Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 99
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte dichiara inammissibili tutte le ragioni ed eccezioni che si riferiscono al merito del credito, poiché le cartelle di pagamento sottese agli atti impugnati sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini, cristallizzando i crediti e precludendo eccezioni come la prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità legale del pignoramento per assenza di notifica registrazione a ruolo

    La Corte rigetta il motivo, affermando che l'atto di pignoramento è stato adottato ai sensi dell'art. 72-ter DPR 602/1973 e non ai sensi dell'art. 543 c.p.c., pertanto non è prevista l'iscrizione a ruolo presso il Tribunale competente.

  • Rigettato
    Annullamento del pignoramento per mancata notificazione degli avvisi di pagamento

    La Corte respinge il motivo, poiché la procedura esecutiva è iniziata entro l'anno dalla notifica delle cartelle di pagamento, e la notifica del pignoramento non necessitava della preventiva intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 comma 2 DPR 602/1973.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto di pignoramento

    La Corte rigetta il motivo, affermando che ciascun atto di pignoramento presenta tutti i requisiti formali richiesti dalla legge e dalle disposizioni in materia di riscossione, indicando il nome del debitore, la denominazione del creditore procedente e le cartelle di pagamento azionate.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa creditoria

    La Corte rigetta il motivo, affermando che il termine applicabile ai tributi è di 10 anni ai sensi dell'art. 2946 c.c., e che i termini di sospensione per il periodo COVID e le cause di interruzione (notifica cartelle e pignoramenti) sono stati considerati. Inoltre, dichiara inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata tardivamente.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'aggio

    La Corte rigetta il motivo, spiegando che l'aggio di riscossione non è un interesse applicato al credito, ma un compenso legislativamente determinato in favore dell'Agente della Riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 99
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 99
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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