Sentenza 9 giugno 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la modifica legislativa introdotta all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. dalla legge n. 60 del 2005 prevede che la notifica dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia, presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, sia equiparabile alla notifica eseguita personalmente, a meno che il difensore non dichiari immediatamente di rifiutare la notifica. (Nella specie la Corte ha altresì precisato che l'immediato rifiuto non ammette dilazioni, ma non deve essere preventivo, essendo logico e ragionevole ritenere che il difensore possa attendere la prima notificazione per dichiarare di non accettarla).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2006, n. 24743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24743 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2006 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento