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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2731/2024 Oggetto: opposizione avverso decreto liquidazione PSS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2731 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Parte_1 nato il [...] A CASTELVETRANO (TP) , difeso da sé stesso in forza dell'art. 86 c.p.c;
-ricorrente -
nei confronti di:
Controparte_1 in persona del pro-tempore (c.f.: , rappresentato ope legis CP_2 P.IVA_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede a Palermo in via Alcide De Gasperi n.81;
- resistente contumace -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe vertente tra avv. Parte_1 nei confronti di;
Controparte_1 considerato che, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 le controversie previste dall'articolo 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sono regolate dal rito semplificato di cognizione e sono decise con sentenza;
rilevato che l'opponente, difeso da sé stesso in forza dell'art. 86 c.p.c., si duole del provvedimento del giudice del lavoro che gli ha liquidato - per l'attività professionale svolta nel giudizio per ATP proc. n° RGL 2435/2023 , finalizzato al riconoscimento Persona_1 CP_3 dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 - la somma di € 480,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. dovuti per legge;
l'opponente in particolare contesta la liquidazione dei compensi professionali ritenendola inferiore ai minimi tariffari;
contesta la motivazione del giudice sulle ragioni a sostegno della disposta disapplicazione del Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal COA di
1 Agrigento per le liquidazioni degli onorari in materia civile, di lavoro e previdenza;
evidenzia ad ogni modo che anche la liquidazione di € 700,00 oltre accessori, prevista secondo il protocollo per l'ATP in materia di previdenza e assistenza, sarebbe inferiore ai minimi inderogabili;
chiede la liquidazione nella misura complessiva di € 1400,00 oltre accessori di legge;
rilevato che il , ritualmente evocato in giudizio non si è costituito;
CP_1 considerato che il procedimento è stato posto in decisione sulle conclusioni del ricorrente all'udienza del 6 maggio 2025;
considerato che
in effetti la liquidazione operata risulta inferiore a quanto stabilito nel
Protocollo d'intesa siglato il 16 dicembre 2022 tra il Presidente del Tribunale e il Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento che, per l'appunto, per l in materia CP_4 previdenziale prevede l'importo di € 700,00, oltre accessori di legge;
rilevato che benché sia noto che i protocolli in materia di liquidazione dei difensori di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non abbiano valore vincolante, è altrettanto vero che hanno valore persuasivo, costituiscono strumenti di indirizzo e interpretazione per favorire una gestione più omogenea e trasparente della liquidazione (Cass. civile sez. II, 20/10/2023
n.29184); detti protocolli, stipulati presso molte sedi giudiziarie hanno acquisito un rilievo spiccato quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise nell'impegno di cooperare per migliorare l'amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale e, soprattutto, consentire prassi uniformi nelle liquidazioni;
ciò vale, specificamente, per procedimenti di natura seriale come l'accertamento tecnico preventivo nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (art. 445 bis c.p.c.) che negli ultimi anni hanno assunto una rilevante consistenza numerica nel territorio agrigentino;
i procedimenti in questione sono caratterizzati dall'espletamento di una esigua attività professionale e dall'assenza di specifiche questioni in punto di diritto soprattutto in ragione della scelta legislativa fondata sulla constatazione che nei giudizi per il riconoscimento delle invalidità il ruolo centrale è svolto dall'accertamento medico-legale effettuato tramite CTU, accertamento che costituisce condizione di procedibilità della domanda (nel caso di specie, peraltro, emerge dalla c.t.u. a firma del dr. che la difesa del ricorrente non ha Persona_2 neppure spiegato osservazioni critiche avverso le conclusioni negative dello stesso consulente del giudice); considerato ulteriormente che il valore indicato dal Protocollo siglato dal Presidente del
Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento per i procedimenti per A.T.P. in materia previdenziale è pressoché conforme previsioni di cui al DM 55/2014 in relazione ai procedimenti di istruzione tecnica preventiva, compenso minimo per le tre fasi per lo scaglione fino a € 52.000,00, operata la riduzione nella misura della metà ai sensi dell' 130 Dpr 115/02;
2 rilevato che sui valori da applicare va poi evidenziato che è stata ritenuta manifestamente infondata la quesitone di legittimità costituzionale proprio dell'art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui stabilisce che, nei casi di patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti ai difensori, ai consulenti ed agli ausiliari del giudice siano ridotti della metà;
in particolare la Corte Costituzionale ha evidenziato che “la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli”, risultando “ irrilevante la circostanza che il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, giacché il sistema di liquidazione
è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari” (Corte Cost 350/2005 richiamata anche dalla successiva Corte Cost. 2006 n.
201); il legislatore, in sintesi, ha valutato le esigenze di contemperamento tra la tutela della difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, evidenziando che viene in rilievo una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell'interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire nell'ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l'effettività del diritto di difesa;
ritenuto che
, alla luce di quanto espresso, il decreto opposto va revocato e può provvedersi alla liquidazione applicando il Protocollo d'intesa del 16 dicembre 2022 per la liquidazione dei compensi spettanti al legale di parte ammessa al patrocinio a Spese dello Stato sottoscritto dal
Presidente del Tribunale e dal Presidente del COA di Agrigento;
dunque per € 700,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge;
che, ulteriormente, per completezza va evidenziato che la parte ammessa al PSS è tenuta ad indicare tempestivamente, ovvero sin dalle prime battute del procedimento, l'avvenuta ammissione (corredata, ove già emessa, dalla delibera del COA) o, quantomeno, dichiarare di aver presentato apposita domanda per l'ammissione al PSS producendone copia;
detto onere è desumibile non solo dal Protocollo d'intesa già richiamato ( “al momento della costituzione in giudizio, unitamente all'atto introduttivo o successivamente solo se interviene in un secondo momento nel corso della causa e, comunque, con immediatezza rispetto alla sua emissione e in ogni caso prima della emissione da parte del giudice del provvedimento che decide sulle istanze istruttorie..”), ma anche dalle norme di cui agli artt. 122 e segg. del TU
Spese di giustizia e, in particolare:
- dall'art. 127 ultimo comma, che prevede la verifica, anche da parte dell'autorità giudiziaria
“dell'effettività e permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio …”, verifica che può essere compiuta “in ogni tempo, anche successivo all'ammissione”; (art. 127
3 ultimo comma Testo unico spese di giustizia): verifica che presuppone, evidentemente, che il giudice sia stato edotto, sin dall'introduzione del giudizio, dell'avvenuta ammissione (o presentazione della domanda per l'ammissione al PSS);
- dall'art. 131 per gli adempimenti della cancelleria in relazione alla prenotazione a debito delle spese e dell'anticipazione a carico dell'Erario nonché, per le determinazioni del giudice sull'indicazione della parte tenuta al versamento dell'acconto in favore del c.t.u.;
- dall'art. 136 per le determinazioni in materia di eventuale revoca del provvedimento di ammissione nell'ipotesi in cui sopravvengano “nel corso del processo modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ..”;
Nel giudizio svoltosi dinnanzi al Giudice del lavoro ciò non è avvenuto, emergendo dagli atti che la documentazione relativa all'ammissione al P.S.S. di (domanda, Persona_1 delibera ammissiva C.O.A) è stata allegata solo con l'istanza di liquidazione dei compensi del
29 novembre 2024, successiva alla definizione del giudizio e al deposito della consulenza tecnica, benché l'ammissione al P.S.S sia risalente ad oltre un anno prima ( 27 ottobre 2023,
v. delibera C.O.A. in atti); ritenuto che le considerazioni sopra espresse, unitamente all'accoglimento solo parziale dell'opposizione spiegata, costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio;
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione
[...] Controparte_1 disattesa o assorbita, così provvede:
REVOCA il provvedimento di liquidazione di difensore di parte ammessa al PSS del 3 dicembre 2024 emesso nel procedimento in materia di ATP (R.G. 2435/2023 Persona_1
); CP_3
per l'effetto all'avv. per l'attività professionale svolta in Pt_2 Parte_1 favore di nel richiamato giudizio, l'importo complessivo di € 700,00, oltre Persona_1 spese forfettarie e accessori di legge, in conformità al Protocollo di Intesa del 16 dicembre
2022 per la liquidazione dei compensi spettanti al legale di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del COA di
Agrigento; PONE il relativo compenso a carico dell'Erario;
DICHIARA compensate le spese di lite del presente giudizio.
Agrigento, 9 maggio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2731 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Parte_1 nato il [...] A CASTELVETRANO (TP) , difeso da sé stesso in forza dell'art. 86 c.p.c;
-ricorrente -
nei confronti di:
Controparte_1 in persona del pro-tempore (c.f.: , rappresentato ope legis CP_2 P.IVA_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede a Palermo in via Alcide De Gasperi n.81;
- resistente contumace -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe vertente tra avv. Parte_1 nei confronti di;
Controparte_1 considerato che, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 le controversie previste dall'articolo 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sono regolate dal rito semplificato di cognizione e sono decise con sentenza;
rilevato che l'opponente, difeso da sé stesso in forza dell'art. 86 c.p.c., si duole del provvedimento del giudice del lavoro che gli ha liquidato - per l'attività professionale svolta nel giudizio per ATP proc. n° RGL 2435/2023 , finalizzato al riconoscimento Persona_1 CP_3 dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 - la somma di € 480,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. dovuti per legge;
l'opponente in particolare contesta la liquidazione dei compensi professionali ritenendola inferiore ai minimi tariffari;
contesta la motivazione del giudice sulle ragioni a sostegno della disposta disapplicazione del Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal COA di
1 Agrigento per le liquidazioni degli onorari in materia civile, di lavoro e previdenza;
evidenzia ad ogni modo che anche la liquidazione di € 700,00 oltre accessori, prevista secondo il protocollo per l'ATP in materia di previdenza e assistenza, sarebbe inferiore ai minimi inderogabili;
chiede la liquidazione nella misura complessiva di € 1400,00 oltre accessori di legge;
rilevato che il , ritualmente evocato in giudizio non si è costituito;
CP_1 considerato che il procedimento è stato posto in decisione sulle conclusioni del ricorrente all'udienza del 6 maggio 2025;
considerato che
in effetti la liquidazione operata risulta inferiore a quanto stabilito nel
Protocollo d'intesa siglato il 16 dicembre 2022 tra il Presidente del Tribunale e il Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento che, per l'appunto, per l in materia CP_4 previdenziale prevede l'importo di € 700,00, oltre accessori di legge;
rilevato che benché sia noto che i protocolli in materia di liquidazione dei difensori di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non abbiano valore vincolante, è altrettanto vero che hanno valore persuasivo, costituiscono strumenti di indirizzo e interpretazione per favorire una gestione più omogenea e trasparente della liquidazione (Cass. civile sez. II, 20/10/2023
n.29184); detti protocolli, stipulati presso molte sedi giudiziarie hanno acquisito un rilievo spiccato quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise nell'impegno di cooperare per migliorare l'amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale e, soprattutto, consentire prassi uniformi nelle liquidazioni;
ciò vale, specificamente, per procedimenti di natura seriale come l'accertamento tecnico preventivo nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (art. 445 bis c.p.c.) che negli ultimi anni hanno assunto una rilevante consistenza numerica nel territorio agrigentino;
i procedimenti in questione sono caratterizzati dall'espletamento di una esigua attività professionale e dall'assenza di specifiche questioni in punto di diritto soprattutto in ragione della scelta legislativa fondata sulla constatazione che nei giudizi per il riconoscimento delle invalidità il ruolo centrale è svolto dall'accertamento medico-legale effettuato tramite CTU, accertamento che costituisce condizione di procedibilità della domanda (nel caso di specie, peraltro, emerge dalla c.t.u. a firma del dr. che la difesa del ricorrente non ha Persona_2 neppure spiegato osservazioni critiche avverso le conclusioni negative dello stesso consulente del giudice); considerato ulteriormente che il valore indicato dal Protocollo siglato dal Presidente del
Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento per i procedimenti per A.T.P. in materia previdenziale è pressoché conforme previsioni di cui al DM 55/2014 in relazione ai procedimenti di istruzione tecnica preventiva, compenso minimo per le tre fasi per lo scaglione fino a € 52.000,00, operata la riduzione nella misura della metà ai sensi dell' 130 Dpr 115/02;
2 rilevato che sui valori da applicare va poi evidenziato che è stata ritenuta manifestamente infondata la quesitone di legittimità costituzionale proprio dell'art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui stabilisce che, nei casi di patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti ai difensori, ai consulenti ed agli ausiliari del giudice siano ridotti della metà;
in particolare la Corte Costituzionale ha evidenziato che “la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli”, risultando “ irrilevante la circostanza che il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, giacché il sistema di liquidazione
è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari” (Corte Cost 350/2005 richiamata anche dalla successiva Corte Cost. 2006 n.
201); il legislatore, in sintesi, ha valutato le esigenze di contemperamento tra la tutela della difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, evidenziando che viene in rilievo una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell'interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire nell'ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l'effettività del diritto di difesa;
ritenuto che
, alla luce di quanto espresso, il decreto opposto va revocato e può provvedersi alla liquidazione applicando il Protocollo d'intesa del 16 dicembre 2022 per la liquidazione dei compensi spettanti al legale di parte ammessa al patrocinio a Spese dello Stato sottoscritto dal
Presidente del Tribunale e dal Presidente del COA di Agrigento;
dunque per € 700,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge;
che, ulteriormente, per completezza va evidenziato che la parte ammessa al PSS è tenuta ad indicare tempestivamente, ovvero sin dalle prime battute del procedimento, l'avvenuta ammissione (corredata, ove già emessa, dalla delibera del COA) o, quantomeno, dichiarare di aver presentato apposita domanda per l'ammissione al PSS producendone copia;
detto onere è desumibile non solo dal Protocollo d'intesa già richiamato ( “al momento della costituzione in giudizio, unitamente all'atto introduttivo o successivamente solo se interviene in un secondo momento nel corso della causa e, comunque, con immediatezza rispetto alla sua emissione e in ogni caso prima della emissione da parte del giudice del provvedimento che decide sulle istanze istruttorie..”), ma anche dalle norme di cui agli artt. 122 e segg. del TU
Spese di giustizia e, in particolare:
- dall'art. 127 ultimo comma, che prevede la verifica, anche da parte dell'autorità giudiziaria
“dell'effettività e permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio …”, verifica che può essere compiuta “in ogni tempo, anche successivo all'ammissione”; (art. 127
3 ultimo comma Testo unico spese di giustizia): verifica che presuppone, evidentemente, che il giudice sia stato edotto, sin dall'introduzione del giudizio, dell'avvenuta ammissione (o presentazione della domanda per l'ammissione al PSS);
- dall'art. 131 per gli adempimenti della cancelleria in relazione alla prenotazione a debito delle spese e dell'anticipazione a carico dell'Erario nonché, per le determinazioni del giudice sull'indicazione della parte tenuta al versamento dell'acconto in favore del c.t.u.;
- dall'art. 136 per le determinazioni in materia di eventuale revoca del provvedimento di ammissione nell'ipotesi in cui sopravvengano “nel corso del processo modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ..”;
Nel giudizio svoltosi dinnanzi al Giudice del lavoro ciò non è avvenuto, emergendo dagli atti che la documentazione relativa all'ammissione al P.S.S. di (domanda, Persona_1 delibera ammissiva C.O.A) è stata allegata solo con l'istanza di liquidazione dei compensi del
29 novembre 2024, successiva alla definizione del giudizio e al deposito della consulenza tecnica, benché l'ammissione al P.S.S sia risalente ad oltre un anno prima ( 27 ottobre 2023,
v. delibera C.O.A. in atti); ritenuto che le considerazioni sopra espresse, unitamente all'accoglimento solo parziale dell'opposizione spiegata, costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio;
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni altra istanza ed eccezione
[...] Controparte_1 disattesa o assorbita, così provvede:
REVOCA il provvedimento di liquidazione di difensore di parte ammessa al PSS del 3 dicembre 2024 emesso nel procedimento in materia di ATP (R.G. 2435/2023 Persona_1
); CP_3
per l'effetto all'avv. per l'attività professionale svolta in Pt_2 Parte_1 favore di nel richiamato giudizio, l'importo complessivo di € 700,00, oltre Persona_1 spese forfettarie e accessori di legge, in conformità al Protocollo di Intesa del 16 dicembre
2022 per la liquidazione dei compensi spettanti al legale di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del COA di
Agrigento; PONE il relativo compenso a carico dell'Erario;
DICHIARA compensate le spese di lite del presente giudizio.
Agrigento, 9 maggio 2025 Il Giudice
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