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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1380/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5268/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7293/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6
e pubblicata il 24/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 90481700 54 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 90481700 54 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 90481700 54 IRAP 2003 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 648/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado, notificato in data 29/11/24 e depositato il 26.12.2024, l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (intimazione di pagamento 071 2024 90481700 54/000 notificata il 28.11.2024, avente ad oggetto la cartella esattoriale. 07120090019487220000, a detta dell'agente notificata il 10/06/2009, per IVA e IRPEF con totale complessivo di € 51.584,57), chiedendone l'annullamento per vizi di legge
(prescrizione della cartella sottostante l'intimazione e delle somme ivi richieste;
Carenza di motivazione – violazione della Legge n. 212 del 2000 – omessa indicazione del calcolo degli interessi).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – OS, quale ente unico evocato in giudizio.
Con l'impugnata sentenza n. 5. 7293/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado Napoli, sez. 6 e pubblicata il 24/04/2025, si rigettava il ricorso con condanna alle spese di giudizio, sul fondamentale presupposto logico-giuridico per cui l'ente resistente avesse prodotto prova della notifica di atti presupposti, in particolare un'intimazione datata 8 luglio 2014, per cui, considerando anche le sospensioni ex L. 147/2013
e D.L. 41/2021, non sarebbe intervenuta prescrizione.
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata.
Respinta l'istanza cautelare con ordinanza n. 1729/2025 del 15.8.2025 (con relative spese al definitivo), all'udienza fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, essendo infondate in rito e nel merito le censure di errore di giudizio di cui al presente gravame, potendosi prescindere (pur trattandosi di causa soggetta, ratione temporis, alla nuova regola del c.d. litisconsorzio necessario tra ente impositore e ente della riscossione ai sensi del comma 6-bis, all'articolo 14, D.Lgs. 546/1992, introdotto dal D. Lgs. 220/2023, efficace per i ricorsi, quale da quello introduttivo del presente giudizio, notificati a partire dallo scorso 5.1.2024) dell'ulteriore ammissibilità di un ricorso di primo grado ivi notificato al solo ente della riscossione (e non anche all'ente impositore, cui solo jussu judicis l'odierno gravame è stato esteso e notificato), pur contestandosi atti della riscossione e per asseriti vizi relativi non solo a tale sola attività; ed, invero, la relativa eccezione, formulata dall'ente della riscossione in primo grado, non risulta esaminata dal giudice di prime cure e non riproposta in sede di costituzione in appello.
Preliminarmente va confutata la generale doglianza di nullità della sentenza impugnata per insufficienza motivazionale. Occorre premettere il pacifico principio di diritto per cui l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un.,
n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del 2014). Nel caso di specie tale evenienze non ricorrono atteso che la piana sentenza impugnata - premesso che ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, dopo averle vagliate nel loro complesso, ha indicato gli elementi sui quali ha inteso fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Con riguardo alla prima doglianza d'appello [“Giudicato esterno e nullità dell'intimazione per mancanza del titolo presupposto”, affermando l'appellante che “Successivamente al ricorso di primo grado emerge infatti che la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli - Sezione 41, con sentenza n. 16537/09 del 25 maggio
2011 (R.G.R. n. 16537/09), aveva già pronunciato l'annullamento della cartella di pagamento n.
07120090019487220 I.V.A. + IRPEF per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, ( LA MEDESIMA QUINDI
OGGETTO DELLA INTIMAZIONE PER CUI OGGI E' CAUSA)”], deve rilevarsene l'infondatezza in rito e nel merito: dal primo punto di vista, trattasi di circostanza preesistente al ricorso di primo grado ed ivi non rappresentata, con successiva preclusione in questa sede, pur nella astratta rilevabilità d'ufficio, sia perché coperta da deducibile sia perché non supportabile dal punto di vista istruttoria, stante la decadenza di prova documentale ai sensi del riformato art. 58 del D. Lgs. 546/2012, ratione temporis applicabile alla vicenda de qua;
nel secondo senso, appaiono condivisibili i non contestati rilievi di controparte per cui – in disparte l'erronea indicazione numerica atteso che effettivamente “a sentenza richiamata sentenza n. 16537/09 del
25 maggio 2011reca un evidente errore di indicazione (sentenza 16537/09 del 25 maggio 2011) che non consente l'esatta individuazione del provvedimento (in realtà, dall'esame del documento, si dovrebbe trattare della sentenza n.394/41/2011 del 25/5/2011)” – non risulta pienamente provato che il precedente decisum copra anche le poste tributarie de quibus (in quanto dall'estratto ruolo – irritualmente perché solo nel presente grado - esibito risultano oggetto di sgravio solo l'ICI e la Contravvenzione al Codice della Strada, ma non anche l'IVA e l'IRPEF per cui è causa) ed in ogni caso non risulta prodotta (né giuridicamente, come detto, risulta producibile per la prima volta in questa sede di appello, pur essendo disponibile al momento dell'introduzione della presente lite con conseguente inescusabilità della relativa omissione) prova del suo passaggio in giudicato (certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., attestante la sentenza de qua non è soggetta ad impugnazione, precisandosi al riguardo che, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte, non si possa ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza: Cass. civ. n. 6868/2022).
Con riguardo alla seconda doglianza d'appello ('Erronea valutazione della prescrizione e dell'efficacia interruttiva degli atti prodotti', atteso che 'la sentenza impugnata si limita a riferire genericamente che "l'ente resistente ha prodotto prova della notifica di atti presupposti, in particolare una intimazione in data 8/7/2014", senza tuttavia procedere ad alcuna verifica sulla validità di tale notificazione né sulla sua efficacia interruttiva'), in via preliminare ed in rito vanno sviluppati decisivi rilievi in merito alla (sopravvenuta) inammissibilità (recte, improcedibilità) del ricorso di primo grado (rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato grado del giudizio, non essendosi formato giudicato interno sul punto per omessa statuizione al riguardo nella decisione di prime cure, ove le relative questioni per l'appunto non erano state – ritualmente - sollevate) per omessa attivazione dei motivi aggiunti in primo grado a fronte della documentata modalità di notifica degli atti prodromici a quello impugnato, oggetto di rilievi difensivi solo in sede di memoria nella precedente fase del giudizio ed in termini di censure nell'atto di appello e, quindi, in violazione del divieto di domande nuove in questa sede.
Ed, invero, deve rilevarsi come, per un verso ed in fatto, la conoscenza degli elementi fattuali sottesi all'attivazione delle relative censure era emersa già nel giudizio di prime cure, essendo in questa fase preclusa la loro prima deduzione, in quanto ivi utilmente conosciute e ivi soltanto gravabili con motivi aggiunti.
Per altro verso ed in diritto, la generica contestazione di omessa notifica nel ricorso di primo grado [“La cartella risulta notificata (pure ammesso che ciò sia vero) COME DA STESSA INTIMAZIONE oltre 15 anni orsono.]” E [Venendo dunque a maturarsi la prescrizione tra la cartella (di cui PURE SI CONTESTA LA
NOTIFICA)…”]) non può ritenersi idonea a ricomprendere la (diversa e logicamente incompatibile) censura di irrituale/irrilevante notifica, sicché ove quest'ultimo profilo sia emerso, come nel caso di specie, dalla produzione documentale di controparte in primo grado, era onere del ricorrente ivi procedere nelle forme dei motivi aggiunti, precludendosi altrimenti il relativo rilievo (conseguenzialmente non vi è stato contraddittorio rituale sul punto in primo grado, né il giudice di prime cure ha scrutinato i relativi aspetti, emersi in maniera compiuta inammissibilmente solo in sede di appello con violazione del divieto di nova in questo grado del giudizio).
In tal senso, il Collegio, in continuità con una giurisprudenza in via di consolidamento di questa sezione e di questa Corte di giustizia tributaria (conf. CGT II Campania sentt. nn. 3614/2025; 6392/2025; 7602/2025;
7604/2025; 7845/2025; 7837/2025; 552/2026; 721/2026), presta convinta adesione al percorso argomentativo e conclusionale recentemente specificato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., ord.
n. 16797del 23 giugno 2025, in tema di motivi aggiunti su vizi notifica degli atti prodromici anche fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi e di prescrizione successiva, con superamento dei principi espressi in Cass. sent. 31481/2019): secondo i giudici di legittimità, quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n.
23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003,
n. 9754). Donde la conclusione per cui nella fattispecie come nel presente giudizio, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col presente gravame, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale. Utile appare altresì la statuizione finale per cui la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicchè non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio
2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637). In ogni caso nel merito non si presentano fondate le censure di parte appellante in quanto dalla documentazione in atti emerge che la rituale notifica di tutti gli atti presupposti (oltre alla citata cartella, l'atto n. 07120149011787731000 notificato a portiere in data 8.7.2014), con conseguente ritualità procedimentale, cristallizzazione della pretesa tributaria e efficacia interruttiva del termine prescrizionale, tenuto conto, da un lato, del periodo di sospensione previsto dalla Legge 147/2013 "Legge di Stabilità per il 2014", che al comma 623 dell'articolo unico, ha previsto la sospensione della riscossione, e dei termini 4 prescrizionali, fino a tutto il 15 marzo 2014, con decorrenza 1° gennaio 2014 (detto termine è stato successivamente esteso a tutto il 15 giugno 2014 per effetto del DL 16/2014, convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014 in G.U.
05/05/2014, sicchè, ai fini del computo dei termini di prescrizione, occorre aggiungere il periodo di sospensione dal 01/01/2014 - 15/06/2014); e, per altro verso, della sospensione ex lege legata all'emergenza da Covid ed alla relativa e recente interpretazione fornita in via nomofilattica dalla Suprema Corte (la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Così la Prima Sezione civile della Corte di cassazione, che, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha ulteriormente chiarito che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, co. 3, della legge n. 212 del 2000).
Più analiticamente – su questo incentrandosi il merito del presente gravame - occorre così ricostruire l'articolato iter normativo in materia:
a) il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) ha determinato la sospensione dei termini di versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della OS in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il
31/05/2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso;
la sospensione fino al 31/05/2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
il differimento al 31/05/2020 dei termini di pagamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” scadute rispettivamente il
28/02/2020 ed il 31/03/2020;
b) A seguire il “Decreto Rilancio” (DL n.34/2020) ha prorogato fino al 31/08/2020 le sospensioni disposte dal
“Decreto Cura Italia”, per cui il periodo di sospensione(08/03-31/05/2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale inizialmente prevista dall'articolo 67 del
D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) è stato ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'art.157 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio);
c) Successivamente il “Decreto Agosto” (D.L. n.104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre
2020 dal Decreto Legge n.125/2020;
d) Il “Decreto Sostegni” ha, poi, previsto la sospensione delle cartelle esattoriali fino al 30 aprile 2021, ovvero la sospensione delle attività di riscossione delle cartelle in scadenza tra l'8 marzo 2021 ed il 30 aprile 2021;
e) Il “Decreto Sostegni bis” approvato dal Consiglio dei Ministri il 20/05/2021 ha previsto la proroga della sospensione delle notifiche fino al 30/06/2021;
f) In ultimo in sede di conversione la Legge n. 106/2021 ha prorogato tale termine al 31/08/21 con conseguente slittamento dell'attività di notifica a partire dal 1/09/21;
g) Si evidenzia per completezza che la sospensione introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dal Decreto “Cura
Italia” in seguito prorogata sino al 31/08/2021 riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della OS, nonché
l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Tale posizione, come anticipato, risulta definitivamente avallata dalla relativa conforme interpretazione fornita in via nomofilattica dalla Supremo Corte secondo cui la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Così la Prima
Sezione civile della Corte di cassazione, che, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha ulteriormente chiarito che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, co. 3, della legge n. 212 del 2000 ed a ogni altra disposizione di legge vigente).
Ne consegue in definitiva, in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 21 D. Lgs. 546/92, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede, potendosi dedurre solo vizi propri, peraltro insussistenti nel caso di specie in quanto infondati
(carenza di motivazione per violazione della Legge n. 212 del 2000, insussistente per la sufficiente modalità di motivazione per relationem, e omessa indicazione del calcolo degli interessi, insussistente perché rispondente a criteri di legge) ed attinenti a profili procedimentali inidonei a comportare la caducazione dell'atto impugnato in ragione della sua contenutistica conformità a legge (arg. ex art. 21 octies, II co. L.
241/1990).
Punto ulteriore della decisione è la rilevanza della cd. comunicazione CAD/CAN in caso di notifica diretta a mezzo posta, ove, a partire da un vivace dibattito giurisprudenziale di legittimità (12083, 10232, 7184, 3254, emesse nel corso del 2016), si è ormai affermato il principio di diritto per cui, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
In senso conforme, seppur riferibile all'obbligo di invio della “CAN” ma rilevante poiché espressivo del principio generale della non applicabilità della disciplina contemplata dalla L. 890/1982, è già la Sentenza n.
28752/2021, secondo la quale “nell'ipotesi infatti in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, e di conseguenza non è necessario in caso di consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario, l'invio della C.A.N.” (in senso conforme Cassazione n.
8293 del 04/04/2018; Cass. n. Cass. n. 28872 del 12/11/2018; Cass. n. 10037 del 10/04/2019).
Allo stato attuale, pertanto, non possono ravvisarsi pronunce di legittimità contrarie all'affermazione della piena legittimità dello strumento della notifica a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno effettuata direttamente dall'Ufficio e ciò anche nell'ipotesi in cui la suddetta notifica si concluda per l'assenza del destinatario (compiuta giacenza) o consegna ad altro soggetto per temporanea assenza del destinatario.
In particolare, la Cassazione con la Sentenza n. 10131/2020 ha affermato come “costituisce ormai principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8293 del
04/04/2018); pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario,
è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 140 c.p.c.;(…) è opportuno premettere che, come si
è detto, l'Ufficio si è avvalso della possibilità di provvedere direttamente alla notifica degli atti impositivi a mezzo del servizio postale, come ammesso dalla stessa ricorrente (vedi pag. 9 del ricorso); (…) a decorrere, pertanto, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della citata L. n. 146del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere "direttamente" alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008); ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale "ordinario"; tuttavia, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (…), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limitava a prevedere, all'articolo 32, che, per gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate), "in caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere l'invio" potevano "ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'articolo 49";(…)pertanto, come chiarito da questa Corte, "in tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dalla L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 4, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato"(Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2047 del 02/02/2016); (…) invero, la Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre
1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 890 del 1982, articolo 8, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento;
tuttavia, la sentenza della Corte Costituzionale riguarda la diversa modalità di notificazione a mezzo posta curata dall'Ufficiale Giudiziario, alla quale si applica la disciplina di cui alla L. n. 890 della
1982, compreso la norma in oggetto (vedi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, che ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva ritenuto valida la notifica dell'invito al contraddittorio endo-procedimentale ai fini dell'accertamento con adesione Decreto Legislativo n. 218 del
1997, ex articolo 5, effettuata con raccomandata, non ritirata presso l'ufficio postale, senza che ad essa fosse seguito l'invio della raccomandata informativa previsto dalla L. n. 890 del 1982, articolo 8, così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998); il differente iter notificatorio si spiega con la diversità delle fattispecie poste a confronto, comportando la notifica diretta a mezzo del servizio postale un procedimento più agile e semplificato, a tutela delle ragioni del fisco di preminente interesse pubblico;
come evidenziato di recente dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 23 luglio 2018, n.
175, che ha ritenuto legittimo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma
1, nonostante la mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica - CAN- e l'inapplicabilità della
L. n. 890 del 1982, articolo 7, come modificato con la L. n. 31 del 2008), il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque garantito dal fatto che colui, che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile, può chiedere la rimessione in termini, ex articolo
153 c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di detta situazione
(nel caso di specie neanche dedotta dalla parte ricorrente); in conclusione, deve affermarsi il seguente principio: "nella notifica degli atti tributari, effettuata L. n. 890 del 1982, ex articolo 14,in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto - cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza"”.
Tale principio ha trovato ulteriore e recente conferma, con riferimento alle modalità di esecuzione di una notifica eseguita ai sensi dell'art. 1 comma 161 L. 296/2006, nella Cassazione con la Sentenza n. 2339/2021.
Sul punto, ancora di recente, depongono pronunce della Corte di legittimità che hanno consolidato il principio di diritto sopra ricostruito: pertinente è il richiamo, da un lato, a Cass. Ord. n. 33236 del 29.11.2023, la quale ha ribadito come “In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè l'atto pervenuto all' indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell' invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell' impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 29642 del 14/11/2019)”; dall'altro ed in termini ancora più espliciti, Cass. Ord. n. 27101 del 22.09.2023,
a mente della quale “difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all' indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell' impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012,
n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n.
26688 del 2022)”.
Alla luce di quanto esposto, risulta palesemente infondata il motivo di gravane sollevato dall'appellante in evidente contrasto con la vigente giurisprudenza di legittimità come innanzi richiamata che, laddove fosse stato necessario, conferma la piena correttezza e legittimità di quanto operato nel caso di specie dall'Ente impositore.
Va qui conclusivamente confermato il principio di diritto per cui nessun tipo di avviso successivo CAD O
CAN andava fatto in caso di mancata consegna al destinatario, soggiacendo la notifica alle regole della consegna a mezzo del servizio postale così come contenute nella disciplina concernente il servizio postale ordinario contenuta nel "Regolamento postale" di cui al D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, recante norme di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con D.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156, e nell'Allegato A, "Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale", alla delibera 20 giugno 2013, n. 385/13/CONS, dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (in precedenza, nel Decreto del Ministro delle Comunicazioni 9 aprile 2001, pubblicato in G.U. 24 aprile 2001,
n. 95, e nel Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 1° ottobre 2008, in G.U. n. 242 del 15 ottobre
2008) e nelle altre norme regolamentari e legislative riguardanti il servizio postale .
Esclusa quindi l'invocata rilevanza del cd. C.A.D. nella presente vicenda, vanno respinti anche i rilievi relativi alla modalità di compilazione degli avvisi di rilascio del plico e, soprattutto, la distinzione con riferimento all'ipotesi (non di temporanea assenza del destinatario e di altro legittimato alla ricezione con consente perfezionamento per “compiuta giacenza”) di consegna ad altro destinatario, rilevante nel caso di specie. Di contro è sufficiente osservare come, in considerazione degli atti del giudizio e della loro strutturazione, trovino piena applicazione i principi di diritto di recente affermati dalla Suprema Corte (ord. 6586/25) in ordine ai requisiti di forma-contenuto necessari ai fini della idoneità documentale per le notifiche de quibus: i giudici di legittimità, per un verso, rilevano come costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n.
146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere « direttamente » alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale -, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (ex plurimis , Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n.
12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010). In particolare, questa Corte ha ribadito che « In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati
è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.
p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) » (Cass. n. 10131 del 2020). Né questo orientamento può ritenersi superato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui « In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n.
890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass. sez. un. n.
10012 del 2021); questo principio riguarda la notifica a mezzo posta, «quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo
» secondo la legge n. 890 del 1982 (nel caso all'esame delle Sezioni Unite, infatti, la notifica era «avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della l. 20 novembre 1982, n. 890», v. l'ordinanza di rimessione Cass.
n. 21714 del 2020), e non la notifica secondo regime postale ordinario. Per altro verso, che dalle fotocopie delle raccomandate riportate negli atti di parte risulta che erano stati svolti gli adempimenti essenziali: data di spedizione all'indirizzo di residenza, riscontro di assenza e relativa data, sottoscrizione in sigla dell'agente postale (dovendosi comunque rilevare che la mancanza di sottoscrizione o la sua non intellegibilità non assume portata ostativa, in applicazione del principio secondo il quale l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (Cass. 11458/2012); invero, la mancanza della sottoscrizione dell'addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, in presenza del timbro postale idoneo a garantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione della raccomandata informativa alle poste (Cass. n. 21483 del 2022; Cass. n. 123 del 2018).
Entrambi i principi di diritto in questa sede applicati e condivisi, hanno trovato da ultimo ulteriore e compiuta consacrazione nella recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 18880/2025 pubblicata il
10/07/2025: ivi si statuisce che in ipotesi di notifica con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da un lato, la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass., Sez.
5^, 8 ottobre 2019, n. Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25099;
Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25336; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30868; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9537; Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2586; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2024, n.
31946; Cass., Sez. Trib., 17 giugno 2025, n. 16211); tale ipotesi è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio
2016, n. 2790; Cass. Sez. 5^, 23 novembre 2017, n. 28000; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13124;
Cass., Sez. 6^-2, 17 gennaio 2019, n. 1243; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671; Cass., Sez. 6^-5,
30 settembre 2020, n. 20700; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, nn. 5154 e 5155; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre
2021, n. 30898; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2022, n. 36911; Cass.,
Sez. 5^, 3 agosto 2023, n. 23723; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n. 9866). Ne discende, secondo tale costante giurisprudenza, che essa si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile
2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato
(oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011,
n. 11708; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez.
6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari
» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708).
Per altro verso, nella stessa pronuncia, si è cristallizzato il principio già espresso dalla Cassazione con la decisione n. 9866/2024, a tenore del quale, ai fini della ritualità della notifica diretta, cioè effettuata senza l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario, in ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario, non è necessario l'invio di alcuna “raccomandata informativa”, applicandosi esclusivamente la normativa relativa al servizio postale ordinario, la quale non prevede tale adempimento. Quest'ultimo è, per converso, previsto dalla sola legge speciale n. 890/1982, che disciplina il procedimento notificatorio posto in essere dall'Ufficiale Giudiziario che si avvale del servizio postale.
Ivi si aggiunge che per individuare la data della notifica in ipotesi di irreperibilità temporanea e consequenziale immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza, non prevedendo la normativa del servizio postale ordinario una disciplina ad hoc, solo in questo caso si fa riferimento alla normativa di cui alla legge n. 890/1982 (notifica a mezzo posta da parte dell'Ufficiale Giudiziario), ma non in via diretta, ma esclusivamente in via analogica. Per cui, a mente dell'art.8, 4° comma, della citata legge n. 890/1982, la notifica, secondo il meccanismo “per compiuta giacenza”, si avrà per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio del predetto avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore. Analogamente, qualora l'agente postale dovesse svolgere un'attività non richiesta dalla legge e non dovuta, ed inviare, quindi, la CAD sia pur in presenza di una notifica diretta, in tale ipotesi, la notifica si ha per perfezionata decorsi dieci giorni, non dalla data di ricezione della raccomandata (non dovuta), ma da quella della sua spedizione o a quella data anteriore se il plico viene ritirato prima dei dieci giorni (in termini: Cass., Sez.
6^-5, 2 febbraio 2016, n.2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n.
10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass.,
Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile
2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass.,
Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355; Cass., Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. Trib., 22 maggio
2024, n.14279; Cass., Sez. Trib., 12 settembre 2024, n. 24555).
Né rilevano i contrari avvisi in ordine alla inidoneità di tale documentazione: in senso opposto si rileva, in ragione della dimensione non meramente privatistica del soggetto promanante, la sufficienza della dichiarazione di conformità all'originale, la cui significatività è comunque rimessa alla valutazione del giudice che può desumerne la conformità anche aliunde ed a mezzo di presunzioni (non sussistendo nel caso di specie motivi per ritenere difformità dagli originali. Laddove, quindi come nel caso di specie avvenuto in sede di memorie illustrative, l'istante contesti in maniera del tutto generica la documentazione, solo perché prodotta in fotocopia, omettendo di individuare specificamente quale documento è oggetto di disconoscimento e di indicare il profilo di esso dedotto non conforme al suo originale, il Giudice non potrà nemmeno prendere in esame l'eccezione proposta: così come l'eccezione dovrà senz'altro essere rigettata laddove fosse fondata unicamente sulla mancanza di elementi attestanti la conformità agli originali delle copie prodotte (cfr., da ultimo, Cassazione sent. n. 10326/2014 che ribadisce il principio di diritto per cui l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/2013)[...] Nel silenzio dell'art. 2719 c.c. in merito ai modi e ai termini in cui il disconoscimento debba avvenire, è da ritenere applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.
c., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. n. 4476/2009, Cass. n. 24456/2011)”.
Con la stessa pronuncia la Cassazione ha nuovamente affermato che: “Non sussiste alcun onere probatorio dell'agente della riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi dell'art. 26, comma 4, DPR 602/73 che, peraltro, ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'agente della riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con avviso di ricevimento”.
L'appello va quindi respinto, non potendo comunque trovare accoglimento nel merito anche le ulteriori censure in ragione della cristallizzazione della pretesa tributaria e di sufficienza della cd. motivazione per relationem con riguardo al prodromico e non contestato avviso di accertamento), con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche con riguardo alla ivi disposta e contestata condanna al pagamento delle spese processuali del grado in ordinaria applicazione del canone principale di soccombenza-causalità.
Sussistono invece motivi di legge per compensare le spese del presente grado di giudizio in ragione della controvertibilità e parziale novità della questioni quivi affrontate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5268/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7293/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6
e pubblicata il 24/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 90481700 54 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 90481700 54 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2024 90481700 54 IRAP 2003 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 648/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado, notificato in data 29/11/24 e depositato il 26.12.2024, l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (intimazione di pagamento 071 2024 90481700 54/000 notificata il 28.11.2024, avente ad oggetto la cartella esattoriale. 07120090019487220000, a detta dell'agente notificata il 10/06/2009, per IVA e IRPEF con totale complessivo di € 51.584,57), chiedendone l'annullamento per vizi di legge
(prescrizione della cartella sottostante l'intimazione e delle somme ivi richieste;
Carenza di motivazione – violazione della Legge n. 212 del 2000 – omessa indicazione del calcolo degli interessi).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – OS, quale ente unico evocato in giudizio.
Con l'impugnata sentenza n. 5. 7293/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado Napoli, sez. 6 e pubblicata il 24/04/2025, si rigettava il ricorso con condanna alle spese di giudizio, sul fondamentale presupposto logico-giuridico per cui l'ente resistente avesse prodotto prova della notifica di atti presupposti, in particolare un'intimazione datata 8 luglio 2014, per cui, considerando anche le sospensioni ex L. 147/2013
e D.L. 41/2021, non sarebbe intervenuta prescrizione.
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata.
Respinta l'istanza cautelare con ordinanza n. 1729/2025 del 15.8.2025 (con relative spese al definitivo), all'udienza fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, essendo infondate in rito e nel merito le censure di errore di giudizio di cui al presente gravame, potendosi prescindere (pur trattandosi di causa soggetta, ratione temporis, alla nuova regola del c.d. litisconsorzio necessario tra ente impositore e ente della riscossione ai sensi del comma 6-bis, all'articolo 14, D.Lgs. 546/1992, introdotto dal D. Lgs. 220/2023, efficace per i ricorsi, quale da quello introduttivo del presente giudizio, notificati a partire dallo scorso 5.1.2024) dell'ulteriore ammissibilità di un ricorso di primo grado ivi notificato al solo ente della riscossione (e non anche all'ente impositore, cui solo jussu judicis l'odierno gravame è stato esteso e notificato), pur contestandosi atti della riscossione e per asseriti vizi relativi non solo a tale sola attività; ed, invero, la relativa eccezione, formulata dall'ente della riscossione in primo grado, non risulta esaminata dal giudice di prime cure e non riproposta in sede di costituzione in appello.
Preliminarmente va confutata la generale doglianza di nullità della sentenza impugnata per insufficienza motivazionale. Occorre premettere il pacifico principio di diritto per cui l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un.,
n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del 2014). Nel caso di specie tale evenienze non ricorrono atteso che la piana sentenza impugnata - premesso che ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, dopo averle vagliate nel loro complesso, ha indicato gli elementi sui quali ha inteso fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Con riguardo alla prima doglianza d'appello [“Giudicato esterno e nullità dell'intimazione per mancanza del titolo presupposto”, affermando l'appellante che “Successivamente al ricorso di primo grado emerge infatti che la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli - Sezione 41, con sentenza n. 16537/09 del 25 maggio
2011 (R.G.R. n. 16537/09), aveva già pronunciato l'annullamento della cartella di pagamento n.
07120090019487220 I.V.A. + IRPEF per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, ( LA MEDESIMA QUINDI
OGGETTO DELLA INTIMAZIONE PER CUI OGGI E' CAUSA)”], deve rilevarsene l'infondatezza in rito e nel merito: dal primo punto di vista, trattasi di circostanza preesistente al ricorso di primo grado ed ivi non rappresentata, con successiva preclusione in questa sede, pur nella astratta rilevabilità d'ufficio, sia perché coperta da deducibile sia perché non supportabile dal punto di vista istruttoria, stante la decadenza di prova documentale ai sensi del riformato art. 58 del D. Lgs. 546/2012, ratione temporis applicabile alla vicenda de qua;
nel secondo senso, appaiono condivisibili i non contestati rilievi di controparte per cui – in disparte l'erronea indicazione numerica atteso che effettivamente “a sentenza richiamata sentenza n. 16537/09 del
25 maggio 2011reca un evidente errore di indicazione (sentenza 16537/09 del 25 maggio 2011) che non consente l'esatta individuazione del provvedimento (in realtà, dall'esame del documento, si dovrebbe trattare della sentenza n.394/41/2011 del 25/5/2011)” – non risulta pienamente provato che il precedente decisum copra anche le poste tributarie de quibus (in quanto dall'estratto ruolo – irritualmente perché solo nel presente grado - esibito risultano oggetto di sgravio solo l'ICI e la Contravvenzione al Codice della Strada, ma non anche l'IVA e l'IRPEF per cui è causa) ed in ogni caso non risulta prodotta (né giuridicamente, come detto, risulta producibile per la prima volta in questa sede di appello, pur essendo disponibile al momento dell'introduzione della presente lite con conseguente inescusabilità della relativa omissione) prova del suo passaggio in giudicato (certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., attestante la sentenza de qua non è soggetta ad impugnazione, precisandosi al riguardo che, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte, non si possa ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza: Cass. civ. n. 6868/2022).
Con riguardo alla seconda doglianza d'appello ('Erronea valutazione della prescrizione e dell'efficacia interruttiva degli atti prodotti', atteso che 'la sentenza impugnata si limita a riferire genericamente che "l'ente resistente ha prodotto prova della notifica di atti presupposti, in particolare una intimazione in data 8/7/2014", senza tuttavia procedere ad alcuna verifica sulla validità di tale notificazione né sulla sua efficacia interruttiva'), in via preliminare ed in rito vanno sviluppati decisivi rilievi in merito alla (sopravvenuta) inammissibilità (recte, improcedibilità) del ricorso di primo grado (rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato grado del giudizio, non essendosi formato giudicato interno sul punto per omessa statuizione al riguardo nella decisione di prime cure, ove le relative questioni per l'appunto non erano state – ritualmente - sollevate) per omessa attivazione dei motivi aggiunti in primo grado a fronte della documentata modalità di notifica degli atti prodromici a quello impugnato, oggetto di rilievi difensivi solo in sede di memoria nella precedente fase del giudizio ed in termini di censure nell'atto di appello e, quindi, in violazione del divieto di domande nuove in questa sede.
Ed, invero, deve rilevarsi come, per un verso ed in fatto, la conoscenza degli elementi fattuali sottesi all'attivazione delle relative censure era emersa già nel giudizio di prime cure, essendo in questa fase preclusa la loro prima deduzione, in quanto ivi utilmente conosciute e ivi soltanto gravabili con motivi aggiunti.
Per altro verso ed in diritto, la generica contestazione di omessa notifica nel ricorso di primo grado [“La cartella risulta notificata (pure ammesso che ciò sia vero) COME DA STESSA INTIMAZIONE oltre 15 anni orsono.]” E [Venendo dunque a maturarsi la prescrizione tra la cartella (di cui PURE SI CONTESTA LA
NOTIFICA)…”]) non può ritenersi idonea a ricomprendere la (diversa e logicamente incompatibile) censura di irrituale/irrilevante notifica, sicché ove quest'ultimo profilo sia emerso, come nel caso di specie, dalla produzione documentale di controparte in primo grado, era onere del ricorrente ivi procedere nelle forme dei motivi aggiunti, precludendosi altrimenti il relativo rilievo (conseguenzialmente non vi è stato contraddittorio rituale sul punto in primo grado, né il giudice di prime cure ha scrutinato i relativi aspetti, emersi in maniera compiuta inammissibilmente solo in sede di appello con violazione del divieto di nova in questo grado del giudizio).
In tal senso, il Collegio, in continuità con una giurisprudenza in via di consolidamento di questa sezione e di questa Corte di giustizia tributaria (conf. CGT II Campania sentt. nn. 3614/2025; 6392/2025; 7602/2025;
7604/2025; 7845/2025; 7837/2025; 552/2026; 721/2026), presta convinta adesione al percorso argomentativo e conclusionale recentemente specificato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., ord.
n. 16797del 23 giugno 2025, in tema di motivi aggiunti su vizi notifica degli atti prodromici anche fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi e di prescrizione successiva, con superamento dei principi espressi in Cass. sent. 31481/2019): secondo i giudici di legittimità, quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n.
23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003,
n. 9754). Donde la conclusione per cui nella fattispecie come nel presente giudizio, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col presente gravame, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale. Utile appare altresì la statuizione finale per cui la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicchè non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio
2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637). In ogni caso nel merito non si presentano fondate le censure di parte appellante in quanto dalla documentazione in atti emerge che la rituale notifica di tutti gli atti presupposti (oltre alla citata cartella, l'atto n. 07120149011787731000 notificato a portiere in data 8.7.2014), con conseguente ritualità procedimentale, cristallizzazione della pretesa tributaria e efficacia interruttiva del termine prescrizionale, tenuto conto, da un lato, del periodo di sospensione previsto dalla Legge 147/2013 "Legge di Stabilità per il 2014", che al comma 623 dell'articolo unico, ha previsto la sospensione della riscossione, e dei termini 4 prescrizionali, fino a tutto il 15 marzo 2014, con decorrenza 1° gennaio 2014 (detto termine è stato successivamente esteso a tutto il 15 giugno 2014 per effetto del DL 16/2014, convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014 in G.U.
05/05/2014, sicchè, ai fini del computo dei termini di prescrizione, occorre aggiungere il periodo di sospensione dal 01/01/2014 - 15/06/2014); e, per altro verso, della sospensione ex lege legata all'emergenza da Covid ed alla relativa e recente interpretazione fornita in via nomofilattica dalla Suprema Corte (la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Così la Prima Sezione civile della Corte di cassazione, che, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha ulteriormente chiarito che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, co. 3, della legge n. 212 del 2000).
Più analiticamente – su questo incentrandosi il merito del presente gravame - occorre così ricostruire l'articolato iter normativo in materia:
a) il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) ha determinato la sospensione dei termini di versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della OS in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il
31/05/2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso;
la sospensione fino al 31/05/2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
il differimento al 31/05/2020 dei termini di pagamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” scadute rispettivamente il
28/02/2020 ed il 31/03/2020;
b) A seguire il “Decreto Rilancio” (DL n.34/2020) ha prorogato fino al 31/08/2020 le sospensioni disposte dal
“Decreto Cura Italia”, per cui il periodo di sospensione(08/03-31/05/2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale inizialmente prevista dall'articolo 67 del
D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) è stato ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'art.157 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio);
c) Successivamente il “Decreto Agosto” (D.L. n.104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre
2020 dal Decreto Legge n.125/2020;
d) Il “Decreto Sostegni” ha, poi, previsto la sospensione delle cartelle esattoriali fino al 30 aprile 2021, ovvero la sospensione delle attività di riscossione delle cartelle in scadenza tra l'8 marzo 2021 ed il 30 aprile 2021;
e) Il “Decreto Sostegni bis” approvato dal Consiglio dei Ministri il 20/05/2021 ha previsto la proroga della sospensione delle notifiche fino al 30/06/2021;
f) In ultimo in sede di conversione la Legge n. 106/2021 ha prorogato tale termine al 31/08/21 con conseguente slittamento dell'attività di notifica a partire dal 1/09/21;
g) Si evidenzia per completezza che la sospensione introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dal Decreto “Cura
Italia” in seguito prorogata sino al 31/08/2021 riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della OS, nonché
l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Tale posizione, come anticipato, risulta definitivamente avallata dalla relativa conforme interpretazione fornita in via nomofilattica dalla Supremo Corte secondo cui la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Così la Prima
Sezione civile della Corte di cassazione, che, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha ulteriormente chiarito che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, co. 3, della legge n. 212 del 2000 ed a ogni altra disposizione di legge vigente).
Ne consegue in definitiva, in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 21 D. Lgs. 546/92, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede, potendosi dedurre solo vizi propri, peraltro insussistenti nel caso di specie in quanto infondati
(carenza di motivazione per violazione della Legge n. 212 del 2000, insussistente per la sufficiente modalità di motivazione per relationem, e omessa indicazione del calcolo degli interessi, insussistente perché rispondente a criteri di legge) ed attinenti a profili procedimentali inidonei a comportare la caducazione dell'atto impugnato in ragione della sua contenutistica conformità a legge (arg. ex art. 21 octies, II co. L.
241/1990).
Punto ulteriore della decisione è la rilevanza della cd. comunicazione CAD/CAN in caso di notifica diretta a mezzo posta, ove, a partire da un vivace dibattito giurisprudenziale di legittimità (12083, 10232, 7184, 3254, emesse nel corso del 2016), si è ormai affermato il principio di diritto per cui, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
In senso conforme, seppur riferibile all'obbligo di invio della “CAN” ma rilevante poiché espressivo del principio generale della non applicabilità della disciplina contemplata dalla L. 890/1982, è già la Sentenza n.
28752/2021, secondo la quale “nell'ipotesi infatti in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, e di conseguenza non è necessario in caso di consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario, l'invio della C.A.N.” (in senso conforme Cassazione n.
8293 del 04/04/2018; Cass. n. Cass. n. 28872 del 12/11/2018; Cass. n. 10037 del 10/04/2019).
Allo stato attuale, pertanto, non possono ravvisarsi pronunce di legittimità contrarie all'affermazione della piena legittimità dello strumento della notifica a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno effettuata direttamente dall'Ufficio e ciò anche nell'ipotesi in cui la suddetta notifica si concluda per l'assenza del destinatario (compiuta giacenza) o consegna ad altro soggetto per temporanea assenza del destinatario.
In particolare, la Cassazione con la Sentenza n. 10131/2020 ha affermato come “costituisce ormai principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8293 del
04/04/2018); pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario,
è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 140 c.p.c.;(…) è opportuno premettere che, come si
è detto, l'Ufficio si è avvalso della possibilità di provvedere direttamente alla notifica degli atti impositivi a mezzo del servizio postale, come ammesso dalla stessa ricorrente (vedi pag. 9 del ricorso); (…) a decorrere, pertanto, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della citata L. n. 146del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere "direttamente" alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008); ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale "ordinario"; tuttavia, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (…), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limitava a prevedere, all'articolo 32, che, per gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate), "in caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere l'invio" potevano "ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'articolo 49";(…)pertanto, come chiarito da questa Corte, "in tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dalla L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 4, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato"(Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2047 del 02/02/2016); (…) invero, la Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre
1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 890 del 1982, articolo 8, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento;
tuttavia, la sentenza della Corte Costituzionale riguarda la diversa modalità di notificazione a mezzo posta curata dall'Ufficiale Giudiziario, alla quale si applica la disciplina di cui alla L. n. 890 della
1982, compreso la norma in oggetto (vedi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010, che ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva ritenuto valida la notifica dell'invito al contraddittorio endo-procedimentale ai fini dell'accertamento con adesione Decreto Legislativo n. 218 del
1997, ex articolo 5, effettuata con raccomandata, non ritirata presso l'ufficio postale, senza che ad essa fosse seguito l'invio della raccomandata informativa previsto dalla L. n. 890 del 1982, articolo 8, così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998); il differente iter notificatorio si spiega con la diversità delle fattispecie poste a confronto, comportando la notifica diretta a mezzo del servizio postale un procedimento più agile e semplificato, a tutela delle ragioni del fisco di preminente interesse pubblico;
come evidenziato di recente dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 23 luglio 2018, n.
175, che ha ritenuto legittimo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma
1, nonostante la mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica - CAN- e l'inapplicabilità della
L. n. 890 del 1982, articolo 7, come modificato con la L. n. 31 del 2008), il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque garantito dal fatto che colui, che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile, può chiedere la rimessione in termini, ex articolo
153 c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di detta situazione
(nel caso di specie neanche dedotta dalla parte ricorrente); in conclusione, deve affermarsi il seguente principio: "nella notifica degli atti tributari, effettuata L. n. 890 del 1982, ex articolo 14,in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto - cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza"”.
Tale principio ha trovato ulteriore e recente conferma, con riferimento alle modalità di esecuzione di una notifica eseguita ai sensi dell'art. 1 comma 161 L. 296/2006, nella Cassazione con la Sentenza n. 2339/2021.
Sul punto, ancora di recente, depongono pronunce della Corte di legittimità che hanno consolidato il principio di diritto sopra ricostruito: pertinente è il richiamo, da un lato, a Cass. Ord. n. 33236 del 29.11.2023, la quale ha ribadito come “In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè l'atto pervenuto all' indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell' invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell' impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 29642 del 14/11/2019)”; dall'altro ed in termini ancora più espliciti, Cass. Ord. n. 27101 del 22.09.2023,
a mente della quale “difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all' indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell' impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012,
n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n.
26688 del 2022)”.
Alla luce di quanto esposto, risulta palesemente infondata il motivo di gravane sollevato dall'appellante in evidente contrasto con la vigente giurisprudenza di legittimità come innanzi richiamata che, laddove fosse stato necessario, conferma la piena correttezza e legittimità di quanto operato nel caso di specie dall'Ente impositore.
Va qui conclusivamente confermato il principio di diritto per cui nessun tipo di avviso successivo CAD O
CAN andava fatto in caso di mancata consegna al destinatario, soggiacendo la notifica alle regole della consegna a mezzo del servizio postale così come contenute nella disciplina concernente il servizio postale ordinario contenuta nel "Regolamento postale" di cui al D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, recante norme di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con D.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156, e nell'Allegato A, "Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale", alla delibera 20 giugno 2013, n. 385/13/CONS, dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (in precedenza, nel Decreto del Ministro delle Comunicazioni 9 aprile 2001, pubblicato in G.U. 24 aprile 2001,
n. 95, e nel Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 1° ottobre 2008, in G.U. n. 242 del 15 ottobre
2008) e nelle altre norme regolamentari e legislative riguardanti il servizio postale .
Esclusa quindi l'invocata rilevanza del cd. C.A.D. nella presente vicenda, vanno respinti anche i rilievi relativi alla modalità di compilazione degli avvisi di rilascio del plico e, soprattutto, la distinzione con riferimento all'ipotesi (non di temporanea assenza del destinatario e di altro legittimato alla ricezione con consente perfezionamento per “compiuta giacenza”) di consegna ad altro destinatario, rilevante nel caso di specie. Di contro è sufficiente osservare come, in considerazione degli atti del giudizio e della loro strutturazione, trovino piena applicazione i principi di diritto di recente affermati dalla Suprema Corte (ord. 6586/25) in ordine ai requisiti di forma-contenuto necessari ai fini della idoneità documentale per le notifiche de quibus: i giudici di legittimità, per un verso, rilevano come costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n.
146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere « direttamente » alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale -, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (ex plurimis , Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n.
12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010). In particolare, questa Corte ha ribadito che « In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati
è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.
p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) » (Cass. n. 10131 del 2020). Né questo orientamento può ritenersi superato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui « In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n.
890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass. sez. un. n.
10012 del 2021); questo principio riguarda la notifica a mezzo posta, «quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo
» secondo la legge n. 890 del 1982 (nel caso all'esame delle Sezioni Unite, infatti, la notifica era «avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della l. 20 novembre 1982, n. 890», v. l'ordinanza di rimessione Cass.
n. 21714 del 2020), e non la notifica secondo regime postale ordinario. Per altro verso, che dalle fotocopie delle raccomandate riportate negli atti di parte risulta che erano stati svolti gli adempimenti essenziali: data di spedizione all'indirizzo di residenza, riscontro di assenza e relativa data, sottoscrizione in sigla dell'agente postale (dovendosi comunque rilevare che la mancanza di sottoscrizione o la sua non intellegibilità non assume portata ostativa, in applicazione del principio secondo il quale l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (Cass. 11458/2012); invero, la mancanza della sottoscrizione dell'addetto postale non assume rilevanza ai fini della validità della notifica, in presenza del timbro postale idoneo a garantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione della raccomandata informativa alle poste (Cass. n. 21483 del 2022; Cass. n. 123 del 2018).
Entrambi i principi di diritto in questa sede applicati e condivisi, hanno trovato da ultimo ulteriore e compiuta consacrazione nella recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 18880/2025 pubblicata il
10/07/2025: ivi si statuisce che in ipotesi di notifica con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da un lato, la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass., Sez.
5^, 8 ottobre 2019, n. Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25099;
Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25336; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30868; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9537; Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2586; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2024, n.
31946; Cass., Sez. Trib., 17 giugno 2025, n. 16211); tale ipotesi è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio
2016, n. 2790; Cass. Sez. 5^, 23 novembre 2017, n. 28000; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13124;
Cass., Sez. 6^-2, 17 gennaio 2019, n. 1243; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671; Cass., Sez. 6^-5,
30 settembre 2020, n. 20700; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, nn. 5154 e 5155; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre
2021, n. 30898; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2022, n. 36911; Cass.,
Sez. 5^, 3 agosto 2023, n. 23723; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n. 9866). Ne discende, secondo tale costante giurisprudenza, che essa si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile
2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato
(oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011,
n. 11708; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez.
6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari
» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708).
Per altro verso, nella stessa pronuncia, si è cristallizzato il principio già espresso dalla Cassazione con la decisione n. 9866/2024, a tenore del quale, ai fini della ritualità della notifica diretta, cioè effettuata senza l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario, in ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario, non è necessario l'invio di alcuna “raccomandata informativa”, applicandosi esclusivamente la normativa relativa al servizio postale ordinario, la quale non prevede tale adempimento. Quest'ultimo è, per converso, previsto dalla sola legge speciale n. 890/1982, che disciplina il procedimento notificatorio posto in essere dall'Ufficiale Giudiziario che si avvale del servizio postale.
Ivi si aggiunge che per individuare la data della notifica in ipotesi di irreperibilità temporanea e consequenziale immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza, non prevedendo la normativa del servizio postale ordinario una disciplina ad hoc, solo in questo caso si fa riferimento alla normativa di cui alla legge n. 890/1982 (notifica a mezzo posta da parte dell'Ufficiale Giudiziario), ma non in via diretta, ma esclusivamente in via analogica. Per cui, a mente dell'art.8, 4° comma, della citata legge n. 890/1982, la notifica, secondo il meccanismo “per compiuta giacenza”, si avrà per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio del predetto avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore. Analogamente, qualora l'agente postale dovesse svolgere un'attività non richiesta dalla legge e non dovuta, ed inviare, quindi, la CAD sia pur in presenza di una notifica diretta, in tale ipotesi, la notifica si ha per perfezionata decorsi dieci giorni, non dalla data di ricezione della raccomandata (non dovuta), ma da quella della sua spedizione o a quella data anteriore se il plico viene ritirato prima dei dieci giorni (in termini: Cass., Sez.
6^-5, 2 febbraio 2016, n.2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n.
10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass.,
Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile
2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass.,
Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355; Cass., Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. Trib., 22 maggio
2024, n.14279; Cass., Sez. Trib., 12 settembre 2024, n. 24555).
Né rilevano i contrari avvisi in ordine alla inidoneità di tale documentazione: in senso opposto si rileva, in ragione della dimensione non meramente privatistica del soggetto promanante, la sufficienza della dichiarazione di conformità all'originale, la cui significatività è comunque rimessa alla valutazione del giudice che può desumerne la conformità anche aliunde ed a mezzo di presunzioni (non sussistendo nel caso di specie motivi per ritenere difformità dagli originali. Laddove, quindi come nel caso di specie avvenuto in sede di memorie illustrative, l'istante contesti in maniera del tutto generica la documentazione, solo perché prodotta in fotocopia, omettendo di individuare specificamente quale documento è oggetto di disconoscimento e di indicare il profilo di esso dedotto non conforme al suo originale, il Giudice non potrà nemmeno prendere in esame l'eccezione proposta: così come l'eccezione dovrà senz'altro essere rigettata laddove fosse fondata unicamente sulla mancanza di elementi attestanti la conformità agli originali delle copie prodotte (cfr., da ultimo, Cassazione sent. n. 10326/2014 che ribadisce il principio di diritto per cui l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/2013)[...] Nel silenzio dell'art. 2719 c.c. in merito ai modi e ai termini in cui il disconoscimento debba avvenire, è da ritenere applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.
c., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. n. 4476/2009, Cass. n. 24456/2011)”.
Con la stessa pronuncia la Cassazione ha nuovamente affermato che: “Non sussiste alcun onere probatorio dell'agente della riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi dell'art. 26, comma 4, DPR 602/73 che, peraltro, ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'agente della riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con avviso di ricevimento”.
L'appello va quindi respinto, non potendo comunque trovare accoglimento nel merito anche le ulteriori censure in ragione della cristallizzazione della pretesa tributaria e di sufficienza della cd. motivazione per relationem con riguardo al prodromico e non contestato avviso di accertamento), con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche con riguardo alla ivi disposta e contestata condanna al pagamento delle spese processuali del grado in ordinaria applicazione del canone principale di soccombenza-causalità.
Sussistono invece motivi di legge per compensare le spese del presente grado di giudizio in ragione della controvertibilità e parziale novità della questioni quivi affrontate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado di giudizio.