Sentenza 19 marzo 2001
Massime • 1
Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ai fini della determinazione del valore dell'alloggio, nella cui nozione deve ricomprendersi anche la prestazione in natura dell'appartamento, occorre aver riguardo ai decreti emessi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, con la conseguenza che il giudice non può disporre che alla contribuzione assicurativa previdenziale sia assoggettato il valore effettivo della prestazione in natura fornita anziché il valore convenzionale attribuito a tale prestazione dagli anzidetti decreti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
I. N. P. S.
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Prof. Ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Rina Sarto, Fabrizio Correra e Fabio Fonzo, con i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso,
contro
S.I.M. - S 0 C I E T À M I N I E R E S.P.A.
in liquidazione,
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Udine n. 00646/97 (sentenza lavoro n. 32/97) del 13/24.06.1997, R.A.C.C. n. 05927/94, R.L. n. 69/94, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Fabrizio Correra, per l'Inps;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 0948/93 depositata il 30 ottobre 1993 il Pretore di Udine, decidendo sulle opposizione ai decreti ingiuntivi emessi, ad istanza dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps), dal medesimo Pretore nn. 1467/92 e 1476/92 per sorta capitale e sanzioni civili per contributi evasi dalla S.I.M. - Società Italiana Miniere s.p.a. nel periodo rispettivamente intero dicembre 1986 e anni dal 1977 al 30 novembre 1986, così provvedeva:
1) revocava solo in parte il decreto ingiuntivo n. 1467/92 per lire 15.044.511 ritenendo retribuzione in natura, e quindi assoggettata a contribuzione la concessione gratuita dell'alloggio, riscaldamento ed energia elettrica, da determinarsi tuttavia in base al Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
2) revocava per intero il decreto ingiuntivo n. 1476/92 per lire 1.475.007.922, riconoscendo l'eccepito difetto di legittimazione passiva della SIM, essendo le omissioni contributive imputabili alla sola SAMIM, che aveva ceduto il ramo di azienda relativo alle omissioni alla SIM stessa il 18 dicembre 1986, e cioè dopo la cessazione del periodo cui le omissioni si riferivano, senza che vi fosse la prova che tali obbligazioni risultassero dai libri contabili obbligatori ai sensi dell'art. 2560, secondo comma, c.c.. Il Tribunale di Udine, in riforma della sentenza pretorile, dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla questione relativa all'opposto decreto ingiuntivo n. 1467/92 riguardante il periodo dicembre 1986 per effetto del condono ex lege n. 63/93, revocava il decreto ingiuntivo n. 1476/92 e condannava la SIM al pagamento in favore dell'Inps, per contributi omessi e sanzioni civili relativi al periodo dal 1977 al 31 novembre 1986, della complessiva somma di lire 122.556.427, oltre ulteriori sanzioni ed interessi ex art. 4 della legge n. 48/88 dall'01 settembre 1992 al saldo;
spese della fase monitoria per intero, e dei due gradi del giudizio di merito per metà, a carico della SIM, compensate per metà quelle dei due gradi del giudizio di merito.
Osservava il Tribunale, limitatamente a quanto ancora sub iudice: la SIM aveva usufruito del condono secondo la legge n. 63 del 1993 per il periodo afferente il decreto ingiuntivo n. 1467/92, ed aveva versato la somma di lire 4.648.500; la relativa materia del contendere era, pertanto, cessata;
quanto all'altro decreto ingiuntivo, non v'era dubbio che la SIM risultava obbligata nonostante la cessione del ramo di azienda avvenuta solo il 15 dicembre 1986, atteso che le prove risultanti dal verbale di accertamento, in una alla ingiustificata mancata esibizione della documentazione richiesta dal giudice di appello, facevano ritenere provata l'iscrizione nelle scritture contabili dei debiti contributivi della SAMIM;
pacifica era la natura retributiva dei cd. "usi di miniera" (alloggio gratuito ed accessori), in quanto non in facoltà del datore di lavoro ma vero e proprio diritto dei lavoratori, fra l'altro oggetto di specifico accordo e pacificamente computabile nel trattamento di fine rapporto;
ai sensi dell'art. 29 del d.p.r. n. 797 del 1955 il termine alloggio doveva intendersi il luogo dove dimorare temporaneamente, e quindi anche un appartamento;
la stessa complessa procedura della determinazione convenzionale del valore dell'alloggio escludeva il ricorso al valore effettivo di mercato della relativa prestazione fornita in natura;
pertanto, i contributi dovuti dovevano commisurarsi a detto valore convenzionale come da calcolo non contestato, e ridotto in ragione del periodo interessato, della somma indicata in dispositivo.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'Inps con unico motivo di censura.
Si è costituito la SIM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 12 della legge n. 153 del 1969 e 29 del d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché vizio di motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: l'art. 29 del d.p.r. n. 797 del 1955 aveva la funzione di attribuire alla quota in natura il controvalore in denaro limitatamente ai casi in cui il valore della prestazione in natura non sia determinabile con certezza;
il provvedimento autoritativo sulla determinazione del valore convenzionale, infatti, aveva effetto sia nei confronti degli enti previdenziali che delle stesse parti del rapporto;
costituiva precedente giurisprudenziale autorevole la quantificazione dei contributi sul valore reale della mensa o buoni tickets allorché il controvalore risultasse fissato convenzionalmente o ne fosse rilevabile il valore in denaro;
nella ipotesi di specie, in cui era stato concesso un appartamento in luogo del semplice alloggio, quest'ultimo di valore indeterminabile e quindi convenzionalmente fissato, doveva procedersi alla determinazione del valore dell'appartamento secondo i criteri fissati dalla legge sull'equo canone;
comunque, il giudice di appello aveva disconosciuto l'assoggettazione a contribuzione nel loro valore reale delle spese di elettricità e riscaldamento, in realtà monetizzate ed incluse in busta paga, e quindi assoggettabili a contribuzione. Il ricorso è infondato.
Non soggette ad impugnazione tutte le altre questioni proposte inizialmente in giudizio, e passate in giudicato anche quelle relative all'obbligo della SIM dei pregressi debiti contributivi della SAMIM per il periodo, così ridotto dallo stesso Inps, 1^ gennaio 1977 - 30 novembre 1986, e alla natura retributiva dei cd. usi di miniera con particolare riferimento alla concessione gratuita di alloggio, riscaldamento ed energia elettrica, accordata per consuetudine locale ai dipendenti della miniera, sub iudice rimane solo quella del valore in concreto dei beni concessi quale base dell'obbligo contributivo da riconoscersi in favore del richiedente Istituto.
Sul punto l'Inps deduce, in sintesi e in opposizione alla decisione del Tribunale, che, riguardando la concessione, nella specie, un (completo) appartamento di abitazione, avente un suo specifico valore commerciale facilmente individuabile, doveva applicarsi il criterio del valore effettivo di mercato in luogo di quello convenzionale stabilito dal decreto ministeriale in materia per la concessione gratuita del solo alloggio.
La tesi non è sostenibile.
Premesso, invero che "..... il giudice ordinario non può disporre che alla contribuzione assicurativa previdenziale sia assoggettato il valore effettivo della prestazione in natura fornita, e non anche il valore convenzionale attribuito a tali prestazioni dagli anzidetti decreti" ministeriali emessi dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, con i quali è determinato il valore convenzionale in denaro dell'alloggio, del vitto e di altre prestazioni in natura, ai sensi dell'art. 29 del T.U. sugli assegni familiari approvato con d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797 (Cass. 26 gennaio 1981, n. 00 590), la questione proposta, così come correttamente è introdotta dall'Istituto, si limita al significato semantico della parola alloggio, ritenuto quest'ultimo diverso da quello dell'appartamento. Il giudice di appello, in proposito, si è orientato verso l'assimilazione completa dei due termini, nel senso che, con riferimento alla ratio dei cd. usi di miniera, e cioè quella di contemperare il disagio del lavoratore, impegnato in una prestazione da effettuarsi in condizioni di ubicazione diverse da quelle normali, e un certo contemporaneo vantaggio per la produttività dell'impresa, non trova legittima introduzione una differenziazione tra alloggio e appartamento (sinonimi, per la più comune accezione linguistica), al più giustificato in un, ormai superato, concetto di organizzazione imprenditoriale. Nè, a conferma, appare convincente l'assunto dell'Istituto allorché desume la asserita differenziazione in base alla determinabilità con certezza, o meno, del valore della prestazione in natura, atteso che non solo l'ampia casistica delle prestazioni in natura, e convenzionalmente determinate, annovera prestazioni sicuramente determinabili (vitto) ed altre meno, ma anche che, comunque, l'operazione di determinazione del valore convenzionale operata dai citati decreti ministeriali è sviluppata "in ragione dei prezzi locali", il che presuppone necessariamente la determinabilità del valore dell'alloggio senza che dovesse farsi riferimento necessariamente alla legge sull'equo canone, riconnessa a tutt'altre e diverse esigenze legislative.
Un ulteriore profilo di censura si riferisce alla pronunzia di non assoggettabilità "a contribuzione nel loro valore reale delle spese accessorie (elettricità e riscaldamento) che venivano monetizzate ed incluse in busta paga", in considerazione del fatto che "la dazione in danaro di tali accessori esclude che i medesimi possano considerarsi prestazioni in natura, tali essendo esclusivamente in forma diversa dalla valuta".
Anche tale profilo di censura va disatteso. A parte la considerazione che nel termine appartamento il Tribunale chiaramente convoglia sia i locali che compongono l'abitazione sia i detti accessori, correttamente oggi ritenuti elementi essenziali dell'abitabilità dei locali, sicché essi sono conseguentemente ritenuti dal giudice di appello coperti dal valore convenzionale applicato, va rilevato che la monetizzazione dei citati accessori e la inclusione di essa in busta paga sono circostanze che non trovano riscontro nei precedenti atti all'esame di questa Corte, ne' se ne indica, per il principio di autosufficienza del ricorso, il momento e le modalità di pregresse denunzie, sicché la relativa prospettazione appare operata genericamente (si sconosce allo stato l'ammontare delle somme e quindi le eventuali differenze con il valore reale) solo in questa sede e quindi tardivamente. Il ricorso, pertanto, va rigettato, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, nel quale la società intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La CORTE rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2001