo, parte convenuta ha formulato domanda per lite temeraria ex art. 96, comma terzo, c.p.c., ritenendo che il carattere pretestuoso e dilatorio dell'azione e resistenza avversaria integrasse un abuso del diritto costituzionale di agire e resistere in giudizio sanzionabile ai sensi del precitato articolo.
Esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, anche mediante formulazione di proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., il quale dava esito negativo per indisponibilità della parte attrice ad acconsentire alla proposta giudiziale formulata in data 12.12.2023, la causa è stata istruita mediante espletamento di prove testimoniali e con produzioni documentali;
terminata l'istruttoria, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12.11.2025, previo deposito degli scritti conclusionali da parte delle rispettive difese.
*******
Sull'eccezione di improcedibilità della domanda attorea
Con riferimento a tale eccezione avanzata in via pregiudiziale da parte convenuta per mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, si prende atto dell'intervenuta instaurazione di tale procedimento nel corso dell'odierno giudizio su iniziativa della medesima convenuta CP_1
pagina 4 di 10 S.r.l., conclusosi in data 17.11.2023 con un verbale di mancato accordo, così come documentato da quest'ultima con nota di deposito del 21.11.2023.
Pertanto, il documentato superamento di tale eccezione, come anche dedotto dalla difesa di parte convenuta all'udienza del 22.11.2023, esime l'odierno giudicante dal vaglio di tale doglianza.
Sull'eccezione di litispendenza
Analogamente, anche con riguardo all'eccezione preliminare in esame, nulla dovrà essere statuito da questo giudice stante la dichiarazione di rinuncia a tale specifica doglianza per come espressa dalla difesa della convenuta con seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. – ove la difesa della convenuta opposta ha espresso detta rinuncia in ragione della preventiva notifica della citazione attorea per accertamento negativo del credito rispetto all'iniziativa monitoria assunta dalla - Controparte_1 ribadita anch'essa all'udienza del 22.11.2023.
Nel merito della domanda attorea
Precisato quanto sopra in punto alle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate nell'odierno giudizio, si passa ad esaminare i profili di merito delle domande attoree, muovendo, in primis, dalla richiesta di accertamento e declaratoria di inadempimento della in relazione ai tempi Controparte_1 di consegna della merce di cui agli ordinativi commissionati dalla nell'arco Parte_1 temporale 2021-2022.
La domanda in commento è infondata e merita rigetto.
Invero, all'esito dell'odierno giudizio è emerso: i) da un lato, che, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, gli ordinativi in commento commissionati dalla non prevedevano Parte_1 delle tempistiche di consegna convenute tra le parti o, quantomeno, indicate dall'attrice e accettate dalla convenuta;
ii) dall'altro, che la crisi che interessava al tempo il mercato dell'alluminio era di portata tale da comportare difficoltà di approvvigionamento incidenti, a cascata, sui tempi di consegna della merce, per cause quindi non imputabili all'operato della convenuta, che ha quindi soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante ex art. 1218 c.c. ai fini dell'esonero da qualsivoglia responsabilità da ritardo nell'esecuzione della prestazione contrattuale assunta.
Quanto al primo aspetto, ferma la ricorrenza, quale circostanza pacifica e incontestata tra le parti, di un rapporto di fornitura di componenti di vario tipo (come identificati negli ordinativi n. 22005/2022, n.
22029/2022, n. 22087/2022, n. 21103bis/2021, n. 22110/2022 e n. 22111/2022), si osserva, infatti, che la documentazione ritraente detti ordini effettuati dalla nei confronti della Parte_1 [...] non può assurgere a prova dell'inadempimento di quest'ultima. Analizzando detti documenti, CP_1 prodotti sub docc. da 1 a 6 del fascicolo attoreo, ci si avvede infatti che le tempistiche di consegna che parte attrice assume di aver indicato quali termini tassativi con le comunicazioni mail di pagina 5 di 10 accompagnamento degli ordinativi non sono state espressamente accettate dalla fornitrice CP_1
non essendo stata documentato l'eventuale riscontro fornito in tal senso da parte della convenuta,
[...] la quale ha invece contestato di aver espresso una qualsiasi accettazione in tal senso, deducendo anzi di aver debitamente informato la – di qui il secondo dei profili sopra richiamati - delle Parte_1 concrete tempistiche di approvvigionamento che, per effetto delle congiunture economiche del tempo, avevano dilatato in termini eccezionali i tempi di evasione delle commesse, le quali venivano comunque completate dalla convenuta.
Tali circostanze sono state oggetto di conferma all'esito della prova testimoniale espletata. In particolare, in relazione all'aspetto inerente alla comunicazione dei tempi di consegna, il teste Tes_1
impiegato della ditta anche nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale di
[...] Controparte_1 fornitura di cui si discute, escusso all'udienza del 29.5.2024, ha così dichiarato sul punto: “…
GIUDICE – È vero che durante la vigenza del rapporto contrattuale, quindi tra la e la CP_1
per la fornitura di componenti in alluminio, per mobili, lei ha comunicato alla in Pt_1 Pt_1 particolare a i tempi di evasione delle commesse, rappresentando che a causa della Testimone_2 crisi globale di reperimento dell'alluminio, sarebbero avvenute non appena possibile? ST
(ZUFFO) – Sì, è così. GIUDICE - Quanto è durato il rapporto contrattuale e quante volte ha fatto queste comunicazioni? ST (ZUFFO) – Ah, comunicazioni avvenivano quasi giornalmente con la nel senso che era un periodo durante il quale la materia prima non arrivava e quindi Parte_1 giornalmente cercavamo di tenere un attimino informati tutti i nostri clienti, su queste cose qua.
Praticamente noi abbiamo sempre… GIUDICE – Telefonicamente faceva questa premessa, lei? ST
(ZUFFO) – Sì. GIUDICE – È vero che la tramite le ha risposto di accettare di Pt_1 Tes_2 ricevere la merce non appena sarebbe stata disponibile? ST (ZUFFO) – Sì, certo. GIUDICE - Che voi dovevate fare le lavorazioni sulla merce? ST (ZUFFO) – A noi doveva arrivarci questa materia prima, noi facevamo delle lavorazioni per poterla poi usare nei mobili della addirittura Parte_1 quando arrivava, chiedevo al signor come la dovevo lavorare. Perché poi loro avevano più Tes_2 finiture, più colore. E lui mi indicava con il materiale che era arrivato in quel momento, cosa fare in quel momento. GIUDICE - Il materiale sarebbe? ST (ZUFFO) – Materiale, insomma barre in alluminio che poi noi… GIUDICE - La merce sarebbe l'alluminio? ST (ZUFFO) – Sì, materia prima alluminio. GIUDICE - Si parla della materia prima che doveva fornire… AVV. TERENZI – La produttrice di alluminio. GIUDICE – E voi lavoravate su indicazione della… ( ) Pt_2 Tes_1 [...] ci ordinava maniglie armadio, che sono queste maniglie armadio. Noi ordinavamo alla Parte_3 nostra trafileria l'alluminio, però in questo specifico momento non arrivava perché in tutto il mondo non c'era alluminio. Nel momento in cui arrivava, anche se arrivava una piccola parte di alluminio, pagina 6 di 10 chiedevamo al signor come la dobbiamo fare, di che colore la dobbiamo fare, in che modo la Tes_2 devo lavorare? Con questa piccola parte lui ci dava delle indicazioni su come proseguire. Purtroppo era quello che arrivava, ecco. …” (v. pagg. 1 e 2 del verbale di fonoregistrazione).
Ulteriormente, in merito alla circostanza delle difficoltà nell'approvvigionamento per cause non imputabili alla soccorrono sia le evidenze documentali - in particolare i documenti Controparte_1 allegati sub n. 1 da parte convenuta, ritraenti svariati articoli giornalistici sul tema relativi agli anni
2021 e 2022 - sia nuovamente la prova orale espletata. A tal proposito, il teste della ditta Testimone_3
IT S.p.A. che si occupa di estrusione di alluminio, escusso anch'egli all'udienza del 29.5.2024, qualificatosi come storico fornitore della ditta ha confermato il notevole Controparte_1 allungamento dei tempi di fornitura di tale materia prima nel periodo maggio 2021 – dicembre 2022 proprio a causa della crisi di reperimento dell'alluminio e che tale circostanza aveva interessato anche i rapporti di fornitura con la ditta convenuta, i quali avevano quindi risentito della crisi generale di mercato (cfr. pagg. 4 e 5 del verbale di fonoregistrazione: “… GIUDICE – È vero che gli ordinativi che la IT evadeva normalmente in quattro o cinque settimane nel periodo di maggio 2021 dicembre
2022, richiedevano invece 36-40 settimane di attesa? Nel periodo successivo, quindi? normalmente 4-5 settimane, invece nel periodo maggio 2021-dicemrbe 2022 i tempi erano di 36-40 settimane di attesa a causa della crisi del mercato di reperimento dell'alluminio? ST (RIVELLI) - Sì, è vero, si è creata una tempesta perfetta che va da metà 2021 fino a metà 2023, dove non si trovavano materie prime, non si riuscivano a reperire in nessuna parte del mondo. GIUDICE – E voi con che tempistiche rifornivate?
ST (RIVELLI) - Ah oltre 10 mesi di consegna dal ricevimento dell'ordine. GIUDICE - 11) vero che la fornitura di profilati di alluminio della IT ha eseguito, in favore della nel CP_1 periodo maggio 2021 dicembre 2022 hanno subito i medesimi trend di ritardo? ST (RIVELLI) –
Sì. GIUDICE - Che questa crisi generale si è verificata anche nei rapporti tra la IT e CP_1
ST (RIVELLI) - Sì, con tutti i clienti e quindi anche sì, purtroppo sì ha subito queste CP_1 tempistiche. …”).
Peraltro, il teste - al tempo impiegato della società attrice con Testimone_2 Parte_1 mansioni di ufficio acquisiti - nel confermare che, effettivamente, la convenuta Controparte_1 durante la vigenza del rapporto contrattuale e a fronte dei ritardi registratisi, aveva comunicato alla società attrice che le commesse sarebbero avvenute “non appena possibile” a causa della crisi globale di reperimento dell'alluminio, ha anche affermato che la aveva ciononostante Parte_1 dichiarato di accettare la merce non appena sarebbe stata disponibile, asserendo di non avere altre alternative (v. pag. 6 del verbale di fonoregistrazione dell'udienza del 29.5.2024). Circostanze che hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dal procuratore speciale della società attrice, pagina 7 di 10 , all'udienza del 7.2.2024, il quale ha affermato di essere stato informato dalla convenuta CP_3 circa la causa del ritardo nell'evasione degli ordini, i.e. delle difficoltà di approvvigionamento sul mercato dell'alluminio per circostanze, quindi, estranee alla ditta Controparte_1
Pertanto, al rigetto della domanda attorea in commento, conseguirà anche il rigetto della domanda restitutoria ex art. 2033 c.c. avanzata dalla in relazione alle somme corrisposte alla Parte_1 società in forza del rapporto contrattuale di fornitura intercorso, anche considerando Controparte_1 che i beni in commento, rispetto ai quali è stato eccepito il ritardo nella consegna, sono stati comunque effettivamente forniti alla società attrice e da questa accettati, tanto che la medesima parte ha formulato la domanda restitutoria degli importo corrisposti senza avanzare la domanda di risoluzione del contratto.
Analogamente, deve essere rigettata anche la domanda risarcitoria formulata da parte attrice per il danno che ritiene di aver subito in conseguenza dei dedotti ritardi sotto il profilo patrimoniale, per mancato guadagno (in quanto molti degli ordini ricevuti dai clienti finali della Parte_1 sarebbero stati annullati a causa di ciò) e a titolo di danno emergente (per i costi che l'attrice avrebbe sostenuto in via ulteriore per l'acquisto di materiali di recupero a parziale compensazione di quanto non veniva consegnato dalla nei tempi previsti), nonché sotto l'aspetto non patrimoniale Controparte_1
(per ritenuto danno d'immagine), prospettato in termini del tutto generici della convenuta. Invero, all'esito dell'odierno procedimento, i presupposti di tale domanda sono risultati del tutto indimostrati, difettando qualsivoglia prova sia in punto all'an di tali pretese e al ritenuto nesso di causalità tra l'annullamento degli ordinativi da parte della clientela finale e i ritardi nelle consegne per cui è causa, oltre che in relazione al quantum, non essendo neppure stati documentati i riferiti esborsi che sarebbero stati sostenuti a tale titolo dall'attrice e neppure all'uopo specificamente quantificati neanche in corso di giudizio.
Sulla domanda attorea di accertamento negativo del credito nei confronti di e Controparte_1 sulla correlativa domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta
Da ultimo, l'attrice ha formulato domanda di accertamento e declaratoria Parte_1 dell'insussistenza di qualsivoglia credito nei confronti della società convenuta in relazione alle fatture n. 277 del 20.6.2022 e n. 361 del 29.7.2022, pari a complessivi € 6.954,55 (cfr. docc. nn. 3 e 4 fasc. conv.) e, in via subordinata, di compensazione delle reciproche pretese creditorie, con condanna della convenuta al pagamento della differenza;
correlativamente, la ha formulato Controparte_1 domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna di parte attrice al versamento di tali somme a saldo delle fatture sopra indicate, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, se del caso mediante compensazione di quanto dovesse essere eventualmente riconosciuto all'attrice. pagina 8 di 10 Ritiene questo giudice di dover respingere la richiesta attorea e di accogliere la domanda riconvenzionale in esame per un ammontare di poco inferiore a quanto richiesto.
Le considerazioni sopra esposte circa il carattere non imputabile dei ritardi nelle consegne, derivanti da cause di forza maggiore non addebitabili all'operato della convenuta, in uno al fatto che, in ogni caso,
l'allungamento dei termini di evasione delle consegne era stato debitamente portato a conoscenza dell'attrice nel corso del rapporto contrattuale dalla società convenuta e, non da ultimo, l'avvenuta consegna di tutti i materiali accettati senza riserve da parte dell'attrice, consente infatti di ritenere fondati i presupposti domanda della riconvenzionale avanzata dalla la quale ha Controparte_1 quindi diritto ad ottenere dalla il pagamento degli importi insoluti a titolo di saldo Parte_1 dei precitati documenti contabili, previa decurtazione degli importi richiesti a seguito dell'incremento dei prezzi sul materiale fornito.
Invero, in relazione alla fattura n. 361/2022, parte attrice ha dedotto che la avrebbe Controparte_1 unilateralmente imposto una variazione in aumento dei prezzi di alcuni prodotti (precisamente, quelli denominati con i codici “FMANSMSCLB” e “A7249FG”) per una differenza totale di € 536,49 + iva, senza previamente comunicare e, quindi, concordare, detto aumento, mai accettato dalla società attrice e anzi da questa contestato a mezzo mail del 9.8.2022 (v. doc. 8 fasc. att.). A fronte di tale doglianza, la fornitrice convenuta ha sostenuto che l'aggiornamento dei prezzi dei prodotti era dovuto all'aumento del prezzo della materia prima, quasi raddoppiato, e di aver tempestivamente comunicato detta circostanza alla nella persona di , il quale accettava dette Parte_1 Testimone_2 condizioni.
Sul punto ritiene questo giudice di non poter accogliere la tesi difensiva della convenuta, la quale, seppur onerata, non ha fornito la prova dell'esistenza di un accordo delle parti su tali variazioni in aumento dei prezzi, ravvisando al contrario in atti una contestazione in forma scritta proveniente da il quale, espressamente, dichiara di non poter accettare i detti aumenti, richiedendo Testimone_2
l'emissione di nota di credito per il correlativo importo (v. doc. 8 fasc. att.).
A fronte di tali considerazioni, la convenuta ha quindi diritto a ottenere dalla Controparte_1 [...] la corresponsione del complessivo importo di € 6.418,06 (€ 6.954,55 - € 536,49) a saldo Parte_1 residuo delle fatture nn. 277/2022 e 361/2022.
Sulle spese processuali
Quanto alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste integralmente a carico della società attrice, stante il rigetto di tutte le domande da essa formulate e l'accoglimento, in misura lievemente inferiore a quanto richiesto, della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, oltre che in considerazione del comportamento processuale tenuto dall'attrice, la quale, a differenza pagina 9 di 10 della convenuta, non ha accettato la proposta conciliativa formulata in corso di causa dal giudice, i cui termini erano esattamente coincidenti con quanto è stato poi definitivamente accertato all'esito del giudizio. La relativa liquidazione viene quindi operata, come in dispositivo, in ragione del criterio del decisum e in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, secondo i parametri ivi previsti (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), avuto riguardo ai valori medi dei compensi.
Non ricorrono invece gli estremi per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. proposta dalla convenuta nei confronti della società attrice, ritenendo questo giudice che il comportamento serbato da quest'ultima non integra il requisito della mala fede o colpa grave della parte soccombente necessario per il riconoscimento di tale responsabilità, anche alla luce del riconoscimento della fondatezza della doglianza avanzata in ordine alla variazione dei prezzi unilateralmente adottata da parte convenuta che ha portato a un abbattimento, seppur minimo, della pretesa creditoria della medesima convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 760/2023, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, condanna
[...] al pagamento in favore di della somma di € 6.418,06 per le causali di Parte_1 Controparte_1 cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge, e in € 237,00 per esborsi.
Pesaro, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 10 di 10