Trib. Foggia, sentenza 11/12/2025, n. 2678
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Sentenza 11 dicembre 2025

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  • Accolto
    Nullità della contestazione disciplinare per vizio di specificità

    La nota di addebito non esplicita le parole adoperate dalla docente né i fatti specifici, traducendosi in una generica e soggettiva valutazione, inidonea a garantire il diritto di difesa. Il rinvio ad atti esterni è consentito solo se questi siano già noti all'incolpato.

  • Accolto
    Insussistenza del fatto contestato

    La presentazione di una griglia non conforme a quella approvata dal GLI rientra nella fisiologica dialettica interna ad un organo collegiale. Il fatto storico, così come verificatosi, non presenta in concreto alcun carattere di antigiuridicità, essendo la nozione di insussistenza del fatto contestato comprensiva di fatti privi di rilievo disciplinare.

  • Accolto
    Eccessività e sproporzione della sanzione

    Poiché il fatto contestato è stato ritenuto insussistente e disciplinarmente irrilevante, la sanzione comminata risulta illegittima e sproporzionata. L'annullamento della sanzione comporta implicitamente la sua sostituzione con un avvertimento scritto, ove ritenuto applicabile, ma in questo caso, l'annullamento totale è la conseguenza della insussistenza del fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Foggia, sentenza 11/12/2025, n. 2678
    Giurisdizione : Trib. Foggia
    Numero : 2678
    Data del deposito : 11 dicembre 2025

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