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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/11/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2407 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
DI IL (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA C/O CP_1
AVVOCATURA INPS DI MESSINA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso, esponeva di avere prestato Parte_1 attività lavorativa agricola alle dipendenze del . per l'anno Controparte_2
2011, per 78 giornate lavorative, di essere stata inizialmente iscritta negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli e di avere percepito, sulla base di detta iscrizione, indennità di disoccupazione agricola per il medesimo anno.
Deduceva che, a seguito di accertamenti ispettivi svolti dall' sulla CP_1 posizione del datore di lavoro, era stata cancellata dagli elenchi anagrafici per l'anno 2011 e che, con nota del 18.10.2017, l' le aveva comunicato CP_3 l'indebito relativo alla prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2011, per l'importo di € 2.023,48, richiedendone la restituzione.
Chiedeva quindi:
– l'accertamento dell'effettività del rapporto di lavoro e la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2011;
– l'annullamento del provvedimento di indebito e la declaratoria di insussistenza dell'obbligo restitutorio;
– la condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente già CP_1 trattenute, oltre interessi;
– la rifusione delle spese di lite.
Si costituiva l' , che: CP_1
– in via preliminare eccepiva la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83, richiamando anche l'art. 11 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375 e l'art. 38 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111;
– esponeva che, a seguito di accertamento ispettivo conclusosi con verbale n. 4800000418561 del 19.06.2014, era stata disconosciuta la gran parte dei rapporti di lavoro denunciati dal , tra cui quello della ricorrente CP_2 per il 2011;
– deduceva che la seconda variazione 2014 degli elenchi anagrafici, recante la cancellazione della ricorrente, era stata pubblicata con modalità telematiche dal 15.09.2014 al 30.09.2014 e che il ricorso giudiziario, depositato il
12.07.2018, era quindi tardivo;
– nel merito, contestava la sussistenza del rapporto di lavoro, valorizzando il verbale ispettivo, quale atto pubblico, e la carenza di prova rigorosa da parte della ricorrente;
– chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, fatti salvi gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Con note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 4.11.2025, la ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha:
– disconosciuto il documento prodotto dall' quale copia della prima CP_1 pagina dell'elenco di variazione, recante l'indicazione del periodo di pubblicazione sul sito istituzionale;
– dedotto la difformità di tale copia rispetto all'originale sottoscritto dal direttore della sede provinciale , assumendo l'inutilizzabilità del documento ai fini CP_1 della prova della data di pubblicazione;
– insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati in ricorso e nella fissazione di udienza per l'escussione dei testi già ammessi, opponendosi alle richieste istruttorie avversarie.
La causa è stata trattenuta in decisione, con trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c.
L' ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. CP_1
22 d.l. n. 7/1970, norma che, in materia di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, prevede il termine di centoventi giorni per la proposizione del ricorso avverso i provvedimenti definitivi di iscrizione, cancellazione o mancata iscrizione.
In via preliminare va esaminato il disconoscimento del documento prodotto dall'ente a dimostrazione della data di pubblicazione della seconda variazione 2014, con cui è stata disposta la cancellazione della ricorrente.
La difesa di parte ricorrente ha formalmente disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità all'originale della copia della prima pagina dell'elenco di variazione recante l'annotazione secondo cui “il presente elenco è stato pubblicato dal 15.09.2014 al 30.09.2014” sul sito dell' , assumendo CP_3 che tale annotazione non sarebbe presente nell'originale sottoscritto dal direttore di sede e che, pertanto, il documento sarebbe inutilizzabile a fini probatori.
Il disconoscimento così operato non può essere accolto.
In primo luogo, l' ha prodotto, oltre alla suddetta copia recante CP_1
l'indicazione del periodo di pubblicazione, anche l'elenco di variazione integralmente sottoscritto dal direttore della sede provinciale e riferito all'anno in contestazione, che costituisce il provvedimento amministrativo di cancellazione.
La copia oggetto di disconoscimento si inserisce nel medesimo procedimento amministrativo e contiene l'annotazione, generata nell'ambito del sistema informatico dell'Istituto, del periodo di pubblicazione telematica dell'elenco. In secondo luogo, l'indicazione del periodo “15.09.2014 – 30.09.2014” è coerente con quanto espressamente allegato dall'ente nel proprio scritto difensivo e non è stata in sé specificamente contestata, essendo la difesa della ricorrente limitata a censure di tipo formale sulla difformità della copia rispetto all'originale, senza allegazione di una diversa e concreta data di pubblicazione.
Va considerato che, per costante giurisprudenza, le attestazioni provenienti da un ente previdenziale, sottoscritte dal funzionario competente e relative ad attività compiute dall'ente (quali la formazione e la pubblicazione degli elenchi anagrafici), hanno natura di atti pubblici e fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti, ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Il mero disconoscimento della copia ai sensi dell'art. 2719 c.c. non è sufficiente, di per sé, a privare di efficacia probatoria la certificazione dell'ente sulla data di pubblicazione, ove tale dato sia desumibile da un complesso documentale coerente (elenco di variazione sottoscritto, attestazione del periodo di pubblicazione, memoria difensiva) e non sia stata proposta querela di falso né indicato un diverso periodo di pubblicazione.
In tale quadro, deve ritenersi provato che la seconda variazione 2014, recante la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici per l'anno 2011, è stata pubblicata, con le modalità telematiche di cui all'art. 38, comma 6, d.l. n.
98/2011, nel periodo compreso tra il 15.09.2014 ed il 30.09.2014.
L'istanza di rimessione della causa in istruttoria per l'escussione dei testi, formulata dalla ricorrente nelle note ex art. 127-ter c.p.c., è pertanto irrilevante ai fini della prova della data di pubblicazione, essendo quest'ultima adeguatamente dimostrata dalla documentazione in atti.
L'art. 22, primo comma, del d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970, stabilisce che il lavoratore agricolo che intenda contestare un provvedimento definitivo di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi debba proporre azione giudiziaria entro il termine di centoventi giorni dalla notifica o presa di conoscenza del provvedimento.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che tale termine abbia natura di decadenza sostanziale, posta a presidio dell'interesse pubblico alla certezza delle determinazioni concernenti l'iscrizione negli elenchi, ed è quindi:
– rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c.;
– sottratta alla sanatoria di cui all'art. 8 l. n. 533/1973;
– non suscettibile di interruzione o sospensione per effetto di ricorsi amministrativi tardivi o di provvedimenti successivi (quali, ad es., la richiesta di indebito), che non incidono sul perfezionamento del provvedimento di cancellazione.
La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, «l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, [...] rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c.» (Cass. n. 9622/2015; conf. Cass. nn. 15813/2009, 18528/2011,
26161/2016).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 192/2005, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 22, primo comma, d.l. n. 7/1970, affermando che la previsione di un termine decadenziale così breve è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla natura ed alla funzione dell'atto di iscrizione, sicché la disciplina scrutinata risulta compatibile con gli artt. 3 e 38 Cost.
Per effetto dell'art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, la pubblicazione degli elenchi e delle successive variazioni avviene con modalità telematiche sul sito dell' ; tale forma di pubblicità, secondo il consolidato CP_1 orientamento della giurisprudenza, integra una forma legale di conoscenza del provvedimento, dalla quale decorre il termine di decadenza ex art. 22 d.l. n.
7/1970, senza necessità di comunicazione individuale ai singoli lavoratori. Alla luce dei principi richiamati, nel caso di specie, deve ritenersi che:
– la seconda variazione 2014, con cui è stata disposta la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici per l'anno 2011, è stata pubblicata con modalità telematiche nel periodo 15.09.2014 – 30.09.2014;
– allo spirare di tale periodo, il provvedimento di cancellazione deve considerarsi definitivo, in difetto di tempestivo gravame amministrativo;
– da tale momento decorre il termine di centoventi giorni di cui all'art. 22
d.l. n. 7/1970 per la proposizione dell'azione giudiziaria;
– il ricorso giudiziario risulta depositato in data 12.07.2018, cioè ben oltre il termine decadenziale.
Ne consegue che, già alla data di proposizione del ricorso, la ricorrente era decaduta dal diritto di agire in giudizio avverso il provvedimento di cancellazione.
Non assume rilievo, ai fini della decadenza:
– né l'eventuale proposizione di ricorso amministrativo avverso la cancellazione in epoca successiva, trattandosi di atto che non incide sulla natura sostanziale del termine;
– né la successiva comunicazione di indebito del 18.10.2017, la quale si pone come mera conseguenza della cancellazione e non può riaprire o spostare il termine per l'impugnazione del provvedimento presupposto (cfr. ancora Cass.
9622/2015, 26161/2016).
La domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2011, costituendo esercizio del diritto di contestare il provvedimento di cancellazione, deve pertanto essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22
d.l. n. 7/1970, conv. in l. n. 83/1970.
La domanda volta all'accertamento dell'insussistenza dell'indebito e alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, in quanto fondata sulla pretesa perdurante iscrizione negli elenchi e sulla validità del rapporto di lavoro per il
2011, rimane travolta dall'accertata decadenza dal diritto di contestare la cancellazione, che rende intangibile il presupposto amministrativo su cui si fonda il successivo provvedimento di indebito.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di decadenza comporta l'assorbimento di ogni questione di merito, ivi comprese le censure relative alla attendibilità del verbale ispettivo ed alla effettività del rapporto di lavoro, nonché la declaratoria di irrilevanza delle istanze istruttorie articolate dalla ricorrente
(prova testimoniale), risultando la causa definita in rito.
In ordine alle spese di lite, si ritiene equo disporne la integrale compensazione tra le parti, avuto riguardo:
– alla natura previdenziale della controversia;
– all'evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970;
– alla dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. presente in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 contro
, Controparte_4 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1 per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 d.l. n.
7/1970, conv. in l. n. 83/1970;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 21/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo