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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8140 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39580/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39580/2024 tra
Parte_1 ricorrente e
Controparte_1 resistente
Oggi 28 ottobre 2025 alle ore 13:00 innanzi al dott. Antonella Cozzi, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1
ACAMPORA DANIELE
Per essuno Controparte_1
L'avv. Acampora precisa le conclusioni come segue:
Per Parte_1
a) accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita del 29 aprile 2024 ex art. 1454
c.c. per l'inutile decorso del termine per l'adempimento di giorni 15 (quindici) di cui alla diffida ad adempiere del 6 agosto 2024 notificata in pari data e, per l'effetto, condannarsi la resistente CP_1 alla restituzione dell'importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00) pari al doppio della caparra
[...] versata dalla ricorrente in data 30 aprile 2024, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
b) condannarsi la resistente alla refusione delle spese di lite e dei compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39580/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. ACAMPORA DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
ARANCI 139 80067 SORRENTO presso il difensore avv. ACAMPORA DANIELE
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza.
Motivazione conveniva in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuta Parte_2 Controparte_1 risoluzione del contratto di compravendita del 29 aprile 2024 ex art. 1454 c.c. per l'inutile decorso del termine per l'adempimento di giorni quindici di cui alla diffida ad adempiere del 6 agosto 2024 notificata in pari data e, per l'effetto, di condannare la resistente alla restituzione Controparte_1 dell'importo di € 20.000,00, pari al doppio della caparra versata dalla ricorrente in data 30 aprile 2024, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo.
La non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del Controparte_1
24.6.2025.
La domanda della ricorrente merita accoglimento in quanto è fondata.
E' provato documentalmente che in data 29 aprile 2024 la resistente vendeva Controparte_1
l'autovettura usata Audi modello Q8 50 TDI “S Line” n. telaio WAUZZZF15PD011660 alla società
pagina 2 di 5 ricorrente per un prezzo complessivo di € 83.400,00, come da conferma d'ordine sottoscritta dalle parti che prevedeva anche il versamento alla resistente di una caparra confirmatoria di complessivi €
10.000,00 (doc. n. 3).
Nell'ordine del 29 aprile 2024, la resistente si impegnava a consegnare l'autovettura Controparte_1 alla ricorrente entro la fine del mese di maggio 2024.
Risulta che, in data 30 aprile 2024, la ricorrente versava la caparra richiesta di € 10.000,00 a mezzo bonifico bancario disposto su Banca di Credito Popolare di Torre del Greco n.
AYR96240430165509081775 (doc. n. 4) e si interessava per l'intervento di una società di leasing che avrebbe finanziato l'operazione una volta consegnata l'auto (doc. n. 8).
La società dopo aver incassato la caparra e dopo aver emesso fattura nei confronti Controparte_1 della società Credito Emiliano SpA – Credemleasing per il saldo, nonostante le rassicurazioni fornite alle sollecitazioni della non provvedeva alla consegna dell'autovettura. Parte_1
La società ricorrente sollecitava la consegna dell'autovettura, che serviva per lo svolgimento della propria attività commerciale. Stante il protrarsi del ritardo, in data 6 agosto 2024, notificava una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. tramite pec alla resistente (doc. n. 7). Con la diffida la Controparte_1 ricorrente sollecitava la consegna dell'autovettura nel termine di giorni 15 dalla consegna della pec del
6.8.2024. non provvedeva alla consegna dell'autovettura, quindi, con successiva pec del 6 Controparte_1 settembre 2024, decorso il termine di 15 giorni di cui alla diffida ad adempiere del 6 agosto 2024, la società ricorrente chiedeva alla la restituzione del doppio caparra per l'importo Controparte_1 complessivo di € 20.000,00 (doc. n. 8).
La risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c. è provata dal grave inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di consegna dell'autovettura, che è l'obbligazione principale per la parte venditrice, e che si è protratta per oltre tre mesi dal termine pattuito della fine del mese di maggio
2024.
La risoluzione di diritto è, infatti, assimilata al recesso, in quanto determina lo scioglimento ope legis del contratto, e richiede, come presupposto, l'inadempimento dell'altro contraente avente le medesime caratteristiche di quello che legittimerebbe una azione per la risoluzione (artt. 1218, 1256 e 1455 c.c.; cfr Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.21209 del 08/08/2019 La disciplina del recesso di cui all'art. 1385 c.c. in ipotesi di versamento della caparra confirmatoria, alla stregua della disciplina generale in tema di risoluzione per inadempimento, presuppone l'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente;
…”).
Deve quindi essere accertata l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto inter partes ex art. 1454 c.c.. pagina 3 di 5 La domanda di accertamento della risoluzione di diritto consente alla parte che ha versato la caparra e non è inadempiente di richiedere il c.d. duplum ex art. 1385 c.c., come da giurisprudenza che si richiama: In tema di inadempimento contrattuale, una volta conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione del contratto al quale accede la prestazione di una caparra confirmatoria,
l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso, cosicchè la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra ad essa versata o alla corresponsione del doppio della caparra da essa prestata, in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio. Cass.
Sez. 2 Ordinanza n.18392 del 08/06/2022.
La caparra confirmatoria integra, infatti, una liquidazione convenzionale del danno ed esonera la parte dalla prova del danno nell'an e nel quantum (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.20532 del 29/09/2020).
La clausola del contratto che limita la restituzione della sola somma versata a titolo di caparra qualora l'autovettura consegnata sia diversa da come è stata descritta non esclude il diritto della ricorrente al pagamento del c.d. duplum negli altri caso di inadempimento grave -quale la mancata consegna dell'autovettura – come previsto dalla legge (art. 1385 c.c.). Anche la clausola n 9 delle condizioni generali allegate al contratto, che limita la restituzione della sola somma versata quale caparra, non è efficace e vincolante tra le parti non essendo stata sottoscritta.
Deve pertanto essere accolta la domanda della ricorrente di condanna della resistente al pagamento del c.d. duplum per la somma di € 20.000,00, oltre interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda giudiziale (notifica del ricorso in data 11.12.2024) al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come da dispositivo, ex
D.M. 147/2022, con la riduzione al minimo del compenso tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, della natura documentale della causa, della contumacia della resistente e dell'attività effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la risoluzione di diritto, ex art. 1454 c.c., del contratto del 29.4.2024 inter partes avente ad oggetto la compravendita dell'autovettura usata Audi modello Q8 50 TDI “S CP_
n. telaio WAUZZZF15PD011660 e dichiara il diritto della ricorrente alla restituzione del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria e per l'effetto condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma € 20.000,00
[...] in favore della ricorrente, oltre interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dall'11.12.2024 al soddisfo;
pagina 4 di 5 2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, da distrarre al procuratore della ricorrente, che liquida in € 2.540,00 per compenso, € 264,00 per spese anticipate, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a..
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 28 ottobre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39580/2024 tra
Parte_1 ricorrente e
Controparte_1 resistente
Oggi 28 ottobre 2025 alle ore 13:00 innanzi al dott. Antonella Cozzi, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1
ACAMPORA DANIELE
Per essuno Controparte_1
L'avv. Acampora precisa le conclusioni come segue:
Per Parte_1
a) accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita del 29 aprile 2024 ex art. 1454
c.c. per l'inutile decorso del termine per l'adempimento di giorni 15 (quindici) di cui alla diffida ad adempiere del 6 agosto 2024 notificata in pari data e, per l'effetto, condannarsi la resistente CP_1 alla restituzione dell'importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00) pari al doppio della caparra
[...] versata dalla ricorrente in data 30 aprile 2024, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
b) condannarsi la resistente alla refusione delle spese di lite e dei compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39580/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. ACAMPORA DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
ARANCI 139 80067 SORRENTO presso il difensore avv. ACAMPORA DANIELE
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza.
Motivazione conveniva in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuta Parte_2 Controparte_1 risoluzione del contratto di compravendita del 29 aprile 2024 ex art. 1454 c.c. per l'inutile decorso del termine per l'adempimento di giorni quindici di cui alla diffida ad adempiere del 6 agosto 2024 notificata in pari data e, per l'effetto, di condannare la resistente alla restituzione Controparte_1 dell'importo di € 20.000,00, pari al doppio della caparra versata dalla ricorrente in data 30 aprile 2024, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo.
La non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del Controparte_1
24.6.2025.
La domanda della ricorrente merita accoglimento in quanto è fondata.
E' provato documentalmente che in data 29 aprile 2024 la resistente vendeva Controparte_1
l'autovettura usata Audi modello Q8 50 TDI “S Line” n. telaio WAUZZZF15PD011660 alla società
pagina 2 di 5 ricorrente per un prezzo complessivo di € 83.400,00, come da conferma d'ordine sottoscritta dalle parti che prevedeva anche il versamento alla resistente di una caparra confirmatoria di complessivi €
10.000,00 (doc. n. 3).
Nell'ordine del 29 aprile 2024, la resistente si impegnava a consegnare l'autovettura Controparte_1 alla ricorrente entro la fine del mese di maggio 2024.
Risulta che, in data 30 aprile 2024, la ricorrente versava la caparra richiesta di € 10.000,00 a mezzo bonifico bancario disposto su Banca di Credito Popolare di Torre del Greco n.
AYR96240430165509081775 (doc. n. 4) e si interessava per l'intervento di una società di leasing che avrebbe finanziato l'operazione una volta consegnata l'auto (doc. n. 8).
La società dopo aver incassato la caparra e dopo aver emesso fattura nei confronti Controparte_1 della società Credito Emiliano SpA – Credemleasing per il saldo, nonostante le rassicurazioni fornite alle sollecitazioni della non provvedeva alla consegna dell'autovettura. Parte_1
La società ricorrente sollecitava la consegna dell'autovettura, che serviva per lo svolgimento della propria attività commerciale. Stante il protrarsi del ritardo, in data 6 agosto 2024, notificava una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. tramite pec alla resistente (doc. n. 7). Con la diffida la Controparte_1 ricorrente sollecitava la consegna dell'autovettura nel termine di giorni 15 dalla consegna della pec del
6.8.2024. non provvedeva alla consegna dell'autovettura, quindi, con successiva pec del 6 Controparte_1 settembre 2024, decorso il termine di 15 giorni di cui alla diffida ad adempiere del 6 agosto 2024, la società ricorrente chiedeva alla la restituzione del doppio caparra per l'importo Controparte_1 complessivo di € 20.000,00 (doc. n. 8).
La risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c. è provata dal grave inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di consegna dell'autovettura, che è l'obbligazione principale per la parte venditrice, e che si è protratta per oltre tre mesi dal termine pattuito della fine del mese di maggio
2024.
La risoluzione di diritto è, infatti, assimilata al recesso, in quanto determina lo scioglimento ope legis del contratto, e richiede, come presupposto, l'inadempimento dell'altro contraente avente le medesime caratteristiche di quello che legittimerebbe una azione per la risoluzione (artt. 1218, 1256 e 1455 c.c.; cfr Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.21209 del 08/08/2019 La disciplina del recesso di cui all'art. 1385 c.c. in ipotesi di versamento della caparra confirmatoria, alla stregua della disciplina generale in tema di risoluzione per inadempimento, presuppone l'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente;
…”).
Deve quindi essere accertata l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto inter partes ex art. 1454 c.c.. pagina 3 di 5 La domanda di accertamento della risoluzione di diritto consente alla parte che ha versato la caparra e non è inadempiente di richiedere il c.d. duplum ex art. 1385 c.c., come da giurisprudenza che si richiama: In tema di inadempimento contrattuale, una volta conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione del contratto al quale accede la prestazione di una caparra confirmatoria,
l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso, cosicchè la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra ad essa versata o alla corresponsione del doppio della caparra da essa prestata, in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio. Cass.
Sez. 2 Ordinanza n.18392 del 08/06/2022.
La caparra confirmatoria integra, infatti, una liquidazione convenzionale del danno ed esonera la parte dalla prova del danno nell'an e nel quantum (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.20532 del 29/09/2020).
La clausola del contratto che limita la restituzione della sola somma versata a titolo di caparra qualora l'autovettura consegnata sia diversa da come è stata descritta non esclude il diritto della ricorrente al pagamento del c.d. duplum negli altri caso di inadempimento grave -quale la mancata consegna dell'autovettura – come previsto dalla legge (art. 1385 c.c.). Anche la clausola n 9 delle condizioni generali allegate al contratto, che limita la restituzione della sola somma versata quale caparra, non è efficace e vincolante tra le parti non essendo stata sottoscritta.
Deve pertanto essere accolta la domanda della ricorrente di condanna della resistente al pagamento del c.d. duplum per la somma di € 20.000,00, oltre interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda giudiziale (notifica del ricorso in data 11.12.2024) al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come da dispositivo, ex
D.M. 147/2022, con la riduzione al minimo del compenso tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, della natura documentale della causa, della contumacia della resistente e dell'attività effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la risoluzione di diritto, ex art. 1454 c.c., del contratto del 29.4.2024 inter partes avente ad oggetto la compravendita dell'autovettura usata Audi modello Q8 50 TDI “S CP_
n. telaio WAUZZZF15PD011660 e dichiara il diritto della ricorrente alla restituzione del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria e per l'effetto condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma € 20.000,00
[...] in favore della ricorrente, oltre interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dall'11.12.2024 al soddisfo;
pagina 4 di 5 2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, da distrarre al procuratore della ricorrente, che liquida in € 2.540,00 per compenso, € 264,00 per spese anticipate, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a..
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 28 ottobre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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