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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2024, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/06/2023 del GIP TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como applicava nei confronti di AO AR, ex art. 444 cod. proc. pen., per due episodi di usura - il primo ai danni di RU De ET, ed il secondo ai danni di EA e TE NI - la pena concordata tra le parti di due anni e dieci mesi di reclusione e disponeva a suo carico la confisca ex artt. 240- bis e 644, comma 6, cod. pen. fino alla concorrenza della somma di 171.000 euro. 1 LIN Penale Sent. Sez. 2 Num. 2011 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 07/11/2023 2. AO AR ricorreva in Cassazione avverso la sentenza, lamentando omessa o contraddittoria motivazione in rapporto ai presupposti di applicabilità della confisca di cui agli artt. 12-sexies I. 7 agosto 1992, n. 356 (attuale art. 240-bis cod. pen.) e 644, comma 6, cod. pen., fino alla concorrenza di euro 171.000. 3. La seconda sezione penale di questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 14000 del 31/1/2022, annullava la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, ritenendone la motivazione sintetica e contraddittoria, e rinviava al Tribunale di Como per nuovo esame sul punto. In particolare, chiedeva al giudice del rinvio di chiarire a quale titolo fosse disposta la confisca. Ricordava, a tal fine, che l'art. 644 cod. pen. prevede una ipotesi di confisca obbligatoria che opera anche in caso di patteggiamento e anche in caso di mancato accordo sul punto, e che ha il solo fine di sottrarre il vantaggio patrimoniale all'autore del reato (Sez. U., n. 36617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437), laddove l'art. 240-bis cod. pen. prevede come presupposto la sproporzione, la quale deve essere tuttavia dimostrata e non soltanto asserita. Aggiungeva che le due forme di confisca possono sì concorrere, ma a condizione che il concorso sia motivato in modo specifico, chiaro e logicamente articolato, ricostruendo e valutando i presupposti applicativi con particolare riferimento alle allegazioni difensive concernenti la provenienza lecita di determinati redditi. 4. In sede di rinvio, con sentenza del 15/9/2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como disponeva la confisca fino a concorrenza della detta somma di 171.000 euro, ex artt. 240 e 644, ultimo comma, cod. pen., nonché la confisca sino alla concorrenza della complessiva somma di 216.664 euro ex art. 12-sexies I. 7 agosto 1992, n. 356 (attuale art. 240- bis cod. pen.). 5. Anche questa sentenza veniva annullata dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione che, con sentenza n. 8730 del 24/1/2023, riteneva generici i rilievi con i quali veniva messa in dubbio la corretta determinazione dell'importo complessivo del profitto ad opera del giudice di primo grado, ma evidenziava una mancanza di chiarezza in ordine alla richiesta di scomputare dalla quantificazione del profitto confiscato ai sensi dell'art. 644, comma 6, cod. pen. il valore delle cambiali alla cui esecuzione AR aveva rinunciato "in favore" delle parti offese. Premesso che il legislatore vincola espressamente l'ammontare della confisca in oggetto ad «un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari» (art. 644, comma 6, cod. pen.), la Corte evidenziava la necessità di chiarire se la restituzione delle cambiali avesse assunto, alla luce della concreta vicenda fattuale, "il senso di un lucro cessante per l'imputato o se tali cambiali, come è pure possibile che sia accaduto, fossero state emesse a garanzia di un credito, quello usurario, già riscosso dall'imputato o che l'imputato non avrebbe comunque, per qualunque ragione, più potuto riscuotere". Ciò perché solo nel primo caso dall'importo del profitto andrebbe detratta la somma di 43.335 euro, corrispondente al valore delle cambiali in oggetto. "Nel secondo caso, invece, si 2 sarebbe al cospetto di una restituzione comunque "necessitata", come tale insuscettibile di ritoccare al ribasso l'entità del profitto realizzato dal ricorrente, poiché l'impegno da questi assunto a non pretendere dalle parti offese (anche) il pagamento del titolo di credito - impegno documentato in una scrittura privata in uno con l'entità delle restituzioni parzialmente operate - assumerebbe il ben diverso significato di una "promessa" a non persistere nella realizzazione di comportamenti criminosi pretendendo un guadagno non dovuto, in aggiunta ai profitti usurari". In considerazione della necessità di un simile approfondimento la Corte disponeva, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio, in relazione alla sola parte concernente la confisca di euro 171.000 ex art. 644, comma 6, cod. pen., confermando nel resto il provvedimento impugnato. 6. All'esito dell'ulteriore giudizio di rinvio, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, con sentenza del 15/6/2023, ha ordinato "la confisca delle somme giacenti sui conti bancari o postali, dei beni mobili, dei beni immobili, delle quote sociali e di ogni altro bene, intestato o cointestato a AR AO, ivi comprese le somme ed i beni già in sequestro, fino alla concorrenza della somma di 43.335,00 euro, ferme restando le statuizioni contenute nella sentenza n. 478/2022 emessa in data 15/9/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, relativamente alla confisca ai sensi degli articoli 240 e 644 ultimo comma cod. pen., della ulteriore somma di euro 127.665,00." 7. Anche avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AR, deducendo l'omessa o meramente apparente motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ricognizione dei presupposti di applicabilità della previsione di cui all'art. 644 comma 6 cod. pen., in quanto il Tribunale di Como, omettendo anche di considerare la memoria difensiva depositata in data 13/6/2023, non avrebbe proceduto a quella "analisi della concreta vicenda fattuale" richiesta dalla sentenza della Corte di Cassazione, che avrebbe altrimenti evidenziato la restituzione, da parte del ricorrente, di un credito certo, liquido ed esigibile, consistente in un credito vantato dallo stesso o da un terzo nei confronti delle persone offese, in particolare restituendo cambiali in suo possesso per un ammontare di euro 43.335,00. 8.11 ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. La sentenza impugnata, infatti, lungi dall'omettere la motivazione in ordine ai presupposti su cui è fondato il provvedimento di confisca, ha dato adeguatamente conto dell'approfondimento effettuato in ossequio alle indicazioni della sentenza della sesta sezione penale della Corte di cassazione n. 8730 del 24/1/2023, in quanto ha evidenziato che - al di fuori delle somme di 130.000,00 euro e di 110.000,00 euro di cui, rispettivamente, alle scritture in date 13/4/2021 e 14/4/2021 - nessun significato o valore di restituzione alle persone offese può attribuirsi alla restituzione di "tutte le cambiali" in possesso del AR, così genericamente indicate dalle parti, a fronte delle puntuali e dettagliate indicazioni delle somme di cui alle sopra ricordate scritture e del riconoscimento della "nullità di qualsiasi cambiale emessa" in considerazione del riconoscimento della "pacifica illiceità e/o nullità" del rapporto sottostante. 3 Conseguentemente, la Corte territoriale ha considerato le ipotesi alternativamente previste dalla sentenza n. 8730/2023 di questa Corte ed ha escluso che la restituzione di cambiali possa aver configurato una forma di "lucro cessante", come invece sostenuto anche nella memoria difensiva depositata in data 13/6/2023, riconoscendo essersi trattato, invece, della restituzione di cambiali emesse a garanzia del credito usurario, che l'imputato non avrebbe più potuto riscuotere, sicché si trattava di restituzioni necessitate dall'impegno, espressamente assunto, di "non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione o titolo" e, come tale, insuscettibile di incidere sull'entità del profitto realizzato dal ricorrente. Da qui l'inammissibilità del ricorso, non potendo ritenersi in alcun modo meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata. 9. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/11/2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como applicava nei confronti di AO AR, ex art. 444 cod. proc. pen., per due episodi di usura - il primo ai danni di RU De ET, ed il secondo ai danni di EA e TE NI - la pena concordata tra le parti di due anni e dieci mesi di reclusione e disponeva a suo carico la confisca ex artt. 240- bis e 644, comma 6, cod. pen. fino alla concorrenza della somma di 171.000 euro. 1 LIN Penale Sent. Sez. 2 Num. 2011 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 07/11/2023 2. AO AR ricorreva in Cassazione avverso la sentenza, lamentando omessa o contraddittoria motivazione in rapporto ai presupposti di applicabilità della confisca di cui agli artt. 12-sexies I. 7 agosto 1992, n. 356 (attuale art. 240-bis cod. pen.) e 644, comma 6, cod. pen., fino alla concorrenza di euro 171.000. 3. La seconda sezione penale di questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 14000 del 31/1/2022, annullava la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, ritenendone la motivazione sintetica e contraddittoria, e rinviava al Tribunale di Como per nuovo esame sul punto. In particolare, chiedeva al giudice del rinvio di chiarire a quale titolo fosse disposta la confisca. Ricordava, a tal fine, che l'art. 644 cod. pen. prevede una ipotesi di confisca obbligatoria che opera anche in caso di patteggiamento e anche in caso di mancato accordo sul punto, e che ha il solo fine di sottrarre il vantaggio patrimoniale all'autore del reato (Sez. U., n. 36617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437), laddove l'art. 240-bis cod. pen. prevede come presupposto la sproporzione, la quale deve essere tuttavia dimostrata e non soltanto asserita. Aggiungeva che le due forme di confisca possono sì concorrere, ma a condizione che il concorso sia motivato in modo specifico, chiaro e logicamente articolato, ricostruendo e valutando i presupposti applicativi con particolare riferimento alle allegazioni difensive concernenti la provenienza lecita di determinati redditi. 4. In sede di rinvio, con sentenza del 15/9/2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como disponeva la confisca fino a concorrenza della detta somma di 171.000 euro, ex artt. 240 e 644, ultimo comma, cod. pen., nonché la confisca sino alla concorrenza della complessiva somma di 216.664 euro ex art. 12-sexies I. 7 agosto 1992, n. 356 (attuale art. 240- bis cod. pen.). 5. Anche questa sentenza veniva annullata dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione che, con sentenza n. 8730 del 24/1/2023, riteneva generici i rilievi con i quali veniva messa in dubbio la corretta determinazione dell'importo complessivo del profitto ad opera del giudice di primo grado, ma evidenziava una mancanza di chiarezza in ordine alla richiesta di scomputare dalla quantificazione del profitto confiscato ai sensi dell'art. 644, comma 6, cod. pen. il valore delle cambiali alla cui esecuzione AR aveva rinunciato "in favore" delle parti offese. Premesso che il legislatore vincola espressamente l'ammontare della confisca in oggetto ad «un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari» (art. 644, comma 6, cod. pen.), la Corte evidenziava la necessità di chiarire se la restituzione delle cambiali avesse assunto, alla luce della concreta vicenda fattuale, "il senso di un lucro cessante per l'imputato o se tali cambiali, come è pure possibile che sia accaduto, fossero state emesse a garanzia di un credito, quello usurario, già riscosso dall'imputato o che l'imputato non avrebbe comunque, per qualunque ragione, più potuto riscuotere". Ciò perché solo nel primo caso dall'importo del profitto andrebbe detratta la somma di 43.335 euro, corrispondente al valore delle cambiali in oggetto. "Nel secondo caso, invece, si 2 sarebbe al cospetto di una restituzione comunque "necessitata", come tale insuscettibile di ritoccare al ribasso l'entità del profitto realizzato dal ricorrente, poiché l'impegno da questi assunto a non pretendere dalle parti offese (anche) il pagamento del titolo di credito - impegno documentato in una scrittura privata in uno con l'entità delle restituzioni parzialmente operate - assumerebbe il ben diverso significato di una "promessa" a non persistere nella realizzazione di comportamenti criminosi pretendendo un guadagno non dovuto, in aggiunta ai profitti usurari". In considerazione della necessità di un simile approfondimento la Corte disponeva, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio, in relazione alla sola parte concernente la confisca di euro 171.000 ex art. 644, comma 6, cod. pen., confermando nel resto il provvedimento impugnato. 6. All'esito dell'ulteriore giudizio di rinvio, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, con sentenza del 15/6/2023, ha ordinato "la confisca delle somme giacenti sui conti bancari o postali, dei beni mobili, dei beni immobili, delle quote sociali e di ogni altro bene, intestato o cointestato a AR AO, ivi comprese le somme ed i beni già in sequestro, fino alla concorrenza della somma di 43.335,00 euro, ferme restando le statuizioni contenute nella sentenza n. 478/2022 emessa in data 15/9/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, relativamente alla confisca ai sensi degli articoli 240 e 644 ultimo comma cod. pen., della ulteriore somma di euro 127.665,00." 7. Anche avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AR, deducendo l'omessa o meramente apparente motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ricognizione dei presupposti di applicabilità della previsione di cui all'art. 644 comma 6 cod. pen., in quanto il Tribunale di Como, omettendo anche di considerare la memoria difensiva depositata in data 13/6/2023, non avrebbe proceduto a quella "analisi della concreta vicenda fattuale" richiesta dalla sentenza della Corte di Cassazione, che avrebbe altrimenti evidenziato la restituzione, da parte del ricorrente, di un credito certo, liquido ed esigibile, consistente in un credito vantato dallo stesso o da un terzo nei confronti delle persone offese, in particolare restituendo cambiali in suo possesso per un ammontare di euro 43.335,00. 8.11 ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. La sentenza impugnata, infatti, lungi dall'omettere la motivazione in ordine ai presupposti su cui è fondato il provvedimento di confisca, ha dato adeguatamente conto dell'approfondimento effettuato in ossequio alle indicazioni della sentenza della sesta sezione penale della Corte di cassazione n. 8730 del 24/1/2023, in quanto ha evidenziato che - al di fuori delle somme di 130.000,00 euro e di 110.000,00 euro di cui, rispettivamente, alle scritture in date 13/4/2021 e 14/4/2021 - nessun significato o valore di restituzione alle persone offese può attribuirsi alla restituzione di "tutte le cambiali" in possesso del AR, così genericamente indicate dalle parti, a fronte delle puntuali e dettagliate indicazioni delle somme di cui alle sopra ricordate scritture e del riconoscimento della "nullità di qualsiasi cambiale emessa" in considerazione del riconoscimento della "pacifica illiceità e/o nullità" del rapporto sottostante. 3 Conseguentemente, la Corte territoriale ha considerato le ipotesi alternativamente previste dalla sentenza n. 8730/2023 di questa Corte ed ha escluso che la restituzione di cambiali possa aver configurato una forma di "lucro cessante", come invece sostenuto anche nella memoria difensiva depositata in data 13/6/2023, riconoscendo essersi trattato, invece, della restituzione di cambiali emesse a garanzia del credito usurario, che l'imputato non avrebbe più potuto riscuotere, sicché si trattava di restituzioni necessitate dall'impegno, espressamente assunto, di "non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione o titolo" e, come tale, insuscettibile di incidere sull'entità del profitto realizzato dal ricorrente. Da qui l'inammissibilità del ricorso, non potendo ritenersi in alcun modo meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata. 9. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/11/2023