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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/12/2025, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO CA, all'esito dell'udienza dell'11/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2876 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
OR
PARTE RICORRENTE
E
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso dal dott. Vito Alfonso, quale Dirigente dell
[...]
Controparte_2
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 17.3.2025, – premessa Parte_1 la propria qualifica di docente abilitata alla classe di concorso A049 con incarico a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado I.S.C. “Monti Dauni” di Celenza
Valfortore, in qualità di docente di sostegno – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, a decorrere dal 2012, ella aveva ricevuto l'incarico di funzione strumentale all'inclusione scolastica, svolgendo attività di referente e coordinatrice di tutte le iniziative didattiche a carattere sportivo per ogni ordine scolastico, nonché, da ultimo, per il progetto “Scuola, sport
e disabilità”; che, in data 20.12.2023, in seno al Gruppo di Lavoro Inclusione (G.L.I.) dell'Istituto scolastico, si era discusso circa le proposte delle rubriche di valutazione degli 1 apprendimenti per i discenti affetti da disabilità; che, in quella sede, la Dirigente Scolastica, prof.ssa aveva asserito la necessità di valutare gli studenti disabili Persona_1 esclusivamente in maniera positiva, con votazione di almeno sei decimali, e ciò in violazione dei dettami normativi, i quali ammettevano che la valutazione potesse essere anche di segno negativo, onde evitare una lesione del principio di uguaglianza nei confronti degli altri studenti;
che, a fronte di quanto affermato dalla Dirigente, essa istante aveva espresso il proprio disappunto, procedendo, in seguito, a formulare una proposta di modifica delle predette rubriche, allo scopo di renderle conformi al dato normativo ed agli indicatori del registro elettronico scolastico, personalizzandole in relazione agli obiettivi previsti nel P.E.I. (Piano
Educativo Individualizzato); che tale proposta era stata prontamente comunicata alla Segreteria dell'Istituto Scolastico tramite e-mail datata 1.2.2024, poi inoltrata alla Dirigente Scolastica;
che, inoltre, la discussione in ordine alle eventuali modifiche di siffatte rubriche di valutazione era stata inserita, quale integrazione, tra i punti all'ordine del giorno del Collegio dei Docenti, all'uopo convocato per il 5.2.2024; che, nel corso della seduta, la Dirigente aveva invitato essa istante ad illustrare al Collegio le modifiche da ella proposte, pur tuttavia sminuendo e criticando ogni tentativo di spiegazione in tal senso;
che, conseguentemente, la Dirigente aveva inteso allontanarla, con tono e modo brusco, invitandola ad allontanarsi;
che, al termine della riunione, la medesima Dirigente aveva obbligato il Collegio ad approvare le rubriche nel senso da ella auspicato;
che essa istante aveva ribadito il proprio dissenso insieme ad un'altra collega
(la prof.ssa , mentre altra docente (la prof.ssa Persona_2 Persona_3
si era astenuta dalla votazione;
che, dopo tale episodio, era stato avviato apposito
[...] procedimento disciplinare, giusta nota prot. n. 857 del 21.2.2024, con la quale le era stata contestata la violazione dei doveri connessi alla funzione docente, unitamente all'aver assunto
“una condotta gravemente negligente, non osservante dei principi di buon andamento dell'Amministrazione nonché dei principi di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del C.C. con l'aggravante inosservanza delle direttive e della deliberazione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione scolastica, non avendo assicurato il rispetto delle stesse e avendo autonomamente deciso di provvedere alla modifica di un documento ufficiale, disattendendo le disposizioni impartite…”; che, con missiva del
25.3.2024, essa istante aveva presentato le proprie giustificazioni difensive;
che, tuttavia, in data 17.5.2024, la Dirigente Scolastica aveva ritenuto di doverle irrogare la sanzione disciplinare della censura, “per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente di cui al CCNL vigente e specificatamente degli atti e comportamenti commessi così come evidenziati nella contestazione di addebito …”.
2 Tanto premesso in fatto, la ricorrente denunciava la violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare, deducendo, in ogni caso, l'insussistenza del fatto contestato,
l'assenza dell'elemento psicologico, la carenza di proporzionalità e l'omessa pubblicazione del codice disciplinare.
Sulla scorta di quanto esposto, la predetta parte rassegnava le seguenti conclusioni: “1.
Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del provvedimento disciplinare con cui veniva irrogata la sanzione della censura nei confronti dell'odierna ricorrente, per le causali di cui alla narrativa;
2. Per l'effetto, annullare la sanzione della censura irrogata nei confronti della ricorrente, in quanto illegittima per quanto nella narrativa del presente atto;
3. Ulteriormente per l'effetto, ordinare la cancellazione della sanzione della censura dal fascicolo personale dell'odierna ricorrente;
In Subordine 4. Accertare e dichiarare l'eccessività e la sproporzione della sanzione comminata alla ricorrente dall'amministrazione resistente e, per l'effetto, ordinare la derubricazione in avvertimento scritto.
5. Condannare la resistente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del
15%, al 4% per la Cassa Avvocati ed al 22% per l'I.V.A., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il (d'ora innanzi anche solo si costituiva in Controparte_1 CP_3 giudizio, resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza dell'11.12.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Giova ricordare che la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e, quindi, la stessa deve essere specifica, nel senso che deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, la condotta addebitata.
La Suprema Corte ha precisato a più riprese che “l'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione, riservato al giudice di merito, va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (cfr. fra le tante Cass. nn. 6099/2017, 4622/2017, 3737/2017,
619/2017, 6898/2016, 10662/2014, 27842/2009). Dal principio, di carattere generale, è stata
3 desunta l'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. nn. 5115/2010, 10662/2014,
29240/2017, tutte richiamate da Cass. n. 23771/2018). Il giudizio sulla sussistenza o meno del requisito della specificità va espresso in relazione a quanto il lavoratore è in grado di apprendere dalla lettura della contestazione e, quindi, il rinvio a fonti esterne è consentito solo
a condizione che le stesse siano già note all'incolpato, di modo che questi nel momento in cui riceve l'atto, sia in grado di comprendere i fatti in relazione ai quali l'iniziativa disciplinare è stata intrapresa (v. Cass. n. 23771/2018 cit.)” (cfr. da ultimo Cass. n. 20206 del 2023).
2.2. Nella specie, dalla nota di addebito del 21.2.2024, a firma della Dirigente Scolastica, prof.ssa non si evincono gli elementi essenziali per individuare con chiarezza i Persona_1 fatti materiali addebitati alla docente, risultando insufficiente – a tal fine – il mero richiamo alla normativa vigente in materia di doveri connessi alla funzione docente (quale riportata nella premessa della lettera di contestazione), al pari della descrizione ivi compiuta con riferimento all'episodio verificatosi in data 5.2.2024, allorquando la docente , invitata ad Pt_1 accomodarsi, avrebbe assunto “un comportamento non diligente, non professionale, non corretto, con toni poco rispettosi e non consoni nei confronti della Dirigente che, in quell'ambito espletava le proprie attività di Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni”.
La nota in questione non esplicita, infatti, le parole adoperate dalla ricorrente nella seduta del
Collegio dei Docenti, sicchè l'addebito, lungi dal concretizzarsi nella contestazione di fatti specifici e circostanziati, si traduce – in parte qua – in una generica e soggettiva valutazione, come tale inidonea a garantire il compiuto esercizio del diritto di difesa.
Del resto, una siffatta carenza era già stata espressamente denunciata nella memoria difensiva presentata in data 25.3.2024 nel corso del procedimento disciplinare.
Contrariamente a quanto opina il , non può, pertanto, sostenersi che la difesa esercitata CP_1 in sede di giustificazioni integri la prova della specificità della contestazione.
2.3. Quanto, poi, al residuo addebito, avente ad oggetto la presentazione, da parte della , Pt_1 di un “documento modificato rispetto a quanto approvato dal GLI”, occorre esattamente ricostruire i fatti di causa.
Ed invero, in data 20.12.2023 si riuniva il presieduto Controparte_4 dalla Dirigente Scolastica, per l'approvazione della “tabella comparativa per la valutazione degli apprendimenti disciplinari e comportamentali degli alunni con disabilità ai sensi della
4 L.104/92” (si veda il punto 5 all'ordine del giorno, quale descritto nel verbale della suddetta riunione: doc. 2, fascicolo del . CP_3
Nel verbale in esame si legge quanto segue: “La procede con la Parte_2 condivisione delle rubriche di valutazione per la scuola Primaria in quanto a inizio anno sono stati adottati degli obiettivi minimi per gli alunni con Legge 104. Segue poi la condivisione di griglie di valutazione da parte della per la Scuola Secondaria I grado. Controparte_5
Interviene la Dirigente precisando alla Prof.ssa di modificare le tabelle di valutazione, Pt_1 eliminando le insufficienze e precisando che nel caso in cui gli alunni certificati a i sensi della
L.104/92 incontrino difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi, è dovere e compito dei docenti del Consiglio di Classe rivedere il PEI in itinere, come da vigente normativa, e garantire il raggiungimento degli stessi. Il GLI approva”.
Dal contenuto di detto verbale traspare il contrasto tra la Dirigente Scolastica e la docente
, vertente sull'opportunità o meno di inserire le insufficienze nelle griglie di valutazione Pt_1 degli alunni portatori di disabilità ex lege n. 104/1992.
Il successivo 5.2.2024 si riuniva, invece, il Collegio dei Docenti dell' , quale Controparte_6 organo cui era stato demandato il compito – tra gli altri – di approvare le griglie di valutazione dei predetti alunni (v. doc. 3, fascicolo del . CP_3
Conviene riportare, per quel che in questa sede interessa, il contenuto di detto verbale: “La
Dirigente chiede alla F.S. Area “C”, Accoglienza, Intercultura, Integrazione, Educazione alla
Legalità, prof.ssa Annalucia Torella, di condividere le griglie di valutazione degli alunni con
BES – Scuola Secondaria, già discusse e approvate dal GLI del giorno 20.12.2023 per
l'aggiornamento del PTOF. Prende la parola la che illustra al collegio le griglie. La Pt_2
Dirigente, sottolinea che il documento proiettato non corrisponde a quello approvato in sede di GLI: in quella circostanza, le indicazioni date erano state quelle di non contemplare il voto
5 (insufficiente) per la valutazione degli alunni con BES. La prof.ssa ribatte alla Pt_1
Dirigente che secondo il suo punto di vista un alunno con BES che non raggiunge gli obiettivi fissati, deve poter essere valutato con l'insufficienza (voto 5) e che pertanto le griglie devono prevedere questa possibilità. La Dirigente sottolinea come il PEI dell'alunno vada rivisto e aggiornato nel caso ci si accorga che gli obiettivi sono inadeguati alle possibilità dell'alunno.
Chiede la parola la prof.ssa in sostegno della collega;
la Dirigente cita la Tes_1 Pt_1 normativa di riferimento e invita tutti i docenti a un'attenta lettura. Prende arbitrariamente la parola la docente che all'invito della Dirigente di accomodarsi, si rifiuta. La D.S. invita Pt_1 il collegio a esprimersi sulle griglie così come approvate in sede del GLI”.
5 2.4. Tale essendo l'episodio verificatosi durante la seduta del Collegio dei Docenti, deve escludersi che la abbia inteso modificare un “documento ufficiale” già approvato dal Pt_1
G.L.I.
L'espressione adoperata nella lettera di contestazione evoca, infatti, un'alterazione non autorizzata di detto documento, laddove quel che traspare dal verbale in questione è soltanto la manifestazione, da parte della docente, di un legittimo dissenso rispetto all'orientamento espresso dalla Dirigente Scolastica in ordine ai criteri di valutazione dei discenti portatori di disabilità.
Del resto, era proprio quella – come anticipato – la sede in cui i docenti avrebbero dovuto confrontarsi per discutere della valutazione di detti alunni, sicchè la presentazione di una griglia non conforme a quella approvata dal G.L.I., lungi dal costituire indice di una pretesa violazione dei “doveri connessi alla funzione docente”, si inscrive nella fisiologica dialettica interna ad un organo collegiale.
Per altro verso, deve ritenersi pacifica, poiché non contestata dal , la specifica CP_1 circostanza di fatto dedotta dalla ricorrente, secondo cui “…le proposte volte alla modifica delle predette rubriche venivano prontamente comunicate alla segreteria dell'Istituto Scolastico de quo tramite e-mail datata 01 Febbraio 2024, la quale provvedeva ad inoltrare tale comunicazione alla Dirigente scolastica” (così, a pag. 2 del ricorso).
A ciò aggiungasi che, per quanto si evince dal verbale della suddetta riunione, non risulta – né,
d'altronde, viene dedotto dal – che la abbia utilizzato espressioni offensive CP_3 Pt_1 ovvero tenuto comportamenti irriverenti nei confronti della Dirigente, dovendo, a tal fine, reputarsi del tutto neutro il rifiuto opposto dalla docente a fronte dell'invito ad accomodarsi rivoltole dalla Per_1
Per tal via, il fatto addebitato s'appalesa disciplinarmente irrilevante, dovendo soltanto rammentarsi, in sintonia con un consolidato orientamento di legittimità, che “l'insussistenza del fatto contestato comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica, e quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare, oltre che il fatto non imputabile al lavoratore (v. Cass. n. 20540 del
2015, Cass. n. 18418 del 2016, Cass. n. 10019 del 2016, Cass. n. 13383 del 2017, Cass. n.
13799 del 2017, nonché Cass. n. 20545 del 2015)” (Cass. Sez. Lav. n. 15042/2025).
In altri termini, la nozione di insussistenza del fatto contestato “comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero
6 quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente” (Cass. n.
10019/2016).
Tale è il caso di specie, in cui – come detto – il fatto storico, così come verificatosi, non presenta in concreto alcun carattere di antigiuridicità.
2.5. Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo irrilevanti le prove orali articolate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
Alla stregua delle argomentazioni sin qui esposte, s'impone, dunque, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento della sanzione disciplinare conservativa inflitta alla parte ricorrente con nota del 17.5.2024, con conseguente ordine di cancellazione di detta sanzione dal fascicolo personale della docente.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile) – seguono la soccombenza del e vengono distratte in favore CP_1 dell'Avv. Luigi OR, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. NO CA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2876/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare irrogata a Parte_1 con nota del 17.5.2024, ordinando al la
[...] Controparte_1 cancellazione di detta sanzione dal fascicolo personale della ricorrente;
b) condanna il alla refusione delle spese processuali, Controparte_1 liquidate in euro 4.629,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi OR, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'11/12/2025
Il Giudice
NO CA
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