Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2006, n. 24743
CASS
Sentenza 9 giugno 2006

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In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la modifica legislativa introdotta all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. dalla legge n. 60 del 2005 prevede che la notifica dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia, presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, sia equiparabile alla notifica eseguita personalmente, a meno che il difensore non dichiari immediatamente di rifiutare la notifica. (Nella specie la Corte ha altresì precisato che l'immediato rifiuto non ammette dilazioni, ma non deve essere preventivo, essendo logico e ragionevole ritenere che il difensore possa attendere la prima notificazione per dichiarare di non accettarla).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2006, n. 24743
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24743
    Data del deposito : 9 giugno 2006

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