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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/07/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 6/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Ugo di S. Onofrio 25, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Genovese che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettiv.te domiciliato in Via Roma 307, Barcellona Pozzo di Gotto
(ME), presso lo studio dell'Avv. Stefania P. Calabrò che lo rappresenta e difende per procura in atti,
(p.i. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Via Catania 5,
Palermo, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Molinelli che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 - 2052 (appello avverso la sentenza n. 974/23 R.S. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
1 Con atto di citazione notificato in data 27 dicembre 2023 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 974/23 R.S. con la quale il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dalla nei confronti del , condannandola al pagamento Pt_1 Controparte_1 delle spese processuali a favore sia del convenuto che della CP_1 [...]
terza chiamata in garanzia. CP_2 Controparte_2
La aveva convenuto in giudizio il Pt_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti in conseguenza di una caduta verificatasi in data 9 novembre 2018, alle ore 18,00 a causa di alcune mattonelle scivolose del vialetto di accesso al cortile che la CP_3 stava percorrendo. Pt_1
Con il primo motivo di appello la ha censurato la sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva ammesso la prova testimoniale articolata dall'attrice sul presupposto che la stessa non avesse indicato il coefficiente di attrito del materiale utilizzato per la pavimentazione del cortile; la ha evidenziato che solo dopo aver escusso i testimoni presenti Pt_1 al fatto il giudice avrebbe potuto ritenere irrilevante la prova ai fini della decisione.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha poi contestato la condanna al pagamento alle spese processuali disposta dal giudice di prime cure;
ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, la condanna del al CP_1 risarcimento dei danni da lei subiti a causa delle lesioni riportate in conseguenza della caduta ed al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il costituendosi, ha contestato la fondatezza delle Controparte_1 doglianze svolte dalla ha ribadito che l'attrice, sin dalla citazione, aveva Pt_1 fatto generico riferimento ad alcune mattonelle scivolose del cortile
senza però individuare quali di esse e in quale punto abbiano CP_3 costituito il presunto pericolo, non producendo alcuna documentazione neppure fotografica in merito, oltre poi ad aver affermato che il cortile “non appariva dissestato né tantomeno era bagnato” (pag. 2 comparsa di costituzione
. Ha chiesto quindi il rigetto del gravame con conferma della CP_1 sentenza impugnata.
2 Anche la si è costituita chiedendo il Controparte_2 rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata, contestando la fondatezza delle censure svolte dalla nonché la riconducibilità delle Pt_1 lesioni lamentate dalla stessa alla caduta in questione.
Preliminarmente si rileva che, secondo il pacifico orientamento della S.C., la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto;
la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello (Cass. Civ. Sez. 6, 10 gennaio 2017 n. 352; Cass. Civ. Sez. 3, 12 marzo 2024 n. 6533; Cass. Civ. Sez. 6,
11 gennaio 2019 n. 513; Cass. Civ. Sez. 3, 10 ottobre 2003 n. 15185).
Ciò posto, pur non condividendosi la motivazione posta dal giudice di prime cure a fondamento della decisione impugnata, l'appello deve ritenersi infondato.
La ha dedotto di essere caduta a causa di alcune mattonelle scivolose Pt_1 del vialetto di accesso del cortile condominiale;
tuttavia, come correttamente evidenziato dal appellato, l'appellante non ha chiarito per quale CP_1 motivo le mattonelle fossero scivolose, se cioè tale condizione dipendesse dalla posa in opera o dalla usura delle stesse, dalla presenza di materiale viscido o oleoso, da sporcizia o altro, risultando così la descrizione dei fatti e la dinamica del sinistro assolutamente generiche ed inidonee a consentire un accertamento della sussistenza della dedotta responsabilità da cose in custodia in capo al
CP_1
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto
3 colposo dello stesso danneggiato (ex multis, Cass. Civ. Sez. 6, 11 maggio 2017 n.
11526).
Alla luce di tali principi la prova testimoniale articolata dalla deve Pt_1 ritenersi irrilevante non tanto perché, come ritenuto dal primo giudice, manchi in atti la prova del coefficiente di attrito delle mattonelle, quanto perché anche l'esito positivo della stessa non potrebbe condurre all'accoglimento della domanda risarcitoria, essendo rimessa al teste una semplice valutazione e non un fatto.
Non v'è dubbio che, come sostenuto dall'appellante e affermato dalla S.C., in materia di prova testimoniale, i giudizi, benché non possano costituire oggetto di prova, essendo vietato demandare ai testi la valutazione dei fatti, laddove si tratti di apprezzamenti di assoluta immediatezza, praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico, possono comunque concorrere al convincimento del giudice (Cass. Civ. Sez. 3, 22 aprile 2009 n. 9526 in caso analogo a quello di specie, in cui la scivolosità del pavimento -causa della caduta della danneggiata- era stata imputata alla pulizia ed alla copertura dello stesso con cera per lucidarlo).
Nel caso in esame, tuttavia, la non ha in alcun modo indicato la causa Pt_1 della asserita scivolosità delle mattonelle così, come detto, impedendo di accertarne l'eventuale imputabilità al , non essendo stato neanche CP_1 chiarito se tale condizione di scivolosità fosse permanente o transitoria.
La assoluta genericità della circostanza dedotta, inidonea a consentire un accertamento dei fatti anche a mezzo prova orale, comporta quindi il rigetto dell'appello.
Le spese, liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non complessità delle questioni affrontate e della nota spese depositata dal , seguono la soccombenza. CP_1
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
4 Come chiarito dalla S.C., infatti, ancorché la parte appellante sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 4 aprile 2024 n. 8982: “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”; v. anche
Cass. Civ. ss.uu., 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 974/23 R.S. emessa dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate,
a favore dell'Avv. Stefania P. Calabrò, procuratore del e Controparte_1 distrattaria ex art. 93 c.p.c., in € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e, a favore di
[...]
in € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Controparte_2
IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 1 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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