Articolo 3 della Legge 28 giugno 1908, n. 376
Articolo 2
Versione
30 luglio 1908
Art. 3.

E' dichiarato alienabile e restituito dall'Amministrazione forestale al Demanio, il bosco denominato Giove nell'isola dell'Elba, provincia di Livorno, che e' inalienabile ai sensi della precedente legge 20 giugno 1871, n. 283 (serie 2ª).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

F. COCCO-ORTU.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Entrata in vigore il 30 luglio 1908