Articolo 51 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 50Articolo 52
Versione
15 dicembre 1981
Art. 51. (Modifica dell'articolo 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)

L'ultimo comma dell' articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n. 216 , modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , e' sostituito dal seguente:
"I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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