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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AU PP, Presidente
POLI MARIATERESA, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1094/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51260 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - 01333010350
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_3 Spa - 05016060966 elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 05784202400002727001 VARIE 2007
- PIGNORAMENTO n. 05784202400002727001 VARIE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 RL , rappresentata e difesa come in atti, ricorre avverso n. 2 atti di pignoramento presso terzi n.05784202400002726001 e 05784202400002727001 e dichiara di aver ricevuto i predetti atti il 28 giugno 2024 (restando indimostrato all'udienza cautelare).
Notifica il ricorso il 1.7.24 alla pec Email_5 (AD) e ai terzi soggetti creditori (benché nella relata di notifica non venga richiamata AD ma solo i terzi creditori
Resistente_2 S.P.A. -Banca_2 e Resistente_3 S.p.A. - Resistente_3).
Impugna i Pignoramenti ai sensi dell'art. 543 c.p.c., per un valore complessivo pari ad € 147.858,14 per i seguenti motivi:
è adita la Corte Tributaria perché si eccepisce la mancata notifica atti presupposti che sono
Atto n. 05720230020808007000 con presunta notifica il 18/07/2023
Atto n. 05720230028926200000 con presunta notifica il 07/02/2024
Atto n. 05720230026069779000 con presunta notifica il 19/09/2023.
1) Motivo
Avviso d'intimazione non notificato in ogni occasione in cui la notifica della cartella esattoriale sia stata effettuata da oltre un anno. L'Articolo 50 stabilisce che, se non si inizia l'espropriazione forzata entro un anno dalla notifica di pagamento, è necessario inviare un ulteriore avviso con l'intimazione di pagare entro cinque giorni.
2) Motivo Nullità legale del pignoramento a causa dell'assenza di notifica di registrazione a ruolo, rendendolo così inefficace verso i terzi. il creditore deve notificare al debitore e al terzo entro la data dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di pignoramento, l'avvenuta iscrizione a ruolo e fornire il numero di ruolo del procedimento.
3) Motivo
Annullamento del pignoramento presso terzi a causa di mancata notificazione degli avvisi di pagamento menzionati nell'atto contestato – infrazione dell'articolo 543 del codice di procedura civile.
4) Motivo
Violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, della l. n. 212/2000 e dell'art. 3 della l. n. 241/90. difetto di motivazione dell'atto di pignoramento presso terzi – violazione dell'art. 543 c.p.c.
5) Motivo
Nullita' del pignoramento – prescrizione della pretesa creditoria
6) Motivo
Illegittimità dell'aggio anche in relazione alla sua applicazione sugli interessi e sulle spese di notifica – calcoli errati.
Produce come unici documenti le fatture di spesa (relative alla presunta deducibilità costi).
Conclude per accoglimento del ricorso e vittoria di spese.
Si costituisce AD che preliminarmente chiede la propria estromissione dal giudizio e la chiamata in causa dell'Ente impositore Resistente_1 invece non citato.
Nel merito però chiede rigetto di tutti i motivi riguardanti elementi propri e riferibili agli atti impugnati e alle cartelle sottese anch'esse impugnate per asserita mancata notifica. Produce documentazione probatoria.
All'ud. cautelare del 5 agosto 2024 la Corte ha respinto la domanda cautelare per inidoneità delle argomentazioni relative al periculum in mora, del tutto insussistenti.
All'udienza odierna sentite le parti presenti la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va chiarita la tempestività del ricorso per ammissione della controparte AD che afferma e deposita relativa prova delle notificazioni degli atti impugnati il 27.6.24, considerato che il ricorso è stato notificato il 1.7.24.
Nel resto il ricorso è inammissibile nonché infondato.
E' inammissibile con riferimento a tutte le ragioni ed eccezioni che si riferiscono al merito del credito. Tutte le cartelle per debiti tributari sottese agli atti impugnati sono state regolarmente notificate e quindi i motivi che attingono al merito delle stesse sono assolutamente inammissibili per definitività degli atti (ex multis, da ultimo, Cass trib. 7578/2025 che ancora una volta ribadisce il principio di diritto secondo cui – in presenza di notificazione e mancata impugnazione delle cartelle sottese all'atto impugnato, come nel caso di specie in cui AD ha fornito piena prova della notificazione di tutti e tre i sottesi atti – i crediti si cristallizzano e finanche la prescrizione non può essere rilevata o eccepita nella fase susseguente se non eccepita con il primo atto con il quale doveva essere sollevata). Sul punto si precisa come:
1) la cartella di pagamento n. 05720230028926200000, risulta notificata regolarmente in data 07/02/2024
a mezzo PEC
2) la cartella di pagamento n. 05720230020808007000, risulta notificata regolarmente in data 18/07/2023
a mezzo PEC
2) la cartella di pagamento n. 05720230026069779000, risulta notificata regolarmente in data 19/09/2023
a mezzo PEC.
Pertanto, sempre in via preliminare, non è ordinata l'integrazione del contraddittorio come richiesto da AD per due ordini di ragioni: nessun vizio potrebbe essere discusso nel merito nel presente giudizio riguardante gli atti precedenti alle cartelle sottese né a quelli a loro volta sottesi ad esse (perché notificate e non impugnate); in ogni caso, l'Ente impositore è stato sollecitato all'intervento dalla stessa AD e non è comunque intervenuto.
Nel merito, tutti i motivi sono respinti per le seguenti ragioni:
Ciascun atto di pignoramento presenta tutti i requisiti formali richiesti dalla legge e dalle disposizioni in materia di riscossione ai fini della sua regolarità. In ogni caso i pignoramenti sono stati adottati ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 602/1973 secondo cui l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all' articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 72, comma 2. Sul piano soggettivo, oggettivo e funzionale, ciascun atto di pignoramento indica il nome del debitore, la denominazione del creditore procedente e l'indicazione delle cartelle di pagamento azionate in via esecutiva e quindi sul piano formale, l'atto di pignoramento è completo ed idoneo a spiegare i suoi effetti.
Ancora, l'atto di pignoramento non è stato adottato ai sensi dell'art. 543 c.p.c. bensì ai sensi dell'art.72-ter
D.P.R. 602/1973 pertanto non è previsto che lo stesso debba essere iscritto al ruolo presso il Tribunale competente per territorio se non per il recupero forzoso a seguito del mancato pagamento da parte del terzo.
La notifica del pignoramento non necessitava della preventiva notifica di intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 comma 2 DPR 602/1973, poiché la procedura esecutiva è iniziata entro l'anno dalla notificazione delle cartelle di pagamento. In tal senso si rinvia alla documentazione allegata da controparte.
E' respinto anche il motivo in ordine alla mancata notifica di intimazione di pagamento: le cartelle di cui a ciascun atto di pignoramento impugnato sono state notificate in data 07/02/2024, 18/07/2023 e 19/09/2023 mentre gli atti di pignoramento impugnati sono stati notificati in data 28/06/2024 entro l'anno dalla notifica di ciascuna delle predette cartelle di pagamento. Ancora, seguendo quanto sostenuto da AD, si conferma che l'attuale normativa (art.25 DPR 602/73) prevede che la cartella “assorba” al suo interno anche l'avviso di mora cumulando la funzione di rappresentazione cartacea del titolo esecutivo con quella di intimazione;
il ruolo, infatti, ai sensi dell'art.1 del Decreto del Ministero delle Finanze n.321/99 (cui rimanda l'art.12 del D.P.R. 602/73) è formato direttamente dall'Ente creditore ed è costituito da un elenco di debitori e delle somme dovute a diverso titolo all'Ente stesso. Il ruolo quindi non è un atto singolo ma un titolo collettivo che si riferisce a più soggetti passivi. Il compito di scindere la posizione del singolo da quella degli altri contribuenti, rendendo autonomo il rapporto giuridico, è demandato alla cartella di pagamento con cui l'Agente della Riscossione notifica al singolo contribuente l'avvenuta iscrizione a ruolo di una richiesta di imposta, interessi e sanzioni a suo carico;
il contenuto e la forma della cartella è stabilito direttamente dal Ministero delle Finanze ed indica chiaramente il nominativo del responsabile del procedimento, unico requisito formale previsto per la sua validità.
Sono respinti anche i motivi sulla invalidità degli atti probatori prodotti da controparte. L'Agente della
Riscossione può attestare la conformità all'originale di qualsiasi atto pervenutogli tramite sistema informatico e/o telematico, compresi, ad esempio, gli avvisi di ricevimento che vengono trasmessi attraverso i sistemi telematici da _3 .. In ogni caso, del tutto pretestuoso è poi il disconoscimento della documentazione prodotta in copia dall'Ufficio, disconoscimento operato “a prescindere” già nell'atto introduttivo e quindi sia prima di conoscere dell'eventuale esistenza di documenti prodotti in copia e, soprattutto, prima di visionare gli eventuali atti prodotti in copia, che, quindi, vengono impugnati, pretestuosamente per il solo fatto di essere foto riprodotti svilendo e tradendo il dettato normativo. Ad ogni modo le ragioni di doglianza sono generiche e non si riferiscono ad alcun atto in particolare né si sorreggono su ragioni specifiche. Anche gli estratti di ruolo prodotti dalla Agenzia Delle Entrate Riscossione sono stati riprodotti mediante strumenti informatici e contengono l'asseverazione del concessionario circa la loro provenienza;
essi, pertanto, sono validi agli effetti della procedura di riscossione come stabilito dall'art. 5 comma 5 del D.L. 31/12/1996 n. 669.
Ancora l'aggio di riscossione non è un interesse applicato al credito da riscuotere ma consiste nel compenso che viene legislativamente e normativamente determinato in misura percentuale in favore dell'Agente della
Riscossione.
Non v'è prescrizione, in quanto il termine applicabile ai tributi posti in riscossione è di 10 anni ai sensi dell'art. 2946 c.c. Vanno considerati i termini di sospensione della decorrenza dei termini per il periodo COVID e tutte le cause di interruzione del termine fra cui la corretta notificazione delle cartelle sottese e degli stessi pignoramenti, valevoli anche per la prescrizione delle sanzioni.
Sussistono le ragioni per addebitare le spese di lite a carico della ricorrente nella misura di €3500,00 oltre oneri dovuti di legge, a favore della controparte costituita.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nella misura di
€3.500,00 oltre oneri dovuti di legge, a favore della controparte costituita.
In Latina il 19 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Mariateresa POLI Dott. Giuseppe D'AU
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AU PP, Presidente
POLI MARIATERESA, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1094/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51260 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - 01333010350
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_3 Spa - 05016060966 elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 05784202400002727001 VARIE 2007
- PIGNORAMENTO n. 05784202400002727001 VARIE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 RL , rappresentata e difesa come in atti, ricorre avverso n. 2 atti di pignoramento presso terzi n.05784202400002726001 e 05784202400002727001 e dichiara di aver ricevuto i predetti atti il 28 giugno 2024 (restando indimostrato all'udienza cautelare).
Notifica il ricorso il 1.7.24 alla pec Email_5 (AD) e ai terzi soggetti creditori (benché nella relata di notifica non venga richiamata AD ma solo i terzi creditori
Resistente_2 S.P.A. -Banca_2 e Resistente_3 S.p.A. - Resistente_3).
Impugna i Pignoramenti ai sensi dell'art. 543 c.p.c., per un valore complessivo pari ad € 147.858,14 per i seguenti motivi:
è adita la Corte Tributaria perché si eccepisce la mancata notifica atti presupposti che sono
Atto n. 05720230020808007000 con presunta notifica il 18/07/2023
Atto n. 05720230028926200000 con presunta notifica il 07/02/2024
Atto n. 05720230026069779000 con presunta notifica il 19/09/2023.
1) Motivo
Avviso d'intimazione non notificato in ogni occasione in cui la notifica della cartella esattoriale sia stata effettuata da oltre un anno. L'Articolo 50 stabilisce che, se non si inizia l'espropriazione forzata entro un anno dalla notifica di pagamento, è necessario inviare un ulteriore avviso con l'intimazione di pagare entro cinque giorni.
2) Motivo Nullità legale del pignoramento a causa dell'assenza di notifica di registrazione a ruolo, rendendolo così inefficace verso i terzi. il creditore deve notificare al debitore e al terzo entro la data dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di pignoramento, l'avvenuta iscrizione a ruolo e fornire il numero di ruolo del procedimento.
3) Motivo
Annullamento del pignoramento presso terzi a causa di mancata notificazione degli avvisi di pagamento menzionati nell'atto contestato – infrazione dell'articolo 543 del codice di procedura civile.
4) Motivo
Violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, della l. n. 212/2000 e dell'art. 3 della l. n. 241/90. difetto di motivazione dell'atto di pignoramento presso terzi – violazione dell'art. 543 c.p.c.
5) Motivo
Nullita' del pignoramento – prescrizione della pretesa creditoria
6) Motivo
Illegittimità dell'aggio anche in relazione alla sua applicazione sugli interessi e sulle spese di notifica – calcoli errati.
Produce come unici documenti le fatture di spesa (relative alla presunta deducibilità costi).
Conclude per accoglimento del ricorso e vittoria di spese.
Si costituisce AD che preliminarmente chiede la propria estromissione dal giudizio e la chiamata in causa dell'Ente impositore Resistente_1 invece non citato.
Nel merito però chiede rigetto di tutti i motivi riguardanti elementi propri e riferibili agli atti impugnati e alle cartelle sottese anch'esse impugnate per asserita mancata notifica. Produce documentazione probatoria.
All'ud. cautelare del 5 agosto 2024 la Corte ha respinto la domanda cautelare per inidoneità delle argomentazioni relative al periculum in mora, del tutto insussistenti.
All'udienza odierna sentite le parti presenti la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va chiarita la tempestività del ricorso per ammissione della controparte AD che afferma e deposita relativa prova delle notificazioni degli atti impugnati il 27.6.24, considerato che il ricorso è stato notificato il 1.7.24.
Nel resto il ricorso è inammissibile nonché infondato.
E' inammissibile con riferimento a tutte le ragioni ed eccezioni che si riferiscono al merito del credito. Tutte le cartelle per debiti tributari sottese agli atti impugnati sono state regolarmente notificate e quindi i motivi che attingono al merito delle stesse sono assolutamente inammissibili per definitività degli atti (ex multis, da ultimo, Cass trib. 7578/2025 che ancora una volta ribadisce il principio di diritto secondo cui – in presenza di notificazione e mancata impugnazione delle cartelle sottese all'atto impugnato, come nel caso di specie in cui AD ha fornito piena prova della notificazione di tutti e tre i sottesi atti – i crediti si cristallizzano e finanche la prescrizione non può essere rilevata o eccepita nella fase susseguente se non eccepita con il primo atto con il quale doveva essere sollevata). Sul punto si precisa come:
1) la cartella di pagamento n. 05720230028926200000, risulta notificata regolarmente in data 07/02/2024
a mezzo PEC
2) la cartella di pagamento n. 05720230020808007000, risulta notificata regolarmente in data 18/07/2023
a mezzo PEC
2) la cartella di pagamento n. 05720230026069779000, risulta notificata regolarmente in data 19/09/2023
a mezzo PEC.
Pertanto, sempre in via preliminare, non è ordinata l'integrazione del contraddittorio come richiesto da AD per due ordini di ragioni: nessun vizio potrebbe essere discusso nel merito nel presente giudizio riguardante gli atti precedenti alle cartelle sottese né a quelli a loro volta sottesi ad esse (perché notificate e non impugnate); in ogni caso, l'Ente impositore è stato sollecitato all'intervento dalla stessa AD e non è comunque intervenuto.
Nel merito, tutti i motivi sono respinti per le seguenti ragioni:
Ciascun atto di pignoramento presenta tutti i requisiti formali richiesti dalla legge e dalle disposizioni in materia di riscossione ai fini della sua regolarità. In ogni caso i pignoramenti sono stati adottati ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 602/1973 secondo cui l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all' articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 72, comma 2. Sul piano soggettivo, oggettivo e funzionale, ciascun atto di pignoramento indica il nome del debitore, la denominazione del creditore procedente e l'indicazione delle cartelle di pagamento azionate in via esecutiva e quindi sul piano formale, l'atto di pignoramento è completo ed idoneo a spiegare i suoi effetti.
Ancora, l'atto di pignoramento non è stato adottato ai sensi dell'art. 543 c.p.c. bensì ai sensi dell'art.72-ter
D.P.R. 602/1973 pertanto non è previsto che lo stesso debba essere iscritto al ruolo presso il Tribunale competente per territorio se non per il recupero forzoso a seguito del mancato pagamento da parte del terzo.
La notifica del pignoramento non necessitava della preventiva notifica di intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 comma 2 DPR 602/1973, poiché la procedura esecutiva è iniziata entro l'anno dalla notificazione delle cartelle di pagamento. In tal senso si rinvia alla documentazione allegata da controparte.
E' respinto anche il motivo in ordine alla mancata notifica di intimazione di pagamento: le cartelle di cui a ciascun atto di pignoramento impugnato sono state notificate in data 07/02/2024, 18/07/2023 e 19/09/2023 mentre gli atti di pignoramento impugnati sono stati notificati in data 28/06/2024 entro l'anno dalla notifica di ciascuna delle predette cartelle di pagamento. Ancora, seguendo quanto sostenuto da AD, si conferma che l'attuale normativa (art.25 DPR 602/73) prevede che la cartella “assorba” al suo interno anche l'avviso di mora cumulando la funzione di rappresentazione cartacea del titolo esecutivo con quella di intimazione;
il ruolo, infatti, ai sensi dell'art.1 del Decreto del Ministero delle Finanze n.321/99 (cui rimanda l'art.12 del D.P.R. 602/73) è formato direttamente dall'Ente creditore ed è costituito da un elenco di debitori e delle somme dovute a diverso titolo all'Ente stesso. Il ruolo quindi non è un atto singolo ma un titolo collettivo che si riferisce a più soggetti passivi. Il compito di scindere la posizione del singolo da quella degli altri contribuenti, rendendo autonomo il rapporto giuridico, è demandato alla cartella di pagamento con cui l'Agente della Riscossione notifica al singolo contribuente l'avvenuta iscrizione a ruolo di una richiesta di imposta, interessi e sanzioni a suo carico;
il contenuto e la forma della cartella è stabilito direttamente dal Ministero delle Finanze ed indica chiaramente il nominativo del responsabile del procedimento, unico requisito formale previsto per la sua validità.
Sono respinti anche i motivi sulla invalidità degli atti probatori prodotti da controparte. L'Agente della
Riscossione può attestare la conformità all'originale di qualsiasi atto pervenutogli tramite sistema informatico e/o telematico, compresi, ad esempio, gli avvisi di ricevimento che vengono trasmessi attraverso i sistemi telematici da _3 .. In ogni caso, del tutto pretestuoso è poi il disconoscimento della documentazione prodotta in copia dall'Ufficio, disconoscimento operato “a prescindere” già nell'atto introduttivo e quindi sia prima di conoscere dell'eventuale esistenza di documenti prodotti in copia e, soprattutto, prima di visionare gli eventuali atti prodotti in copia, che, quindi, vengono impugnati, pretestuosamente per il solo fatto di essere foto riprodotti svilendo e tradendo il dettato normativo. Ad ogni modo le ragioni di doglianza sono generiche e non si riferiscono ad alcun atto in particolare né si sorreggono su ragioni specifiche. Anche gli estratti di ruolo prodotti dalla Agenzia Delle Entrate Riscossione sono stati riprodotti mediante strumenti informatici e contengono l'asseverazione del concessionario circa la loro provenienza;
essi, pertanto, sono validi agli effetti della procedura di riscossione come stabilito dall'art. 5 comma 5 del D.L. 31/12/1996 n. 669.
Ancora l'aggio di riscossione non è un interesse applicato al credito da riscuotere ma consiste nel compenso che viene legislativamente e normativamente determinato in misura percentuale in favore dell'Agente della
Riscossione.
Non v'è prescrizione, in quanto il termine applicabile ai tributi posti in riscossione è di 10 anni ai sensi dell'art. 2946 c.c. Vanno considerati i termini di sospensione della decorrenza dei termini per il periodo COVID e tutte le cause di interruzione del termine fra cui la corretta notificazione delle cartelle sottese e degli stessi pignoramenti, valevoli anche per la prescrizione delle sanzioni.
Sussistono le ragioni per addebitare le spese di lite a carico della ricorrente nella misura di €3500,00 oltre oneri dovuti di legge, a favore della controparte costituita.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nella misura di
€3.500,00 oltre oneri dovuti di legge, a favore della controparte costituita.
In Latina il 19 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Mariateresa POLI Dott. Giuseppe D'AU