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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/06/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 524/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 524/20219 R.G. del ruolo generale degli
Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Alessandro C.F._1
Alfieri (pec: ); Email_1
appellante contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
(C.F.: ), in persona del Presidente pro tempore, e P.IVA_2 [...]
Controparte_3
(C.F.: ), in persona dell'Assessore pro tempore, tutti
[...] P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di ER (pec:
, presso cui sono domiciliati ex lege; Email_2
pagina 1 di 14 appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 3729/2018, depositata dal Tribunale di ER in composizione monocratica, Terza Sezione Civile, in data 23 luglio 2018 e pubblicata in data
23/08/2018;
OGGETTO: risarcimento danni da reato
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“VOGLIA L'ON.LE CORTE DI APPELLO ritenere ammissibile per la forma e fondato nel merito il presente gravame;
conseguentemente e facendovi diritto, in riforma dell'impugnata sentenza:
preliminarmente, dichiarare la propria incompetenza per materia – difetto di giurisdizione in ragione di una competenza esclusiva della Corte dei Conti che è l'unica competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici per tutte le vicende comunque concernenti la gestione di risorse pubbliche (in senso ampio) e, conseguentemente, dichiarare la nullità del decreto inaudita altera parte, con il quale è stato autorizzato il sequestro conservativo e del provvedimento di convalida del sequestro preventivo dei beni del Prof. , nato a [...] il Parte_1
10.6.1953 (C.F.: ). C.F._1
dichiarare, in ogni caso, nullo e quindi revocare sia il decreto inaudita altera parte, con il quale è stato autorizzato il sequestro conservativo sia l'ordinanza di conferma del predetto decreto, non essendosi provveduto alla rituale e regolare notifica al del ricorso ante causam per sequestro Pt_1 conservativo e pedissequo provvedimento autorizzativo del predetto sequestro e della già citata ordinanza di conferma
sempre in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all'azione risarcitoria in forza del disposto di cui all'art. 93 n. 4 del Dlgs del 10 agosto 2000 n°267.
Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni preliminari sopra spiegate
- in via preliminare, ritenere e dichiarare, ai fini del presente giudizio, l'obbligo di espletamento della fase di “rendicontazione” di cui al Capo XVIII del D.A.
8.5.1996 relativa ai progetti oggetto di causa, ai fini di determinare l'esatto ammontare della somma liquidabile e l'ammontare del titolo di spesa da emettere al netto dell'eventuale anticipazione erogata;
- disporre, di conseguenza, l'avvio ed espletamento della detta fase di rendicontazione da demandarsi, nel rispetto della richiamata normativa alla Presidenza della , in persona del Controparte_2
Presidente p.t. e all' Controparte_4 [...]
, in persona dell'Assessore p.t., dando atto della manifestata disponibilità in tal senso CP_2 operata dalle Associazioni e Parte_2 [...] identificate, come da parte attrice più volte Parte_3 ribadito, nella persona del Prof. e di cui alla prodotta Parte_1 documentazione (Docc. 8 e 9); pagina 2 di 14 - rigettare in ogni caso la domanda avanzata e le pretese risarcitorie azionate dalle Amministrazioni odierne appellate, perché infondate in fatto e in diritto e non suffragate, anche ai fini della quantificazione così come operata, da elementi di certezza;
- ritenere inoltre non meritevole di accoglimento il ricorso, da parte attrice operato, alla quantificazione in via equitativa che si vorrebbe demandare al Giudice adito poiché la relativa richiesta, nel caso in esame, non trova alcun valido presupposto che valga a legittimarla, atteso che per la quantificazione certa delle somme, eventualmente, reciprocamente dovute non potrà che farsi riferimento alle risultanze della fase di rendicontazione, una volta espletata;
- in subordine, rilevata la sussistenza di un concorso di responsabilità nella produzione del danno da parte delle Amministrazioni lese, ridurre proporzionalmente il risarcimento loro riconosciuto, anche ai sensi dell'art. 1227 C.C., nella misura che sarà ritenuta equa e che questa difesa ritiene prudenzialmente di indicare in una quota non inferiore al 30%;
- In via istruttoria, disporre
A. Consulenza Tecnica d'Ufficio di tipo comparativa della Consulenza – con quella Per_1 Per_2 di Parte ( – al fine di verificare e definire se i criteri adottati dai CTU del P.M. CP_5 CP_6 erano quelli concretamente rispondenti alle normative di riferimento del caso, ovvero se i rilievi mossi da questa difesa nel presente atto e dai CTP ( – nella loro perizia sono CP_5 CP_6 pienamente fondati;
B. Consulenza Tecnica d'Ufficio valutativa della corrispondenza di ogni singolo progetto eseguito e documentati con quanto posto nel progetto approvato;
C. Consulenza Tecnica d'Ufficio valutativa della corrispondenza delle voci di spesa poste al singolo progetto approvato con quelle documentate;
D. Consulenza Tecnica d'Ufficio valutativa delle variazioni di spesa in fase esecutiva di ogni singolo progetto, come eseguita e documentata, in relazione alla disciplina di gestione del Fondo Sociale Europeo – FSE;
E. Consulenza Tecnica d'Ufficio valutativa delle voci di spesa indicate nei progetti approvati con i giustificativi di spesa documentati;
2. Ammettersi prova testimoniale sui capitoli e con i testi indicati nella memoria ex art. 183 coma VI n.2) c.p.c., di primo grado e che unicamente per brevità non si riportano in questa sede dovendosi qui intendere letteralmente richiamati e trascritti.
In ogni caso con vittoria di spese, comprese quelle forfettarie, diritti ed onorari come per legge, oltre oneri e competenze da distrarre in favore del procuratore costituito quale antistatario”; per gli appellati:
“VOGLIA LA CORTE DI APPELLO ADITA dichiarare inammissibile o comunque infondato, in entrambi i casi confermando la sentenza di primo grado, l'appello avversario, con il favore di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 3 di 14 1. Con ricorso ante causam depositato in data 11/2/2013 il Controparte_1
la e l
[...] Controparte_2 [...]
chiedevano il sequestro conservativo Controparte_3
delle somme giacenti sui conti correnti intestati a , Parte_1
e altre persone, nei cui confronti si era svolto il processo penale n. RG Controparte_7
584/2006, n. R.G.N.R. n. 2001/2001, al termine del quale, con sentenza n. 1534/2009 dell'1/4/2009, il Tribunale di ER aveva giudicato gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti (malversazione, appropriazione indebita, falso in atto pubblico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione per delinquere finalizzata all'indebita percezione di contributi per la formazione professionale), condannandoli alle pene rispettivamente ivi previste ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, disponendo, altresì, la confisca, ex artt. 240 e 332 c.p.p., delle somme oggetto di sequestro giudiziale.
A fondamento della richiesta di cautela i ricorrenti allegavano il periculum costituito dal rischio che il giudice di appello, nel frattempo adito, pronunciasse il proscioglimento degli imputati per intervenuta prescrizione, mettendo nuovamente le somme sequestrate nella loro disponibilità.
2. Con decreto dell'11/3/2013 il Tribunale di ER autorizzava, inaudita altera parte, il sequestro conservativo dei crediti e degli interessi maturati e maturandi, vantati da e in relazione ai rapporti bancari Parte_1 Controparte_7 specificamente individuati in ricorso.
3. Con sentenza n. 2004/2013, del 3 maggio 2013, la Corte di Appello di ER, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati ad essi ascritti, per intervenuta prescrizione, revocando la confisca e ordinando la restituzione delle somme sottoposte a sequestro;
nel resto, la Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado, anche in ordine alle statuizioni civili.
4. Successivamente, con sentenza n. 42934/2014 del 18 settembre -14 ottobre 2014 la
Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza n. 2004/2013 limitatamente al reato di cui al capo L) – malversazione ai danni dello Stato – con la motivazione “perché il
pagina 4 di 14 fatto non sussiste” e revocava la condanna al pagamento delle spese a favore della parte civile . Controparte_2
5. Con ordinanza dell'8/10/2014, a conclusione del procedimento cautelare, il Tribunale di ER, nella contumacia di , confermava il decreto Parte_1 di sequestro conservativo nei confronti del e di avendo i Pt_1 Controparte_7
ricorrenti rinunciato alla misura nei confronti delle altre controparti.
6. Con atto di citazione del 13/11/2014, notificato in data 4/12/2014, il
[...]
la e l'Assessorato Controparte_1 Controparte_2
e alla Professionale della Regione convenivano in Controparte_1 CP_3 CP_2
giudizio, avanti al Tribunale di ER, , chiedendone Parte_1 la condanna al pagamento della somma di € 9.296.224,18, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti ai reati per i quali era stato prima condannato e quindi prosciolto per intervenuta prescrizione.
7. Si costituiva in giudizio eccependo, in via Parte_1 preliminare, l'irregolare instaurazione del contraddittorio nella fase cautelare, il “difetto di competenza” dell'adito Tribunale (essendo la vicenda di competenza della giurisdizione contabile) e la prescrizione dell'azione; nel merito, il convenuto contestava le pretese attrici, di cui chiedeva il rigetto, evidenziando l'infondatezza della perizia effettuata dai consulenti del PM e chiedendo, in via istruttoria, di disporre CTU, al fine di accertare la reale entità del pregiudizio subito dalle Amministrazioni, ed ammettere le prove orali articolate.
Il rilevava, in particolare, che nel corso dei tre gradi del procedimento penale era Pt_1 emerso che le attività formative ad egli attribuite nella qualità di Amministratore delle associazioni “Istituto Mediterraneo per la Cultura, il Turismo e l'Occupazione” e “
[...]
”, lungi dall'essere state fittizie, erano Parte_2
state effettivamente espletate: circostanza che avrebbe dovuto spiegare effetti anche sull'an
e soprattutto sul quantum delle pretese risarcitorie avanzate dalle Amministrazioni.
8. Rigettate le richieste istruttorie, con sentenza n. 3729/2018, pubblicata in data
23/08/2018, in accoglimento delle domande avanzate dalle Amministrazioni attrici, il
Tribunale di ER:
pagina 5 di 14 - dichiarava la giurisdizione del Tribunale;
- condannava al pagamento, nei confronti delle Parte_1
Amministrazioni attrici, della complessiva somma di € 15.264.888,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
- condannava il convenuto al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e del precedente procedimento cautelare, liquidate in complessivi € 36.227,00, di cui €
1.750,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi.
8.1. A sostegno della decisione il Giudice di prime cure rilevava:
- con riferimento all'eccezione di incompetenza (rectius, di difetto di giurisdizione), che l'assoggettabilità del convenuto, quale amministratore delle associazioni “Istituto
Mediterraneo per la cultura, il turismo e l'occupazione” e “
[...]
, aventi quale principale scopo la Parte_2 progettazione e l'esecuzione di attività di formazione finanziata da enti pubblici, alla giurisdizione della Corte dei Conti, non escludeva affatto la sussistenza della
“competenza” del giudice ordinario in relazione alle pretese risarcitorie avanzate dalle attrici ai sensi dell'art. 185 c.p.;
- con riferimento alla responsabilità penale del circa le condotte illecite a lui Pt_1
ascritte (accertata nei due gradi di giudizio al termine di prolungate indagini), che era stata pronunciata condanna, anche generica, alla restituzione o al risarcimento cagionati dal reato a favore delle parti civili, avente incontestata efficacia vincolante nel giudizio civile
(cfr. pag. 6 della sentenza impugnata: “Dell'efficacia vincolante della sentenza n. 2004/2013 ai fini civili restitutori e risarcitori lo stesso convenuto ha mostrato di essere consapevole, in quanto, senza più contestare la propria responsabilità in relazione ai fatti ascrittigli, ha piuttosto focalizzato i propri rilievi sulla quantificazione del pregiudizio patrimoniale che le amministrazioni erogatrici dei finanziamenti avrebbero subito a causa degli illeciti accertati”);
- con riferimento al danno patito dalle amministrazioni attrici, che esso era pari almeno ad euro 9.296.224,18 (pari a diciotto miliardi di lire, corrispondenti all'ingiusto profitto conseguito dal tramite esposizione di costi fittizi), oltre interessi e rivalutazione, Pt_1
per un totale di euro 15.264.880,00.
pagina 6 di 14 9. Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione del 28/2/2019, notificato in pari data, ha proposto appello chiedendo la riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, per i seguenti motivi:
- errato rigetto dell'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, sul presupposto dell'appartenenza della controversia alla giurisdizione esclusiva contabile, esercitata dalla
Corte dei Conti;
- violazione o falsa applicazione dell'art. 93 del d. lgs. n. 267/2000, in riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità patrimoniale in ambito amministrativo-contabile, rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti (unica e sola azione ammissibile nei propri confronti);
- difetto di accertamento, relativo sia all'an sia al quantum, del reale danno subito dalle
Amministrazioni;
- violazione e falsa applicazione del principio di autoresponsabilità ai sensi dell'art. 1227
c.c. in ordine alla configurabilità di una “culpa in vigilando” delle Amministrazioni lese;
- mancata ammissione delle richieste istruttorie;
- errato governo delle spese processuali.
10. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/5/2019 si sono costituiti il la e Controparte_1 Controparte_2
l , Controparte_3 chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque infondato l'appello proposto da
, con conseguente conferma della sentenza di primo Parte_1 grado.
11. All'udienza in trattazione scritta del 19/2/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e questa Corte, con ordinanza del 25/2/2025, ha posto la causa in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
12. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione, da egli eccepito. Sul punto il ha reiterato le contestazioni alla “competenza” del Tribunale Pt_1
Ordinario, sostenendo che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, vertendosi in materia di responsabilità amministrativo-contabile di un agente pagina 7 di 14 contabile. Secondo la prospettazione del “ammettere che accanto alla responsabilità Pt_1
amministrativo-contabile, sicuramente configurabile a carico di un agente contabile quale è stato il
, nell'accezione sopra spiegata, possa coesistere un'azione di responsabilità extracontrattuale Pt_1
da illecito, affidata alla giurisdizione del giudice ordinario, sembra collidere non solo con i principi generali in materia di riparto giurisdizionale ma anche e soprattutto col principio, per così dire, dell'impenetrabilità dei corpi” (cfr. atto di appello).
12.1. Conseguentemente, con il secondo motivo la difesa di ha reiterato Pt_1
l'eccezione di prescrizione del diritto all'azione risarcitoria, in base al termine quinquennale previsto per la responsabilità patrimoniale degli amministratori e del personale degli enti locali, ex art. 93 del d. lgs. n. 267/2000.
13. Entrambi i motivi sono infondati.
13.1. Ed invero, come correttamente rilevato dal Tribunale, giurisdizione civile per risarcimento dei danni da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, mentre “l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità” e non si pone alcuna questione di giurisdizione (cfr. Cass., S.U., 24 marzo 2006, ord. n. 6581, che ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione formulato in pendenza del giudizio civile di risarcimento nella supposizione della sussistenza della giurisdizione contabile;
nello stesso senso, Cass., S.U., 22 dicembre 2009, ord. n. 2709, secondo cui l'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa non è ostacolata dalla possibilità di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità, “poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda”; in senso conforme, si veda anche Cass., S.U., 28 novembre 2013, n. 26582).
La sentenza impugnata, pertanto, è immune da censure laddove ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione, infondata, e l'eccezione di prescrizione, formulata relativamente ad un'azione (quella amministrativa-contabile) autonoma e distinta da quella esperita nel presente giudizio.
pagina 8 di 14 14. Con il terzo motivo, articolato a sua volta in diversi profili, l'appellante ha lamentato l'errata quantificazione del danno, contestando, in particolar modo, la condanna al pagamento della somma pari a € 15.264.880,00 (comprensiva di sorte capitale, interessi e rivalutazione), ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente recepito le risultanze del procedimento penale senza approfondire la reale entità del danno patrimoniale subito dalle Amministrazioni attrici in primo grado.
14. Anche tale motivo di appello è infondato.
14.1. Nell'ambito del citato procedimento penale, all'esito di complesse indagini avviate a seguito del casuale fermo del alla frontiera di Ponte Chiasso, valico di Brogeda, in Pt_1 data 11/1/2000, in possesso di una significativa somma di denaro contante (oltre 111 milioni di lire), è stato accertato che l'odierno appellante, amministratore dell'associazione
“Istituto Mediterraneo per la cultura, il turismo e l'occupazione” e referente dell'associazione “ , era a capo di una complessa rete di società, da egli costituite Pt_2 allo scopo, da un lato, di simulare costi fittizi a carico delle due associazioni (a fronte di operazioni in realtà inesistenti), mediante la predisposizione di documentazione falsa, in modo da dimostrare la validità delle autocertificazioni prodotte alla per Controparte_2 ottenere l'erogazione delle diverse tranches dei finanziamenti previsti per i progetti formativi attribuiti alle associazioni;
dall'altro, di trasferire il danaro indebitamente percepito tramite tali artifizi sui conti correnti di società estere, al fine di rendere maggiormente difficoltoso l'accertamento della destinazione finale di tali somme e il loro recupero.
14.2. A prescindere dall'intervenuto proscioglimento per intervenuta prescrizione, pronunciata in sede di appello, la responsabilità penale del ai fini restitutori e Pt_1
risarcitori, è stata accertata in due gradi di giudizio di merito ed è stata confermata, per la quasi totalità [fatta eccezione per il reato di malversazione di cui al capo L), su cui si tornerà successivamente], dalla Corte di Cassazione.
Del resto, l'efficacia vincolante delle sentenze penali, ai fini restitutori e civili, non è oggetto di contestazione in questa sede, come non lo era in primo grado, e valgono, in ogni caso, i principi espressi dalla Suprema Corte richiamati anche nella sentenza impugnata (cfr. Cass., sez. III, 29 gennaio 2013, n. 2083, in fattispecie di estinzione del pagina 9 di 14 reato per amnistia: “La sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonchè la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile”).
14.3. Ciò posto, è del tutto irrilevante la circostanza, evidenziata dal secondo cui Pt_1
i corsi di formazione avrebbero avuto effettivo svolgimento a cura delle associazioni aggiudicatarie dei progetti formativi (“Istituto Mediterraneo” e “ ). Pt_2
Anche tale circostanza, invero, è pacifica e, al contempo, irrilevante.
Come ben evidenziato nelle sentenze penali in atti, la condotta illecita del quale Pt_1
amministratore o referente delle due associazioni, non è consistita nel conseguire finanziamenti per attività formativa mai svolta, ma nel porre in essere artifizi e raggiri (per lo più attraverso contratti e fatture simulati) volti a conseguire somme di gran lunga superiori a quelle effettivamente impegnate (cfr. pag. 12 della sentenza di appello n.
2004/2013: “Ed invero, sebbene i numerosi testi della difesa escussi abbiano dimostrato che le principali attività dei progetti sono state effettivamente realizzate, e i consulenti abbiano giudicato congrue ed effettive le spese inserite nei diversi progetti, il thema decidendum dell'odierno processo è diverso, poiché dal complesso univoco e concorde delle emergenze processuali è emerso che molti degli impegni di spesa, formalmente regolari e congrui, indicati nella prima dichiarazione e inseriti nel rendiconto relativo ai progetti formativi gestiti dalle associazioni del , e cioè nei documenti che Pt_1
dovevano essere presentati per ottenere l'erogazione dell'intero finanziamento, si riferivano a costi mai sostenuti e ad attività fittizie”).
14.4. Neppure meritano condivisione le allegazioni del in ordine ad un presunto Pt_1
“alleggerimento” della sua posizione processuale in esito al giudizio di Cassazione [cfr. pag. 25 dell'atto di appello: “(…) non vi è dubbio che nel procedimento penale si è accertato che le prestazioni cui si riferiscono le fatture e i giustificativi di spesa prodotti dal , lungi Pt_1
dall'essere fittizie o inesistenti, sono state regolarmente eseguite e anche con risultati molto positivi,
pagina 10 di 14 tanto più che il Supremo Collegio ha, infine, assolto il dal reato di malversazione - Pt_1 architrave dell'intero procedimento- con la formula “perché il fatto non sussiste”].
Invero, nella sentenza n. 2045/2014 la Corte di Cassazione si è limitata ad escludere la possibilità di concorso del reato di malversazione, ascritto al al capo L), con il Pt_1 reato di cui all'art. 640 bis c.p.c., poiché “il reato di malversazione in danno dello Stato ha natura sussidiaria e residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 bis cod.pen che sanziona la truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche”, e solo per tale motivo la condanna è stata annullata, sul punto, senza rinvio.
14.5. Ed ancora, sono infondate le doglianze del relative alla quantificazione del Pt_1 danno, che costituiscono mera reiterazione delle censure mosse alla consulenza del P.M. in primo grado e, ancor prima, nel procedimento penale, la cui inconsistenza è ben evidenziata nella sentenza del Tribunale di ER n. 1534/2009 e nella sentenza n.
2004/2013 della Corte di Appello di ER;
invero, l'importo liquidato costituisce esattamente la sommatoria dei costi inesistenti indicati dalle due associazioni facenti capo al [cfr. pagg. 317 della sentenza di primo grado, laddove erroneamente si indica la Pt_1 somma in euro anziché in lire: “Appaiono, infatti, del tutto condivisibili le conclusioni riportate nella consulenza contabile del PM, secondo le quali le somme distratte dal gruppo criminale ammontano a circa € 18.000.000.000 (vedi consulenza , cap. 18, pag. 924). Parte_4
Del resto, per addivenire a questo risultato, è sufficiente sommare gli importi deli contratti simulati apparentemente conclusi dalle due associazioni con le società risultate scatole vuote nella disponibilità del , quali l'A.R.I. ITALIA S.R.L. e le società londinesi ovvero con società estere Pt_1
compiacenti, quali le società del GONZALES e delle DECONFIN REIMERS.
A tali somme si devono aggiungere anche quelle relative ai falsi contratti conclusi con i singoli imputati (…)”; cfr. anche pag. 21 della sentenza di appello: “(…) quanto alla determinazione della somma complessivamente stornata dal , affidandosi alle attività dei suoi sodali e Pt_1
collaboratori, appare del tutto condivisibile il metodo utilizzato dai consulenti del P.M. Nell'ambito dell'importo del finanziamento complessivo erogato per i cinque progetti esaminati, pori a poco più di
39 miliardi di lire, i consulenti hanno scorporato gli importi relativi ai contratti simulati, apparentemente conclusi dalle due associazioni e Istituto Mediterraneo con le società estere di Pt_2
proprietà del costituite in epoca successiva alla data di conferimento degli incarichi, pari a Pt_1
pagina 11 di 14 circa 11,7 miliardi di lire;
nonché le somme fatturate dalle società estere in favore della Ari s.r.l. e in precedenza fatturate dalla Ari alle varie persone fisiche e a società compiacenti come quella di cui era titolare la NF (Ellebasi) e il pervenendo alla somma complessiva di 18 Persona_3 miliardi di lire, che costituisce l'importo stornato dalle finalità pubbliche e sviato verso l'estero”].
In tale contesto, le censure mosse alla consulenza del P.M. (e con essa alle sentenze del giudizio penale) appaiono del tutto generiche;
da un lato, infatti, non è in alcun modo condivisibile l'assunto secondo cui “i Giudici penali di secondo e terzo grado non avevano alcun motivo di addentrarsi nella complessa operazione di ricostruzione del pregiudizio effettivamente subito dalle persone offese” per essere “comunque il materiale (…) più che sufficiente per confermare la responsabilità penale del ”, alla luce della puntuale individuazione di tutti gli Pt_1
importi stornati, e non solo di una parte (quella “sufficiente”, secondo il Pt_1 all'affermazione della penale responsabilità); dall'altro, le contestazioni non sono contestualizzate con riferimento alle singole operazioni risultate “fittizie”.
14.6. A ciò si aggiunga (come già rilevato dal Giudice di primo grado) che le risultanze della consulenza disposta dal Pubblico Ministero si saldano con le ulteriori, numerose emergenze probatorie del processo penale (intercettazioni ambientali e telefoniche, documentazione in sequestro, dichiarazioni testimoniali), tra cui spicca l'inequivocabile circostanza costituita dalla concomitanza tra l'elargizione dei finanziamenti e l'accredito di somme superiori ad otto miliardi di lire sui conti delle società estere facenti capo al
(cfr. pag. 317 della sentenza penale di primo grado). Pt_1
14.7. Le argomentazioni fin qui svolte inducono a confermare il giudizio di superfluità, già espresso dal Giudice di primo grado, delle reiterate istanze istruttorie (tra cui, in particolare, la sollecitata CTU tecnica finalizzata all'accertamento del pregiudizio subito dalle Amministrazioni e prove orali), compendiate nel quinto motivo di appello, che va respinto.
15. Con il quarto motivo di appello l'appellante ha lamentato la mancata valutazione di un concorso di responsabilità delle Amministrazioni appellate, sostenendo che alle
Amministrazioni committenti debba essere riconosciuta, in applicazione del principio di autoresponsabilità ex art. 1227 c.c., una "culpa in vigilando", non avendo attivato la pagina 12 di 14 procedura di rendicontazione e non avendo rilevato tempestivamente eventuali irregolarità.
15.1. Il motivo è manifestamente infondato.
In disparte, sul punto, quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado circa l'inefficienza dei controlli, va rilevato che gli impegni di spesa erano, all'apparenza, regolari e congrui, e che solo le capillari indagini eseguite e l'accertamento tecnico disposto dal P.M., affidato a due consulenti, hanno consentito di evidenziare, di contro, che la documentazione si riferiva, in parte (per l'esattezza, per diciotto miliardi di lire), a costi mai sostenuti e ad attività fittizie. Invero, la sofisticata “apparenza di realtà” costruita dal e dai suoi sodali era difficilmente permeabile ad un ordinario controllo Pt_1 amministrativo, sicché non può ravvisarsi la dedotta “culpa in vigilando” delle
Amministrazioni.
16. Tanto premesso, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di spese di lite, correttamente ripartite in base al principio della soccombenza.
17. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 25.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
18. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da avverso la sentenza n. Parte_1
3729/2018, depositata dal Tribunale di ER, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in data 23 luglio 2018 e pubblicata in data 23/08/2018;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore delle Parte_1
parti appellate, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
pagina 13 di 14 Così deciso in ER, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 4 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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