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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2024, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5831/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5831/2024 tra
All'udienza figurativa del 10 dicembre 2024 ore 09.00 il difensore della parte ricorrente, persistendo la contumacia della parte resistente, si riporta alle proprie conclusioni e rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Pasqualina Principale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasqualina Principale ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5831/2024 promossa da:
(c.f. e P. VA ), con sede legale a Firenze, Via Giuseppe La Farina 47, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv.
Francesca Sbragia (c.f. - vvocati.prato.it) e domiciliata C.F._1 Email_1 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del suddetto difensore;
PARTE RICORRENTE contro c.f. e P. VA , con sede a Firenze Viale Controparte_2 P.IVA_2
Belfiore 42, in persona del legale rappresentante p.t.,
PARTE RESISTENTE – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione: - nel merito: ▪ in via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi espressi sopra, il diritto di (c.f. e P. VA ) all'immediata restituzione CP_1 P.IVA_1 della somma di € 121.000,00 da parte di (c.f. e P. VA o Controparte_2 P.IVA_2 della diversa somma che risulterà di giustizia oltre interessi moratori e, per l'effetto, condannare al rimborso in favore di della somma di € 121.000,00 oltre Controparte_2 CP_1
interessi moratori (dal 14 febbraio 2024 al saldo), ovvero di quella diversa somma, maggiore o
pagina 2 di 7 minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori come sopra quantificati;
▪ in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito ritenga necessario un termine per
l'adempimento di (ai sensi dell'art. 1183 c.c. o dell'art. Controparte_2
1817 c.c.), accertare e dichiarare, per tutti i motivi espressi in narrativa, il diritto di (c.f. e CP_1
P. VA ) alla restituzione della somma di € 121.000,00 da parte di P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. e P. VA ) o della diversa somma che risulterà di giustizia oltre interessi
[...] P.IVA_2 moratori e, per l'effetto, fissare un termine (ex art. 1183 c.c. o 1817 c.c.) entro il quale
[...]
dovrà adempiere alla suddetta obbligazione e condannare Controparte_2 Controparte_2 al rimborso, entro il termine fissato (ai sensi dell'art. 1183 c.c. o 1817 c.c.) in favore di
[...] CP_1 della somma di € 121.000,00 oltre interessi moratori (dal 14 febbraio 2024 al saldo), ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori come sopra quantificati;
- con ogni più ampia riserva in via istruttoria;
- con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con scrittura privata datata 24 gennaio 2020 (doc. 1 ric.), la società si è impegnata a CP_1 corrispondere l'importo di € 150.000,00 iva compresa, a "a titolo di Controparte_2
contribuzione per parte delle spese tecniche, urbanistiche e degli interventi necessari alla
[...]
per la realizzazione di un progetto edilizio relativo a un complesso Controparte_2
immobiliare situato a Firenze, in Piazza Pier Vettori n. 7A, di proprietà di e Pt_1 Parte_2
Come precisato nella "Premessa" della suddetta scrittura privata, in data 9 dicembre 2019, la
[...]
si era impegnata nei confronti dei Sig.ri ad effettuare uno studio di fattibilità Controparte_2 Pt_2
di soluzioni progettuali che ottimizzino la vendita e il prezzo del complesso immobiliare;
valorizzare gli immobili, provvedendo a proprie spese e cura al frazionamento dell'immobile; sviluppare l'iniziativa immobiliare, reperendo potenziali acquirenti al fine di garantire ai proprietari un corrispettivo minimo netto dalle future compravendite.
Nella stessa scrittura privata, la si è obbligata: a restituire integralmente Controparte_2
l'importo di € 150.000,00 a cfr. art. 2 della scrittura privata del 24 gennaio 2020, doc. 1); CP_1
riconoscere a una partecipazione pari al 33% degli utili relativi a ciascuna operazione CP_1
connessa al complesso immobiliare di Piazza Pier Vettori n. 7A, precisando che gli utili sarebbero stati calcolati detraendo dal corrispettivo di vendita di ciascun immobile il prezzo previsto dalla convenzione richiamata nelle premesse e le spese dirette sostenute da Controparte_2
inclusi i rimborsi delle somme anticipate da (cfr. art. 3 della scrittura privata del
[...] CP_1
pagina 3 di 7 24 gennaio 2020, doc. 1). Successivamente, con scrittura privata integrativa (doc.
1-bis), le parti hanno rideterminato la somma originaria di € 150.000,00 in € 92.000,00, oltre IVA.
In adempimento dell'accordo, a versato i seguenti importi alla CP_1 CP_2
€ 20.000,00 in data 29 gennaio 2020 (cfr. distinta bonifico, doc. 2) a seguito dell'emissione della fattura n. 1 del 27 gennaio 2020 (doc. 2A);
€ 40.000,00 in data 30 gennaio 2020 (cfr. distinta bonifico, doc. 3) a seguito dell'emissione della fattura n. 3 del 27 gennaio 2020 (doc. 3A);
€ 30.000,00 in data 4 febbraio 2020 (cfr. distinta bonifico, doc. 4) a seguito dell'emissione della fattura n. 2 del 27 gennaio 2020 (doc. 4A);
€ 15.000,00 in data 11 febbraio 2020 (cfr. distinta bonifico, doc. 5) a seguito dell'emissione della fattura n. 4 dell'11 febbraio 2020 (doc. 5A);
€ 3.500,00 in contante (di cui € 1.600,00 in data 7 aprile 2020 e € 1.900,00 in data 16 aprile 2020), seguito dall'emissione della fattura n. 6 del 21 aprile 2020 (doc. 6A);
€ 3.500,00 in data 23 aprile 2020 (cfr. distinta bonifico, doc. 7) a seguito dell'emissione della fattura n.
5 del 21 aprile 2020 (doc. 7A);
€ 1.000,00 in data 5 novembre 2020 (cfr. distinta bonifico, doc. 8) a seguito dell'emissione della fattura n. 11 del 5 novembre 2020 (doc. 8A);
€ 8.000,00 in data 26 aprile 2021 (cfr. distinta bonifico, doc. 9) a seguito dell'emissione della fattura n.
4 del 26 aprile 2021 (cfr. doc. 9A), per un totale di € 121.000,00 (cfr. scheda contabile, doc. 10).
Prospetta la difesa della odierna ricorrente che - nonostante le rassicurazioni verbali da parte di
[...]
riguardo lo sviluppo del progetto edilizio – la non ha mai Controparte_2 CP_1
ricevuto alcuna prova che il progetto sia stato avviato ovvero che le somme versate siano state effettivamente utilizzate a tale scopo. Pertanto, con comunicazione PEC inviata il 28 settembre 2021
(doc. 11 ivi), ha richiesto a di fornire le fatture relative CP_1 Controparte_2 allo sviluppo e all'ottenimento dei permessi per il progetto in Piazza Pier Vettori, unitamente alle prove di pagamento, per verificare l'effettivo utilizzo delle somme versate, non ricevendo riscontro.
È, per tale via, emerso che il complesso immobiliare di piazza Pier Vettori è stato venduto dai Sig.ri a terzi, rendendo impossibile l'esecuzione del progetto da parte di Pt_2 Controparte_2
il cui incarico nei confronti dei non è più realizzabile. Con comunicazione PEC del 14
[...] Pt_2 febbraio 2024 (doc. 12), ha dunque diffidato a restituire l'importo di CP_1 CP_2
€ 121.000,00 (oltre spese legali) entro sette giorni dal ricevimento della notifica, richiesta ugualmente rimasta inevasa. Per tale ragione, è stato introdotto con ricorso, in via di cognizione semplificata, il pagina 4 di 7 presente procedimento, nel quale la resistente è rimasta contumace, seppur regolarmente citata (cfr. nota deposito del 22.7.2024).
**
La domanda della società ricorrente deve essere accolta.
Alla luce di quanto sopra esposto, non sussistono dubbi sul fatto che Controparte_2 sia inadempiente rispetto all'obbligazione di restituzione della somma di € 121.000,00. Sebbene la scrittura privata non indichi un termine per l'adempimento, è ragionevole considerare che il lasso di tempo intercorso dal perfezionamento del contratto (24 gennaio 2020) superi ogni limite di normale tolleranza, rendendo l'obbligazione di restituzione esigibile. Infatti, l'obbligazione, come previsto dall'art. 1183 c.c., deve essere adempiuta in un termine ragionevole, come già indicato nell'ordinanza del 14.8.2024. La vendita del complesso immobiliare da parte dei Sig.ri a terzi ha reso Pt_2
l'operazione inizialmente concordata non realizzabile, e quindi la prestazione di è CP_2
divenuta impossibile. Le richieste verbali e scritte inviate da non hanno avuto alcun CP_1
riscontro, segnalando il rifiuto di adempimento. Pertanto, ha il diritto di richiedere la CP_1 restituzione delle somme anticipate, ai sensi dell'art. 1183 c.c., non essendo tale somma più correlata ad un interesse legittimo e attuale. Nel caso di specie, non è necessario stabilire un termine giudiziale ai sensi dell'art. 1183 c.c., poiché la prestazione da parte di non è (era) soggetta a un CP_2
termine specifico stabilito dalle parti. Infatti, l'art. 1183 c.c. prevede che, in assenza di un termine stabilito per l'adempimento, il creditore possa esigere immediatamente la prestazione, a meno che dalla natura del contratto o dalla sua esecuzione emerga un termine implicito per l'adempimento. Nel caso in esame, la scrittura privata stipulata il 24 gennaio 2020 (doc. 1) non prevede alcun termine per la restituzione dell'importo di € 150.000,00 da parte di ma si limita ad un impegno di CP_2 restituzione (art. 2 scrittura privata), senza precisare alcuna scadenza. Pertanto, ai sensi dell'art. 1183
c.c., la prestazione può essere esigibile immediatamente, non essendo necessaria una determinazione specifica di un termine per l'adempimento. La giurisprudenza consolidata in materia conferma che, in tali casi, la prestazione è esigibile senza la necessità di un termine specifico. In particolare, la Corte di
Cassazione ha più volte ribadito che "laddove il contratto non stabilisca un termine per l'adempimento, la prestazione è esigibile immediatamente, a meno che non emerga un particolare uso o una natura della prestazione che giustifichino un differimento". Inoltre, la stessa Corte ha precisato che "la mancata fissazione di un termine per l'adempimento non implica di per sé un rinvio della prestazione, ma solo la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione stessa, salva diversa convenzione delle parti".
pagina 5 di 7 Ancora la Suprema Corte rileva: Dall'insegnamento di questo Supremo Collegio (cfr. Cass. n
2700/1956, Cass. sez. 3 n 19414/10, Cass. sez. 3 n 15796/09), si ricava la consolidata regola iuris che in assenza di pattuito termine d'adempimento la prestazione è immediatamente esigibile e per esigerla non sono indispensabili nè la diffida ad adempiere nè il ricorso al Giudice ex art. 1183 c.c., comma 2, poichè ben potrà il Giudice, chiamato a dirimere la controversia insorta tra le parti in conseguenza dell'inadempimento, apprezzare ex post la congruità del tempo scorso tra la pattuizione e la pretesa
d'adempimento. Apprezzamento (fin da Cass. n 1588/72) da effettuare alla luce del criterio direttivo ex art. 1183 c.c., comma 2, ossia il tempo scorso deve esser oggettivamente congruo rispetto ai parametri fattuali indicati nella citata norma applicati nello specifico rapporto pattizio. Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna particolare natura della prestazione (né uso commerciale, né altra circostanza che giustifichi un rinvio), e, pertanto, non vi è alcun ostacolo a ritenere che la somma debba essere restituita immediatamente, come richiesto da nella sua comunicazione del 14 febbraio 2024 (doc. CP_1
12), senza la necessità di un termine giudiziale. In conclusione, la prestazione di restituzione della somma versata da è immediatamente esigibile, in quanto non è stato stabilito un termine CP_1
né nel contratto né in altre disposizioni che ne giustifichino il rinvio. Pertanto, non sussiste la necessità di fissare un termine giudiziale per l'adempimento, in applicazione dell'art. 1183 c.c. e della giurisprudenza prevalente.
Dalle precedenti osservazioni l'accoglimento della domanda di restituzione della somma, oltre interessi ex art.1284 c.c. novellato, secondo cui dalla domanda giudiziale si applicano gli interessi moratori (art. 1284 c.c. comma 4) come appresso:
Totale giorni per calcolo interessi: 295
Totale interessi legali: € 801,19 Totale interessi moratori: € 8.172,10
Credito: € 121.000,00 Totale interessi: € 8.973,29
Tot. 129.973,29
Non anche rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del DM 147/2002 Con valori medi, valore controversia come da , tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
PQM
Accoglie la domanda e, per l'effetto:
pagina 6 di 7 condanna alla restituzione, in favore di della somma di euro Controparte_2 CP_1
129.973,29 comprensiva di interessi come sopra;
condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, in Controparte_2 favore di che liquida in euro 8.433,00 oltre spese generali al 15%, cap e iva di legge se CP_1 dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza della parte rinunziante a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 dicembre 2024
Il Giudice dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5831/2024 tra
All'udienza figurativa del 10 dicembre 2024 ore 09.00 il difensore della parte ricorrente, persistendo la contumacia della parte resistente, si riporta alle proprie conclusioni e rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Pasqualina Principale
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasqualina Principale ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5831/2024 promossa da:
(c.f. e P. VA ), con sede legale a Firenze, Via Giuseppe La Farina 47, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv.
Francesca Sbragia (c.f. - vvocati.prato.it) e domiciliata C.F._1 Email_1 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del suddetto difensore;
PARTE RICORRENTE contro c.f. e P. VA , con sede a Firenze Viale Controparte_2 P.IVA_2
Belfiore 42, in persona del legale rappresentante p.t.,
PARTE RESISTENTE – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione: - nel merito: ▪ in via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi espressi sopra, il diritto di (c.f. e P. VA ) all'immediata restituzione CP_1 P.IVA_1 della somma di € 121.000,00 da parte di (c.f. e P. VA o Controparte_2 P.IVA_2 della diversa somma che risulterà di giustizia oltre interessi moratori e, per l'effetto, condannare al rimborso in favore di della somma di € 121.000,00 oltre Controparte_2 CP_1
interessi moratori (dal 14 febbraio 2024 al saldo), ovvero di quella diversa somma, maggiore o
pagina 2 di 7 minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori come sopra quantificati;
▪ in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito ritenga necessario un termine per
l'adempimento di (ai sensi dell'art. 1183 c.c. o dell'art. Controparte_2
1817 c.c.), accertare e dichiarare, per tutti i motivi espressi in narrativa, il diritto di (c.f. e CP_1
P. VA ) alla restituzione della somma di € 121.000,00 da parte di P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. e P. VA ) o della diversa somma che risulterà di giustizia oltre interessi
[...] P.IVA_2 moratori e, per l'effetto, fissare un termine (ex art. 1183 c.c. o 1817 c.c.) entro il quale
[...]
dovrà adempiere alla suddetta obbligazione e condannare Controparte_2 Controparte_2 al rimborso, entro il termine fissato (ai sensi dell'art. 1183 c.c. o 1817 c.c.) in favore di
[...] CP_1 della somma di € 121.000,00 oltre interessi moratori (dal 14 febbraio 2024 al saldo), ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori come sopra quantificati;
- con ogni più ampia riserva in via istruttoria;
- con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con scrittura privata datata 24 gennaio 2020 (doc. 1 ric.), la società si è impegnata a CP_1 corrispondere l'importo di € 150.000,00 iva compresa, a "a titolo di Controparte_2
contribuzione per parte delle spese tecniche, urbanistiche e degli interventi necessari alla
[...]
per la realizzazione di un progetto edilizio relativo a un complesso Controparte_2
immobiliare situato a Firenze, in Piazza Pier Vettori n. 7A, di proprietà di e Pt_1 Parte_2
Come precisato nella "Premessa" della suddetta scrittura privata, in data 9 dicembre 2019, la
[...]
si era impegnata nei confronti dei Sig.ri ad effettuare uno studio di fattibilità Controparte_2 Pt_2
di soluzioni progettuali che ottimizzino la vendita e il prezzo del complesso immobiliare;
valorizzare gli immobili, provvedendo a proprie spese e cura al frazionamento dell'immobile; sviluppare l'iniziativa immobiliare, reperendo potenziali acquirenti al fine di garantire ai proprietari un corrispettivo minimo netto dalle future compravendite.
Nella stessa scrittura privata, la si è obbligata: a restituire integralmente Controparte_2
l'importo di € 150.000,00 a cfr. art. 2 della scrittura privata del 24 gennaio 2020, doc. 1); CP_1
riconoscere a una partecipazione pari al 33% degli utili relativi a ciascuna operazione CP_1
connessa al complesso immobiliare di Piazza Pier Vettori n. 7A, precisando che gli utili sarebbero stati calcolati detraendo dal corrispettivo di vendita di ciascun immobile il prezzo previsto dalla convenzione richiamata nelle premesse e le spese dirette sostenute da Controparte_2
inclusi i rimborsi delle somme anticipate da (cfr. art. 3 della scrittura privata del
[...] CP_1
pagina 3 di 7 24 gennaio 2020, doc. 1). Successivamente, con scrittura privata integrativa (doc.
1-bis), le parti hanno rideterminato la somma originaria di € 150.000,00 in € 92.000,00, oltre IVA.
In adempimento dell'accordo, a versato i seguenti importi alla CP_1 CP_2
€ 20.000,00 in data 29 gennaio 2020 (cfr. distinta bonifico, doc. 2) a seguito dell'emissione della fattura n. 1 del 27 gennaio 2020 (doc. 2A);
€ 40.000,00 in data 30 gennaio 2020 (cfr. distinta bonifico, doc. 3) a seguito dell'emissione della fattura n. 3 del 27 gennaio 2020 (doc. 3A);
€ 30.000,00 in data 4 febbraio 2020 (cfr. distinta bonifico, doc. 4) a seguito dell'emissione della fattura n. 2 del 27 gennaio 2020 (doc. 4A);
€ 15.000,00 in data 11 febbraio 2020 (cfr. distinta bonifico, doc. 5) a seguito dell'emissione della fattura n. 4 dell'11 febbraio 2020 (doc. 5A);
€ 3.500,00 in contante (di cui € 1.600,00 in data 7 aprile 2020 e € 1.900,00 in data 16 aprile 2020), seguito dall'emissione della fattura n. 6 del 21 aprile 2020 (doc. 6A);
€ 3.500,00 in data 23 aprile 2020 (cfr. distinta bonifico, doc. 7) a seguito dell'emissione della fattura n.
5 del 21 aprile 2020 (doc. 7A);
€ 1.000,00 in data 5 novembre 2020 (cfr. distinta bonifico, doc. 8) a seguito dell'emissione della fattura n. 11 del 5 novembre 2020 (doc. 8A);
€ 8.000,00 in data 26 aprile 2021 (cfr. distinta bonifico, doc. 9) a seguito dell'emissione della fattura n.
4 del 26 aprile 2021 (cfr. doc. 9A), per un totale di € 121.000,00 (cfr. scheda contabile, doc. 10).
Prospetta la difesa della odierna ricorrente che - nonostante le rassicurazioni verbali da parte di
[...]
riguardo lo sviluppo del progetto edilizio – la non ha mai Controparte_2 CP_1
ricevuto alcuna prova che il progetto sia stato avviato ovvero che le somme versate siano state effettivamente utilizzate a tale scopo. Pertanto, con comunicazione PEC inviata il 28 settembre 2021
(doc. 11 ivi), ha richiesto a di fornire le fatture relative CP_1 Controparte_2 allo sviluppo e all'ottenimento dei permessi per il progetto in Piazza Pier Vettori, unitamente alle prove di pagamento, per verificare l'effettivo utilizzo delle somme versate, non ricevendo riscontro.
È, per tale via, emerso che il complesso immobiliare di piazza Pier Vettori è stato venduto dai Sig.ri a terzi, rendendo impossibile l'esecuzione del progetto da parte di Pt_2 Controparte_2
il cui incarico nei confronti dei non è più realizzabile. Con comunicazione PEC del 14
[...] Pt_2 febbraio 2024 (doc. 12), ha dunque diffidato a restituire l'importo di CP_1 CP_2
€ 121.000,00 (oltre spese legali) entro sette giorni dal ricevimento della notifica, richiesta ugualmente rimasta inevasa. Per tale ragione, è stato introdotto con ricorso, in via di cognizione semplificata, il pagina 4 di 7 presente procedimento, nel quale la resistente è rimasta contumace, seppur regolarmente citata (cfr. nota deposito del 22.7.2024).
**
La domanda della società ricorrente deve essere accolta.
Alla luce di quanto sopra esposto, non sussistono dubbi sul fatto che Controparte_2 sia inadempiente rispetto all'obbligazione di restituzione della somma di € 121.000,00. Sebbene la scrittura privata non indichi un termine per l'adempimento, è ragionevole considerare che il lasso di tempo intercorso dal perfezionamento del contratto (24 gennaio 2020) superi ogni limite di normale tolleranza, rendendo l'obbligazione di restituzione esigibile. Infatti, l'obbligazione, come previsto dall'art. 1183 c.c., deve essere adempiuta in un termine ragionevole, come già indicato nell'ordinanza del 14.8.2024. La vendita del complesso immobiliare da parte dei Sig.ri a terzi ha reso Pt_2
l'operazione inizialmente concordata non realizzabile, e quindi la prestazione di è CP_2
divenuta impossibile. Le richieste verbali e scritte inviate da non hanno avuto alcun CP_1
riscontro, segnalando il rifiuto di adempimento. Pertanto, ha il diritto di richiedere la CP_1 restituzione delle somme anticipate, ai sensi dell'art. 1183 c.c., non essendo tale somma più correlata ad un interesse legittimo e attuale. Nel caso di specie, non è necessario stabilire un termine giudiziale ai sensi dell'art. 1183 c.c., poiché la prestazione da parte di non è (era) soggetta a un CP_2
termine specifico stabilito dalle parti. Infatti, l'art. 1183 c.c. prevede che, in assenza di un termine stabilito per l'adempimento, il creditore possa esigere immediatamente la prestazione, a meno che dalla natura del contratto o dalla sua esecuzione emerga un termine implicito per l'adempimento. Nel caso in esame, la scrittura privata stipulata il 24 gennaio 2020 (doc. 1) non prevede alcun termine per la restituzione dell'importo di € 150.000,00 da parte di ma si limita ad un impegno di CP_2 restituzione (art. 2 scrittura privata), senza precisare alcuna scadenza. Pertanto, ai sensi dell'art. 1183
c.c., la prestazione può essere esigibile immediatamente, non essendo necessaria una determinazione specifica di un termine per l'adempimento. La giurisprudenza consolidata in materia conferma che, in tali casi, la prestazione è esigibile senza la necessità di un termine specifico. In particolare, la Corte di
Cassazione ha più volte ribadito che "laddove il contratto non stabilisca un termine per l'adempimento, la prestazione è esigibile immediatamente, a meno che non emerga un particolare uso o una natura della prestazione che giustifichino un differimento". Inoltre, la stessa Corte ha precisato che "la mancata fissazione di un termine per l'adempimento non implica di per sé un rinvio della prestazione, ma solo la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione stessa, salva diversa convenzione delle parti".
pagina 5 di 7 Ancora la Suprema Corte rileva: Dall'insegnamento di questo Supremo Collegio (cfr. Cass. n
2700/1956, Cass. sez. 3 n 19414/10, Cass. sez. 3 n 15796/09), si ricava la consolidata regola iuris che in assenza di pattuito termine d'adempimento la prestazione è immediatamente esigibile e per esigerla non sono indispensabili nè la diffida ad adempiere nè il ricorso al Giudice ex art. 1183 c.c., comma 2, poichè ben potrà il Giudice, chiamato a dirimere la controversia insorta tra le parti in conseguenza dell'inadempimento, apprezzare ex post la congruità del tempo scorso tra la pattuizione e la pretesa
d'adempimento. Apprezzamento (fin da Cass. n 1588/72) da effettuare alla luce del criterio direttivo ex art. 1183 c.c., comma 2, ossia il tempo scorso deve esser oggettivamente congruo rispetto ai parametri fattuali indicati nella citata norma applicati nello specifico rapporto pattizio. Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna particolare natura della prestazione (né uso commerciale, né altra circostanza che giustifichi un rinvio), e, pertanto, non vi è alcun ostacolo a ritenere che la somma debba essere restituita immediatamente, come richiesto da nella sua comunicazione del 14 febbraio 2024 (doc. CP_1
12), senza la necessità di un termine giudiziale. In conclusione, la prestazione di restituzione della somma versata da è immediatamente esigibile, in quanto non è stato stabilito un termine CP_1
né nel contratto né in altre disposizioni che ne giustifichino il rinvio. Pertanto, non sussiste la necessità di fissare un termine giudiziale per l'adempimento, in applicazione dell'art. 1183 c.c. e della giurisprudenza prevalente.
Dalle precedenti osservazioni l'accoglimento della domanda di restituzione della somma, oltre interessi ex art.1284 c.c. novellato, secondo cui dalla domanda giudiziale si applicano gli interessi moratori (art. 1284 c.c. comma 4) come appresso:
Totale giorni per calcolo interessi: 295
Totale interessi legali: € 801,19 Totale interessi moratori: € 8.172,10
Credito: € 121.000,00 Totale interessi: € 8.973,29
Tot. 129.973,29
Non anche rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del DM 147/2002 Con valori medi, valore controversia come da , tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
PQM
Accoglie la domanda e, per l'effetto:
pagina 6 di 7 condanna alla restituzione, in favore di della somma di euro Controparte_2 CP_1
129.973,29 comprensiva di interessi come sopra;
condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, in Controparte_2 favore di che liquida in euro 8.433,00 oltre spese generali al 15%, cap e iva di legge se CP_1 dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza della parte rinunziante a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 dicembre 2024
Il Giudice dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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