Sentenza 24 gennaio 2005
Massime • 2
Integra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe, sotto minaccia, la vittima a salire su un'automobile, in quanto ai fini dell'integrazione del detto delitto è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, in modo da privarla della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve.
L'estinzione per prescrizione di alcuni fra più reati connessi non esclude l'applicazione della circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall'art. 61, comma primo n. 2, cod. pen., in quanto la predetta causa estintiva non incide sul fatto complessivamente contestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2005, n. 6488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6488 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/01/2005
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 117
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 007377/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AV NC, N. IL 08/09/1962;
avverso SENTENZA del 18/11/2003 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
La Corte d'Appello di Ancona con sentenza del 18-11-2003 in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Fermo il 1-4-1999, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Di VI AN, LL AL e NT ON in ordine ai reati di simulazione di reato e truffa perché estinti per intervenuta prescrizione;
confermava nel resto la condanna del Di VI e dell'LL ad anni uno di reclusione e del NT a mesi otto di reclusione, per il reato di sequestro di persona nei confronti di CI AR ed alle relative statuizioni civili.
Ha proposto ricorso Di VI AN sostenendo con il primo motivo, l'inesistenza del reato di cui all'articolo 605 c.p. per l'assenza della privazione della libertà personale. Con il secondo motivo ha eccepito che la sentenza impugnata pur dando atto dell'intervenuta prescrizione per gli altri reati, riteneva sussistente, per il reato di cui al capo c), l'aggravante del nesso teleologico tra il reato di sequestro di persona e quelli di cui agli articoli 367 e 640. Con il terzo motivo ha sostenuto il vizio della motivazione della sentenza non avendo la Corte ancorato la decisione al materiale probatorio esistente. Con l'ultimo motivo ha sostenuto l'applicabilità della pena sostitutiva della libertà controllata o della semidetenzione. Il primo motivo è infondato.
Il reato di violenza privata ha carattere generico e sussidiario, che ricorre se la condotta imposta non sia specificamente prevista sotto altro titolo delittuoso. In particolare, quando la violenza, considerata sotto il profilo subiettivo ed obbiettivo, determina la privazione della libertà personale, sussiste il reato di sequestro di persona e non quello di violenza privata. In tale ipotesi, infatti, la violenza è il mezzo esecutivo del reato di sequestro di persona, che si ha per consumato appena la privazione della libertà personale si sia protratta per una durata minima, giuridicamente apprezzabile.
In particolare per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona previsto dall'art. 605 cod. pen. è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, tale da privarla della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato ad un tempo anche breve (v. Cass. Sez. 5^, 22-11-2002 n. 43713). Nel caso in esame la costrizione della parte offesa a salire in macchina ed a porre in essere sotto minaccia il comportamento denunciato è stato correttamente accertato dalla Corte di merito.
Anche il secondo motivo è infondato.
La norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 170 c.p. stabilisce che l'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude per gli altri l'aggravamento di pena derivante dalla connessione (art. 61 n. 2). Il principio indicato assume particolare rilevanza nel caso in cui l'estinzione dei reati connessi sia stata dichiarata per prescrizione, perché l'indicata causa estintiva non incide sul fatto complessivamente contestato. Il terzo motivo è palesemente inammissibile.
Infatti, le argomentazioni proposte dal ricorrente, comportano un giudizio di merito sulle risultanze processuali, la cui verifica in sede di legittimità non è consentita. L'articolo 606 lettera e) c.p.p. prevede soltanto la possibilità di proporre ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato. Il compito della Corte di Cassazione non è quindi, di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano correttamente motivato.
I giudici di merito hanno indicato le fonti di prova nelle dichiarazioni rese dalle parti offese, considerate attendibili e coerenti con le altre risultanze processuali, ed hanno ricostruito l'intera vicenda formulando una motivazione logica ed esente da vizi. Il quarto motivo è inammissibile.
La richiesta di pena sostitutiva è tardiva non essendo stata formulata nel giudizio di merito ed inoltre caratterizzata da assoluta genericità, non essendo stati indicati gli elementi che avrebbero potuto giustificare l'accoglimento della richiesta. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005