Ordinanza collegiale 23 gennaio 2026
Sentenza 18 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00215/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2025, proposto da
IC ST, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariarosaria Minniti e Giuseppe Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Uff. Scolastico Reg. Calabria, Uff VI Ambito Terr. per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 900/2024 emessa dal Tribunale di Palmi – Sezione lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria e dell’Uff. Scolastico Reg. Calabria Uff VI Ambito Terr. per la Provincia di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 9 aprile 2025 IC ST domandava l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, rispetto alla quale il Ministero dell’istruzione e del merito era rimasto sino a quel momento inottemperante.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata con atto di mera forma.
In esito alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, con ordinanza n. 45/2026 il Tar richiedeva alle parti documentati chiarimenti circa l’esatta portata della pronuncia di cui è chiesta l’esecuzione, atteso che “essa non quantifica l’importo complessivo dovuto, ma accerta il diritto della ricorrente alla “retribuzione professionale docenti” prevista dall’art. 7 CCNL di settore per l’attività di docenza prestata negli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 e poi condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di ST IC, per il predetto titolo, dell’importo mensile lordo di € 174,50 dall’1/03/2018 in proporzione all’attività effettivamente prestata”.
Si invitavano altresì le parti a “dar conto di eventuali ulteriori fatti estintivi o modificativi della pretesa fatta valere, medio tempore verificatisi”, rinviando la trattazione della controversia alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026.
Con atto depositato il 18 febbraio 2026, nell’interesse di parte ricorrente si rappresentava “che successivamente all’instaurazione del procedimento per cui oggi è causa alla ricorrente veniva pagato quanto dovuto per l’esecuzione della Sentenza da ottemperare”, chiedendo, quindi, al Tribunale di “dichiarare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e competenze per l’effetto del principio di soccombenza virtuale”.
Alla camera di consiglio odierna la causa è stata posta in decisione.
Ritiene il Collegio che sulla scorta di quanto dichiarato non possa addivenirsi ad una pronuncia di merito che dichiari l’integrale soddisfacimento della pretesa azionata e, quindi, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
La parte si è, infatti, limitata a rendere una generica dichiarazione di avvenuta esecuzione della sentenza, senza fornire puntuali indicazioni sui tempi e sui contenuti dell’ottemperanza, tanto più rilevanti in ragioni dei dubbi sull’interpretazione del giudicato espressi con l’ordinanza collegiale n. 45/2026 sopra richiamata.
Respinta, quindi, la richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, la dichiarazione della parte può essere, però, valutata e interpretata come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, di cui il giudice non può che prendere atto, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a..
In ragione dell’andamento della lite e della natura in rito della decisione, le spese di giudizio possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI TI, Presidente, Estensore
Roberta Mazzulla, Consigliere
Giuseppe Nicastro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI TI |
IL SEGRETARIO