Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/04/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2042/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Manuela Esposito- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente:
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele Ferrari;
Parte_1
e
, convenuto contumace Controparte_1
e
anche quale mandatario della Controparte_2
, con l'assistenza e difesa degli Controparte_3
Avv.ti Riccardo Lini, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Carmela Filice;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_4 dell'avv.to Giovanni Limina
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.6.2019 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03407020199003800954000 notificata il 29.4.19, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 07020110050465676000 e 07020140002163142000
e agli avvisi di addebito nn. 37020112000534551000, 37020120000112319000,
37020120000162960000 e 37020120000762915000.
Ha dedotto l'illegittimità dell'opposta intimazione di pagamento per vizio di notifica, per violazione dell'art. 7, comma 2°, Legge n° 212 del 2000, per mancata allegazione degli atti prodromici, nonché per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti;
infine, ha chiesto di dichiarare la prescrizione dei crediti contributivi dedotti per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
passiva e, nel merito, la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle eccezioni formali con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, ha chiesto, in via riconvenzionale, CP_4
l'accertamento del credito e la condanna del ricorrente al pagamento diretto delle somme iscritte a ruolo.
Benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita , e Controparte_5
pertanto se ne dichiara la contumacia.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
In via preliminare, deve dichiararsi la legittimazione passiva delle parti resistenti, posto che sia l' CP_3
che sono titolari dei crediti azionati. CP_4
Ed ancora, deve essere, preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito nn. 37020120000112319000, 37020120000162960000 e
37020120000762915000 in quanto essendo di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n.
197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14.
Recita la norma: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a
9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema
Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in parte qua (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del
2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
Residua la posizione di contrasto in ordine all'avviso di addebito n. 37020112000534551000 e alle cartelle di pagamento nn. 07020110050465676000 e 07020140002163142000.
Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, deve osservarsi che le doglianze relative ai vizi formali e contenutistici dell'intimazione impugnata, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, sono inammissibili perché proposte oltre il termine perentorio di venti giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 617 c.p.c. (l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 29.4.2019 e il ricorso risulta depositato in data 9.6.2019).
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa, precedenti alla data in cui risultano essere stati notificati gli atti impositivi e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica degli stessi, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, il termine di 40 giorni, per poter esperire l'opposizione in funzione c.d. recuperatoria, è scaduto in quanto ha iniziato a decorrere dalla data di notifica del primo atto idoneo a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo, ossia dal 29.4.2019, data di ricezione dell'intimazione qui opposta. Ciò posto, è inammissibile il motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica degli stessi.
Tuttavia, è in ogni caso ammissibile opporre il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella (o avviso di addebito), censura che va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d.lgs. n. 46/1999 ed è volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione e alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Nell'indagine di questa doglianza occorre distinguere quali crediti contributivi sono sottoposti a prescrizione quinquennale ai sensi della L. n. 335 del 1995, art.3 in quanto maturati e prescritti sino alla data dell'1.2.2013 e quali sono sottoposti alla prescrizione decennale ai sensi della L. n. 247 del
2012, art. 66, in quanto maturati dopo la data del 2.2.2013 o non ancora prescritti alla data del
2.2.2013.
Sulla base della individuazione dei singoli termini prescrizionali potrà, poi, analizzarsi se e per quali crediti dalla data di notifica della loro relativa cartella sino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 29.4.2019 si siano compiuti i rispettivi termini prescrizionali (cinque o dieci anni).
Ciò chiarito, con riferimento alla cartella n. 07020110050465676000 i crediti contributivi maturati in relazione agli anni dal 2001 al 2007 sono sottoposti al regime della prescrizione quinquennale, il cui termine risulta decorso considerato il periodo compreso tra la data di notifica della cartella in oggetto
(1.12.2012) e quella dell'intimazione opposta, in assenza di prova di validi atti interruttivi medio tempore intervenuti.
Al contrario, i crediti contributivi maturati dal 2008 al 2010 sono riconducibili al regime della prescrizione decennale che, dunque, non risulta decorso.
Con riferimento alla cartella n. 07020140002163142000, inerente sanzioni ex art. 9 legge 141/92 per il mancato invio della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2007 (modello 5/2008), stante la natura amministrativa pecuniaria della sanzione comminata in siffatta ipotesi, la stessa è soggetta alla prescrizione quinquennale (Cass. sent. n. 17258/18 del 2.07.2018).
Pertanto, considerata la data di notifica di questa cartella (27.3.2014), la prescrizione risulta maturata alla data di ricezione dell'intimazione (29.4.2019).
Quanto, infine, all'avviso di addebito n. 37020112000534551000 notificato in data 4.12.2011 risulta egualmente spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati da in esso riportati. CP_3
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite considerato l'esito del giudizio sono integralmente compensate tra tutte le parti.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito nn.
37020120000112319000, 37020120000162960000 e 37020120000762915000;
- dichiara non dovuti i crediti previdenziali contenuti nell'avviso di addebito n.
37020112000534551000 e nella cartella di pagamento n. 07020140002163142000 nonché i crediti maturati dal 2001 al 2007 riportati nella cartella di pagamento n.
07020110050465676000;
- dichiara dovuti i crediti maturati dal 2008 al 2010 riportati nella cartella di pagamento n.
07020110050465676000;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.